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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 468/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettiv.te domiciliati in Via G. Verdi 7, Barcellona Pozzo di C.F._2
Gotto, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Accetta che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosetta Hauner, per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Via Peculio Frumentario 31, Messina, presso lo studio dell'Avv. Roberto Staiti che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, appellante in via incidentale,
(c.f. e (c.f. CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
), elettiv.te domiciliate in Via P. Castelli 18, Messina, presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Ferdinando Amata, che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ettore Smiroldo, per procura in atti, appellate, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso le sentenze nn. 44/02, 516/03, 424/23 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2023 e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso le sentenze nn. 44/02, 516/02 e 424/23 R.S. Pt_2
emesse dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, le prime due non definitive, nella controversia tra gli odierni appellanti e e Controparte_1 CP_2
Con la sentenza n. 44/02 R.S. il Tribunale di Barcellona P.G. così CP_3 statuiva: “ritenuta la validità e l'efficacia del testamento olografo redatto da senior in data 24.4.1995 dichiara devoluti iure hereditatis in favore CP_1
di i beni nel medesimo elencati;
dichiara privo di efficacia CP_2 traslativa l'accordo stipulato tra i coniugi senior e CP_1 Parte_3 in data 26.11.1981”; con la sentenza n. 516/03 R.S. dichiarava altresì l'inefficacia del contratto di vendita di beni immobili e mobili concluso con atto in Notaio del 7.5.1982. Il giudice di primo grado, infine, con la sentenza definitiva Per_1
n. 424/23 R.S. disponeva: “- rigetta l'azione di riduzione avanzata da Pt_1
e e tutte le ulteriori domande
[...] Parte_2 Parte_4
collegate e consequenziali secondo quanto specificato in parte motiva;
- dichiara l'inammissibilità delle domande di petizione ereditaria dei beni di
e di divisione delle masse ereditarie – Parte_3 Pt_3 CP_4
oltre che delle ulteriori domande collegate e consequenziali secondo quanto specificato in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande avanzate da e Parte_1 [...]
in ordine al riconoscimento dei crediti indicati in parte motiva a carico Pt_2
della massa ereditaria;
- rigetta la domanda avanzata da in ordine al Parte_4
riconoscimento del credito indicato in parte motiva a carico della massa ereditaria;
- condanna e a conferire all'asse Parte_1 Parte_2 ereditario del de cuius la somma pari a € 325.159,99, oltre interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione;
stabilisce che la cd. scarpata boschiva sita nel Comune di SC, individuata alla pag. 15627, del
N.C.T.R. fg. 23 m.le 73 b.c.2^ è compresa nell'asse ereditario;
2 - rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Parte_4
[.. ;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_2
; CP_3
- rigetta la domanda avanzata da , e CP_2 CP_3 [...]
di condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. di e;
Parte_4 Pt_1 Parte_2
- rigetta la domanda avanzata da e di Parte_1 Parte_2 condanna ai sensi dell'art. 88 c.p.c. nei confronti di , CP_2 CP_3
e ;
[...] Parte_4
- dichiara l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte dalle parti e rigetta ogni residua domanda ed eccezione dalle stesse avanzata;
- revoca il sequestro giudiziario dell'“ ” e Controparte_5 dei titoli indicati nell'ordinanza ammissiva e succ. modif. e ordina al custode giudiziario di assicurare la restituzione dei beni oggetto della sua custodia nella piena disponibilità degli aventi diritto;
- revoca il sequestro giudiziario dei fabbricati siti in località Quadara del comune di Santa Marina di Salina indentificati catastalmente al fg. 18, particelle
217,219 e 220 con relative pertinenze identificate alle particelle 218,221, 22,
224,211,212,213,215,216; e dispone la restituzione degli immobili indicati all'erede testamentario e che gli istituti di credito interessati e, in ogni caso, i detentori di somme connesse a tale procedura svincolino in favore di
[...]
le somme depositate nel libretto di deposito bancario e/o in conti CP_2
correnti relativi alla procedura;
- autorizza la cancellazione di tutte le trascrizioni ed iscrizioni dei sequestri giudiziari di cui sopra eseguite presso gli Uffici Competenti;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- condanna le parti in solido tra loro al pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio nella misura già liquidata con separati decreti, nonché delle spese relative alla custodia del sequestro giudiziario nella misura liquidata con separati decreti;
3 - ordina ai conservatori dei RR. II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere
a carico delle parti”.
Con il primo motivo di appello avverso la sentenza non definitiva n. 44/02
R.S., e hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione Pt_1 Parte_2
del contraddittorio e del diritto di difesa tenuto conto che il giudice istruttore, con ordinanza del 6 dicembre 1999, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni
“rilevato che le questioni preliminari sollevate da e CP_3 CP_2 relative alla simulazione dell'atto del 7.5.1982 ed all'atto di divisione intervenuto tra la moglie di e lo stesso, devono essere sottoposte all'attenzione CP_1 del Collegio”; disattendo tale premessa il Tribunale aveva invece statuito in ordine alla validità del testamento olografo di del 25 aprile 1995, Parte_5
senza che le parti avessero potuto interloquire su tali questioni.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto la violazione, da parte del
Tribunale, dei canoni interpretativi e dei principi in materia di onere probatorio avendo ritenuto valido un testamento nel quale non era stato indicato il nome dell'erede; hanno contestato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado secondo il quale, malgrado la mancanza di una istituzione di erede, quest'ultimo doveva individuarsi nella IG del de cuius, Nel testamento, inoltre, CP_2
affermava che i suoi figli , e avevano già avuto Parte_5 Pt_4 Pt_2 Pt_1
“un notevole patrimonio (le proprietà in SC, come da documenti allegati)”, senza tuttavia allegare alcun documento. Gli appellanti hanno evidenziato che, per un verso, da alcun testamento o scritto precedente era emersa la volontà del de cuius di estromettere i figli del primo matrimonio dalla sua successione e, per altro verso, le sue disposizioni era comunque viziate da un errore di fatto, consistente nella convinzione che i beni in SC fossero stati assegnati ai figli mentre gli stessi erano stati da questi acquistati dalla madre In Parte_3
Co ogni caso l'istituzione di erede della IG , ove ritenuta sussistente, doveva ritenersi a titolo particolare e non universale.
Con il terzo motivo di gravame, e hanno contestato la Pt_1 Parte_2
sentenza n. 44/02 R.S. nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato privo di
4 efficacia traslativa l'accordo stipulato tra i coniugi e Parte_6
in data 26.11.1981. Parte_3
Gli appellanti hanno rilevato che i beni oggetto dell'atto di vendita in Notar del 7 maggio 1982, in forza della procura rilasciata da Per_1 Parte_6
alla moglie erano stati trasferiti a quest'ultima sicché la
[...] Parte_3
affermata simulazione di tale atto non comporterebbe il rientro di tali beni nella comunione ereditaria ma in quella Pt_2 Pt_3
Con il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 516/03 R.S. gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia del contratto di vendita di beni immobili e mobili concluso con atto in Notaio del 7.5.1982; contrariamente a quanto ritenuto dal Per_1
Collegio, l'atto non poteva essere dichiarato simulato essendo già stato impugnato dal de cuius innanzi al Tribunale di SC (con atto di citazione CP_1
notificato in data 23 novembre 1982) per un asserito conflitto di interessi ma non già per il mancato pagamento del prezzo del quale, anzi, il de cuius aveva chiesto alla moglie sua procuratrice, la restituzione. In ogni caso tale Parte_3
giudizio era stato poi abbandonato dalle parti essendo tra le stesse intervenuta una transazione. In ogni caso, ove fosse confermata la simulazione dell'atto di vendita, gli appellanti hanno chiesto che venga conferito nella massa ereditaria di
[...] la metà del valore dei beni, appartenendo l'altra metà alla Parte_6 Pt_3
Con il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 424/23 R.S. e Pt_1 hanno lamentato il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio in Parte_2
attesa della definizione del procedimento di liquidazione dell'eredità di CP_1
(n. 20010/05 R.V.G.) e della procedura esecutiva (n. 282/93 R.G.) relativa
[...]
ai beni sospensione che avrebbe consentito di avere contezza Pt_2 dell'effettivo passivo ereditario e, conseguentemente, di operare la riunione fittizia
(relictum meno debitum) con valori reali.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'azione di riduzione svolta a causa della asserita incertezza della massa ereditaria e, soprattutto, delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato che ha ritenuto l'ammontare dei debiti di Parte_6
superiore rispetto al valore dei beni ereditari. In ordine alla c.t.u. gli appellanti ne
5 hanno chiesto il rinnovo contestando sia la quantificazione dell'attivo ereditario
(con particolare riferimento alla stima della scarpata boschiva in SC e delle quote di partecipazione nella Hauner AR s.p.a. ed alla mancata valutazione dei beni ricadenti nel Comune di Malfa, in catasto alla part. 91 fg. 6, nonché degli impianti vitivinicoli di e porri di Malfa, dei beni mobili non inventariati Pt_7
detenuti dalle appellate e delle case in Salina c.da Serro CP_2 CP_3
Quadara, dei violini dell' , sia del passivo, evidenziando che alcuni debiti Pt_8
erano stati annullati giudizialmente ed altri erano debiti litigiosi.
Hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento, in loro favore, della qualità di eredi del padre, quali legittimari.
Con il terzo motivo di gravame hanno impugnato la sentenza n. 424/23 R.S. nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande di petizione ereditaria dei beni di e di divisione delle masse ereditarie Parte_3
– oltre che delle ulteriori domande collegate e consequenziali. Pt_3 Pt_2
Hanno contestato la necessità, ritenuta dal Collegio, di acquisire le certificazioni ipocatastali relative ai beni ereditari al fine di verificare la titolarità degli stessi ed hanno chiesto quindi che, in riforma della sentenza, venga disposta la separazione tra i due patrimoni, comprendendo nella massa ereditaria della anche gli Pt_3
immobili in Salina, c.da Serro Quadara.
Con il quarto motivo e hanno lamentato il mancato Pt_1 Parte_2
riconoscimento, a favore della massa del credito vantato da Pt_3 [...]
nei confronti del marito relativamente alla vendita, con atto in Notar Pt_3 dell'8 dicembre 1981, di un immobile in Salina, stipulata da Per_2 [...]
, in forza anche della procura a lui rilasciata dalla moglie, Parte_5
comproprietaria del bene in ragione del 50%, ed alla quale quindi spettava la metà del corrispettivo ricavato.
Con il quinto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento in Parte_1
suo favore di debiti del padre nei suoi confronti per versamenti da lui fatti Pt_4
sia a favore del padre che della società Sapori del mediterraneo, della quale
[...]
era socio unico. Parte_5
Con il sesto motivo di gravame, subordinato al rigetto del primo motivo relativo alla sentenza n. 516/03 R.S., gli appellanti hanno contestato la condanna
6 disposta a loro carico di conferire all'asse ereditario del de cuius la somma pari ad
€ 325.159,99 oltre interessi legali dal momento dell'apertura della successione, sotto molteplici profili: tale somma non poteva ritenersi dovuta in forza del chiesto accoglimento dell'azione di riduzione formulata, la stima dell'immobile in
Mompiano determinata dal c.t.u. arch. non era condivisibile, non erano Per_3
comunque dovuti gli interessi legali e gli appellanti non potevano essere condannati in via solidale a tale restituzione.
Con il settimo motivo di appello e hanno chiesto la riforma Pt_1 Parte_2
del provvedimento di revoca dei sequestri giudiziari disposti nel corso del giudizio di primo grado, sussistendo ancora le esigenze cautelari che ne avevano reso opportuna la concessione, sia relativamente all'azienda agricola che agli immobili in località Serro Quadara.
Con l'ottavo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui è stato negato il suo diritto a percepire i compensi richiesti per l'attività da lui svolta di custode dell' . Controparte_5
Con il nono motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità della c.t.u. espletata dall'ing. per avere lo stesso tenuto conto, nella redazione della propria Per_4
relazione, di documenti forniti dalle parti e non ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (in particolare una planimetria fornita da;
ne hanno chiesto CP_2
comunque il rinnovo attese le censure già svolte nell'ambito del secondo motivo di gravame avverso la sentenza n. 424/23 R.S.
Con il decimo motivo gli appellanti hanno lamentato la mancata condanna di Co
e e di ex art. 88 c.p.c. per non avere gli stessi Parte_4 CP_3 comunicato in giudizio l'avvenuto annullamento di numerosi crediti nei confronti della massa ereditaria di Parte_5
Con l'undicesimo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la regolamentazione delle spese disposta in primo grado;
con il dodicesimo motivo hanno chiesto disporsi la revoca dell'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza impugnata.
Con il tredicesimo motivo e hanno dedotto l'erroneità della Pt_1 Parte_2
sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili le richieste di restituzione alla massa delle somme consegnate dal Custode Pt_3
7 giudiziario al Notaio incaricato di provvedere alla liquidazione dell'eredità di ritenendola domanda tardiva e comunque estranea Parte_6 all'oggetto del presente giudizio.
Con il quattordicesimo motivo, infine, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della declaratoria di inammissibilità delle altre domande formulate tardivamente dalle parti, non avendo il Tribunale considerato che l'istanza di nomina di un amministratore giudiziario dei beni della comunione era stata svolta sin dall'inizio del giudizio.
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutorietà delle sentenze impugnate e nel merito hanno rassegnato le seguenti conclusioni, di seguito trascritte:
“1) Ammettere ed accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e, per
l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza non definitiva n. 44 del 2002 e per
l'effetto la nullità della sentenza non definitiva n. 516 del 2003 e della sentenza
424 del 2023 emesse dal Tribunale di Barcellona P.G.;
2) In ogni caso, in riforma integrale della Sentenza n. 44 del 2002, resa il
6.12.2001 e pubblicata il 30.1.2002 dal Tribunale di Barcellona P. G. nel giudizio
R. G. n. 943/1996, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
conseguentemente, dovendosi anche ritenere riproposte dagli appellanti, ex art.
