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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 01/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1430/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430/2015 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Conti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in
Niscemi, via Brindisi n. 27, giusta procura in atti;
-ATTORE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(c.f. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Alleruzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Ascanio, sito in Caltagirone, via Manzoni n. 1, giusta procura in atti;
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tambone e dall'avv. Salvatore Torrisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi siti rispettivamente in , viale Libertà n. 212 e CP_1
in Paternò, vico Ciancio n. 8, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN RIASSUNZIONE-
pagina 1 di 8 E DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
-TERZO CHIAMATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE-
***
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 26.11.2015 ed iscritto a ruolo in data 03.12.2015, a seguito della sentenza n. 94/2015 emessa dal Giudice di pace di Niscemi in data 07.07.2015, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per valore del giudice adito con assegnazione alle parti del termine perentorio di novanta giorni – decorrente dalla comunicazione della sentenza – per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Caltagirone, ha convenuto in giudizio Parte_1 la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità della;
per l'effetto condannare la RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare la RT
somma di euro 19.634,16 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del mancato rimborso fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che, in data 16.03.2013 alle ore 22:00 circa, il proprio figlio, , si trovava a bordo dell'autovettura modello Suzuki Grand Vitara tg. Controparte_6
DR770FW, di proprietà dell'attore, quando nel percorrere la strada provinciale Caltagirone-Niscemi, all'altezza della via Fanales, perdeva il controllo del mezzo autonomamente a causa delle insidie e delle condizioni del tratto di strada provinciale, ove erano in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale. Quest'ultimo sarebbe stato totalmente privo delle apposite segnalazioni in ordine alle insidie presenti, nello specifico presenza di bitume e pietrisco, in parte divelto dal manto stradale tale da formare una buca.
A seguito del sinistro de quo, l'autovettura in questione riportava danni materiali, per i quali era stata formulata apposita richiesta di liquidazione, ritenendo sussistente in capo alla convenuta una responsabilità oggettiva per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., per avere l'insidia rappresentato una situazione di pericolo occulto stante la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità.
Costituitasi in giudizio in data 17.02.2016, la , già Controparte_1 RT
ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa sia la propria
[...]
assicurazione, al fine di essere garantita per ogni sinistro occorso, sia il , quale Controparte_4 soggetto esecutore dei lavori lungo l'arteria stradale – in forza del contratto di appalto avente CP_4
pagina 2 di 8 rep. n. 468 del 2011) –, sul quale incombeva l'onere di apporre la segnaletica opportuna per indicare i lavori in corso fino al loro completamento, nonché responsabile per danni a cose e persone verificatesi nel corso dei predetti lavori e, conseguentemente, ha chiesto che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato in toto la domanda attorea per essere il figlio dell'attore, , l'unico responsabile del sinistro in questione, il quale non avrebbe Controparte_6 utilizzato l'ordinaria diligenza al fine di evitare i danni lamentati. In conclusione, ha chiesto il rigetto integrale dalla domanda. In subordine, ha domandato la condanna del n. 62 e, in CP_4
ulteriore subordine, della compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata di terzo e disposto lo spostamento della prima udienza al 25.10.2016, in tale data si è costituita in giudizio, la la quale in via Controparte_7
preliminare ha eccepito la tardiva riassunzione del giudizio da parte dell'attore, avvenuta oltre il termine perentorio, con conseguente estinzione dello stesso, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'ente assicurato per assenza di responsabilità in capo a quest'ultimo, chiedendo in ogni caso di limitarne la responsabilità. In subordine, ha domandato applicarsi l'art. 1227, comma I, c.c. circa l'eventuale concorso colposo dell'attore e, in ulteriore subordine, di dichiarare applicabile la franchigia contrattuale, ponendo a carico dell'ente assicurato la somma di euro 1.500,00.
