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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5012/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.g. 5012/2014 promossa da
e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , n.q. di erede di , tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] Parte_3 SO
mandato in atti, dagli avv.ti Gaio Vitinio Casulli e Serena Antonella Casulli;
ATTORI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, E , n.q. di eredi di e CP_4 CP_5 CP_6 Persona_3
, n.q. di erede dell'avv. tutti rappresentati e Controparte_7 Persona_4 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Barone;
CONVENUTI nonché contro
, , E Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, n.q. di eredi di;
CP_11 Persona_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 04.04.2014, , , SO Persona_1 e hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Bari Parte_1 Parte_2 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Persona_5 Controparte_3 Controparte_12 Per_3
e al fine di ottenere la loro condanna al pagamento della somma di €
[...] Persona_4
65.559,13, a titolo di saldo del prezzo per il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà del terreno sito in agro di Fasano, identificato al catasto con fg. 124, part. 144/B oltre interessi legali calcolati dal 17.09.1980 al 21.10.2013, in forza della sentenza n. 339/1998 emessa dalla Corte di appello di
Lecce, ed interessi successivi decorrenti dal 01.03.2014.
Segnatamente, gli attori hanno rappresentato che 1) con sentenza n. 339/1998, la Corte di appello di Lecce aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno innanzi identificato in favore di per una metà indivisa, di e , per un quarto Controparte_13 CP_1 Controparte_2
indiviso, e , per un quarto indiviso, subordinandolo al versamento della somma di £ Persona_5
48.836.270 in favore di e , oppure, in caso di rifiuto, di offerta Parte_4 SO
reale liberatoria convalidata nei termini di legge;
2) , e Controparte_2 Persona_5 [...]
notificavano successivamente un atto di precetto con cui avevano operato una CP_1
compensazione tra il credito spettante ai RM e il controcredito di £ 35.107.000 vantato Per_2
a titolo di spese liquidate dalla sentenza n. 339/98 e spese di registrazione;
3) a seguito di opposizione a precetto, gli odierni convenuti riconoscevano come non dovute le imposte di registro e offrivano ai la somma di £ 25.236.270 a saldo di quanto dovuto, non accettata dagli stessi per l'omesso Per_2
conteggio degli interessi corrispettivi;
4) con successiva sentenza n. 1931/2002, il Tribunale di Bari rigettava la domanda formulata dagli odierni convenuti volta al riconoscimento della validità dell'offerta reale formulata e depositata, in quanto non erano stati offerti anche gli interessi legali;
5) con sentenza n. 1119/2007, la Corte di appello di Bari rigettava gli interposti appelli, confermando la sentenza n. 1931/2002.
Hanno lamentato che gli odierni convenuti non hanno, ad oggi, provveduto al versamento della somma di £ 48.836.270, pari ad € 25.221,83, oltre interessi legali calcolati dal 17.09.1980 per €
40.337,30, per un totale di € 65.559,13, oltre interessi successivi dal 01.03.2014.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 11.06.2014, , CP_1 Controparte_2
e hanno precisato che la sentenza n. 339/1998 aveva altresì condannato i RM Persona_5
al pagamento in loro favore, a titolo di spese, della somma di £ 23.600.000, ragion per cui Per_2
Contr avevano provveduto a depositare presso la sede della di Bari la somma complessiva di £
25.236.270, pari al prezzo di acquisto del terreno al netto delle spese di lite. Con la successiva sentenza n. 1931/02 emessa dal Tribunale di Bari, a definizione del giudizio di convalida dell'offerta reale promosso dai convenuti, erano stati fissati i criteri direttivi per l'applicazione della compensazione, la decorrenza degli interessi legali e il capitale su cui applicare gli stessi, con conseguente ulteriore offerta dei convenuti della somma complessiva di £ 56.266.535 (di cui £
25.236.270 per sorte capitale e £ 31.030.265 per interessi legali), rifiutata dagli attori. Hanno concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi satisfattiva la somma offerta di € 23.269,24 (già decurtate le somme dovute dai in loro favore per le spese di giudizio liquidate dalle sentenze n. Per_2
108/96 e n. 102/09), con conseguente rigetto della domanda avversa.
3. Con comparsa del 27.05.2014, si sono costituiti in giudizio in proprio, Persona_4
nonché e quali eredi di Controparte_3 Controparte_12 Persona_3 CP_13
associandosi alle doglianze in fatto e in diritto formulate dai convenuti ,
[...] CP_1
e rendendosi anch'essi disponibili al versamento della somma Controparte_2 Persona_5 complessiva di € 23.269,24, con il rigetto della domanda attorea.
4. Con ordinanza del 19.05.2023, il G.U. ha dichiarato l'interruzione del giudizio per il decesso di parte attrice avv. Persona_4
5. Nelle more del giudizio, sono deceduti: , lasciando quale erede la coniuge SO
, lasciando quali eredi i figli e Persona_6 Persona_1 Parte_1 Parte_2
; lasciando quali eredi i figli già costituiti
[...] Controparte_12 Persona_4
e ; e Parte_2 Per_3 Persona_5 Persona_3
6. Con ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato il 29.06.2023, il giudizio è stato riassunto da e , già costituiti, anche in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nonché da , in qualità di erede di . Persona_6 SO
7. Con comparsa del 16.12.2023, si sono costituiti in giudizio , e CP_4 CP_5
, in qualità di eredi della de cuius nonché CP_6 Persona_3 Controparte_7 nella qualità di erede dell'avv. riportandosi integralmente alle precedenti Persona_4 costituzioni in giudizio dell'11.06.2014 e 27.05.2014 e chiedendone l'accoglimento.
8. Con ordinanza del 24.04.2024, il G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti degli eredi del de cuius . Persona_5
9. Ritualmente notificato il ricorso ex art. 302 c.p.c. nei confronti degli eredi del de cuius Per_5
, sono rimasti contumaci , , e .
[...] Controparte_8 CP_9 CP_4 CP_11
10. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. È opportuno procedere ad un breve excursus delle principali vicende intercorse negli anni tra le odierne parti processuali, in relazione alle quali sono intervenute numerose pronunce giurisdizionali, i cui salienti passaggi motivazionali si ripercorrono ai fini della definizione del presente giudizio.
Innanzitutto, con sentenza n. 339/1998, depositata in data 15.07.1998 (in atti), la Corte di appello di Lecce ha dichiarato il trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano, censito in catasto al fg. 124, ptc. 144/B, in favore di (per un ½ indiviso), dei coniugi Controparte_13 CP_1
e (per ¼ indiviso) e di (per ¼ indiviso), subordinandolo alla
[...] Controparte_2 Persona_5
condizione del versamento in favore di e di della somma di £ Parte_4 SO
48.836.270, con condanna dei in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate Per_2
in complessive £ 23.600.000, in favore dei promissari acquirenti.
Con sentenza n. 180/2002 veniva accolta l'opposizione proposta dai RM avverso Per_2
il precetto notificato dagli odierni convenuti, con riconoscimento in favore dei primi delle spese legali pari ad € 1.535,50.
Con la successiva sentenza n. 1119/2007, depositata in data 12.11.2007 (in atti), la Corte di appello di Bari ha statuito - in ordine alla compensazione dei crediti operata dai promissari acquirenti tra il prezzo di vendita del bene e le spese di lite agli stessi liquidate con sentenza n.339/98 - che “Nel caso di specie, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. era del tutto legittima tra i due “crediti reciprocamente riconosciuti nel medesimo titolo” (sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 15 -
7 – 1998) e cioè quello di £ 48.836.270 spettante ai RM a titolo di residuo prezzo Per_2 della vendita dell'appezzamento di terreno agricolo nei confronti degli attori , , CP_1 CP_2
e e quello contrapposto di questi ultimi verso i due ammontante a £ Per_5 Per_4 Per_2
23.600.000 per spese processuali liquidate in loro favore nella stessa sentenza, trattandosi di crediti entrambi certi, liquidi ed esigibili” e - in ordine alla mancata corresponsione da parte dei promissari acquirenti degli interessi legali sul fissato prezzo di vendita del terreno - che “l'irritualità e incompletezza delle offerte reali e del successivo deposito effettuati dagli attori appaiono ancora più evidenti in ordine agli interessi legali, come giustamente sostenuto dalla difesa dei . Come Per_2 emerge dalla citata norma e dall'art. 1212 n.2 c.c. la validità dell'offerta e del deposito presuppongono che essi abbiano ad oggetto anche gli interessi già maturati e quindi certi e determinati o facilmente determinabili nel loro ammontare fino al giorno dell'offerta, interessi agevolmente quantificabili nel caso in esame, dopo l'operata compensazione, sulla somma residua di £ 25.236.270. Infatti, tenendo presente che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte gli interessi corrispettivi decorrono dalla originaria domanda giudiziale per l'effetto retroattivo della sentenza, nel caso di specie tali interessi sulla menzionata somma residua andavano calcolati a decorrere dal 17.9.1980 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato dagli attori contro i RM dinanzi al Tribunale di Brindisi per sentir accertare la Per_2 riduzione del prezzo della compravendita e disporre ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile promesso in vendita) fino al 18 - 5 - 1999 (data dell'offerta reale). È pacifico, invece, che nel caso di specie, nessuna somma è stata offerta e depositata, a titolo di interessi legali maturati sull'importo di £ 25.236.270, pur trattandosi, come si è detto, di somma certa nella sua entità in quanto facilmente calcolabile, con ciò violando l'esplicito disposto dei citati articoli di legge”.
Con sentenza n. 108/2006, depositata in data 03.02.2006 (in atti), il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda formulata dai RM , con conseguente condanna di Per_2 Parte_4
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dei
[...] SO
convenuti , Controparte_15 CP_1 Controparte_2 Persona_5 CP_3
, , per € 1.890,00 per diritti
[...] Controparte_12 Persona_4 Persona_3 ed € 1.700,00 per onorari.
Con successiva sentenza n. 102/2009, depositata in data 19.02.2009 (in atti), la Corte di appello di
Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado n. 108/2006, con condanna dei RM , Per_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in complessivi € 2.200,00 in favore degli appellati , Controparte_15 CP_1 Controparte_2 Persona_5 CP_3
, ,
[...] Controparte_12 Persona_4 Persona_3
1.2. Tanto premesso, per ciò che concerne la domanda principale di corresponsione degli interessi legali sul prezzo di vendita ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano, fissato in £ 48.836.270, con decorrenza dal 17.09.1980 sino al soddisfo, la stessa merita accoglimento con le seguenti precisazioni.
Come già correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza n. 1119/2007,
l'iniziale offerta reale effettuata dai promissari acquirenti (odierni convenuti) di £ 13.702.670, successivamente aumentata sino al complessivo importo di £ 25.236.270 risultava irrituale ed incompleta, poiché priva del contestuale deposito degli interessi già maturati sino al momento dell'offerta (cfr. pag.7 sent. n. 1119/2007).
Ne consegue che, avendo il fissato prezzo di vendita del terreno natura di credito certo ed esigibile produttivo di interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. in quanto obbligazione pecuniaria, sulla somma di £ 48.836.270 (pari ad € 25.221,82) vanno calcolati e corrisposti gli interessi corrispettivi decorrenti dal 17.09.1980 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio incardinato dai promissari acquirenti per il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., cfr. pag. 3 sent. 339/1998) sino al deposito della presente motivazione.
1.3. Va, altresì, applicata la compensazione opposta nei limiti di seguito precisati.
Condividendo quanto già cristallizzato dalla Corte di appello di Lecce nella predetta sentenza n.
1119/2007 con riferimento alla compensazione tra il prezzo di vendita del terreno e le spese di lite liquidate in motivazione, “Nel caso di specie, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. era del tutto legittima fra i due “crediti reciprocamente riconosciuti nel medesimo titolo” (sentenza della corte d'Appello di Lecce 15-7-1998) e cioè quello di £ 48.836.270 spettante ai a Parte_5 titolo di residuo prezzo della vendita dell'appezzamento di terreno agricolo nei confronti degli attori
, , e e quello contrapposto di questi ultimi verso i due CP_1 CP_2 Per_5 Per_4
ammontante a £ 23.600.000 per spese processuali liquidate in loro favore nella stessa Per_2 sentenza” (cfr. pag. 6 sent. n. 1119/2007), trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili in relazione alle spese di giudizio e facilmente determinabili per ciò che concerne il calcolo degli interessi sul fissato prezzo di vendita.
Quanto alla compensazione invocata dai convenuti per i crediti a titolo di spese legali, rivenienti nelle sentenze n. 108/2006 e n. 102/2009 occorre precisare che trattasi di pagamento di spese processuali disposto anche in favore di terza persona, , estranea al presente giudizio Controparte_15
ovvero avulsa dalla vicenda di cui al trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano.
Precipuo presupposto per la compensazione è il carattere di reciprocità dei debiti contrapposti, ma essa opera anche quando in uno dei due rapporti obbligatori siano intervenuti altri soggetti (in posizione attiva o passiva) - che non partecipano al secondo rapporto - comportando l'estinzione dei rispettivi debiti fra quei soggetti dei due rapporti rispetto ai quali concorrano gli estremi legali richiesti. Per cui atteso il carattere solidale dell'obbligazione di pagamento delle spese legali disposto con le richiamate sentenze, vista la presunzione (in difetto di diversa statuizione) di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra debitori e creditori solidali (ai sensi dell'art. 1298 c.c.) la somma compensabile è pari a quella totale, detratta la quota spettante al terzo concreditore . Controparte_15
1.4. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, dovendo calcolare gli interessi legali sulle rispettive somme, occorre procedere alla compensazione giudiziale, da operarsi alla data della decisione, ove i rispettivi crediti vengono così determinati:
- calcolo interessi legali su sorte capitale € 25.221,82 (pari a £ 48.836.270) dal 17.09.1980 (notifica atto introduttivo giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi) al 28.05.2025 (data deposito presente sentenza): interessi pari ad € 43.456,43;
- calcolo interessi su credito per spese di giudizio liquidate in favore degli attori nella sentenza n.
180/2002 per € 1.535,50 dal 27.01.2003 (data deposito sentenza) al 28.05.2025: interessi pari ad €
596,23;
- calcolo interessi su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n.
339/1998 per € 12.188,38 dal 15.07.1998 (data deposito sent. n. 339/98) al 28.05.2025: interessi pari ad € 6.444,25;
- calcolo interessi legali su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n. 108/2006 per € 3.141,25 (già decurtata la quota di dal 3.02.2006 alla data della CP_15 presente decisione: interessi pari ad € 967,83;
- calcolo interessi legali su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n. 102/09 per € 1.925,00 (già decurtata la quota di dal 19.02.2009 alla data della CP_15 presente decisione: interessi pari ad €435,54.
Ne deriva, che gli attori vantano un credito totale residuo di € 45.708,11 (di cui € 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi).
2. Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento della domanda principale degli attori nonché dell'eccezione di compensazione formulata dai convenuti, gli odierni convenuti vanno condannati al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 45.708,11 (di cui
€ 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi), oltre ulteriori interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.
3. Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in base al decisum, esclusa la fase istruttoria.