346 c.p.c., tutte le domande, richieste, eccezioni e difese già proposte in I grado e non accolte e/o dichiarate assorbite, ritenere e dichiarare integralmente fondate le ragioni degli appellanti e per l'effetto voglia codesta Corte ritenere e dichiarare la giuridica inesistenza e/o nullità del testamento in data 25.4.1995 prodotto agli atti per mancanza dell'istituzione testamentaria ovvero annullarsi lo stesso per errore sul motivo determinante, conseguentemente dirsi aperta la successione legittima del defunto e dichiararsi e CP_1 Parte_1
eredi legittimi del de cuius in ragione di un sesto del patrimonio ex Parte_2
art. 581 c.c. ovvero in proporzione alla propria quota, salvo accrescimento in caso di eventuale rinuncia di altri eredi con rigetto delle domande formulate in primo grado delle controparti. Immettersi, pertanto, gli appellanti nel possesso dei beni ereditari tutti, previo loro accertamento, con diritto di godimento ed amministrazione in proporzione alla propria quota ordinandosi agli appellati il
8 rilascio a favore degli appellanti stessi dei beni in possesso degli appellati procedendo alla divisione della eredità previa separazione Parte_6 con l'eredità Pt_3
3) In via subordinata, nel denegato caso in cui la Corte d'Appello ritenga esistere valida disposizione a titolo particolare a favore di CP_2 dichiararsi in ogni caso aperta la successione legittima e dichiarare l'inefficacia delle disposizioni di cui al testamento olografo del defunto in data CP_1
25.4. 1995, pubblicato in data 3.4.1996, per la parte lesiva dei diritti dei legittimari pretermessi e e sino alla reintegrazione della Pt_1 Parte_2 quota loro riservata pari ad un ottavo dell'eredità. Condannarsi gli appellati a rilasciare a favore degli appellanti la proprietà e il possesso della quota a loro spettante sui beni ereditari tutti, con condanna al pagamento in danaro, in mancanza di disponibilità dei beni, riservata ogni diversa azione;
4) in riforma integrale della Sentenza n. 516 del 2003 resa il 4.12.2003 e pubblicata l'11.12.2003 dal Tribunale di Barcellona P. G. RG. 943/1996 respingersi le domande tutte proposte dagli appellati nei confronti degli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare
l'efficacia del contratto di vendita dei beni immobili e mobili concluso con atto in
Notaio del 7.5.1982 o in subordine, ove inaspettatamente si dovesse Per_1 ritenere l'inefficacia di detto atto notarile, dichiararsi che i beni che ne formano oggetto rientrano nel patrimonio ereditario solo per il 50% per le causali Pt_2
esposte in narrativa;
5) in riforma integrale della Sentenza n. 424 del 2023 resa il 4.05.2023 e pubblicata l'8.05.2023 dal Tribunale di Barcellona P. G. RG. 943/1996, Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere tutte le domande ed eccezioni formulate dagli appellanti nel corso del procedimento RG. 943 del 1996, rigettata ogni domanda ed eccezione ed istanza avversaria, e quindi:
1. accogliere la domanda di separazione dei patrimoni - CP_1
, quest'ultima premorta al primo e accertando le quote di ciascun Parte_3 bene di spettanza di ciascun erede rigettare l'eccezione sollevata da Pt_3 [...]
e di esclusione dai beni comuni degli acquisti a titolo CP_2 CP_3
originario e quindi ritenere gli immobili in Salina in località Serro Quadara
9 acquistati a titolo originario inclusi nella massa ereditaria per il 50%; Pt_3
ordinare agli appellati, ciascuno per quanto di propria competenza, di rilasciare
e restituire a favore degli eredi i beni di cui alle lettere a), c), d), Parte_3
f) e i) del paragrafo 3.2 dell'atto di citazione e elencati nelle comparse conclusionali depositate in primo grado nell'interesse degli odierni appellanti ed ogni altro bene riferentesi alla comunione e/o di esclusiva Controparte_6
proprietà Pt_3
2. disporsi la restituzione a favore degli odierni appellanti di 1/3 della somma di € 52.621,57 di esclusiva pertinenza dell'eredità con correlato ordine Pt_3
al Notaio attualmente incaricato di coadiuvare gli eredi nel Persona_5 procedimento di liquidazione dell'eredità e per l'effetto ordinare l'assegnazione di 1/3 delle somme predette (€ 17.540,52) agli eredi , e Pt_1 Pt_2 CP_1 rispettivamente per la quota ciascuno di 1/3 pari ad € 5.846,84;
3. rigettare le domande e eccezioni ex adverso proposte;
4. previo accertamento della consistenza della massa ereditaria CP_1
a mezzo di nuova CTU, accogliere l'azione di riduzione e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia delle disposizioni di cui al testamento olografo del defunto CP_1
in data 25.4. 1995, pubblicato in data 3.4.1996, per la parte lesiva dei
[...]
diritti dei legittimari pretermessi e e sino alla reintegrazione Pt_1 Parte_2 della quota loro riservata pari ad un ottavo dell'eredità, procedendo alla divisione della massa ereditaria a favore di ciascun erede per quanto di ragione.
Condannarsi gli appellati a rilasciare a favore degli appellanti la proprietà e il possesso della quota a loro spettante sui beni ereditari tutti, con condanna al pagamento in danaro in mancanza di disponibilità dei beni, riservata ogni diversa azione;
5. Disporsi la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 1105
c.c. di tutti i beni costituenti la massa ereditaria da chiunque detti beni siano detenuti;
6. Accertarsi e dichiararsi che è creditore, nei confronti degli Parte_1
eredi legittimi o, in alternativa e/o subordine, nei confronti dell'erede testamentario, ove tale sia riconosciuto, dell'importo capitale di £. 150.768.994,
10 pari oggi ad Euro 77.865,68, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, per i titoli indicati in atto di citazione e successivi atti;
7. Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che i beni di cui all'atto del Notaio non fossero interamente di proprietà della sig.ra dichiararsi a Per_1 Pt_3 carico dell'eredità l'esistenza di un debito nei confronti degli eredi Pt_2
in misura pari quantomeno alla metà del ricavo della vendita Pt_3 dell'immobile in Salina di proprietà dei coniugi in quanto mai Controparte_7
corrisposto dal marito alla moglie;
8. Accogliere tutte le ulteriori istanze e domande svolte dagli appellanti nel corso del primo grado del giudizio e reiterate con i motivi di appello qui riportati volte alla ricostruzione della consistenza dell'intero asse ereditario tra cui le istanze rivolte alla sig.ra e a di consegna di Parte_9 Controparte_1
somme di denaro e di beni di pertinenza della massa ereditaria.
9. Accogliere l'istanza di liquidazione versata in atti dall'attore Parte_1
nella sua qualità di custode giudiziario e liquidare in favore dello stesso la somma di Euro 31.615,36, come da specifica allegata alla richiamata istanza, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, quale compenso a lui spettante per l'amministrazione dell'azienda agricola sottoposta a sequestro CP_1
giudiziario con provvedimento del 29.6.1996; somme liquidande da porre a carico della massa ereditaria.
10. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza”.
Gli appellanti hanno inoltre insistito nell'ammissione delle richieste istruttorie già formulate in primo grado.
e costituendosi, hanno preliminarmente eccepito il CP_2 CP_3
passaggio in giudicato della sentenza n. 44/02 R.S. nei confronti di Parte_2
che non aveva tempestivamente formulato riserva di appello;
nel merito hanno contestato le doglianze svolte dagli appellanti e chiedendo il Pt_1 Parte_2
rigetto del gravame, come da conclusioni di seguito riportate: “1) In via preliminare, ritenere e dichiarare che la sentenza n. 44/2002 è passata in giudicato nei confronti di e per l'effetto dichiarare inammissibili Parte_2
tutti i motivi di gravame ad essa relativi e tutti quelli logicamente dipendenti;
11 2) Ancora in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. per le ragioni illustrate;
3) Parimenti, rigettare, perché inammissibile e/o improcedibile, e comunque irrituale, ogni domanda relativa alle statuizioni di primo grado che hanno definito i procedimenti cautelari instauratisi, comprese le conseguenti restituzioni, segnatamente ogni istanza volta contra legem alla reviviscenza delle misure;
4) Nel merito, rigettare tutti i motivi di appello riferibili alle sentenze nn.