Seppur regolarmente chiamato in giudizio, il non si è costituito. Controparte_4
Assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in ordine all'eccezione di tardiva riassunzione del presente giudizio – cui si era associata anche la – il Controparte_1
giudizio è stato rinviato per il prosieguo, ma veniva successivamente interrotto a causa del decesso del procuratore della Controparte_7
In data 05.06.2017, depositava comparsa di costituzione di nuovo procuratore, avv. Salvatore Torrisi, la
, reiterando quanto già eccepito e dedotto nei precedenti scritti Controparte_7
difensivi. In particolare, sull'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione della causa, da una parte, ha dedotto come la notifica della prima riassunzione fosse stata eseguita in data
23.11.2015, a fronte della comunicazione della sentenza del Giudice di Pace di Niscemi avvenuta – a dire dell'attore – in data 24.07.2015, oltre il termine prescritto.
ha poi riassunto il giudizio con atto di citazione depositato l'08.08.2017. Parte_1
Con una successiva comparsa di costituzione depositata il 22.11.2017, la società
[...] ha rappresentato come a seguito dell'interruzione del presente giudizio – Controparte_7
dichiarata all'udienza del 01.02.2017 per decesso del procuratore dell'assicurazione – parte attrice pagina 3 di 8 avesse provveduto prima a riassumere la causa a mezzo notifica eseguita in data 03.03.2017, senza costituirsi in giudizio, e dopo avrebbe effettuato una seconda notifica in data 31.07.2017 dell'atto di citazione in riassunzione, ben oltre il termine di tre mesi dalla dichiarata interruzione, con conseguente estinzione del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.05.2023, rilevato il mancato deposito della prova relativa alla comunicazione della sentenza del Giudice di Pace di Niscemi a parte attrice, è stato assegnato alla parte termine perentorio sino a dieci giorni prima dell'udienza del 04.07.2024 per il deposito della documentazione mancante.
In data 21.06.2024, la si è costituta a mezzo di nuovo procuratore, avv. Controparte_1
Nicola Alleruzzo, riportandosi integralmente alle precedenti difese.
All'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In via preliminare, è d'uopo osservare che “la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo procuratore costituito, come prescritto dall'art. 170, comma I,
c.p.c. e dall'art. 125, comma III, disp. att. c.p.c., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma III, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio” (Cass.
Civ. Sez. II, n. 1676/2015).
Alla luce del principio sopra enunciato, nel caso di specie, a seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza dell'01.02.2017, le notificazioni dell'atto di riassunzione eseguite nei confronti delle parti personalmente ( e – Controparte_1 Controparte_7
anziché nei confronti del procuratore costituito - sono state sanate a seguito della loro costituzione in giudizio. Regolarmente eseguita è invece la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del
, e pertanto all'udienza del 18.05.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_4
Va, inoltre, premesso che, sebbene l'atto di citazione in riassunzione sia stato notificato oltre il termine di tre mesi dall'interruzione, il giudizio è stato tempestivamente proseguito mediante la comparsa di costituzione della depositato il 05.06.2017. Controparte_7
pagina 4 di 8 Passando all'esame dell'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza, la stessa è fondata.
In virtù del principio della cd. translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. Civ. Sez. L. ord. n. 5542/2021; Cass. Civ.
Sez. II, n. 22436/2011; Cass. Civ. Sez. II, n. 19030/2008).
Il principio sotteso alla disposizione codicistica postula che la riassunzione avvenga nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, affinché il giudizio continui davanti al giudice competente.
Le modifiche apportate con legge n. 69/2009 agli artt. 50 e 307 c.p.c., che hanno introdotto il termine di tre mesi per la riassunzione e la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del giudizio, trovano applicazione ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore;
dunque anche nel presente giudizio, introdotto nel giugno del 2014 con la notifica dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di
Niscemi, quindi dopo l'entrata in vigore della legge sopra indicata. Non rileva, pertanto, che l'eccezione di tardiva riassunzione sia stata tardivamente eccepita dalla parte convenuta, costituitasi il giorno della prima udienza.
In ordine alla forma e al contenuto dell'atto di riassunzione, si rimanda a quanto specificamente indicato all'art. 125 disp. att. c.p.c., secondo il quale “salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:
1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire, 2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura, 3. il richiamo all'atto introduttivo del giudizio, 4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del codice, 5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del codice, 6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del codice, l'indicazione della data di notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. […] La comparsa è notificata a norma dell'art.
170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”.
pagina 5 di 8 Qualora il giudice si sia spogliato della causa in ragione della sua incompetenza – come nel caso di specie – in virtù del principio della translatio iudicii – la volontà di proseguire la causa deve essere manifestata alla controparte prima ancora che al giudice individuato come competente, dunque la forma che deve assumere la riassunzione è quella della comparsa o di atto equipollente da notificarsi e non con ricorso da depositare, come invece avviene in caso di interruzione del processo e successiva riassunzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (cfr. Trib. Bologna n. 1183/2022).
