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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. EP MI Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 833/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 30
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c., decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 CP_3
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. quali eredi CP_4 C.F._4
di MI EP, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il
21.08.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.
) in forza di due separate procure allegate all'atto di C.F._5
appello,
appellanti contro nella qualità di Impresa Designata dal Controparte_5
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, (P.IVA P.IVA_1
- C.F: ), con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado, P.IVA_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. , munito di Controparte_6
poteri di rappresentanza legale, in forza di procura speciale, agli atti,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari con studio in S. Agata Militello,
giusta procura in calce alla comparsa appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del BU di Messina 13 ottobre 2022,
n. 1710 – “lesione personale”.
Motivi della decisione
1. Con atto notificato l'1 dicembre 2022 gli eredi del signor EP MI
(deceduto in data 22 agosto 2022) hanno impugnato la sentenza del BU
di Messina 13 ottobre 2022, n. 1710 con la quale, accogliendo parzialmente la domanda del de cuius, investito il 23 luglio 2012 dall'autovettura Renault Clio tg.
CL957FD, di proprietà di e condotta dal figlio Controparte_7 [...]
, priva di assicurazione: CP_8
a) é stata dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_8
causazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, quale impresa designata dal Controparte_5
Fondo vittime della strada), e sono Controparte_7 Controparte_8
stati condannati in solido al pagamento in favore di della Controparte_3
somma di € 728.889,00 (per invalidità permanente € 476.026,00; per l'inabilità temporanea assoluta € 14.850,00; per danno morale nella misura del 50 % del danno biologico puro, € 238.013,00, al lordo di quanto già
riconosciuto in sede di provvisionale in data 26 marzo 2015, oltre accessori
(interessi e rivalutazione);
c) e sono stati condannati in solido a Controparte_7 Controparte_8
rimborsare alla uale Impresa designata per conto della F.G.V.S. CP_5
le somme da essa pagate a MI EP a titolo di indennizzo, di interessi e spese;
d) é stata rigettata ogni altra domanda;
e) sono state compensate per 1/6 le spese processuali tra l'attore, la e Controparte_5 Controparte_7 CP_8
, condannando i predetti in solido al pagamento delle restanti spese
[...]
processuali in favore di MI EP, liquidate in Euro 571,78 per spese ed euro 23.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge;
f) e sono stati condannati in solido al Controparte_7 Controparte_8
pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in euro 7.458,00 per compensi Controparte_5
professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) le spese di CTU sono state definitivamente poste a carico di
[...]
e in solido. Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
1.1 – Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui:
1) ha erroneamente escluso la chiesta la “personalizzazione” dal danno biologico e del danno morale (deducendo violazione e falsa applicazione di legge;
motivazione erronea e comunque contraddittoria), . 2) ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta in relazione a giorni 150 in € 99,00 pro die, per €
14.850,00, in luogo del valore massimo previsto dalle tabelle milanesi (€
149,00 al giorno) e, quindi, l'importo di € 22.350,00, ovvero, applicati i valori previsti dalle Tabelle di Roma (€ 110,60 pro die) per l'importo di € 16.590,00;
3) ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore a quanto riconosciuto con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., applicando le nelle ore sopravenute modifiche alle Tabelle milanesi, con un punto di invalidità che, superata una certa percentuale di invalidità permanente,
cresce in misura meno che proporzionale;
4) Ha erroneamente compensato per 1/6 le spese processuali;
5) Non ha condannato i convenuti in primo grado al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
1.2 – Gli appellanti hanno altresì chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha indicato l'originario attore quale “ Controparte_3
anziché “MI EP”.
2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e Controparte_7
, ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_8
3. La domanda sub
1.2 di “correzione” del dispositivo va immediatamente accolta, trattandosi di palese lapsus calami nella individuazione dell'attore beneficiario della statuizione condannatoria.
4. Passando all'esame del primo motivo di appello (omessa personalizzazione del danno non patrimoniale), il BU ha ritenuto che
"Tale pregiudizio in quanto inerente aspetti dinamico - relazionali, deve trovare
giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali,
ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione ...... Le
conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima
invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in
aumento del risarcimento (Cass., n. 7513/2018)".
3.1 – Siffatto argomentare è censurato dagli appellanti, che si dolgono che “il
BU ha sovrapposto, agli “effetti normali” delle lesioni subite dal MI, la
necessità oggettiva - per il MI - di elidere dolori di livello insopportabile
mediante il ricorso (regolarmente prescrittogli dai sanitari che l'hanno avuto in
cura) a derivati dall'oppio (ossia, come detto, a prodotti stupefacenti)” che
“incidono direttamente sulle facoltà mentali comportando (non solo aggressività
e allucinazioni) ma più spesso stato di incoscienza e/o di sonnolenza
insopprimibile”. Ciò in un contesto nel quale “dopo la guarigione clinica a MI
EP è residuato solo l'uso, difficoltoso, delle mani e l'uso limitato del collo,
peraltro con pienezza delle facoltà mentali”.
