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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3920/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
nella causa iscritta al N. 3920/2024 V.G. promossa da:
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Mozzato, elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio della stessa in Camponogara (VE), Piazzetta Unità d'Italia n. 17;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 473-bis 51 c.p.c., depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti e Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio Parte_2
n. 1260/2022, depositata dall'intestato Tribunale in data 30.06.2022, esponendo:
- che la suddetta pronuncia divorzile ha ratificato gli accordi raggiunti dalle parti, di seguito integralmente trascritti: “3) Confermarsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. La Per_1 minore avrà residenza anagrafica presso la madre, nell'appartamento sito in Mirano (VE), Via Don Minzoni n. 4 pagina 1 di 5 int. 2, di proprietà del padre, che, con il presente atto, viene ceduto alla IGnora come si dirà Parte_2 infra sub 8 e 9. 4) Impregiudicato il regime di affidamento condiviso della minore, e fermo restando che è volontà delle parti evitare rigidità che possano risolversi in un danno per la piccola le parti concordano che, salvo Per_1 diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e di quelli lavorativi dei genitori stessi, il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé quando vorrà, Parte_1 Per_1 previo congruo preavviso telefonico. In particolare, le parti concordano che, compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. egli terrà con sé nei pomeriggi/sere in cui la madre è impegnata nel proprio turno Parte_1 Per_1 lavorativo, mentre la IGnora si impegna a comunicargli i propri orari di lavoro, non appena disponibili. Parte_2
Fermo quanto sopra, viene di seguito indicato un calendario minimo di visita, da applicarsi in via residuale:
- il padre potrà vedere e tenere con sé per due pomeriggi/sere durante la settimana, con pernotto, fino al Per_1 riaccompagnamento a scuola al mattino seguente;
-durante il fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorché il padre la accompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà una settimana con la madre ed una settimana con Per_1 il padre, avendo cura che la piccola trascorra, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
- trascorrerà metà delle vacanze pasquali con la madre e l'altra metà con il padre, avendo cura che la minore Per_1 trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé per tre settimane, anche non consecutive. In Per_1 ogni caso, ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro i periodi di vacanza con la figlia, preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, tutti i periodi di vacanza di più giorni di ciascun genitore con la figlia dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore;
- ogni altro periodo di vacanza ovvero di sospensione della frequenza scolastica di verrà gestito di volta in Per_1 volta dai genitori, con spirito di collaborazione.
5) A parziale modifica di quanto concordato in sede di separazione, in ragione dell'attività lavorativa a tempo indeterminato reperita dalla IGnora e dello stipendio dalla stessa percepito, il IGnor Parte_2 Parte_1
– anche in ragione della cessione immobiliare in favore della moglie di cui ai punti 8) e 9) che seguono, e della
[...] conseguente definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a ciò finalizzata – corrisponderà alla moglie la minor somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili complessivi, di cui € 500,00 (cinquecento/00)
a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed ulteriori € 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Tali somme – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – verranno Per_1 versate anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note alle parti.
6) Il IG. corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari al 70% delle spese Parte_1 straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia secondo le specifiche e con le modalità indicate nel Per_1 pagina 2 di 5 Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia. Il restante 30% sarà a carico della IGnora Parte_2
[...]