In applicazione dei superiori principi, nel caso di specie, la riassunzione è avvenuta con atto di citazione nel rispetto delle formalità previste dall'art. 125 disp. att. c.p.c., esplicitandosi così la volontà dell'attore di proseguire il giudizio instaurato precedentemente dinanzi al Giudice di Pace di Niscemi.
Appare opportuno sottolineare che, se nel caso di translatio iudicii la forma dell'atto non è vincolante e la riassunzione davanti al giudice competente può essere effettuata con comparsa o con atto equipollente – citazione o ricorso – nel rispetto dei requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c., adempimento indispensabile è che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.
La Corte di cassazione ha più volte ribadito, al riguardo, che, al fine di poter ritenere validamente instaurato il giudizio, l'atto di riassunzione deve essere notificato alla controparte entro il termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o, in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza alla parte, anche nell'eventualità che la riassunzione sia eseguita con un atto diverso dalla comparsa. Affinché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, è necessario infatti che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
9217/1995).
Nel caso di specie, parte attrice asserisce nel proprio atto di citazione che la sentenza emessa dal
Giudice di pace di Niscemi sarebbe stata alla stessa comunicata in data 24.07.2015 e che la notifica dell'atto di riassunzione sarebbe stato compiuto nel rispetto del termine indicato dal giudice dichiaratosi incompetente, ma nessuna prova in tal senso è stata dalla stessa fornita. Parte attrice, inoltre, non ha adempiuto all'ordine del giudice di deposito, entro il termine perentorio assegnato, dalla predetta comunicazione.
All'interno del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace di Niscemi, si rinviene la comunicazione della sentenza in questione effettuata al procuratore di controparte (avv. Ascanio) a mezzo fax in data
13.07.2015. Facendo decorrere il termine per la riassunzione dal giorno di deposito (07.07.2015) della pagina 6 di 8 sentenza in questione o, ancora, ritenendo che la comunicazione della sentenza nei confronti del procuratore di parte attrice sia stata effettuata anch'essa alla data del 13.07.2015, in entrambi i casi la notifica dell'atto di riassunzione eseguita in data 23.11.2015 è tardiva, perché oltre il termine perentorio di novanta giorni assegnato dal Giudice di pace.
Priva di rilevanza probatoria, in tal senso, l'annotazione della data del 24.07.2015 apposta in calce alla copia della sentenza – allegata da parte attrice e non presente invece nella copia della sentenza allegata al fascicolo d'ufficio del Giudice di pace di Niscemi – non rinvenendosi in tale annotazione alcun collegamento circa l'effettiva comunicazione del provvedimento alla parte riassumente (cfr. allegato depositato il 16.01.2017).
Non avendo parte attrice, quale parte riassumente e destinataria della comunicazione della sentenza del
Giudice di pace, assolto all'onere di dar prova della data effettiva della ricezione della sentenza idonea a dimostrare la tempestività della riassunzione medesima, ritenuta quindi pacifica la tardiva riassunzione del presente giudizio e stante la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
La portata assorbente di tale eccezione impedisce l'esame delle ulteriori eccezioni e del merito della controversia.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, in ragione dell'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione vanno poste a carico di parte attrice nei confronti della convenuta
. Esse vanno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/204, come Controparte_1
modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia, delle attività effettivamente espletate e del valore della controversia, secondo i parametri minimi (con esclusione della fase istruttoria non avendo le parti depositato le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Con riguardo alle spese della terza chiamata in considerazione Controparte_7
del rapporto contrattuale che giustifica la chiamata, le stesse vanno compensate. Nulla sulle spese nei confronti del terzo chiamato n. 62 rimasto contumace. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
pagina 7 di 8 2) condanna a rifondere alla le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e PA, come per legge, oltre spese vive sostenute;
3) compensa le spese di lite tra la e la terza chiamata Controparte_1 [...]
Controparte_7
4) nulla sulle spese tra e terzo chiamato 62. Controparte_8 Controparte_4
Così deciso in Caltagirone il 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 8 di 8