Assumono, quindi, gli appellanti che “quelli accusati da MI EP
sono sensazioni dolorose diverse e molto più accentuate rispetto a quelle
conseguenti all'invalidità riconosciutagli e comportano l'esigenza della
“personalizzazione” del risarcimento. Conseguentemente, contrariamente a
quanto affermato dal BU, nella specie, è ampiamente dimostrato un
pregiudizio ulteriore e maggiore rispetto a quello "normale", e tale da non poter
essere ridotto “a conseguenze dannose normali o comuni”. In conclusione, gli appellanti chiedono un incremento del ristoro liquidato dal
BU in misura compresa tra il 25% ed il 50%, anche per ciò che concerne il danno morale.
4.2 – In punto di fatto, è bene evidenziare secondo le risultanze della c.t.u. del dott. che, a seguito dell'incidente (il MI è stato investito dal Persona_1
mentre attraversava la pubblica strada quale pedone) la vittima CP_8
a) ha avuto diagnosticato in ingresso al Pronto soccorso del Policlinico di
Messina "Politrauma con frattura scomposta e completa del terzo prossimale
della tibia di dx, frattura comminuta al terzo distale del femore sx., trauma chiuso
del torace con Pnx a dx e plurime fratture costali omolaterali, frattura del corpo di
D12 con anterolistesi di D11";
b) ha subìto “intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con placca e
viti femore sx, riduzione endomidollare con chiodo tibia dx”;
c) trasferito presso il reparto di Neurochirurgia della stessa , Controparte_9
ha avuto diagnosi di "paraplegia da grave frattura vertebrale D11-D12 con listesi
di D12 in paziente con spondilite anchilosante", sottoposto ad intervento
chirurgico di laminectomia espansiva decompressiva, distrazione e riduzione
della listesi, stabilizzazione D11-L1 con sistema in titanio S4”;
d) In data 28.07.2012 veniva nuovamente trasferito presso il reparto di
Ortopedia, dove restava ricoverato fino al 17.08.2012 data in cui veniva dimesso per essere trasferito presso la Casa di Cura Cristo Re di Messina, ove rimaneva sino al 15.10.2012, con la diagnosi di "politrauma, fratture multiple, ipertensione,
ansia, depressione, febbre, candidosi";
e) Dal 15 al 26.10.2012 veniva ricoverato presso la Casa di Cura San Camillo
di Messina;
f) dal 26 ottobre al dicembre 2012 veniva ricoverato presso la R.S.A."San Luigi
Orione" di Messina per eseguire trattamento riabilitativo neuro-motorio.
4.3 – Lo stesso c.t.u. ha valutato gli esiti permanenti nella percentuale del 90
% per “GRAVISSIMI ESITI INVALIDANTI DA POLITRAUMA DELLA STRADA
SECONDARI A FRATTURA VERTEBRALE DEL CORPO DI D12 CON
SCIVOLAMENTO/LISTESI DI D11 E COMPLIATO DA LESIONE MIDOLLARE e
, FRATTURA SCOMPOSTA Controparte_10
TERZO PROSSIMALE DI TIBIA A DX. FRATTURA SCOMPOSTA COMMINUTA
TERZO DISTALE FEMORE SX. FRATTURE COSTALI MULTIPLE
COMPLICATE DA PNEUMOTORACE”; ha accertato che trattasi di paziente
allettato, con catetere tipo condom a permanenza, Dolori polidistrettuali, Notevole
ansia e depressione del tono dell'umore. Stazione eretta impossibilitata, Non
deambula. Solo spostamenti letto/sedia e/o poltrona grazie ai famigliari;
soggetto
in pessime condizioni generali e di sanguificazione, con cute e mucose visibili
rosee , pannicolo adiposo normalmente rappresentato. L' esame del torace e dell'
addome rileva alterazioni patologiche clinicamente apprezzabili a carico dei vari
organi interni in rapporto al trauma”. Presenza di varie piaghe da decubito
➢ Il tutto con “ripercussione massima del grado di sofferenza patita
caratterizzata dal fatto che necessita di costante assistenza durante
l'arco della giornata, di opportune terapie analgesiche e continue
medicazioni, la necessità di ausili per evitare la sindrome d'allettamento,
che in atto produce i vari decubiti, e soprattutto la percezione e la
evidenzia della sua menomazione ed infine il patema per le varie rinunce
della vita”.
Contr 4.4 – La testimone Dott.ssa (Medico geriatra dell' di Testimone_1 Messina) ha dichiarato che dalla data del sinistro “il MI è costretto a letto
con catetere a permanenza”; che “a tutt'oggi è sottoposto all'assistenza
domiciliare ADI”; e che “è assistito costantemente da medici, da infermieri e dai
familiari”.
4.5 – A giudizio della Corte, nonostante le contrarie deduzioni dell'appellata, il motivo di gravame va accolto, avendo il BU sminuito la portata probatoria delle plurime emergenze acquisite alla causa, sia dal punto di vista medico-legale che fattuale, pur partendo da un principio in diritto correttamente evocato.
E' infatti noto che le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento, laddove la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass. 6 marzo 2025, n. 5984; di circostanze eccezionali e specifiche parla Cass. 10 novembre 2020, n. 25164), essendo necessaria l'individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
In particolare, “le peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono
giustificare un aumento della misura standard del risarcimento, devono essere
fatti, non vuote etichette”. Infatti, “la distinzione giuridicamente rilevante in tema
di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze
indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze
inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la
rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità
respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella
particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di
attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che
abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici” (Cass. 4 marzo 2021, n.