4. Non si reputano sussistenti i presupposti per ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca che presuppone l'integrale estinzione del debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna , , CP_1 Controparte_2 Per_4
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , e al pagamento della somma di € CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
45.708,11 (di cui € 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi), oltre ulteriori interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, in favore di Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_6
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori solidalmente, liquidate in €5.810,00 per compensi ed €1.083,00 per spese, oltre rimborso spese al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 28.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.g. 5012/2014 promossa da
e , in proprio e n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , n.q. di erede di , tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] Parte_3 SO
mandato in atti, dagli avv.ti Gaio Vitinio Casulli e Serena Antonella Casulli;
ATTORI contro
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, E , n.q. di eredi di e CP_4 CP_5 CP_6 Persona_3
, n.q. di erede dell'avv. tutti rappresentati e Controparte_7 Persona_4 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Barone;
CONVENUTI nonché contro
, , E Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, n.q. di eredi di;
CP_11 Persona_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 04.04.2014, , , SO Persona_1 e hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Bari Parte_1 Parte_2 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Persona_5 Controparte_3 Controparte_12 Per_3
e al fine di ottenere la loro condanna al pagamento della somma di €
[...] Persona_4
65.559,13, a titolo di saldo del prezzo per il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà del terreno sito in agro di Fasano, identificato al catasto con fg. 124, part. 144/B oltre interessi legali calcolati dal 17.09.1980 al 21.10.2013, in forza della sentenza n. 339/1998 emessa dalla Corte di appello di
Lecce, ed interessi successivi decorrenti dal 01.03.2014.
Segnatamente, gli attori hanno rappresentato che 1) con sentenza n. 339/1998, la Corte di appello di Lecce aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno innanzi identificato in favore di per una metà indivisa, di e , per un quarto Controparte_13 CP_1 Controparte_2
indiviso, e , per un quarto indiviso, subordinandolo al versamento della somma di £ Persona_5
48.836.270 in favore di e , oppure, in caso di rifiuto, di offerta Parte_4 SO
reale liberatoria convalidata nei termini di legge;
2) , e Controparte_2 Persona_5 [...]
notificavano successivamente un atto di precetto con cui avevano operato una CP_1
compensazione tra il credito spettante ai RM e il controcredito di £ 35.107.000 vantato Per_2
a titolo di spese liquidate dalla sentenza n. 339/98 e spese di registrazione;
3) a seguito di opposizione a precetto, gli odierni convenuti riconoscevano come non dovute le imposte di registro e offrivano ai la somma di £ 25.236.270 a saldo di quanto dovuto, non accettata dagli stessi per l'omesso Per_2
conteggio degli interessi corrispettivi;
4) con successiva sentenza n. 1931/2002, il Tribunale di Bari rigettava la domanda formulata dagli odierni convenuti volta al riconoscimento della validità dell'offerta reale formulata e depositata, in quanto non erano stati offerti anche gli interessi legali;
5) con sentenza n. 1119/2007, la Corte di appello di Bari rigettava gli interposti appelli, confermando la sentenza n. 1931/2002.
Hanno lamentato che gli odierni convenuti non hanno, ad oggi, provveduto al versamento della somma di £ 48.836.270, pari ad € 25.221,83, oltre interessi legali calcolati dal 17.09.1980 per €
40.337,30, per un totale di € 65.559,13, oltre interessi successivi dal 01.03.2014.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 11.06.2014, , CP_1 Controparte_2
e hanno precisato che la sentenza n. 339/1998 aveva altresì condannato i RM Persona_5
al pagamento in loro favore, a titolo di spese, della somma di £ 23.600.000, ragion per cui Per_2
Contr avevano provveduto a depositare presso la sede della di Bari la somma complessiva di £
25.236.270, pari al prezzo di acquisto del terreno al netto delle spese di lite. Con la successiva sentenza n. 1931/02 emessa dal Tribunale di Bari, a definizione del giudizio di convalida dell'offerta reale promosso dai convenuti, erano stati fissati i criteri direttivi per l'applicazione della compensazione, la decorrenza degli interessi legali e il capitale su cui applicare gli stessi, con conseguente ulteriore offerta dei convenuti della somma complessiva di £ 56.266.535 (di cui £
25.236.270 per sorte capitale e £ 31.030.265 per interessi legali), rifiutata dagli attori. Hanno concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi satisfattiva la somma offerta di € 23.269,24 (già decurtate le somme dovute dai in loro favore per le spese di giudizio liquidate dalle sentenze n. Per_2
108/96 e n. 102/09), con conseguente rigetto della domanda avversa.
