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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4822/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4822/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIRGILI Parte_1 C.F._1
TULLIO e dell'avv. VIRGILI GIORGIO, VIA BATTISTI 13 MIRANDOLA, elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI N.13 MIRANDOLA presso il difensore avv. VIRGILI TULLIO
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
oggi (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. LAZZATI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 41 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. LAZZATI GUIDO
CONVENUTO/I
Oggetto: Risarcimento danni in tema di circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per il sig. Parte_1 contrariis rejectis, A)accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa verificatosi in Guiglia
(MO) all'altezza del civico n° 1066 della Via Zocchese (SP 623) in data 17.3.19, alle ore 16,30 circa, tra il motociclo KTM Tg. EM43131 e l'autocarro Nissan CAB TG. BN077SJ di proprietà del Sig. , nato in [...] il [...] e residente in [...]
Bondigli 674 e condotto nell'occasione dal Sig. nato in [...] il [...] CP_4
e residente in [...] deve ascriversi a responsabilità concorsuale dei conducenti da determinarsi in misura del 75%, o di maggior percentuale, a carico del Sig.
, conducente del veicolo Nissan CAB TG. BN077SJ, e per l'effetto dei convenuti. CP_4
pagina 1 di 8 Ciò in quanto il conducente cagionava – in misura del 75%, o di maggior CP_4 percentuale – il sinistro de quo per negligenza, imprudenza, imperizia nonché per colpa specifica in violazione degli artt. 140 e 154 c.d.s., per i motivi tutti esposti in premessa, e più precisamente perché non concedeva (prima di svoltare a sinistra) la precedenza a parte attrice, che era in fase di sorpasso, né tempestivamente segnalava la svolta a sinistra;
B) condannarsi, pertanto, i convenuti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 144, 149 c.d.a.
e ss., 2054 c. 1 e 3. c.c. e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 140 e 154 c.d.s., in solido fra loro, a risarcire, per i motivi enunciati in premessa al Sig. , come sopra generalizzato, Parte_1 dei danni tutti dallo stesso subiti, di ogni qualsivoglia genere e natura, ivi compresi i costi di assistenza legale in sede stragiudiziale, in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella complessiva somma di Euro 28.730,86 ( 25.973,12 + compenso stragiudiziale per Euro 2.757,74 ) o in quel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e svalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Se ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre CTU per la quantificazione del danno alla moto Tg. EM43131 di proprietà di parte attrice, come tempestivamente richiesto con memoria istruttoria.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa o respinta, previ i più opportuni accertamenti e le declaratorie di rito:
Nel merito, in via principale:
- respingere le richieste risarcitorie formulate dal signor in quanto infondate, Parte_1 in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel merito, in subordine:
- liquidare i danni in favore del signor nei limiti di quanto risulterà Parte_1 rigorosamente provato e ritenuto effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria disponenda, in ragione della corresponsabilità maggioritaria dello stesso nell'eziologia del danno de quo.
Con compensazione di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2021, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena la compagnia (ora ex art. Controparte_2 Controparte_3
149 cpa e , chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 17 marzo 2019 in Guiglia (MO), lungo la via Zocchese (SP 623).
L'attore esponeva che, mentre percorreva la suddetta strada a bordo del proprio motociclo KTM targato EM43131, assicurato con giunto all'altezza del civico n° 1066, Controparte_2
attivava l'indicatore di direzione di sinistra ed iniziava la manovra di sorpasso dell'autocarro pagina 2 di 8 Nissan CAB targato BN077SJ che lo precedeva, di proprietà del convenuto e Controparte_1
condotto da . CP_4
Durante l'esecuzione della manovra di sorpasso, quando il motociclo si trovava all'altezza della portiera anteriore dell'autocarro, quest'ultimo svoltava improvvisamente a sinistra per immettersi nel passo del civico 1066, attivando l'indicatore di direzione contemporaneamente all'inizio della manovra, così causando la collisione.
A seguito dell'urto, l'attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso di Modena, ove gli venivano diagnosticate "frattura cartilaginea tiroidea, frattura capitello radiale dx, ferita ginocchio dx e policontusioni da incidente stradale" con prognosi iniziale di 60 giorni. Inoltre, il motociclo di sua proprietà, acquistato nuovo nell'ottobre 2018 al prezzo di € 17.000, subiva gravi danni.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_2
dall'attore e chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente dell'autocarro, non disposta in corso di causa.
Nel merito, la compagnia assicuratrice eccepiva l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per aver questi tentato una manovra di sorpasso in violazione della segnaletica stradale, essendo presente una linea continua di mezzeria.
Il convenuto , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1
all'udienza del 3 maggio 2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Veniva inoltre disposta CTU medico-legale, affidata al dott. , il quale Persona_1
accertava che l'attore aveva riportato postumi permanenti nella misura del 7,5% ed un periodo di inabilità temporanea articolato in 4 giorni di ITT, 13 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al
50% e 40 giorni di ITP al 25%.
La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
§§§§§§§§
1. Sulla dinamica del sinistro e sul riparto delle responsabilità
Dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 17 marzo
2019 lungo la via Zocchese (SP 623) in Guiglia (MO), quando il motociclo KTM targato
EM43131 condotto dall'attore , che stava effettuando una manovra di sorpasso Parte_1
pagina 3 di 8 dell'autocarro Nissan CAB targato BN077SJ condotto da , entrava in collisione con CP_4
quest'ultimo mentre svoltava a sinistra per immettersi nel passo del civico 1066.
Le prove testimoniali assunte hanno consentito di ricostruire con sufficiente precisione la dinamica dell'incidente.
In particolare, il teste che seguiva il motociclo dell'attore a breve distanza, ha Testimone_1
riferito che il giunto all'altezza del civico 1066, attivava l'indicatore di direzione Parte_1
sinistro ed iniziava la manovra di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva, precisando che "per noi motociclisti la manovra di sorpasso è pressoché immediata una volta messo l'indicatore di direzione".
Lo stesso teste ha confermato che quando il motociclo aveva affiancato l'autocarro all'altezza della portiera anteriore, quest'ultimo "svoltava alla sua sinistra per immettersi nel passo del civico
1066, attivando l'indicatore di direzione contemporaneamente all'inizio della manovra di svolta a sinistra".
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nelle dichiarazioni degli altri testi.
In particolare, il teste ha riferito che il motociclista "aveva tentato la manovra Testimone_2
di sorpasso del veicolo a velocità sostenuta", mentre la teste ha confermato che Testimone_3
"l'autocarro aveva la freccia accesa mentre svoltava a sinistra e la moto era arrivata in quel frangente".
Alla luce di tali risultanze probatorie, emerge con chiarezza come entrambi i conducenti abbiano tenuto condotte colpose che hanno concorso a determinare il sinistro.
Da un lato, il conducente dell'autocarro ha violato gli artt. 140 e 154 C.d.S., effettuando una manovra di svolta a sinistra senza preventivamente accertarsi dell'assenza di veicoli in fase di sorpasso e segnalando la manovra contestualmente al suo inizio, senza quel "sufficiente anticipo" prescritto dalla normativa.
Dall'altro lato, l'attore ha violato le norme sulla circolazione stradale effettuando una manovra di sorpasso in presenza di linea continua di mezzeria, circostanza questa che, come evidenziato dalla difesa della convenuta e non contestata dall'attore, rendeva il sorpasso "assolutamente vietato".
Tale condotta integra una violazione delle più elementari norme di prudenza che ha concorso in maniera determinante alla causazione del sinistro.
In applicazione dell'art. 2054 c.c., che al secondo comma prevede che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso pagina 4 di 8 ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli", e dell'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore, ritiene questo Tribunale che la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere ripartita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del
30% a carico dell'attore.
Tale ripartizione trova fondamento nella maggiore gravità della condotta del conducente dell'autocarro, il quale ha violato non solo specifiche norme del codice della strada ma anche il fondamentale principio di prudenza che impone di verificare, prima di effettuare una svolta a sinistra, che non sopraggiungano veicoli da tergo.