5865, che evidenzia come sia necessario “allegare e provare che i postumi hanno
inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a
tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto
postumi di identica misura”.
4.6 – Tenendo presenti i superiori principi in diritto, nel caso in esame il c.t.u.
ha chiaramente evidenziato, in un contesto di gravità assoluta (90 % di invalidità
permanente), un grado “massimo” di sofferenza cronica, che impone non solo una costante assistenza, ma anche la necessità di opportune terapie analgesiche, per i dolori polidistrettuali: e ciò non può non tradursi in conseguenze anomale o del tutto peculiari sofferte dalla vittima rispetto al gravissimo stato di salute, già considerato nel riconoscimento della percentuale sofferta di postumi.
4.7 – In definitiva, accogliendo il motivo di gravame, deve riconoscersi la chiesta personalizzazione, che va quantificata equitativamente – in ragione delle peculiarità del caso e della prospettazione degli appellanti in relazione alla situazione di generale algia e di conseguenti terapie antidolorifiche – nella misura del 25 %, massimo tabellare, per la gravità di quanto accertato), depurata dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
cod. ass. (Cass. 22 marzo 2024, n. 7892). Il relativo calcolo verrà fatto nel prosieguo, in esito all'esame delle altre doglianze.
5. Con il secondo motivo di appello, gli eredi di EP MI si dolgono che il BU ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta nella misura minima di € 99,00 pro die prevista dalle Tabelle
milanesi e non in quella massima di € 149,00 (o in € 110,60 previsti dalle Tabelle
romane). Ciò in quanto non è stata tenuta in conto la peculiarità della storia clinica descritta nella consulenza tecnica d'ufficio, dei numerosi interventi chirurgici praticati, della lunga degenza in “Rianimazione” e, necessariamente, in
Ortopedia (non tenendo conto dei ricoveri riabilitativi).
5.1 – Anche tale censura va accolta, poiché, a giudizio della Corte, la sottoposizione a plurimi interventi chirurgici nel periodo in considerazione costituisce elemento di aggravamento della ricaduta monetaria del danno da inabilità temporanea, potendosi riconoscere la misura massima di € 149 pro die x 150 giorni e, quindi, € 22.350,00.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti premettono che nella sentenza impugnata, il BU ha applicato le c.d. Tabelle milanesi, e, con riferimento all'invalidità permanente al 90% in un soggetto di anni 72 all'epoca del sinistro, ha liquidato la somma di € 476.026,00 e per danno morale, il 50 %
della stessa, pari ad € 238.013,00, per un totale di € 714.039,00, oltre danno da inabilità temporanea (€ 14.850,00). Evidenziano che, al contrario, con l'ordinanza
ex art. 186 quater c.p.c. del 4 agosto 2020 lo stesso BU aveva, invece,
liquidato il complessivo importo di € 895.070,00, oltre accessori (al lordo di quanto già pagato dalla compagnia assicuratrice), giustificando tale discrasia “alla luce del fatto che nelle more tra l'emissione della revocanda ordinanza,
occorsa in data 4.08.2020, e la presente sentenza sono intervenute le nuove
tabelle 2021, che prevedono degli importi parzialmente diversi rispetto a quelli
liquidati dalle tabelle del 2018 adottate dal precedente G.I.”
Si dolgono, quindi, gli appellanti che il BU, pur aumentando la percentuale del danno morale dovuto all'attore (da ¼ ad ½), ha ridotto l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale in forza dell'ultimo sistema tabellare adottato dal BU di LA, violando i principi dell'integralità del risarcimento, che trova la sua fonte nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (il c.d.
codice delle assicurazioni) e in particolare il principio – ottemperato invece dalle
Tabelle del BU di Roma - secondo cui il valore economico del punto è
funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionati della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Gli appellanti, in definitiva, assumono che il criterio voluto dal legislatore si fonda – come è evidente – sul principio medico-legale secondo cui la sofferenza cresce “in misura geometrica rispetto al crescere dei postumi permanenti”. Per
l'effetto, ad invalidità percentualmente elevate devono corrispondere risarcimenti percentualmente ancora più elevati. Ciò in quanto la logica delle ultime “tabelle di LA”, per i postumi superiori al 40%, mal si concilia con il parametro normativo (sopra richiamato) secondo cui a ciascun punto deve essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto di incremento più che proporzionale.
6.1 – La doglianza non coglie nel segno e va rigettata. Va premesso che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è chiaramente provvisoria, ove una delle parti, nella specie la compagnia assicuratrice, abbia chiesto la decisione con sentenza, che non viene certo vincolata dalla pregressa statuizione.
Peraltro, a giudizio della Corte, non è neppure chiaro come il giudice istruttore nella predetta ordinanza abbia liquidato quel danno in € 895.070,00, al lordo della provvisionale e senza personalizzazione, applicando le Tabelle milanesi, che, per il vero, pervengono ad una somma ben inferiore, coerente con la contestata sentenza del BU.
