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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 12149/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al Parte_1 ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Michele Surace e dall'Avv. Pasquale Gaudio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Taurianova, via francesco Sofia Alessio n. 182 ricorrente
e
IL persona del pro Controparte_1 CP_2 tempor in persona de re in Controparte_3 carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliato presso l' di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio Controparte_4
1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, convenuto
Oggetto: diritto al congedo straordinario
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Voglia l'On.le Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione re il diritto, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 165/2001, della ricorrente prof.ssa
, docente a tempo determinato di scuola secondaria di primo grado Parte_1 classe di concorso A028 Matematica, dal 01.09.2024 a congedo straordinario di 277 giorni quale accompagnatore del figli , portatore Persona_1
1 di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, con computo dello stesso a decorrere dal 3.9.2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Per la parte convenuta:
RIGETTARE il ricorso per i motivi dedotti in narrativa.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
Svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, deducendo: - di essere stata assunta quale docente a tempo determinato di
[...]
secondaria di primo grado classe di concorso A028 Matematica, dal 01.09.2024 al 30.06.2025, presso l'Istituto Comprensivo di Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado “Simona Giorgi” v.le Brianza, 14/18 e via Venini, 80, Milano;
- di essere madre del minore , nato il [...] e riconosciuto portatore di handicap grave ai Persona_1 sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, con verbale del Centro Medio Legale INPS di Reggio Calabria del 16.01.2024; - che le era stato concesso, con un primo decreto dirigenziale il diritto a 277 giorni di congedo straordinario, dal 3.9.2024 al 6.6.2024, come accompagnatore del figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92, - che a seguito di rilievi espressi dalla Ragioneria dello Stato, il suddetto decreto era stato annullato e sostituito da altro, portante stessa data e protocollo, con cui le era stato riconosciuto il congedo straordinario solo di 16 giorni, dal 3.9.2024 al 18.9.2024; - che la motivazione del nuovo provvedimento risiedeva sulla supposizione che la ricorrente avesse beneficiato di periodi di congedo straordinario ai sensi della Legge 104/92 quale accompagnatore della madre, e che pertanto Parte_2 residuassero solo 16 giorni di congedo entro il i due anni;
- che invece il termine biennale di congedo straordinario massimo, fruibile ai sensi della suddetta norma, è riferibile a ciascuna situazione e non costituisce una soglia unica al raggiungimento della quale scatta automaticamente la preclusione per altri periodi di congedo, in favore di altri soggetti portatori di handicap.
Tanto premesso la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 11.2.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente è madre del minore
, portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge Persona_1
104/1992 (cfr. documentazione depositata in data 31.12.2024).
2 Con un primo decreto dirigenziale datato 6.9.2024, le era stato concesso il diritto a n. 277 giorni d congedo straordinario ex art. 42, comma 1, d. lgs. 165/2001 (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Il provvedimento è stato poi revocato e sostituito da altro con il quale si a il congedo straordinario per soli 16 giorni “visto che la docente
[...]
ha usufruito del seguente congedo straordinario accompagnatore p Pt_1 di handicap: “per genitor nata il [...] per un totale di Persona_2 giorni 714” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
2. I commi 5 e 5 bis dell'art. 42 d. lgs 151/2001 prevedono quanto segue:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
))
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
Il Ministero convenuto ritiene che sia “possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni” (cfr. memoria difensiva, pag. 3).
3 La Suprema Corte ha, invece, chiarito che “il diritto al congedo per handicap grave, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, applicabile "ratione temporis", secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 2, 3 e 32 Cost., deve essere inteso nel senso che il previsto limite biennale - non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è diretta ad assicurare” (Cass. Sez. L., 23/11/2020, n. 26605, Rv. 659629 – 01; Cass. Sez. L., 05/05/2017, n. 11031, Rv. 644226 - 01).
La Corte, dopo avere esaminato le disposizioni di cui all'art. art. 42, comma 5, d. lgs 151 del 2001, dell'art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 e dell'art. 2, D.M. n. 278 del 2000, ha osservato che: “Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talché esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave”.
8. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.”
Si tratta di orientamento consolidato e condivisibile, al quale deve essere data continuità, anche nell'ottica della ratio di tutela sottesa alle norme citate.
La domanda deve, quindi, essere acc risultando che la ricorrente abbia fruito del congedo straordinario per il figlio , anch'egli portatore di handicap in Per_1 situazione di gravità.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione dell'attività svolta e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta il diritto, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 165/2001, della ricorrente al congedo straordinario di 277 giorni quale accompagnatore del figlio , portatore Persona_1 di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92, con computo dello stesso a decorrere dal 3.9.2024; condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/02/2025
4 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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