44/2002, 516/2003 e 424/2023, del Tribunale di Barcellona P.G., nessuno escluso, se del caso anche in accoglimento dell'eccezione sollevata in merito al regime patrimoniale tra i coniugi e ante '75, con l'integrale Pt_2 Pt_3
conferma delle pronunce gravate;
5) Condannare controparte alle spese del presente grado di giudizio”. si è costituito contestando la fondatezza delle censure Controparte_1 formulate dagli appellanti e chiedendo il rigetto dell'appello, proponendo inoltre appello incidentale avverso la sentenza n. 424/23 R.S.
Con il primo motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il regime patrimoniale dei coniugi – prima della riforma del diritto di Pt_2 Pt_3
famiglia era di comunione dei beni evidenziando che, al contrario, dall'atto in
Notar del 7 maggio 1982 emergeva chiaramente che i beni oggetto della Per_1
vendita erano di proprietà esclusiva di e non in comproprietà Parte_6
con la moglie Parte_3
Con il secondo motivo di appello incidentale, ha Controparte_1 lamentato l'erroneità del rigetto dell'azione di riduzione da lui svolta, dovendo piuttosto riconoscersi la superiorità dell'attivo ereditario rispetto alle passività esistenti;
inoltre doveva comunque essere riconosciuta in capo all'appellante incidentale la qualità di erede del padre Parte_6
Con gli altri motivi di appello incidentale, ha censurato il Controparte_1 rigetto dell'azione di petitio hereditatis da lui svolta relativamente alla massa ereditaria di nonché la domanda di divisione dei beni e la Parte_3
domanda di rendiconto, rigettata in conseguenza della mancanza di qualità di
12 erede riconosciuta all'appellante. Ha chiesto, inoltre, riconoscersi la rivalutazione monetaria delle somme oggetto delle statuizioni di condanna nonché la modifica della regolamentazione delle spese. ha rassegnato quindi le Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dall'Arch. in relazione alla Parte_2
sentenza n. 44/2002;
2. In ogni caso, rigettare l'appello avversario per quanto sopra esposto, salvo che, anche in accoglimento dell'appello incidentale dell'esponente e nei termini di cui sopra, per la parte in cui Controparte ha chiesto la riforma della sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. n. 424/2023 laddove pronuncia il rigetto dell'azione di riduzione e della petitio hereditatis;
3. Confermare, in ogni caso, la declaratoria di nullità e inefficacia dell'accordo stipulato tra i coniugi datato 26.11.1981; Controparte_7
4. Confermare la nullità e inefficacia dell'atto in Notar del 7.5.1982 e Per_1
la nullità della donazione sottostante;
5. Confermare la ricostruzione delle masse ereditarie eseguita in primo grado, tenendo però conto, da un lato, dell'incremento dell'attivo in conseguenza della nullità e inefficacia dell'atto in Notar del 7.5.1982 e dell'usucapione Per_1
maturata in relazione all'immobile in località Quadara di Salina e, dall'altro, delle sopra indicate riduzioni del passivo;
6. Confermare la condanna a conferire all'asse ereditario la somma di €
325.159,99, oltre interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione pronunciata a carico di e dal Tribunale di Pt_1 Parte_2
Barcellona P.G. con la sentenza n. 424/2023;
Ammettere ed accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e, quindi, riformando la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 424/2023:
1. In caso di declarata validità del testamento disporsi l'assegnazione al terzo chiamato della quota di successione necessaria spettantegli, Controparte_1
ovvero in caso contrario, dichiararsi aperta la successione legittima ed assegnarsi al terzo chiamato la relativa quota di spettanza, Controparte_1
nella misura di 1/6 a titolo di successione legittima;
13
2. Ammettere ed accogliere quindi l'azione di riduzione e l'azione di petizione ereditaria nei termini sopra precisati;
3. In ogni caso, immettersi il terzo chiamato nel possesso Controparte_1
dei relativi beni, con diritto di godimento ed amministrazione in proporzione alla quota riconosciutagli come di sua spettanza, ordinando agli altri coeredi il rilascio in suo favore dei beni in loro possesso;
4. In ogni caso, ordinarsi il rendimento dei conti in relazione ai possessori dei vari beni ereditari;
5. Procedersi alla divisione e al distacco delle quote, fatta salva la volontà manifestata dal de cuius e disporsi altresì per il pagamento di eventuali integrazioni e conguagli, oltre interessi dall'apertura della successione;
6. Ordinarsi la trascrizione dell'emittenda sentenza;
7. Condannarsi gli odierni Appellanti al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie già articolate.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal CP_1
relativamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 44/02 R.S. nei
[...]
confronti di Parte_2
Alla prima udienza successiva al deposito della sentenza n. 44/02 R.S., come rilevato dall'appellante l'Avv. Giovanna Reboldi ha Controparte_1
dichiarato di essere presente anche in sostituzione dell'Avv. Valeria Dallari (come da delega che deposita) affermando inoltre di fare espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 44/02, sia per il proprio rappresentato Pt_1
nonché come da delega/mandato prodotta, anche per l'Avv. Dallari in
[...]
rappresentanza della signora senza tuttavia allegare la delega Parte_2
richiamata nel verbale.
L'eccezione deve essere disattesa.
Come costantemente affermato dalla S.C., la nullità della delega professionale priva di forma scritta può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte soltanto prima del compimento dell'atto demandato al sostituto, mentre, successivamente ad esso, può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito di forma, ossia da quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito (Cass. Civ. Sez. 1, 15 ottobre 2014 n. 21840).
14 1° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 44/02 R.S.
Gli appellanti hanno dedotto che il Collegio, pur avendo invitato le parti a precisare le conclusioni relativamente alla domanda di simulazione dell'atto in
Notar del 7 maggio 1982 ed all'atto di divisione tra i coniugi – Per_1 Pt_2
aveva poi statuito in ordine alla validità del testamento di Pt_3 Parte_6
così ledendo il diritto di difesa delle parti.
[...]
La censura è infondata.
Come precisato dalla S.C., in caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti (Cass. Civ. Sez. 2, 20 agosto 2020 n. 17450).
Alcuna violazione del diritto di difesa delle parti è quindi ipotizzabile nel caso in esame.
2° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 44/02 R.S.
Gli appellanti hanno eccepito la nullità del testamento ex art. 628 c.c. o comunque, in subordine, l'istituzione di erede ex certa re e non universale, con conseguente apertura della successione legittima del padre.
Anche tale censura è infondata.
Gli appellanti hanno evidenziato che il testatore non aveva espressamente Co indicato il nome della IG quale erede dei beni indicati in testamento con conseguente nullità del testamento.
Nella scheda testamentaria dopo aver affermato che gli altri suoi CP_1
figli , e avevano già avuto un notevole patrimonio (le proprietà Pt_4 Pt_2 Pt_1
di SC come da documenti allegati), dichiarava di lasciare il restante patrimonio (pagati i debiti) e cioè… elencando i beni relitti senza poi indicare Co espressamente il nome della IG .