6.2 – Deve anche ricordarsi chee la liquidazione del danno alla salute va effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con ancoraggio a dati obiettivi e con adeguata motivazione, che può anche riferirsi alle c.d. Tabelle
elaborate da alcuni Uffici giudiziari. L'applicazione degli importi tabellari esprime,
così, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 26
gennaio 2024, n. 2359, secondo cui le tabelle predisposte dal BU
di LA, pur non avendo valore normativo, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto;
Cass. 6 maggio 2020, n. 8532, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal BU di LA sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553).
6.3 - In tale contesto, nel quale non deve rincorrersi la “tabella” che offre la migliore e più alta quantificazione monetaria del danno, questa Corte, con consolidato orientamento, ha adottato le Tabelle del BU di LA, in quanto ritenute maggiormente conformi ai principi elaborati in materia dalla Suprema Corte e formate ed elaborate sulla base di una base ampia di precedenti giudiziari, con adeguata considerazione di tutte le circostanze del caso: infatti, come argomentato nella versione del 2021 (applicata al caso in esame dal BU), dalla percentuale di postumi permanenti del 35 % in poi l'aumento ponderato del punto é al 50%, “tenendo conto del fatto che, a partire
dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008
si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d.
danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la
metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico” (si ricordi che Cass. lav.
16 maggio 2024, n. 13701 ha osservato in motivazione che “le tabelle di LA
(nelle versioni successive al 2008) contengono varie percentuali di «aumento
personalizzato», che servono a dare sfogo a una adeguata valorizzazione delle
caratteristiche specifiche del caso concreto, evitando al tempo stesso il ricorso a
indebite moltiplicazioni delle voci di danno non patrimoniale”).
La previsione di percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d.
personalizzazione consente in ogni caso al giudice di valutare nel concreto l'eventuale necessità di adeguare la quantificazione monetaria del danno a ogni elemento che possa discostarsi da una valutazione di normalità: cosa che questa
Corte ha fatto nel caso in esame.
6.4- Va quindi confermata la liquidazione base del BU (che ha applicato le Tabelle milanesi in uso al momento della decisione: Cass. 1 luglio 2020, n.
13269), sia pure con la personalizzazione del 25 % e, quindi, un totale di €
892.550,00.
7. Con il quarto motivo di appello si contesta la compensazione delle spese di lire per 1/6.
La doglianza è fondata, poiché la domanda attorea era nella sua sostanza pressocché interamente da accogliere, non essendovi soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8. Il quinto motivo di appello attiene al contestato rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
Come si legge nella sentenza impugnata, il BU, in ordine all'istanza ex art. 96, I e III comma, c.p.c., ha basato la decisione adottata sulla seguente motivazione: “Dato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice deve
rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., I e III comma, c.p.c., giacchè
presupposto della responsabilità aggravata è la soccombenza totale e concreta
della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 nei confronti della
parte le cui ragioni siano state riconosciute – sia pure parzialmente – fondate”.
Assumono gli appellanti che la decisione è errata, non solo perché invocano una totale soccombenza delle controparti, ma anche perché le stesse avrebbero resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Infatti, secondo la loro prospettazione, per quel che concerne i , essi avevano reso ai VV.UU. CP_7
di Messina dichiarazioni contrastanti con la versione resa in comparsa di risposta
(deducendo che la vittima era uscita improvvisamente in strada sbucando dalle auto in sosta) al fine di ridurre la propria responsabilità.
Per quel che concerne detta Società, dopo aver agito in CP_12
revocatoria nei confronti di (e della moglie), sostenendo che Controparte_7
“la responsabilità dell'evento non può che essere addebitata al Sig. CP_8
”, ha, invece, affermato, nel presente giudizio, che il MI, aveva
[...] fondato le proprie istanze “sulla base della artefatta ricostruzione del sinistro”.
8.1 – A giudizio della Corte, non ricorrono i presupposti per l'invocata responsabilità aggravata, non risultando, al di là di scelte difensive che, nel contesto di questo o di paralleli giudizi, hanno portato le altre parti ad assumere posizioni diverse, la mala fede o la colpa grave.
9. Tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'appellata e dell'accoglimento quasi totale dell'appello, anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico della nella qualità, conformemente CP_13
alla nota spese in atti e cioè, € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi
(€ 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 833/2022 R.G., sull'appello proposto avverso la sentenza del BU di Messina 13 ottobre 2022, n. 1710 proposto da , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di MI EP, contro Controparte_5
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Sicilia,
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_8 Controparte_7
2. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto:
3. dispone la correzione del punto 3 del dispositivo, sostituendo l'erroneo nome dell'attore, indicato come “ , con quello corretto Controparte_3 “MI EP”;
4. riconosciuta la personalizzazione del danno biologico, aumenta ad €
22.350,00 l'importo del danno da inabilità temporanea assoluta e ad €
892.550,00 il danno da postumi permanenti subiti dalla vittima e, per l'effetto,
5. condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido le predette somme di € 22.350,00 ed € 892.550,00, al lordo di quanto già pagato per provvisionale, otre interessi e rivalutazione come specificato nella sentenza di primo grado;
6. condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido per intero le spese di lite liquidate in primo grado;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. Condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.848,00 per esborsi ed €
14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 giugno 2025.
Il Presidente rel.
(dott. EP MI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. EP MI Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 833/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 30
settembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c., decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 CP_3
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. quali eredi CP_4 C.F._4
di MI EP, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il
21.08.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cateno Miano (c.f.
