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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21944/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. PAOLINA CASARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. CRISTINA DI FABIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erbusco – atto di matrimonio n. 15 del 1999 –
Registro Atti di Matrimonio – Parte II – serie A, come risulta dall'atto integrale di matrimonio che si allega [cfr. doc. 1], ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le prescritte annotazioni.
2) Per quanto riguarda il diritto di visita, data l'età del ragazzo, si conviene che lo stesso venga esercitato in base ai desideri e alla disponibilità del genitore non convivente e del figlio stesso.
3) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni assegno anche divorzile.
1 4) Dare atto che ogni questione patrimoniale tra i coniugi -ed, in particolare, quella relativa alla cointestazione tra e del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile Parte_1 CP_1
di proprietà di sito in Capriolo (BS) via Montegrappa n. 13,verrà definita tra i coniugi Parte_1
in altra sede.
5) Dare atto che le parti, sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio relativa alla presente procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/06/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di (atto n. 15, parte II, serie A) e hanno chiesto la Parte_2
pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21944/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. PAOLINA CASARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. CRISTINA DI FABIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erbusco – atto di matrimonio n. 15 del 1999 –
Registro Atti di Matrimonio – Parte II – serie A, come risulta dall'atto integrale di matrimonio che si allega [cfr. doc. 1], ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le prescritte annotazioni.
2) Per quanto riguarda il diritto di visita, data l'età del ragazzo, si conviene che lo stesso venga esercitato in base ai desideri e alla disponibilità del genitore non convivente e del figlio stesso.
3) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni assegno anche divorzile.
1 4) Dare atto che ogni questione patrimoniale tra i coniugi -ed, in particolare, quella relativa alla cointestazione tra e del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile Parte_1 CP_1
di proprietà di sito in Capriolo (BS) via Montegrappa n. 13,verrà definita tra i coniugi Parte_1
in altra sede.
5) Dare atto che le parti, sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio relativa alla presente procedura”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/06/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di (atto n. 15, parte II, serie A) e hanno chiesto la Parte_2
pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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