7) Le parti concordano che l'assegno unico universale per la figlia a carico, come recentemente istituito a livello legislativo, venga percepito dalla IGnora nella misura del 100%: le parti si impegnano a Parte_2 collaborare ogni anno, in tal senso, al momento della presentazione della relativa richiesta all'INPS”; contestualmente il IG. cedeva alla IGnora il diritto di piena Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Mirano (VE), Via Don Minzoni n. 4;
- che successivamente alla emissione della sentenza di divorzio la situazione delle parti è mutata sia sotto il profilo della gestione delle incombenze familiari e del regime di visita della figlia minore
, sia sotto il profilo economico, sicché è necessaria una modifica delle condizioni pattuite in Per_1 sede divorzile;
- di aver raggiunto un accordo per la modifica, nel senso di prevedere tempi maggiori nella frequentazione infrasettimanale tra padre e figlia e, conseguentemente, un contributo proporzionalmente inferiore per il mantenimento di e della IG.ra ; fermi gli Per_1 Parte_2 ulteriori accordi già raggiunti;
Ciò premesso i ricorrenti hanno così concluso:
“1) A parziale modifica di quanto concordato in sede di divorzio – con particolare riguardo ai punti 4) e 5) delle condizioni di cui al ricorso introduttivo prodotto sub doc. 3 – le parti concordano che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e di quelli lavorativi dei genitori stessi, e salvo diverso accordo, il IG. terrà con Parte_1 sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
Per_1 durante la settimana, tre pomeriggi/sere, con pernotto e riaccompagnamento a scuola al mattino seguente, da individuarsi nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, in cui frequenta attualmente il corso di danza classica;
Per_1 weekend alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorché il padre accompagnerà a
Per_1 scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà una settimana con la madre ed una settimana con il padre,
Per_1 avendo cura che la piccola trascorra, ad anni alterni, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro genitore;
trascorrerà metà delle vacanze pasquali con la madre e l'altra metà con il padre, avendo cura che la minore trascorra,
Per_1 ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé per tre settimane, anche non consecutive. In ogni caso,
Per_1 ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro i periodi di vacanza con la figlia, preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, tutti i periodi di vacanza di più giorni di ciascun genitore con la figlia dovranno essere previamente concordati con l'altro genitore;
ogni altro periodo di vacanza ovvero di sospensione della frequenza scolastica di verrà gestito di volta in volta dai
Per_1 genitori, con spirito di collaborazione;
pagina 3 di 5 2) A parziale modifica di quanto concordato in sede di divorzio, in ragione dei maggiori tempi di frequentazione tra padre e figlia, nonché, da un lato, del decremento di reddito del IG. e, dall'altro, dell'implementazione dell'attività lavorativa Parte_1 da parte della IGnora con contestuale incremento della retribuzione dalla stessa percepita, il IGnor Parte_2
corrisponderà alla moglie la minor somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili complessivi, di cui € 300,00 Parte_1
(trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed € 700,00 (settecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia Tali somme – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – verranno versate Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al ricorrente. Le parti concordano che la pattuizione di cui al presente punto abbia decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente atto, e che, pertanto, il IG. verserà alla IG.ra il minor importo complessivo di € 1.000,00, per le causali di cui Parte_1 Parte_2 sopra, a far data dal mese di ottobre 2024.
3) Come concordato in sede di divorzio, il IG. corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari Parte_1 al 70% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia secondo le specifiche e con le modalità indicate Per_1 del Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia. Il restante 30% sarà a carico della IGnora Parte_2
[...]
4) Come, parimenti, concordato in sede divorzile, l'assegno unico universale per la figlia a carico verrà percepito dalla IGnora
nella misura del 100% e le parti si impegnano a collaborare ogni anno, in tal senso, al momento della Parte_2 presentazione della relativa richiesta all'INPS, fornendo tempestivamente tutta la documentazione all'uopo necessaria.
5) Rimangono inalterate le ulteriori pattuizioni di cui al divorzio.
6) Spese legali del presente giudizio integralmente a carico del IG. . Parte_1
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 i ricorrenti hanno confermato le condizioni indicate nel ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento;
la causa, quindi, è stata riservata per la decisione al Collegio con decreto di pari data.
Gli atti sono stati trasmessi e comunicati al Pubblico Ministero ai fini del suo intervento in giudizio.
****
Il ricorso formulato dalle parti, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1260/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 30.06.2022 va accolto.
Ritiene infatti il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti (anche in punto di regolamentazione delle spese di lite), come sopra indicati, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 3920/2024 V.G., così provvede:
pagina 4 di 5 - dispone la modifica della sentenza di divorzio n. 1260/2022 del Tribunale di Venezia depositata in data
30.06.2022 secondo gli accordi raggiunti dalle parti e indicati nella parte motiva del presente provvedimento.
Così deciso il 11.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di
ConIGlio.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5