) in forza di due separate procure allegate all'atto di C.F._5
appello,
appellanti contro nella qualità di Impresa Designata dal Controparte_5
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Sicilia, (P.IVA P.IVA_1
- C.F: ), con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado, P.IVA_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. , munito di Controparte_6
poteri di rappresentanza legale, in forza di procura speciale, agli atti,
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari con studio in S. Agata Militello,
giusta procura in calce alla comparsa appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del BU di Messina 13 ottobre 2022,
n. 1710 – “lesione personale”.
Motivi della decisione
1. Con atto notificato l'1 dicembre 2022 gli eredi del signor EP MI
(deceduto in data 22 agosto 2022) hanno impugnato la sentenza del BU
di Messina 13 ottobre 2022, n. 1710 con la quale, accogliendo parzialmente la domanda del de cuius, investito il 23 luglio 2012 dall'autovettura Renault Clio tg.
CL957FD, di proprietà di e condotta dal figlio Controparte_7 [...]
, priva di assicurazione: CP_8
a) é stata dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_8
causazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, quale impresa designata dal Controparte_5
Fondo vittime della strada), e sono Controparte_7 Controparte_8
stati condannati in solido al pagamento in favore di della Controparte_3
somma di € 728.889,00 (per invalidità permanente € 476.026,00; per l'inabilità temporanea assoluta € 14.850,00; per danno morale nella misura del 50 % del danno biologico puro, € 238.013,00, al lordo di quanto già
riconosciuto in sede di provvisionale in data 26 marzo 2015, oltre accessori
(interessi e rivalutazione);
c) e sono stati condannati in solido a Controparte_7 Controparte_8
rimborsare alla uale Impresa designata per conto della F.G.V.S. CP_5
le somme da essa pagate a MI EP a titolo di indennizzo, di interessi e spese;
d) é stata rigettata ogni altra domanda;
e) sono state compensate per 1/6 le spese processuali tra l'attore, la e Controparte_5 Controparte_7 CP_8
, condannando i predetti in solido al pagamento delle restanti spese
[...]
processuali in favore di MI EP, liquidate in Euro 571,78 per spese ed euro 23.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge;
f) e sono stati condannati in solido al Controparte_7 Controparte_8
pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in euro 7.458,00 per compensi Controparte_5
professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
g) le spese di CTU sono state definitivamente poste a carico di
[...]
e in solido. Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8
1.1 – Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui:
1) ha erroneamente escluso la chiesta la “personalizzazione” dal danno biologico e del danno morale (deducendo violazione e falsa applicazione di legge;
motivazione erronea e comunque contraddittoria), . 2) ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta in relazione a giorni 150 in € 99,00 pro die, per €
14.850,00, in luogo del valore massimo previsto dalle tabelle milanesi (€
149,00 al giorno) e, quindi, l'importo di € 22.350,00, ovvero, applicati i valori previsti dalle Tabelle di Roma (€ 110,60 pro die) per l'importo di € 16.590,00;
3) ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore a quanto riconosciuto con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., applicando le nelle ore sopravenute modifiche alle Tabelle milanesi, con un punto di invalidità che, superata una certa percentuale di invalidità permanente,
cresce in misura meno che proporzionale;
4) Ha erroneamente compensato per 1/6 le spese processuali;
5) Non ha condannato i convenuti in primo grado al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
1.2 – Gli appellanti hanno altresì chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha indicato l'originario attore quale “ Controparte_3
anziché “MI EP”.
2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia di e Controparte_7
, ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_8
3. La domanda sub
1.2 di “correzione” del dispositivo va immediatamente accolta, trattandosi di palese lapsus calami nella individuazione dell'attore beneficiario della statuizione condannatoria.
4. Passando all'esame del primo motivo di appello (omessa personalizzazione del danno non patrimoniale), il BU ha ritenuto che
"Tale pregiudizio in quanto inerente aspetti dinamico - relazionali, deve trovare
giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali,
ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione ...... Le
conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerunque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima
invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in
aumento del risarcimento (Cass., n. 7513/2018)".
3.1 – Siffatto argomentare è censurato dagli appellanti, che si dolgono che “il
BU ha sovrapposto, agli “effetti normali” delle lesioni subite dal MI, la
necessità oggettiva - per il MI - di elidere dolori di livello insopportabile
mediante il ricorso (regolarmente prescrittogli dai sanitari che l'hanno avuto in
cura) a derivati dall'oppio (ossia, come detto, a prodotti stupefacenti)” che
“incidono direttamente sulle facoltà mentali comportando (non solo aggressività
e allucinazioni) ma più spesso stato di incoscienza e/o di sonnolenza
insopprimibile”. Ciò in un contesto nel quale “dopo la guarigione clinica a MI
EP è residuato solo l'uso, difficoltoso, delle mani e l'uso limitato del collo,
peraltro con pienezza delle facoltà mentali”.