3. Con comparsa del 27.05.2014, si sono costituiti in giudizio in proprio, Persona_4
nonché e quali eredi di Controparte_3 Controparte_12 Persona_3 CP_13
associandosi alle doglianze in fatto e in diritto formulate dai convenuti ,
[...] CP_1
e rendendosi anch'essi disponibili al versamento della somma Controparte_2 Persona_5 complessiva di € 23.269,24, con il rigetto della domanda attorea.
4. Con ordinanza del 19.05.2023, il G.U. ha dichiarato l'interruzione del giudizio per il decesso di parte attrice avv. Persona_4
5. Nelle more del giudizio, sono deceduti: , lasciando quale erede la coniuge SO
, lasciando quali eredi i figli e Persona_6 Persona_1 Parte_1 Parte_2
; lasciando quali eredi i figli già costituiti
[...] Controparte_12 Persona_4
e ; e Parte_2 Per_3 Persona_5 Persona_3
6. Con ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato il 29.06.2023, il giudizio è stato riassunto da e , già costituiti, anche in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nonché da , in qualità di erede di . Persona_6 SO
7. Con comparsa del 16.12.2023, si sono costituiti in giudizio , e CP_4 CP_5
, in qualità di eredi della de cuius nonché CP_6 Persona_3 Controparte_7 nella qualità di erede dell'avv. riportandosi integralmente alle precedenti Persona_4 costituzioni in giudizio dell'11.06.2014 e 27.05.2014 e chiedendone l'accoglimento.
8. Con ordinanza del 24.04.2024, il G.U. ha disposto l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice nei confronti degli eredi del de cuius . Persona_5
9. Ritualmente notificato il ricorso ex art. 302 c.p.c. nei confronti degli eredi del de cuius Per_5
, sono rimasti contumaci , , e .
[...] Controparte_8 CP_9 CP_4 CP_11
10. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 15.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. È opportuno procedere ad un breve excursus delle principali vicende intercorse negli anni tra le odierne parti processuali, in relazione alle quali sono intervenute numerose pronunce giurisdizionali, i cui salienti passaggi motivazionali si ripercorrono ai fini della definizione del presente giudizio.
Innanzitutto, con sentenza n. 339/1998, depositata in data 15.07.1998 (in atti), la Corte di appello di Lecce ha dichiarato il trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano, censito in catasto al fg. 124, ptc. 144/B, in favore di (per un ½ indiviso), dei coniugi Controparte_13 CP_1
e (per ¼ indiviso) e di (per ¼ indiviso), subordinandolo alla
[...] Controparte_2 Persona_5
condizione del versamento in favore di e di della somma di £ Parte_4 SO
48.836.270, con condanna dei in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate Per_2
in complessive £ 23.600.000, in favore dei promissari acquirenti.
Con sentenza n. 180/2002 veniva accolta l'opposizione proposta dai RM avverso Per_2
il precetto notificato dagli odierni convenuti, con riconoscimento in favore dei primi delle spese legali pari ad € 1.535,50.