La condotta dell'attore, pur colposa per aver effettuato un sorpasso vietato, risulta meno grave in quanto la manovra era stata comunque segnalata e la visibilità era buona, come emerge dalle risultanze istruttorie.
2. Sulla prova e liquidazione del danno
Accertata la ripartizione delle responsabilità nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del 30% a carico dell'attore, occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti da quest'ultimo.
2.1 Danno non patrimoniale
In ordine al danno non patrimoniale, la CTU medico-legale espletata dal dott. ha Per_1
accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato un politrauma contusivo con:
- infrazione del capitello radiale sul versante esterno al gomito destro
- frattura scomposta bifocale della lamina sinistra della cartilagine tiroidea nella sua porzione più craniale con angolazione dei frammenti ossei
- contusione del ginocchio destro con ferita in regione rotulea
Il CTU ha riconosciuto:
- un'invalidità permanente del 7,5%
- un periodo di inabilità temporanea così articolato:
* ITT: 4 giorni
* ITP al 75%: 13 giorni
* ITP al 50%: 30 giorni
* ITP al 25%: 40 giorni
I postumi permanenti, come evidenziato dal CTU, consistono in "modica disfonia con affaticamento vocale e difficoltà alla deglutizione dei liquidi, dolore al gomito dx a tipo pagina 5 di 8 epicondilite con limitazione articolare, gonalgia ds ed allegato locale esito cicatriziale in anteriore di ginocchio".
Va altresì riconosciuto il danno morale che, nel caso di specie, è desumibile dalla gravità delle lesioni subite, in particolare dalla frattura della cartilagine tiroidea che ha comportato afonia e difficoltà di deglutizione, con conseguente turbamento psichico oggettivamente apprezzabile.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
L'importo dovuto si determina come segue:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.906,50
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 538,59
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 2.140,55
Danno morale (20%) € 2.181,30
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 15.228,35
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta quindi a € € 15.228,35.
2.2 Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, sono state documentate:
- Spese mediche per € 1.996,68, ritenute dal CTU congrue e pertinenti pagina 6 di 8 - Danni al motociclo KTM per € 13.300,00, come da preventivo prodotto in atti (doc. 5 atto di citazione).
Sul punto, va rilevato che la quantificazione del danno al motociclo, effettuata sulla base del preventivo analitico prodotto dall'attore, non è stata specificamente contestata dalla convenuta, se non in modo del tutto generico.
Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi a € 15.296,68.
2.3 Spese di assistenza stragiudiziale
Vanno inoltre riconosciute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale, quantificate in €
1.890,00 oltre accessori, così per € 2757,00. Come chiarito dalla Cassazione (ord. n. 6422/2017), tali spese costituiscono un danno emergente risarcibile, la cui utilità va valutata ex ante. Nel caso di specie, il ricorso all'assistenza legale appare giustificato dalla complessità della vicenda e dall'atteggiamento della compagnia assicuratrice, che ha rigettato le richieste dell'attore nonostante l'evidenza della corresponsabilità nella causazione del sinistro.
2.4 Liquidazione finale.
Il danno complessivo ammonta quindi a € 33.282,03 (€ 15.228,35 + € 15.296,68 + € 2.757,00), che deve essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa dell'attore.
Pertanto, la somma dovuta all'attore è pari a € 23.297,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, previa compensazione di 1/3, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Le spese di CTU, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4822/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che il sinistro stradale verificatosi in data 17 marzo 2019 in Guiglia
(MO) è stato causato dalla responsabilità concorrente del conducente dell'autocarro
Nissan CAB targato BN077SJ nella misura del 70% e dell'attore nella Parte_1
pagina 7 di 8 misura del 30%;
2) per l'effetto, condanna i convenuti (già e Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di € 23.297,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva indicato;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che, previa compensazione per 1/3, si liquidano in € 176,00 per anticipazioni, €
3.385,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4822/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIRGILI Parte_1 C.F._1
TULLIO e dell'avv. VIRGILI GIORGIO, VIA BATTISTI 13 MIRANDOLA, elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI N.13 MIRANDOLA presso il difensore avv. VIRGILI TULLIO
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
oggi (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. LAZZATI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 41 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. LAZZATI GUIDO
CONVENUTO/I
Oggetto: Risarcimento danni in tema di circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per il sig. Parte_1 contrariis rejectis, A)accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa verificatosi in Guiglia
(MO) all'altezza del civico n° 1066 della Via Zocchese (SP 623) in data 17.3.19, alle ore 16,30 circa, tra il motociclo KTM Tg. EM43131 e l'autocarro Nissan CAB TG. BN077SJ di proprietà del Sig. , nato in [...] il [...] e residente in [...]