Assumono, quindi, gli appellanti che “quelli accusati da MI EP
sono sensazioni dolorose diverse e molto più accentuate rispetto a quelle
conseguenti all'invalidità riconosciutagli e comportano l'esigenza della
“personalizzazione” del risarcimento. Conseguentemente, contrariamente a
quanto affermato dal BU, nella specie, è ampiamente dimostrato un
pregiudizio ulteriore e maggiore rispetto a quello "normale", e tale da non poter
essere ridotto “a conseguenze dannose normali o comuni”. In conclusione, gli appellanti chiedono un incremento del ristoro liquidato dal
BU in misura compresa tra il 25% ed il 50%, anche per ciò che concerne il danno morale.
4.2 – In punto di fatto, è bene evidenziare secondo le risultanze della c.t.u. del dott. che, a seguito dell'incidente (il MI è stato investito dal Persona_1
mentre attraversava la pubblica strada quale pedone) la vittima CP_8
a) ha avuto diagnosticato in ingresso al Pronto soccorso del Policlinico di
Messina "Politrauma con frattura scomposta e completa del terzo prossimale
della tibia di dx, frattura comminuta al terzo distale del femore sx., trauma chiuso
del torace con Pnx a dx e plurime fratture costali omolaterali, frattura del corpo di
D12 con anterolistesi di D11";
b) ha subìto “intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con placca e
viti femore sx, riduzione endomidollare con chiodo tibia dx”;
c) trasferito presso il reparto di Neurochirurgia della stessa , Controparte_9
ha avuto diagnosi di "paraplegia da grave frattura vertebrale D11-D12 con listesi
di D12 in paziente con spondilite anchilosante", sottoposto ad intervento
chirurgico di laminectomia espansiva decompressiva, distrazione e riduzione
della listesi, stabilizzazione D11-L1 con sistema in titanio S4”;
d) In data 28.07.2012 veniva nuovamente trasferito presso il reparto di
Ortopedia, dove restava ricoverato fino al 17.08.2012 data in cui veniva dimesso per essere trasferito presso la Casa di Cura Cristo Re di Messina, ove rimaneva sino al 15.10.2012, con la diagnosi di "politrauma, fratture multiple, ipertensione,
ansia, depressione, febbre, candidosi";
e) Dal 15 al 26.10.2012 veniva ricoverato presso la Casa di Cura San Camillo
di Messina;
f) dal 26 ottobre al dicembre 2012 veniva ricoverato presso la R.S.A."San Luigi
Orione" di Messina per eseguire trattamento riabilitativo neuro-motorio.
4.3 – Lo stesso c.t.u. ha valutato gli esiti permanenti nella percentuale del 90
% per “GRAVISSIMI ESITI INVALIDANTI DA POLITRAUMA DELLA STRADA
SECONDARI A FRATTURA VERTEBRALE DEL CORPO DI D12 CON
SCIVOLAMENTO/LISTESI DI D11 E COMPLIATO DA LESIONE MIDOLLARE e
, FRATTURA SCOMPOSTA Controparte_10
TERZO PROSSIMALE DI TIBIA A DX. FRATTURA SCOMPOSTA COMMINUTA
TERZO DISTALE FEMORE SX. FRATTURE COSTALI MULTIPLE
COMPLICATE DA PNEUMOTORACE”; ha accertato che trattasi di paziente
allettato, con catetere tipo condom a permanenza, Dolori polidistrettuali, Notevole
ansia e depressione del tono dell'umore. Stazione eretta impossibilitata, Non
deambula. Solo spostamenti letto/sedia e/o poltrona grazie ai famigliari;
soggetto
in pessime condizioni generali e di sanguificazione, con cute e mucose visibili
rosee , pannicolo adiposo normalmente rappresentato. L' esame del torace e dell'
addome rileva alterazioni patologiche clinicamente apprezzabili a carico dei vari
organi interni in rapporto al trauma”. Presenza di varie piaghe da decubito
➢ Il tutto con “ripercussione massima del grado di sofferenza patita
caratterizzata dal fatto che necessita di costante assistenza durante
l'arco della giornata, di opportune terapie analgesiche e continue
medicazioni, la necessità di ausili per evitare la sindrome d'allettamento,
che in atto produce i vari decubiti, e soprattutto la percezione e la
evidenzia della sua menomazione ed infine il patema per le varie rinunce
della vita”.
Contr 4.4 – La testimone Dott.ssa (Medico geriatra dell' di Testimone_1 Messina) ha dichiarato che dalla data del sinistro “il MI è costretto a letto
con catetere a permanenza”; che “a tutt'oggi è sottoposto all'assistenza
domiciliare ADI”; e che “è assistito costantemente da medici, da infermieri e dai
familiari”.
4.5 – A giudizio della Corte, nonostante le contrarie deduzioni dell'appellata, il motivo di gravame va accolto, avendo il BU sminuito la portata probatoria delle plurime emergenze acquisite alla causa, sia dal punto di vista medico-legale che fattuale, pur partendo da un principio in diritto correttamente evocato.
E' infatti noto che le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento, laddove la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass. 6 marzo 2025, n. 5984; di circostanze eccezionali e specifiche parla Cass. 10 novembre 2020, n. 25164), essendo necessaria l'individuazione di elementi di danno ulteriori rispetto a quelli ordinari che sono già compensati dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
In particolare, “le peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono
giustificare un aumento della misura standard del risarcimento, devono essere
fatti, non vuote etichette”. Infatti, “la distinzione giuridicamente rilevante in tema
di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze
indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze
inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la
rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità
respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella
particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di
attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che
abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici” (Cass. 4 marzo 2021, n.