Tale nome, tuttavia, come correttamente sostenuto dal Tribunale di Barcellona
P.G., doveva chiaramente desumersi sia dal tenore dell'atto stesso, nel quale in
15 premessa il de cuius aveva precisato di essersi sposato con , madre di CP_3
Co
, sua IG, modificando quindi il precedente testamento del 1993 nel quale, Co pure, aveva lasciato il suo patrimonio alla IG , precisando altresì che i figli
, e erano già divenuti proprietari dei beni in SC. Pt_4 Pt_2 Pt_1
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che la volontà di tutelare Co gli interessi della IG era stata manifestata dal de cuius anche in una lettera del 26 febbraio 1994 indirizzata al figlio nonché in un'altra del 16 ottobre Pt_1
1994 inviata ai figli , e nella quale aveva lamentato i rapporti Pt_4 Pt_2 Pt_1
(“di una tristezza e di una vergogna incredibili”) tra lui e i figli nati dal matrimonio con la concludendo così: “vi dico solo che difenderò gli Pt_3
Co interessi di (vostra sorella) sino in fondo” (pag. 274, fascicolo Avv. Sabbatino allegato alla comparsa di e . CP_3 CP_2
La S.C. ha affermato che ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria (Cass. Civ. Sez. 2, 28 luglio 2020 n. 16079, cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, 3 luglio 2019 n. 17868 secondo cui, ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore;
v. anche Cass. Civ. Sez. 2, 24 gennaio 1992 n. 810). Co Deve, peraltro, escludersi che il testatore abbia inteso istituire la IG come erede ex certa re, dovendo piuttosto ritenersi che la stessa sia stata nominata erede universale tenuto conto del tenore letterale del testamento: “Avendo gli altri miei figli - – e – già avuto un notevole patrimonio (le proprietà Pt_4 Pt_2 Pt_1
in SC come da documenti allegati Lascio il restante patrimonio (pagati i debiti) e cioè la casa in Lingua di Salina con tutti gli oggetti – quadri e altro che contiene e tutti i terreni in Malfa e S. Marina Lingua (ME) Salina eventuali
16 partecipazioni azionarie se ancora esistenti alla mia morte – e crediti – investimenti in vigneti ( e Porri di Salina) e terreni in questo momento Per_6
ancora da intestare – ed altri di cui il Notaio Persona_7
ha gli atti eccetera) e tutto quanto appartiene all'azienda Per_8 Pt_10
agricola (2 grandi quadri sono di mia proprietà presso CP_1
l'appartamento di mio figlio a Lingua cantina). Dichiaro inoltre che in Pt_4
questo momento la mia situazione economica (debiti diversi) è molto precaria e che alcuna proprietà o azioni potranno essere vendute nel frattempo”. Par Appare evidente dalla lettura della scheda testamentaria che CP_1
Co intendesse nominare la IG quale erede universale, avendo l'elenco di beni riportato nel testamento carattere meramente esemplificativo;
si desume, dalle Co disposizioni, la volontà del de cuius di attribuire alla IG tutti i beni restanti nel suo patrimonio alla sua morte, detratti i debiti, ivi compresi i beni ancora non formalmente acquisiti al momento della redazione del testamento ed esclusi ovviamente i beni che, nelle more, sarebbero stati alienati per far fronte alla situazione debitoria nella quale si trovava nell'aprile 1995. Pt_2
In tema di interpretazione del testamento, l'"institutio ex re certa" configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del
"de cuius" qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario (Cass. Civ. Sez. 2, 18 gennaio 2007 n. 1066); il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio (Cass. Civ. Sez. 2, 5 agosto 2022 n. 24310).
Appare evidente che, nel caso in esame, abbia inteso lasciare Parte_5
Co alla IG il restante patrimonio e non già una quota del suo patrimonio.
Anche la domanda di annullamento della scheda testamentaria per errore non può trovare accoglimento.
17 L'errore nel quale sarebbe incorso il de cuius, secondo gli appellanti, sarebbe quello di avere considerato i beni in SC come dati ai figli, benché in realtà li avesse venduti agli stessi con l'atto in Notar del 7 Parte_3 Per_1
maggio 1982; la mancanza del documento allegato, al quale il testatore aveva fatto riferimento nella scheda testamentaria, non può ritenersi idonea ad invalidare la stessa, trattandosi di elemento non determinante al fine di comprendere la volontà del testatore.
Inoltre, come chiarito dalla S.C., il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. Civ. Sez. 2, 3 dicembre 2010 n. 24637; Cass. Civ. Sez. 2,
22 marzo 2018 n. 7178).
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di un errore atteso che i beni in SC, al momento della redazione del testamento in questione, erano di fatto nella proprietà dei figli , e né può comunque ritenersi che tale Pt_4 Pt_2 Pt_1
circostanza sia stata determinante nella redazione delle disposizioni testamentarie.
3° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 44/02 R.S.
Secondo gli appellanti l'accordo intercorso tra i coniugi – in Pt_2 Pt_3
data 26 novembre 1981 aveva efficacia immediatamente traslativa sicché con l'atto in Notar del 7 maggio 1982 la aveva alienato ai figli dei Per_1 Pt_3
beni che erano già in sua proprietà.
La censura, come sopra esposta, non può condividersi.
18 In realtà la nell'atto di vendita in Notar aveva utilizzato una Pt_3 Per_1
procura rilasciatale dal marito nel 1964, ben prima quindi della scrittura in questione.
Inoltre, ed il rilievo appare dirimente, nella scrittura del novembre 1981, le parti dichiaravano che la cessione verrà regolata successivamente con procure od altro e quanto possa servire a rendere effettivo il passaggio.
Alla luce del chiaro tenore letterale dell'atto, immune da censure deve ritenersi la sentenza di primo grado nella parte cui ha riconosciuto alla scrittura in questione un'efficacia soltanto obbligatoria tra le parti, non già un'efficacia traslativa della proprietà dei beni.
La ritenuta efficacia obbligatoria della scrittura in questione appare, tuttavia, immediatamente collegata sia al primo motivo di impugnazione avverso la sentenza n. 516/03 R.S. che al quarto ed al sesto motivo di gravame avverso la sentenza n. 424/23 R.S.
1° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 516/03 R.S.
4° MOTIVO e 6° MOTIVO appello principale proposto da e Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 424/23 R.S. Pt_2
Il Tribunale di Barcellona P.G. ha affermato l'efficacia obbligatoria della scrittura sottoscritta dai coniugi – in data 26 novembre 1981. Pt_2 Pt_3
Con tale scrittura le parti così stabilivano: “ cede alla moglie CP_1
tutte le sue proprietà in SC località Mompiano. La Sig.ra Parte_3
cede tutte le proprietà in Salina (Messina). La cessione verrà Parte_3
regolata successivamente con procure od altro e quanto possa servire a rendere effettiva la cessione”.
Con atto in Notar del 7 maggio 1982, successivo a tale scrittura, la Per_1
alienava ai figli e i beni in SC, località Pt_3 Parte_4 Pt_2 Pt_1
Mompiano. Dopo la stipula di tale atto lamentando di non Parte_6
essere stato previamente informato di tale vendita, contestava alla moglie ed ai figli l'avvenuta cessione a questi ultimi dei beni mobili presenti nella villa oggetto della vendita, beni personali che non aveva inteso comprendere CP_1 nell'accordo di reciproca cessione del 26 novembre 1981.