Bondigli 674 e condotto nell'occasione dal Sig. nato in [...] il [...] CP_4
e residente in [...] deve ascriversi a responsabilità concorsuale dei conducenti da determinarsi in misura del 75%, o di maggior percentuale, a carico del Sig.
, conducente del veicolo Nissan CAB TG. BN077SJ, e per l'effetto dei convenuti. CP_4
pagina 1 di 8 Ciò in quanto il conducente cagionava – in misura del 75%, o di maggior CP_4 percentuale – il sinistro de quo per negligenza, imprudenza, imperizia nonché per colpa specifica in violazione degli artt. 140 e 154 c.d.s., per i motivi tutti esposti in premessa, e più precisamente perché non concedeva (prima di svoltare a sinistra) la precedenza a parte attrice, che era in fase di sorpasso, né tempestivamente segnalava la svolta a sinistra;
B) condannarsi, pertanto, i convenuti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 144, 149 c.d.a.
e ss., 2054 c. 1 e 3. c.c. e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 140 e 154 c.d.s., in solido fra loro, a risarcire, per i motivi enunciati in premessa al Sig. , come sopra generalizzato, Parte_1 dei danni tutti dallo stesso subiti, di ogni qualsivoglia genere e natura, ivi compresi i costi di assistenza legale in sede stragiudiziale, in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella complessiva somma di Euro 28.730,86 ( 25.973,12 + compenso stragiudiziale per Euro 2.757,74 ) o in quel diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e svalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Se ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre CTU per la quantificazione del danno alla moto Tg. EM43131 di proprietà di parte attrice, come tempestivamente richiesto con memoria istruttoria.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa o respinta, previ i più opportuni accertamenti e le declaratorie di rito:
Nel merito, in via principale:
- respingere le richieste risarcitorie formulate dal signor in quanto infondate, Parte_1 in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel merito, in subordine:
- liquidare i danni in favore del signor nei limiti di quanto risulterà Parte_1 rigorosamente provato e ritenuto effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria disponenda, in ragione della corresponsabilità maggioritaria dello stesso nell'eziologia del danno de quo.
Con compensazione di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 2021, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Modena la compagnia (ora ex art. Controparte_2 Controparte_3
149 cpa e , chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 17 marzo 2019 in Guiglia (MO), lungo la via Zocchese (SP 623).
L'attore esponeva che, mentre percorreva la suddetta strada a bordo del proprio motociclo KTM targato EM43131, assicurato con giunto all'altezza del civico n° 1066, Controparte_2
attivava l'indicatore di direzione di sinistra ed iniziava la manovra di sorpasso dell'autocarro pagina 2 di 8 Nissan CAB targato BN077SJ che lo precedeva, di proprietà del convenuto e Controparte_1
condotto da . CP_4
Durante l'esecuzione della manovra di sorpasso, quando il motociclo si trovava all'altezza della portiera anteriore dell'autocarro, quest'ultimo svoltava improvvisamente a sinistra per immettersi nel passo del civico 1066, attivando l'indicatore di direzione contemporaneamente all'inizio della manovra, così causando la collisione.
A seguito dell'urto, l'attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso di Modena, ove gli venivano diagnosticate "frattura cartilaginea tiroidea, frattura capitello radiale dx, ferita ginocchio dx e policontusioni da incidente stradale" con prognosi iniziale di 60 giorni. Inoltre, il motociclo di sua proprietà, acquistato nuovo nell'ottobre 2018 al prezzo di € 17.000, subiva gravi danni.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata Controparte_2
dall'attore e chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente dell'autocarro, non disposta in corso di causa.
Nel merito, la compagnia assicuratrice eccepiva l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per aver questi tentato una manovra di sorpasso in violazione della segnaletica stradale, essendo presente una linea continua di mezzeria.
Il convenuto , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1
all'udienza del 3 maggio 2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Veniva inoltre disposta CTU medico-legale, affidata al dott. , il quale Persona_1
accertava che l'attore aveva riportato postumi permanenti nella misura del 7,5% ed un periodo di inabilità temporanea articolato in 4 giorni di ITT, 13 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al
50% e 40 giorni di ITP al 25%.
La causa veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
§§§§§§§§
1. Sulla dinamica del sinistro e sul riparto delle responsabilità
Dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 17 marzo
2019 lungo la via Zocchese (SP 623) in Guiglia (MO), quando il motociclo KTM targato
EM43131 condotto dall'attore , che stava effettuando una manovra di sorpasso Parte_1
pagina 3 di 8 dell'autocarro Nissan CAB targato BN077SJ condotto da , entrava in collisione con CP_4
quest'ultimo mentre svoltava a sinistra per immettersi nel passo del civico 1066.
Le prove testimoniali assunte hanno consentito di ricostruire con sufficiente precisione la dinamica dell'incidente.
In particolare, il teste che seguiva il motociclo dell'attore a breve distanza, ha Testimone_1
riferito che il giunto all'altezza del civico 1066, attivava l'indicatore di direzione Parte_1
sinistro ed iniziava la manovra di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva, precisando che "per noi motociclisti la manovra di sorpasso è pressoché immediata una volta messo l'indicatore di direzione".
Lo stesso teste ha confermato che quando il motociclo aveva affiancato l'autocarro all'altezza della portiera anteriore, quest'ultimo "svoltava alla sua sinistra per immettersi nel passo del civico
1066, attivando l'indicatore di direzione contemporaneamente all'inizio della manovra di svolta a sinistra".
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nelle dichiarazioni degli altri testi.
In particolare, il teste ha riferito che il motociclista "aveva tentato la manovra Testimone_2
di sorpasso del veicolo a velocità sostenuta", mentre la teste ha confermato che Testimone_3
"l'autocarro aveva la freccia accesa mentre svoltava a sinistra e la moto era arrivata in quel frangente".
Alla luce di tali risultanze probatorie, emerge con chiarezza come entrambi i conducenti abbiano tenuto condotte colpose che hanno concorso a determinare il sinistro.
Da un lato, il conducente dell'autocarro ha violato gli artt. 140 e 154 C.d.S., effettuando una manovra di svolta a sinistra senza preventivamente accertarsi dell'assenza di veicoli in fase di sorpasso e segnalando la manovra contestualmente al suo inizio, senza quel "sufficiente anticipo" prescritto dalla normativa.
Dall'altro lato, l'attore ha violato le norme sulla circolazione stradale effettuando una manovra di sorpasso in presenza di linea continua di mezzeria, circostanza questa che, come evidenziato dalla difesa della convenuta e non contestata dall'attore, rendeva il sorpasso "assolutamente vietato".
Tale condotta integra una violazione delle più elementari norme di prudenza che ha concorso in maniera determinante alla causazione del sinistro.
In applicazione dell'art. 2054 c.c., che al secondo comma prevede che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso pagina 4 di 8 ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli", e dell'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore, ritiene questo Tribunale che la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere ripartita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del
30% a carico dell'attore.
Tale ripartizione trova fondamento nella maggiore gravità della condotta del conducente dell'autocarro, il quale ha violato non solo specifiche norme del codice della strada ma anche il fondamentale principio di prudenza che impone di verificare, prima di effettuare una svolta a sinistra, che non sopraggiungano veicoli da tergo.