5865, che evidenzia come sia necessario “allegare e provare che i postumi hanno
inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a
tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto
postumi di identica misura”.
4.6 – Tenendo presenti i superiori principi in diritto, nel caso in esame il c.t.u.
ha chiaramente evidenziato, in un contesto di gravità assoluta (90 % di invalidità
permanente), un grado “massimo” di sofferenza cronica, che impone non solo una costante assistenza, ma anche la necessità di opportune terapie analgesiche, per i dolori polidistrettuali: e ciò non può non tradursi in conseguenze anomale o del tutto peculiari sofferte dalla vittima rispetto al gravissimo stato di salute, già considerato nel riconoscimento della percentuale sofferta di postumi.
4.7 – In definitiva, accogliendo il motivo di gravame, deve riconoscersi la chiesta personalizzazione, che va quantificata equitativamente – in ragione delle peculiarità del caso e della prospettazione degli appellanti in relazione alla situazione di generale algia e di conseguenti terapie antidolorifiche – nella misura del 25 %, massimo tabellare, per la gravità di quanto accertato), depurata dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
cod. ass. (Cass. 22 marzo 2024, n. 7892). Il relativo calcolo verrà fatto nel prosieguo, in esito all'esame delle altre doglianze.
5. Con il secondo motivo di appello, gli eredi di EP MI si dolgono che il BU ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale da inabilità
temporanea assoluta nella misura minima di € 99,00 pro die prevista dalle Tabelle
milanesi e non in quella massima di € 149,00 (o in € 110,60 previsti dalle Tabelle
romane). Ciò in quanto non è stata tenuta in conto la peculiarità della storia clinica descritta nella consulenza tecnica d'ufficio, dei numerosi interventi chirurgici praticati, della lunga degenza in “Rianimazione” e, necessariamente, in
Ortopedia (non tenendo conto dei ricoveri riabilitativi).
5.1 – Anche tale censura va accolta, poiché, a giudizio della Corte, la sottoposizione a plurimi interventi chirurgici nel periodo in considerazione costituisce elemento di aggravamento della ricaduta monetaria del danno da inabilità temporanea, potendosi riconoscere la misura massima di € 149 pro die x 150 giorni e, quindi, € 22.350,00.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti premettono che nella sentenza impugnata, il BU ha applicato le c.d. Tabelle milanesi, e, con riferimento all'invalidità permanente al 90% in un soggetto di anni 72 all'epoca del sinistro, ha liquidato la somma di € 476.026,00 e per danno morale, il 50 %
della stessa, pari ad € 238.013,00, per un totale di € 714.039,00, oltre danno da inabilità temporanea (€ 14.850,00). Evidenziano che, al contrario, con l'ordinanza
ex art. 186 quater c.p.c. del 4 agosto 2020 lo stesso BU aveva, invece,
liquidato il complessivo importo di € 895.070,00, oltre accessori (al lordo di quanto già pagato dalla compagnia assicuratrice), giustificando tale discrasia “alla luce del fatto che nelle more tra l'emissione della revocanda ordinanza,
occorsa in data 4.08.2020, e la presente sentenza sono intervenute le nuove
tabelle 2021, che prevedono degli importi parzialmente diversi rispetto a quelli
liquidati dalle tabelle del 2018 adottate dal precedente G.I.”
Si dolgono, quindi, gli appellanti che il BU, pur aumentando la percentuale del danno morale dovuto all'attore (da ¼ ad ½), ha ridotto l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale in forza dell'ultimo sistema tabellare adottato dal BU di LA, violando i principi dell'integralità del risarcimento, che trova la sua fonte nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (il c.d.
codice delle assicurazioni) e in particolare il principio – ottemperato invece dalle
Tabelle del BU di Roma - secondo cui il valore economico del punto è
funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionati della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Gli appellanti, in definitiva, assumono che il criterio voluto dal legislatore si fonda – come è evidente – sul principio medico-legale secondo cui la sofferenza cresce “in misura geometrica rispetto al crescere dei postumi permanenti”. Per
l'effetto, ad invalidità percentualmente elevate devono corrispondere risarcimenti percentualmente ancora più elevati. Ciò in quanto la logica delle ultime “tabelle di LA”, per i postumi superiori al 40%, mal si concilia con il parametro normativo (sopra richiamato) secondo cui a ciascun punto deve essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto di incremento più che proporzionale.
6.1 – La doglianza non coglie nel segno e va rigettata. Va premesso che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è chiaramente provvisoria, ove una delle parti, nella specie la compagnia assicuratrice, abbia chiesto la decisione con sentenza, che non viene certo vincolata dalla pregressa statuizione.
Peraltro, a giudizio della Corte, non è neppure chiaro come il giudice istruttore nella predetta ordinanza abbia liquidato quel danno in € 895.070,00, al lordo della provvisionale e senza personalizzazione, applicando le Tabelle milanesi, che, per il vero, pervengono ad una somma ben inferiore, coerente con la contestata sentenza del BU.
