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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 666/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA Parte_1
GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LUZI MARCO domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti sanitari sottesi al beneficio richiesto (assegno mensile) a far data dalla revoca
2) condanna al pagamento delle spese di procedura in favore del difensore antistaatrio che si CP_1 liquidano in € 3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
Gg 30 per motivi pagina 1 di 2 Pesaro, li24 marzo 2025
Il GOP
Gianfranco Tamburini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 666/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA Parte_1
GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LUZI MARCO domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti sanitari sottesi al beneficio richiesto (assegno mensile) a far data dalla revoca
2) condanna al pagamento delle spese di procedura in favore del difensore antistaatrio che si CP_1 liquidano in € 3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
Gg 30 per motivi pagina 1 di 2 Pesaro, li24 marzo 2025
Il GOP
Gianfranco Tamburini
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