Con la successiva sentenza n. 1119/2007, depositata in data 12.11.2007 (in atti), la Corte di appello di Bari ha statuito - in ordine alla compensazione dei crediti operata dai promissari acquirenti tra il prezzo di vendita del bene e le spese di lite agli stessi liquidate con sentenza n.339/98 - che “Nel caso di specie, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. era del tutto legittima tra i due “crediti reciprocamente riconosciuti nel medesimo titolo” (sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 15 -
7 – 1998) e cioè quello di £ 48.836.270 spettante ai RM a titolo di residuo prezzo Per_2 della vendita dell'appezzamento di terreno agricolo nei confronti degli attori , , CP_1 CP_2
e e quello contrapposto di questi ultimi verso i due ammontante a £ Per_5 Per_4 Per_2
23.600.000 per spese processuali liquidate in loro favore nella stessa sentenza, trattandosi di crediti entrambi certi, liquidi ed esigibili” e - in ordine alla mancata corresponsione da parte dei promissari acquirenti degli interessi legali sul fissato prezzo di vendita del terreno - che “l'irritualità e incompletezza delle offerte reali e del successivo deposito effettuati dagli attori appaiono ancora più evidenti in ordine agli interessi legali, come giustamente sostenuto dalla difesa dei . Come Per_2 emerge dalla citata norma e dall'art. 1212 n.2 c.c. la validità dell'offerta e del deposito presuppongono che essi abbiano ad oggetto anche gli interessi già maturati e quindi certi e determinati o facilmente determinabili nel loro ammontare fino al giorno dell'offerta, interessi agevolmente quantificabili nel caso in esame, dopo l'operata compensazione, sulla somma residua di £ 25.236.270. Infatti, tenendo presente che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte gli interessi corrispettivi decorrono dalla originaria domanda giudiziale per l'effetto retroattivo della sentenza, nel caso di specie tali interessi sulla menzionata somma residua andavano calcolati a decorrere dal 17.9.1980 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato dagli attori contro i RM dinanzi al Tribunale di Brindisi per sentir accertare la Per_2 riduzione del prezzo della compravendita e disporre ex art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile promesso in vendita) fino al 18 - 5 - 1999 (data dell'offerta reale). È pacifico, invece, che nel caso di specie, nessuna somma è stata offerta e depositata, a titolo di interessi legali maturati sull'importo di £ 25.236.270, pur trattandosi, come si è detto, di somma certa nella sua entità in quanto facilmente calcolabile, con ciò violando l'esplicito disposto dei citati articoli di legge”.
Con sentenza n. 108/2006, depositata in data 03.02.2006 (in atti), il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda formulata dai RM , con conseguente condanna di Per_2 Parte_4
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dei
[...] SO
convenuti , Controparte_15 CP_1 Controparte_2 Persona_5 CP_3
, , per € 1.890,00 per diritti
[...] Controparte_12 Persona_4 Persona_3 ed € 1.700,00 per onorari.
Con successiva sentenza n. 102/2009, depositata in data 19.02.2009 (in atti), la Corte di appello di
Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado n. 108/2006, con condanna dei RM , Per_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in complessivi € 2.200,00 in favore degli appellati , Controparte_15 CP_1 Controparte_2 Persona_5 CP_3
, ,
[...] Controparte_12 Persona_4 Persona_3
1.2. Tanto premesso, per ciò che concerne la domanda principale di corresponsione degli interessi legali sul prezzo di vendita ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano, fissato in £ 48.836.270, con decorrenza dal 17.09.1980 sino al soddisfo, la stessa merita accoglimento con le seguenti precisazioni.
Come già correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza n. 1119/2007,
l'iniziale offerta reale effettuata dai promissari acquirenti (odierni convenuti) di £ 13.702.670, successivamente aumentata sino al complessivo importo di £ 25.236.270 risultava irrituale ed incompleta, poiché priva del contestuale deposito degli interessi già maturati sino al momento dell'offerta (cfr. pag.7 sent. n. 1119/2007).
Ne consegue che, avendo il fissato prezzo di vendita del terreno natura di credito certo ed esigibile produttivo di interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. in quanto obbligazione pecuniaria, sulla somma di £ 48.836.270 (pari ad € 25.221,82) vanno calcolati e corrisposti gli interessi corrispettivi decorrenti dal 17.09.1980 (data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio incardinato dai promissari acquirenti per il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., cfr. pag. 3 sent. 339/1998) sino al deposito della presente motivazione.
1.3. Va, altresì, applicata la compensazione opposta nei limiti di seguito precisati.
Condividendo quanto già cristallizzato dalla Corte di appello di Lecce nella predetta sentenza n.