6.2 – Deve anche ricordarsi chee la liquidazione del danno alla salute va effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., con ancoraggio a dati obiettivi e con adeguata motivazione, che può anche riferirsi alle c.d. Tabelle
elaborate da alcuni Uffici giudiziari. L'applicazione degli importi tabellari esprime,
così, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 26
gennaio 2024, n. 2359, secondo cui le tabelle predisposte dal BU
di LA, pur non avendo valore normativo, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto;
Cass. 6 maggio 2020, n. 8532, secondo cui le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal BU di LA sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553).
6.3 - In tale contesto, nel quale non deve rincorrersi la “tabella” che offre la migliore e più alta quantificazione monetaria del danno, questa Corte, con consolidato orientamento, ha adottato le Tabelle del BU di LA, in quanto ritenute maggiormente conformi ai principi elaborati in materia dalla Suprema Corte e formate ed elaborate sulla base di una base ampia di precedenti giudiziari, con adeguata considerazione di tutte le circostanze del caso: infatti, come argomentato nella versione del 2021 (applicata al caso in esame dal BU), dalla percentuale di postumi permanenti del 35 % in poi l'aumento ponderato del punto é al 50%, “tenendo conto del fatto che, a partire
dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008
si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d.
danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la
metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico” (si ricordi che Cass. lav.
16 maggio 2024, n. 13701 ha osservato in motivazione che “le tabelle di LA
(nelle versioni successive al 2008) contengono varie percentuali di «aumento
personalizzato», che servono a dare sfogo a una adeguata valorizzazione delle
caratteristiche specifiche del caso concreto, evitando al tempo stesso il ricorso a
indebite moltiplicazioni delle voci di danno non patrimoniale”).
La previsione di percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d.
personalizzazione consente in ogni caso al giudice di valutare nel concreto l'eventuale necessità di adeguare la quantificazione monetaria del danno a ogni elemento che possa discostarsi da una valutazione di normalità: cosa che questa
Corte ha fatto nel caso in esame.
6.4- Va quindi confermata la liquidazione base del BU (che ha applicato le Tabelle milanesi in uso al momento della decisione: Cass. 1 luglio 2020, n.
13269), sia pure con la personalizzazione del 25 % e, quindi, un totale di €
892.550,00.
7. Con il quarto motivo di appello si contesta la compensazione delle spese di lire per 1/6.
La doglianza è fondata, poiché la domanda attorea era nella sua sostanza pressocché interamente da accogliere, non essendovi soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
8. Il quinto motivo di appello attiene al contestato rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
Come si legge nella sentenza impugnata, il BU, in ordine all'istanza ex art. 96, I e III comma, c.p.c., ha basato la decisione adottata sulla seguente motivazione: “Dato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice deve
rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., I e III comma, c.p.c., giacchè
presupposto della responsabilità aggravata è la soccombenza totale e concreta
della parte, non potendo essere emessa condanna ex art. 96 nei confronti della
parte le cui ragioni siano state riconosciute – sia pure parzialmente – fondate”.
Assumono gli appellanti che la decisione è errata, non solo perché invocano una totale soccombenza delle controparti, ma anche perché le stesse avrebbero resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Infatti, secondo la loro prospettazione, per quel che concerne i , essi avevano reso ai VV.UU. CP_7
di Messina dichiarazioni contrastanti con la versione resa in comparsa di risposta
(deducendo che la vittima era uscita improvvisamente in strada sbucando dalle auto in sosta) al fine di ridurre la propria responsabilità.
Per quel che concerne detta Società, dopo aver agito in CP_12
revocatoria nei confronti di (e della moglie), sostenendo che Controparte_7
“la responsabilità dell'evento non può che essere addebitata al Sig. CP_8
”, ha, invece, affermato, nel presente giudizio, che il MI, aveva
[...] fondato le proprie istanze “sulla base della artefatta ricostruzione del sinistro”.
8.1 – A giudizio della Corte, non ricorrono i presupposti per l'invocata responsabilità aggravata, non risultando, al di là di scelte difensive che, nel contesto di questo o di paralleli giudizi, hanno portato le altre parti ad assumere posizioni diverse, la mala fede o la colpa grave.
9. Tenuto conto della sostanziale soccombenza dell'appellata e dell'accoglimento quasi totale dell'appello, anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico della nella qualità, conformemente CP_13
alla nota spese in atti e cioè, € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi
(€ 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 833/2022 R.G., sull'appello proposto avverso la sentenza del BU di Messina 13 ottobre 2022, n. 1710 proposto da , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di MI EP, contro Controparte_5
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Sicilia,
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_8 Controparte_7
2. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto:
3. dispone la correzione del punto 3 del dispositivo, sostituendo l'erroneo nome dell'attore, indicato come “ , con quello corretto Controparte_3 “MI EP”;
4. riconosciuta la personalizzazione del danno biologico, aumenta ad €
22.350,00 l'importo del danno da inabilità temporanea assoluta e ad €
892.550,00 il danno da postumi permanenti subiti dalla vittima e, per l'effetto,
5. condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido le predette somme di € 22.350,00 ed € 892.550,00, al lordo di quanto già pagato per provvisionale, otre interessi e rivalutazione come specificato nella sentenza di primo grado;
6. condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido per intero le spese di lite liquidate in primo grado;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. Condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.848,00 per esborsi ed €
14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 giugno 2025.
Il Presidente rel.
(dott. EP MI)