19 Dopo avere manifestato le proprie doglianze con lettera dell'11 settembre
1982, chiedendo ai figli la restituzione dei beni mobili oggetto dell'atto in Notar
(doc. 5, allegato comparsa Jr.), instaurava un giudizio Per_1 Pt_4 CP_1
innanzi al Tribunale di SC, chiedendo “1) dichiararsi l'annullamento per errore ostativo e, in subordine, la rescissione per lesione del contratto stipulato tra l'attore e la Sig.ra con scrittura 26/11/1981, dandosi atto che Parte_3
l'attore è pronto a restituire la quota spettante alla moglie sulla casa in Salina o
a corrisponderne il prezzo;
2) annullarsi per conflitto di interessi il contratto di vendita di cui alla scrittura privata 7/5/82 in autentica Notaio dott. Per_9
rep. n. 24209/10762, dandosi peraltro atto che nessun corrispettivo è stato
[...] versato all'attore e condannando quindi la Sig.ra a restituire Pt_3 direttamente agli acquirenti o a versare all'attore, che a sua volta lo restituirà agli acquirenti, il prezzo di vendita”.
Tale giudizio veniva poi abbandonato dalle parti a seguito di una convenzione transattiva del 20 gennaio 1983 (doc. 8 allegato comparsa , in forza della Parte_4 quale i figli e la si impegnavano a restituire i beni mobili oggetto dell'atto Pt_3 di vendita in Notar a e quest'ultimo dichiarava di rinunciare Per_1 CP_1 alle domande formulate con l'atto di citazione.
Dall'esame degli atti richiamati appare evidente che, con la convenzione transattiva intercorsa tra le parti, l riconosceva il legittimo utilizzo della Pt_2
procura a vendere, ancorché risalente al 1964, da parte della moglie Pt_3 nell'atto in Notar quale attuazione della scrittura del 26 novembre 1981, Per_1
della quale riconosceva la validità, di fatto peraltro contestata, con il giudizio intrapreso innanzi al Tribunale di SC, solo con riguardo ai beni mobili.
Tale ricostruzione trova, peraltro, ulteriore riscontro nella missiva (doc. 4, allegato comparsa AR Jr.) che aveva inviato al marito Parte_3 CP_1 in data 30 giugno 1982 (prima quindi dell'instaurazione del giudizio),
[...] nella quale lo informava di avere formalizzato l'acquisizione delle proprietà in
SC… in esecuzione alla.. convenzione del 26_XI_81 e di avergli trasmesso la procura per la vendita della casa di Salina rimanendo a disposizione per l'invio delle altre procure.
20 Alla luce delle convenzioni intercorse tra le parti, tra i coniugi – Pt_2
in data 26 novembre 1981 e tra la moglie Pt_3 Parte_6 Pt_3
ed i figli e in data 20 gennaio 1983, deve ritenersi che a Parte_4 Pt_2 Pt_1 mezzo della procura a vendere richiamata dalla nell'atto in Notar Pt_3 Per_1
il cui utilizzo è stato ratificato dal marito con la convenzione transattiva, la stessa abbia disposto di beni che erano nella sua disponibilità con conseguente automatico assorbimento della domanda di simulazione di tale atto.
Il presupposto di tale domanda, infatti, come correttamente evidenziato dagli appellanti, si rinveniva nella titolarità in capo al de cuius dei beni oggetto della vendita – asseritamente simulata – del 7 maggio 1982.
In accoglimento del primo motivo di appello avverso la sentenza n. 516/03
R.S. proposto da e in riforma della sentenza impugnata, deve Pt_1 Parte_2
quindi essere rigettata la domanda di simulazione del contratto di vendita in Notar del 7 maggio 1982 e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. Per_1
424/23 R.S., deve essere annullata anche la condanna degli odierni appellanti a conferire all'asse ereditario del de cuius la somma pari ad € 325.159,99, oltre interessi legali con decorrenza dal momento della apertura della successione, con conseguente esclusione dall'asse ereditario di anche della Parte_6
c.d. scarpata boschiva sita nel Comune di SC, individuata alla pag. 15627 del N.C.T.R. fg. 23 m.le 73 b.c. 2^.
Tale annullamento comporta l'assorbimento del sesto motivo di appello principale proposto da e avverso la sentenza n. 424/23 R.S. Pt_2 Parte_1
Così ricostruiti i rapporti patrimoniali tra le parti in forza dell'attuazione data dai coniugi – alla convenzione del 26 novembre 1981, non può Pt_2 Pt_3
trovare accoglimento il quarto motivo di gravame proposto dagli appellanti principali avverso la sentenza n. 424/23 R.S. nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto alcun debito del de cuius verso l'eredità pari alla metà del Pt_3
valore della casa in Salina.
Come già evidenziato, in esecuzione della scrittura del 26 novembre 1981 aveva rilasciato in data 3 dicembre 1981 al marito Parte_3 CP_1 una procura a vendere i beni in Salina, procura che l' aveva utilizzato per il Pt_2 successivo atto di in Notar dell'8 dicembre 1981 con il quale aveva Per_2
21 venduto alcuni immobili in Salina (All. 10 B fascicolo doc. 73). La Parte_1
procura era stata rilasciata dalla senza obbligo di rendiconto e, Pt_3
coerentemente con la ricostruzione dei rapporti patrimoniali sopra richiamata, il de cuius aveva trattenuto il ricavato in accordo con la moglie.
Il quarto motivo di gravame proposto dagli appellanti principali avverso la sentenza n. 424/23 R.S. deve, pertanto, essere rigettato.
1° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 424/23 R.S.
Gli appellanti hanno insistito in questa sede per la sospensione del giudizio in attesa di verificare la massa ereditaria di a seguito della conclusione CP_1
delle procedure esecutive R.G. n. 282/93 R.G. e n. 646/92 R.G. definite dal
Tribunale di Barcellona P.G. e del procedimento di liquidazione dell'eredità
Pt_2
L'istanza non può trovare accoglimento.
Come precisato dalla S.C., nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo (Cass. Civ. Sez. 2,
9 novembre 2021 n. 32804 che ha ritenuto che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" sia detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso).
La riunione fittizia da operare ai fini del calcolo della lesione della quota riservata agli eredi legittimari (relictum – debitum + donatum) deve essere operata al momento della apertura della successione, tenuto conto dei debiti aventi esistenza attuale e certa, come precisato dalla S.C., non potendosi quindi attendere gli esiti di procedure pendenti (“In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla
22 determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e
"donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
"donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”, così
Cass. Civ. Sez. 2, 24 luglio 2012 n. 12919).
Si rileva inoltre, incidentalmente, che la sospensione ex art. 295 c.p.c. è prevista al fine di evitare possibili conflitti di giudicati, mentre nel caso in esame il procedimento di liquidazione ereditaria non ha natura contenziosa.
Prima di esaminare gli altri motivi di gravame formulati dagli appellanti principali occorre esaminare il primo motivo di impugnazione proposto dall'appellante incidentale incidendo tale questione sulla Parte_4
determinazione della massa ereditaria del de cuius.
1° MOTIVO appello incidentale proposto da Jr. avverso la CP_1
sentenza n. 424/23 R.S.
Jr. ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella CP_1 parte in cui il Collegio ha ritenuto che i coniugi – avessero scelto, Pt_2 Pt_3 anche prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime di comunione dei beni.
Come esposto dal Tribunale di Barcellona P.G., i coniugi – Pt_3 Pt_2
avevano contratto matrimonio in data 28 giugno 1952 a San Paolo in Brasile, luogo in cui, nel silenzio dei coniugi, il regime patrimoniale era quello della comunione dei beni;
il Tribunale ha evidenziato che nella nota di trascrizione dell'atto di matrimonio, redatta dall'Avv. Michele Savarese, Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SC per delegazione del Sindaco in data 4.8.1956 approvata, si riporta la seguente dicitura: “il regime è quello della comunione dei
23 beni” (all. 2b fascicolo di;
tale nota costituirebbe, a parere del Parte_2
giudice di primo grado, un principio di atto scritto da cui desumere la costituzione della comunione universale degli utili e degli acquisti tra i coniugi, mentre non risulta all'evidenza alcuna concreta motivazione per cui escludere il valore probatorio di tale indicazione contenuta nell'atto di matrimonio.
Ritiene la Corte che tali argomentazioni non siano condivisibili.
La S.C. ha più volte affermato che, nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c. (Cass. Civ. Sez. 6, 12 novembre 2021 n.
33844; Cass. Civ. Sez. 2, 19 marzo 2021 n. 7872).
Nel caso di specie non solo l'indicazione contenuta nell'atto di trascrizione non costituisce certamente l'atto scritto richiesto dall'art. 1350 c.c. ma, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, appare smentita dalla condotta assunta dai coniugi successivamente al matrimonio;
in particolare, con l'atto in
Notar del 7 maggio 1982, più volte richiamato, la aveva venduto Per_1 Pt_3
ai figli AR jr., e i beni siti in SC, località Mompiano, in forza Pt_2 Pt_1 della procura a vendere rilasciatale dal marito nel 1964, senza spendere nell'atto la sua qualità di comproprietaria dei beni in forza della comunione di beni - asseritamente- esistente con il coniuge.
Ritiene quindi la Corte che le emergenze in atti inducano a ritenere che nel regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia la coppia – Pt_2 Pt_3
avesse optato per il regime della separazione dei beni sicché, correttamente, la nell'atto in Notar non si è qualificata comproprietaria dei beni Pt_3 Per_1
24 oggetto di vendita ma solo procuratrice del marito, proprietario esclusivo degli stessi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Parte_4
424/23 R.S. con conseguente accertamento del regime patrimoniale della separazione dei beni dei coniugi – nel periodo precedente alla Pt_2 Pt_3
riforma del diritto di famiglia.
2° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 424/23 R.S.
2° MOTIVO appello incidentale proposto da avverso la Pt_4 Parte_4
sentenza n. 424/23 R.S.
Tutti gli appellanti, sia principali che incidentale, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le azioni di riduzione da loro proposte.
In ordine all'onere probatorio gravante sugli eredi legittimari che agiscano in riduzione si osserva che la S.C., discostandosi parzialmente dal più rigido orientamento precedente, ha affermato che, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione
25 (Cass. Civ. Sez. 2, 2 settembre 2020 n. 18199; Cass. Civ. Sez. 1, 10 gennaio 2023
n. 348).
Alla luce di tale più recente indirizzo della S.C. deve dissentirsi dalla statuizione del Tribunale secondo cui non sarebbe possibile un accertamento della effettiva consistenza dell'asse ereditario, nonché della effettiva consistenza e titolarità di tutti i beni che le parti allegano essere appartenuti al de cuius.
Devono tuttavia condividersi le ulteriori argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto delle azioni di riduzione proposte da Pt_4
[...
e Pt_2 Parte_1
Come evidenziato da questa Corte in relazione al primo motivo dell'appello principale avverso la sentenza n. 424/23 R.S., la verifica in ordine alla eventuale lesione della quota di riserva spettante ai legittimari deve essere eseguita calcolando il relictum dei beni appartenenti al de cuius e sottraendo dallo stesso l'eventuale debitum.
Nel caso in esame, i consulenti nominati hanno operato una ricognizione dell'attivo ereditario, stimando i valori dei beni in esso compresi, rispondendo in maniera esaustiva ai rilievi svolti dai consulenti di parte ed attenendosi alle indicazioni impartite dal Tribunale.
Il c.t.u. ing. ha correttamente espunto dall'attivo ereditario i beni in Per_4
Salina, c.da Serro Quadara in relazione ai quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di usucapione in favore del de cuius e dei quali, conseguentemente, lo stesso non poteva essere ritenuto proprietario;
il c.t.u. ha poi chiarito di non avere considerato i beni nel Comune di Malfa (part. 91 fg. 6), non essendo neanche intestati al de cuius, né gli impianti vitivinicoli di , avendo rintracciato Pt_7
Per_1 nell'inventario redatto dal Notaio al n. 42, richiamato dagli appellanti, solo i terreni siti in località Porri che sono stati conseguentemente stimati.
Sulla scorta delle valutazioni operate dal c.t.u. che, così come ritenuto dal giudice di prime cure, appaiono scrupolose, motivate e assolutamente condivisibili, e considerando anche le modifiche operate alla ricostruzione dell'asse ereditario in virtù delle statuizioni oggetto della presente sentenza, il valore della massa ereditaria risulta comunque inferiore ai debiti ereditari.
26 Si osserva, infatti, che il valore dei beni che il c.t.u. ing. aveva Per_4 ritenuto di proprietà comune dei coniugi – (e che, alla luce del Pt_2 Pt_3
regime di separazione dei beni tra i coniugi, devono ritenersi del solo era Pt_2
stato determinato in £. 1.543.176.273 (v. tab.
1.18 allegata alla c.t.u.), importo dal quale deve sottrarsi il valore dei beni in località Mompiano;
al valore così ottenuto, pari a £. 896.668.733, deve poi sommarsi il valore dei beni di proprietà esclusiva del de cuius, pari a £. 48.548.000, per un complessivo ammontare dell'attivo ereditario di £. 945.216.733 (€ 488.163,70).
Il c.t.u. ha poi determinato (v. pag. 7 relazione del 25 luglio 2018) il valore del Per_1 passivo ereditario calcolato sulla scorta dell'inventario redatto dal Notaio secondo le indicazioni impartite dal giudice istruttore, pari ad € 1.023.305,29, importo che, pur detraendo dallo stesso la somma di € 51.411,39 (crediti vantati nei confronti di ma annullati dall'autorità giudiziaria), risulta Parte_5 certamente superiore al valore dell'attivo ereditario.
Come già detto in relazione al primo motivo dell'appello principale avverso la sentenza n. 424/23 R.S., la verifica dei debiti ereditari ai fini della riunione fittizia deve essere operata al momento della apertura della successione sulla scorta degli elementi valutabili allo stato (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 9 novembre 2021 n. 32804, già citata).
Il rigetto delle azioni di riduzione, così come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, osta al riconoscimento della qualità di erede in capo ai figli del de cuius e CP_1 Pt_2 Pt_1
Sul punto la S.C. è costante nell'affermare che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. Civ. Sez. 2, 7 febbraio 2020 n. 2914; Cass. Civ. Sez. 2, 19 novembre 1919 n. 30079; Cass. Civ. Sez. 2, 22 agosto 2018 n. 20971).
4° MOTIVO appello incidentale proposto da avverso la Parte_4
sentenza n. 424/23 R.S.
27 Dal rigetto del motivo di gravame precedente e dal mancato acquisto della qualità di erede del padre in capo a deriva il rigetto anche del Controparte_1 quarto motivo di appello incidentale proposto da quest'ultimo avente ad oggetto la domanda di rendiconto e comunque tutte le domande che presupponevano, in capo all'appellante incidentale, la qualità di erede.
7° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 424/23 R.S.
Il rigetto delle domande di riduzione proposte anche da e Pt_2 Parte_1
comporta il rigetto anche del settimo motivo di appello proposto dagli stessi non sussistendo i presupposti per la sospensione delle revoche delle misure cautelari adottate nel corso del giudizio di primo grado, misure correttamente revocate dal
Tribunale in sede di decisione di merito, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto a cautela del quale le stesse erano state concesse.
3° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 424/23 R.S.
3° MOTIVO appello incidentale proposto da avverso la Parte_4
sentenza n. 424/23 R.S.
Tutti gli appellanti, e hanno agito con la petitio Parte_4 Pt_2 Parte_1
hereditatis chiedendo che venisse riconosciuta la quota loro spettante dei beni di proprietà della madre domanda rigettata dal Tribunale di Parte_3
Barcellona P.G.
Preliminarmente si rileva che, avendo questa Corte affermato l'esistenza del regime di separazione dei beni tra i coniugi – gli unici beni Pt_2 Pt_3 facenti parte dell'eredità in quanto di proprietà esclusiva della stessa al Pt_3
momento della sua morte, erano quelli in Sorchio per i quali, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stato neanche dedotto un possesso in capo alle appellate e CP_3 CP_2
La petizione di eredità, pur presupponendo l'accertamento della qualità di erede, è un'azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo (Cass. Civ. Sez.
2, 31 gennaio 2014 n. 2148; Cass. Civ. Sez. 2, 19 marzo 2021 n. 7871) sicché tale
28 azione non può che essere rigettata in mancanza della funzione recuperatoria che le è propria.
5° MOTIVO appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 424/23 R.S. ha contestato il rigetto del riconoscimento dei crediti da lui Parte_1
vantati nei confronti dell'eredità del padre Parte_5
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che, con riferimento all'importo di £.
11.023.100 versato da mediante vaglia in favore del padre, non Parte_1
essendo indicata la causale di tale versamento, non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un prestito e del conseguente obbligo di restituzione in capo al beneficiario.
In ordine poi agli altri versamenti effettuati da a favore della Parte_1
(v. all. 10B-a fascicolo , non può che Controparte_8 Parte_1
condividersi il rilievo del Tribunale secondo cui la società è dotata di una autonomia patrimoniale, non potendo quindi la pretesa restitutoria essere formulata nei confronti della massa ereditaria.
8° MOTIVO appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 424/23 R.S. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non sono Parte_1 stati riconosciuti a lui dovuti i compensi per l'attività svolta quale custode dei beni ereditari.
Anche sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure.
La S.C. ha chiarito che a norma del combinato disposto dagli artt. 521 e 522 cod. proc. civ. - applicabili anche in tema di sequestro giudiziario, atteso il richiamo operato dall'art. 676 cod. proc. civ. - è da escludersi il diritto a compenso in tutti i casi in cui sia nominata custode una delle parti in lite, anche se col consenso della controparte, posto che, se il contendente nominato custode risultasse poi soccombente, non avrebbe titolo per ottenere dalla controparte il compenso per un'attività resa necessaria da una sua pretesa o da una sua resistenza prive di fondamento, e se, viceversa, risultasse vittorioso, la sua attività si sarebbe risolta nella gestione del bene in favore di sè medesimo, onde sarebbe incongruo
29 attribuirgli un compenso da porre a carico della controparte (Cass. Civ. Sez. 1, 30 maggio 1997 n. 4870; Cass. Civ. Sez. 1, 25 novembre 2011 n. 24959).
9° MOTIVO appello principale proposto da e avverso Pt_1 Parte_2
la sentenza n. 424/23 R.S.
Con tale motivo di gravame gli appellanti hanno eccepito la nullità della c.t.u. per avere il consulente ing. utilizzato documenti non regolarmente Per_4
acquisiti agli atti del giudizio con particolare riferimento ad una planimetria fornita al c.t.u. dalla convenuta in violazione delle preclusioni CP_2
processuali.
Hanno poi ribadito le censure già svolte in ordine alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., rilievi che sono tuttavia già stati esaminati (e non condivisi) in relazione al secondo motivo di appello principale e di appello incidentale.
In ordine all'eccezione di nullità della c.t.u. per avere il consulente utilizzato nell'espletamento del proprio mandato documenti forniti direttamente dalle parti e non nel contraddittorio, si osserva che tale nullità doveva essere eccepita dalle parti nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, 15 novembre 2023 n. 31744: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio,
l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato”).
Nel caso in esame, dal verbale dell'udienza del 6 febbraio 2012, udienza immediatamente successiva al deposito della relazione, risulta che l'Avv. Accetta aveva chiesto il richiamo del c.t.u. ma non eccepito la nullità della consulenza.
Tale eccezione, pertanto, non può che ritenersi tardiva.
10° MOTIVO appello principale proposto da e Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 424/23 R.S.
Gli appellanti hanno lamentato il rigetto della domanda di condanna ex art. 88 Co c.p.c. degli appellati e per non avere gli CP_3 Controparte_1
stessi informato il Tribunale dell'annullamento di alcuni crediti dell'eredità.
30 Ritiene la Corte che non sussista la dedotta violazione del dovere di lealtà e probità in capo agli appellati tenuto conto che l'esistenza delle contestazioni in ordine ai crediti poi annullati in sede giudiziaria era a conoscenza del Notaio Per_1 che aveva inserito tale precisazione nell'inventario redatto, inventario che il c.t.u. ing. ha posto a fondamento del calcolo del passivo ereditario. Per_4
12°, 13°, 14° MOTIVO appello principale proposto da e Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 424/23 R.S. Pt_2
Il rigetto delle domande di annullamento del testamento olografo di CP_1
delle domande di riduzione, dell'azione di petitio hereditatis ed il
[...]
mancato riconoscimento della qualità di eredi del padre in capo Parte_5 agli appellanti rende superfluo l'esame di tali censure.
SPESE (11° MOTIVO appello principale proposto da e Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 424/23 R.S.)
Valutato l'esito complessivo della lite, in ordine alle spese sia del primo grado di giudizio che del presente grado, visto l'art. 92 c.p.c. (ratione temporis applicabile), considerato il parziale accoglimento dei motivi di appello proposti dagli appellanti sia principali che incidentale, avuto anche riguardo alla complessità delle questioni giuridiche affrontate ed alla peculiarità della vicenda, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse tra le parti, con conseguente rigetto dell'undicesimo motivo di gravame formulato da e Pt_2 Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto le sentenze nn. 44/02, 516/03, 424/23 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da e nei confronti della sentenza Pt_2 Parte_1
non definitiva n. 44/02 R.S.; accoglie parzialmente l'appello proposto da e avverso la Pt_2 Parte_1
sentenza non definitiva n. 516/03 R.S. e la sentenza definitiva n. 424/23 R.S. e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, rigetta la domanda di simulazione proposta dagli appellati nei confronti dell'atto in Notar del 7 Per_1 maggio 1982, annulla la condanna degli odierni appellanti a conferire all'asse
31 ereditario del de cuius la somma pari ad € 325.159,99, oltre interessi legali con decorrenza dal momento della apertura della successione e dichiara l'esclusione dall'asse ereditario di anche della c.d. scarpata boschiva sita Parte_6
nel Comune di SC, individuata alla pag. 15627 del N.C.T.R. fg. 23 m.le 73
b.c. 2^; accoglie il primo motivo di appello incidentale formulato dal Pt_4 CP_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il regime
[...] patrimoniale tra i coniugi – prima dell'entrata in vigore della Pt_2 Pt_3
riforma di famiglia era di separazione dei beni;
rigetta tutte le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti;
compensa le spese del giudizio tra le parti relativamente sia al primo grado che al presente grado di giudizio.
Messina, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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