1119/2007 con riferimento alla compensazione tra il prezzo di vendita del terreno e le spese di lite liquidate in motivazione, “Nel caso di specie, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. era del tutto legittima fra i due “crediti reciprocamente riconosciuti nel medesimo titolo” (sentenza della corte d'Appello di Lecce 15-7-1998) e cioè quello di £ 48.836.270 spettante ai a Parte_5 titolo di residuo prezzo della vendita dell'appezzamento di terreno agricolo nei confronti degli attori
, , e e quello contrapposto di questi ultimi verso i due CP_1 CP_2 Per_5 Per_4
ammontante a £ 23.600.000 per spese processuali liquidate in loro favore nella stessa Per_2 sentenza” (cfr. pag. 6 sent. n. 1119/2007), trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili in relazione alle spese di giudizio e facilmente determinabili per ciò che concerne il calcolo degli interessi sul fissato prezzo di vendita.
Quanto alla compensazione invocata dai convenuti per i crediti a titolo di spese legali, rivenienti nelle sentenze n. 108/2006 e n. 102/2009 occorre precisare che trattasi di pagamento di spese processuali disposto anche in favore di terza persona, , estranea al presente giudizio Controparte_15
ovvero avulsa dalla vicenda di cui al trasferimento ex art. 2932 c.c. del terreno sito in Fasano.
Precipuo presupposto per la compensazione è il carattere di reciprocità dei debiti contrapposti, ma essa opera anche quando in uno dei due rapporti obbligatori siano intervenuti altri soggetti (in posizione attiva o passiva) - che non partecipano al secondo rapporto - comportando l'estinzione dei rispettivi debiti fra quei soggetti dei due rapporti rispetto ai quali concorrano gli estremi legali richiesti. Per cui atteso il carattere solidale dell'obbligazione di pagamento delle spese legali disposto con le richiamate sentenze, vista la presunzione (in difetto di diversa statuizione) di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra debitori e creditori solidali (ai sensi dell'art. 1298 c.c.) la somma compensabile è pari a quella totale, detratta la quota spettante al terzo concreditore . Controparte_15
1.4. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, dovendo calcolare gli interessi legali sulle rispettive somme, occorre procedere alla compensazione giudiziale, da operarsi alla data della decisione, ove i rispettivi crediti vengono così determinati:
- calcolo interessi legali su sorte capitale € 25.221,82 (pari a £ 48.836.270) dal 17.09.1980 (notifica atto introduttivo giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi) al 28.05.2025 (data deposito presente sentenza): interessi pari ad € 43.456,43;
- calcolo interessi su credito per spese di giudizio liquidate in favore degli attori nella sentenza n.
180/2002 per € 1.535,50 dal 27.01.2003 (data deposito sentenza) al 28.05.2025: interessi pari ad €
596,23;
- calcolo interessi su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n.
339/1998 per € 12.188,38 dal 15.07.1998 (data deposito sent. n. 339/98) al 28.05.2025: interessi pari ad € 6.444,25;
- calcolo interessi legali su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n. 108/2006 per € 3.141,25 (già decurtata la quota di dal 3.02.2006 alla data della CP_15 presente decisione: interessi pari ad € 967,83;
- calcolo interessi legali su credito per spese di giudizio liquidate in favore dei convenuti nella sentenza n. 102/09 per € 1.925,00 (già decurtata la quota di dal 19.02.2009 alla data della CP_15 presente decisione: interessi pari ad €435,54.
Ne deriva, che gli attori vantano un credito totale residuo di € 45.708,11 (di cui € 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi).
2. Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento della domanda principale degli attori nonché dell'eccezione di compensazione formulata dai convenuti, gli odierni convenuti vanno condannati al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 45.708,11 (di cui
€ 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi), oltre ulteriori interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.
3. Le spese di lite sono poste a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato in base al decisum, esclusa la fase istruttoria.
4. Non si reputano sussistenti i presupposti per ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca che presuppone l'integrale estinzione del debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna , , CP_1 Controparte_2 Per_4
, , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , e al pagamento della somma di € CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
45.708,11 (di cui € 9.503,07 per capitale residuo ed € 36.205,04 per residui interessi), oltre ulteriori interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, in favore di Parte_1 Parte_2
e .
[...] Persona_6
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori solidalmente, liquidate in €5.810,00 per compensi ed €1.083,00 per spese, oltre rimborso spese al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 28.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato