Sentenza 28 marzo 2013
Decreto decisorio 15 luglio 2019
Ordinanza collegiale 4 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 04/06/2020, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2020
N. 03500/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07449/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in opposizione proposto da Gori - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Mario Percuoco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocaro Carlo Mirabile in Roma, via Borgognona, n. 47;
avverso il decreto presidenziale
n. 781 in data 15 luglio 2019 che ha dichiarato estinto per perenzione
il ricorso numero di registro generale 7449 del 2013, proposto da
Gori - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Mario Percuoco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Mirabile in Roma, via Borgognona, n. 47;
contro
Sindaco del Comune di Calvanico, quale Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 735/2013, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Calvanico, quale ufficiale di governo;
Visto il decreto presidenziale n. 781 del 15 luglio 2019;
Visto il ricorso in opposizione a tale decreto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi, nei modi e nelle forme del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Pres. Carlo Saltelli;
Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-con atto di appello notificato il 17/18 settembre 2013 la G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche – S.p.A. (d’ora in avanti anche solo G.O.R.I.) chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede staccata di Salerno, sez. II, 28 settembre 2013, n. 735, che aveva respinto il suo ricorso ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle ordinanze del Sindaco del Comune di Calvanico n. 1 del 2 marzo 2011, n. 2 del 1/4/2011, n. 3 del 6 aprile 2011, n. 7 del 2 maggio 2011, n. 9 del 3 giugno 2011, n. 11 del 1 agosto 2011, n. 12 del 1 settembre 2011 e n. 13 del 3 ottobre 2011, recanti tutte la sospensione del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad essa G.O.R.I. e la prosecuzione del servizio stesso da parte dell’ente (da ultimo fino al 30 ottobre 2011);
- resisteva il Sindaco del Comune di Calvanico, quale ufficiale di governo;
- con decreto n. 781 del 15 luglio 2019 il ricorso in appello è stato dichiarato perento in quanto, dopo la comunicazione in data 6 dicembre 2018 - da parte della Segreteria della Sezione - dell’avviso di perenzione ultra quinquennale non era stata presentata nel rituale termine di 180 giorni una nuova domanda di fissazione di udienza ex art. 82, comma 1, c.p.a.;
- avverso tale decreto ha proposto opposizione con atto notificato il 24 ottobre 2019 G.0.R.I., rilevando che risultava che la Segreteria della Sezione aveva inviato alla casella di posta elettronica certificata dei suoi difensori due distinti avvisi contenenti la comunicazione dell’avviso di perenzione ultra quinquennale per due distinti procedimenti (ric. N. 7448/2013 e ric. N. 7449/2013) e che tuttavia l’avviso per tale secondo ricorso non era mai stati ricevuto, il che aveva impedito la rituale presentazione della nuova istanza (tempestivamente depositata invece per il ricorso n. 744872013); ha aggiunto di aver fatto richiesta, allo stato senza esito, al servizio assistenza di posta elettronica certificata utilizzata dai propri difensori di conoscere notizie su eventuali disservizi o cattivi funzionamenti ed ha chiesto l’annullamento del decreto di perenzione e la rimessione in termini;
- il Sindaco del Comune di Calvanico, nella qualità di ufficiale di governo, ha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto;
- con memoria depositata il 28 aprile 2020 G.O.R.I. ha insistito per l’accoglimento dell’opposizione;
DATO ATTO che alla camera di consiglio del 14 maggio 2020, tenutasi nei modi e nelle forme di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è passata in decisione, senza discussione, sulla base degli atti depositati;
RITENUTO CHE l’opposizione deve essere respinta in quanto:
- l’art. 82, comma 1, c.p.a. dispone che “Decorso il termine di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento;
- dal fascicolo di causa risulta che detto avviso è stato effettivamente inviato in data 6 dicembre 2018 ai difensori costituiti di G.O.R.I., circostanza che non è contestata, e vi è in atti anche la ricevuta di consegna dello stesso agli indirizzi pec (correttamente indicati);
- non vi alcuna prova di un preteso difetto di trasmissione dell’avviso ovvero che il suo mancato ricevimento sia o possa essere dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- è stato affermato che in caso di notifica al difensore mediante invio dell’atto tramite pec, la semplice verifica dell’accettazione da parte del sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data ed ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, non essendo necessario procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla effettiva visualizzazione da parte del destinatario (Cass. Pen., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 51137), aggiungendosi che spetta al destinatario l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili o comunque non imputabili al professionista coinvolto (Cass. Lav. 20 maggio 2019, n. 13532);
- di conseguenza non sussistono neppure gli estremi per la concessione dell’errore scusabile e della rimessione in termini che deve essere considerata situazione eccezionale per non depotenziare il principio della decadenza dei termini (Cons. Stato sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2709);
- l'opposizione va pertanto rigettata e a ciò consegue la condanna dell'opponente alle spese di lite nella misura di €. 1.000,00 (mille);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alle spese di lite nella misura di €. 1.000,00 (mille).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO