Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1543/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente relatore dott. Valerio Guidarelli - Giudice dott. Alessandro Di Tano - Giudice nel proc.to civile n. 1543/2025 r.g.; tra rappr.to e difeso dall'avv. CORBELLINI LUCA;
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1
);
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 24/03/2025; ha pronunziato il seguente
DECRETO premesso che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non è sospesa automaticamente vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 35 bis, co. 3°, lett. a) - d) del d. lgs. n. 25/08; osservato che:
− trattasi di domanda reiterata a fronte di un precedente diniego amministrativo intervenuto confermato in sede giurisdizionale;
− l'istante si trova fuori dal suo paese sin dal 2015 ed è entrato per la prima volta in Italia nel 2016;
− che in Italia vivono le due figli minori e la madre delle stesse con le quali il ricorrente sembra intrattenere un positivo rapporto affettivo
− se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione «nuovi elementi» contenuta nell'art. 29, d. lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
− ritenuto con riguardo alla regione di provenienza del richiedente, che la situazione del paese attualmente monitorata in casi analoghi, non giustificherebbe la concessione della protezione invocata;
- ritenuto che, ai fini della sospensione, meritano di essere considerati gli elementi relativi al tempo che il ricorrente ha trascorso in Italia e al legame affettivo che lo stesso intrattiene con le figlie minori;
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p.q.m.
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
manda alla Cancelleria per notificare il ricorso, unitamente all'istanza di sospensione ed al presente decreto all'interessato, al , presso la competente Controparte_2
, nonché per comunicarli al P.M. in sede anche ai fini della sua Controparte_1 eventuale costituzione in giudizio e per le sue conclusioni;
invita parte ricorrente, ove non vi abbia già provveduto, a depositare tutti gli atti relativi al primo giudizio relativi alla fase amministrativa (verbale audizione, provvedimento di diniego) e giurisdizionale (provvedimento di rigetto eventuali decisioni dei gradi successivi) riserva di valutare, in esito all'esame del fascicolo, se disporre nuova fissazione dell'udienza di comparizione nel rispetto dell'ordine cronologico del ruolo ovvero se il procedimento possa essere deciso senza ulteriore svolgimento dell'audizione. autorizza sin d'ora il ricorrente a depositare, a cadenza trimestrale, tutte le buste paga percepite nonché l'ulteriore documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa (proroga di contratto a termine, trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato etc.) dispone che il ricorrente provveda a depositare il proprio certificato penale
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
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