Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 10/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO COSIMO Pt_1
ROBERTO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CONDELLO DANIEL, giusta procura CP_1 in atti
-Appellato-
e nei confronti di rappresentato e dall'Avv. Valentino Controparte_2
Giordano
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Dinanzi al Tribunale di Palmi, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
09420219000876170/000 notificata il 27.11.2021, riguardante crediti contributivi portati dai
39420130000639064000 - n. 39420130003991819000 - n. 39420140001444713000 - n.
39420140002961522000 - n. 39420140005475552000 - n. 39420150002088214000 - n.
39420160001613182000.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, essendo decorso più di un quinquennio tra la data notifica degli avvisi di addebito indicata nell'estratto di ruolo e la notifica dell'intimazione di pagamento
Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando estinti per prescrizione i suddetti crediti, ritenendo che l'ente impositore e l'ente concessionario non avessero dato prova di atti interruttivi della prescrizione intermedi, ponendo le spese di lite a carico del concessionario..
Propone appello parziale l' per i motivi di seguito trattati. Si è costituito l'originario Pt_1 ricorrente, chiedendo il rigetto dell'appello poiché fondato sulla inammissibile produzione, per la prima volta in appello, di documenti preesistenti (costituenti atti interruttivi della Contr prescrizione) ma non prodotti in primo grado per inerzia di . Si costituiva CP_2
aderendo ai motivi di gravame dell' chiedendo il rigetto dell'originaria domanda,
[...] Pt_1 con vittoria di spese .La causa è stata decisa all'udienza del 24 giugno 2025 , tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc , previa verifica del deposito di note di trattazione scritta;
la camera di consiglio si è tenuta il 25 giugno 2025.
°°°°° chiede che la sentenza del giudice di primo grado venga riformata parzialmente con il Pt_1 riconoscimento della legittimità della sua pretesa creditoria, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420140002961522000, n. 39420140005475552000; - n.
39420150002088214000; n. 39420160001613182000. Rileva che per essi non è maturata la prescrizione quinquennale, essendo stata interrotta con gli avvisi di pagamento di cui è Pt_1 venuto in possesso successivamente alla decisione. (in particolare: intimazione n.
09420199002029311, notificata in data 19.07.2019, rilevante per i seguenti avvisi: Avviso di addebito 39420140002961522000 notificato il 21/11/2014 per € 1.495,46 Avviso di addebito
39420140005475552000 notificato il 12/03/2015 per € 1.508,58 Avviso di addebito
39420150002088214000 notificato il 06/11/2015 per € 1.474,34; preavviso di fermo notificato con pec in data 12.10.2017 rilevante per l'avviso di addebito 39420160001613182000 notificato il 13/05/2016).
In particolare, deduce che nella memoria difensiva del giudizio di primo grado, Pt_1
Contr tempestivamente depositata, aveva rappresentato di avere fatto richiesta ad , con pec del
25.7.22, di invio degli atti interruttivi della prescrizione, facendo riserva di produrli successivamente in giudizio;
che il giudice, alla prima udienza di comparizione del 13.7.22 , decideva la causa dando atto dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione;
che solo in data
22.7 22 perveniva all' la documentazione richiesta con pec del 5.7.2022; che detta Pt_1 documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, poiché indispensabile per accertare la verità materiale e può essere acquisita dal giudice d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.
Configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione, come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L'appello è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018)
Fatte queste premesse, va dato atto che nel giudizio di primo grado, ha tempestivamente Pt_1 contestato l'eccezione di prescrizione, facendo riserva di produrre copia degli atti interruttivi richiesti all'ente concessionario con pec del 5.7.22. Il giudice non ha concesso il rinvio per acquisire detta documentazione, ed ha deciso alla prima udienza del 13.7.22 dando atto dell'assenza di atti interruttivi, dei quali è venuta in possesso in data 22.7.22. Pt_1
A fronte delle tempestive allegazioni in primo grado dell'ente impositore, l'integrazione documentale effettuata in grado di appello è dunque ammissibile ed utilizzabile. Ciò posto, sia l'intimazione notificata in data 19.7.19, sia il preavviso di fermo notificato in data 12.10.17 costituiscono regolari atti interruttivi del termine di prescrizione riguardo agli avvisi di addebito
39420140002961522000; 39420140005475552000;39420150002088214000;
39420160001613182000 per i quali, dunque, la prescrizione non può dirsi maturata.
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarati non prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito
39420140002961522000; 39420140005475552000;39420150002088214000;
39420160001613182000 con riferimento ai quali l'originario ricorso va rigettato.
Le spese di lite in ragione del solo parziale accoglimento dell'originario ricorso e della risultante soccombenza reciproca tra le parti le spese del doppio grado possono venir interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Pt_1 CP_1 la sentenza n. 1201/2022 del Giudice del lavoro di Palmi pubblicata in data 13.7.2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto conferma , così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigetta l'originario ricorso in relazione agli avvisi di addebito
39420140002961522000; 39420140005475552000;39420150002088214000;
39420160001613182000.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)