La condotta dell'attore, pur colposa per aver effettuato un sorpasso vietato, risulta meno grave in quanto la manovra era stata comunque segnalata e la visibilità era buona, come emerge dalle risultanze istruttorie.
2. Sulla prova e liquidazione del danno
Accertata la ripartizione delle responsabilità nella misura del 70% a carico del conducente dell'autocarro e del 30% a carico dell'attore, occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti da quest'ultimo.
2.1 Danno non patrimoniale
In ordine al danno non patrimoniale, la CTU medico-legale espletata dal dott. ha Per_1
accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato un politrauma contusivo con:
- infrazione del capitello radiale sul versante esterno al gomito destro
- frattura scomposta bifocale della lamina sinistra della cartilagine tiroidea nella sua porzione più craniale con angolazione dei frammenti ossei
- contusione del ginocchio destro con ferita in regione rotulea
Il CTU ha riconosciuto:
- un'invalidità permanente del 7,5%
- un periodo di inabilità temporanea così articolato:
* ITT: 4 giorni
* ITP al 75%: 13 giorni
* ITP al 50%: 30 giorni
* ITP al 25%: 40 giorni
I postumi permanenti, come evidenziato dal CTU, consistono in "modica disfonia con affaticamento vocale e difficoltà alla deglutizione dei liquidi, dolore al gomito dx a tipo pagina 5 di 8 epicondilite con limitazione articolare, gonalgia ds ed allegato locale esito cicatriziale in anteriore di ginocchio".
Va altresì riconosciuto il danno morale che, nel caso di specie, è desumibile dalla gravità delle lesioni subite, in particolare dalla frattura della cartilagine tiroidea che ha comportato afonia e difficoltà di deglutizione, con conseguente turbamento psichico oggettivamente apprezzabile.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
L'importo dovuto si determina come segue:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.906,50
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 538,59
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 2.140,55
Danno morale (20%) € 2.181,30
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
TOTALE GENERALE: € 15.228,35
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta quindi a € € 15.228,35.
2.2 Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, sono state documentate:
- Spese mediche per € 1.996,68, ritenute dal CTU congrue e pertinenti pagina 6 di 8 - Danni al motociclo KTM per € 13.300,00, come da preventivo prodotto in atti (doc. 5 atto di citazione).
Sul punto, va rilevato che la quantificazione del danno al motociclo, effettuata sulla base del preventivo analitico prodotto dall'attore, non è stata specificamente contestata dalla convenuta, se non in modo del tutto generico.
Il danno patrimoniale complessivo ammonta quindi a € 15.296,68.
2.3 Spese di assistenza stragiudiziale
Vanno inoltre riconosciute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale, quantificate in €
1.890,00 oltre accessori, così per € 2757,00. Come chiarito dalla Cassazione (ord. n. 6422/2017), tali spese costituiscono un danno emergente risarcibile, la cui utilità va valutata ex ante. Nel caso di specie, il ricorso all'assistenza legale appare giustificato dalla complessità della vicenda e dall'atteggiamento della compagnia assicuratrice, che ha rigettato le richieste dell'attore nonostante l'evidenza della corresponsabilità nella causazione del sinistro.
2.4 Liquidazione finale.
Il danno complessivo ammonta quindi a € 33.282,03 (€ 15.228,35 + € 15.296,68 + € 2.757,00), che deve essere ridotto del 30% in ragione del concorso di colpa dell'attore.
Pertanto, la somma dovuta all'attore è pari a € 23.297,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, previa compensazione di 1/3, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Le spese di CTU, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4822/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che il sinistro stradale verificatosi in data 17 marzo 2019 in Guiglia
(MO) è stato causato dalla responsabilità concorrente del conducente dell'autocarro
Nissan CAB targato BN077SJ nella misura del 70% e dell'attore nella Parte_1
pagina 7 di 8 misura del 30%;
2) per l'effetto, condanna i convenuti (già e Controparte_3 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di € 23.297,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva indicato;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che, previa compensazione per 1/3, si liquidano in € 176,00 per anticipazioni, €
3.385,00 per competenze, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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