TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5538/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di adozione di persona maggiorenne, iscritta al numero di ruolo 5538/2024 V.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
1960 e residente a [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti – ADOTTANTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 ed Erzegovina) il 04 maggio 2006 e residente a [...] – non costituito – ADOTTANDO;
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia: 1) dichiarare l'adozione del sig. (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] il [...] e residente a [...], da parte della sig.ra (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_4 nata il [...] a [...] (ex Jugoslavia) e residente a [...], con tutti gli effetti di legge;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento;
3) disporre che acquisisca il Controparte_1 cognome dell'adottante “ posponendolo al suo cognome acquisito alla nascita, Pt_1 venendosi a chiamare ”. Controparte_2
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, – premettendo di essere unita in Parte_1 matrimonio dal 25/03/2000 con il signor e di non avere prole – adiva l'intestato Persona_1
Tribunale esprimendo l'intenzione di adottare nipote dell'istante, ovvero Controparte_1 figlio della sorella del marito , al fine di dare veste giuridica al forte legame Persona_1 affettivo instaurato con il ragazzo sin dalla sua tenera età.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 Legge n. 218/1995, posto che l'adottante è cittadina italiana e l'adottando risiede stabilmente in Italia.
Quanto alla legge applicabile, va ricordato che, mentre ai sensi dell'art. 38 Legge n. 218/1995
i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante – quindi, nella fattispecie, dal diritto italiano – il comma 2 della citata disposizione prevede che “È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
A questo proposito, però, deve darsi atto che nella Legge familiare della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (artt. 91-123) non si rinviene alcuna specifica normativa in materia di consensi, salvo laddove si fa riferimento alla necessità di acquisire il consenso dell'adottando senza la presenza dei di lui genitori o delle persone che lo vogliono adottare.
Ciò premesso in diritto, il Tribunale dà atto che all'udienza tenutasi avanti al giudice relatore in data 20/02/2025 l'adottante e l'adottando comparivano personalmente e manifestavano espresso consenso all'adozione a norma degli artt. 296 e 311 codice civile.
Più in particolare, dichiarava testualmente: “… Vivo con dal 2007, da Parte_1 CP_1 quando aveva un anno e due mesi. Solo quando aveva già undici mesi ho scoperto
CP_1 CP_1 della sua esistenza una mia cognata;
ho saputo che era nato questo nipotino che si trovava in orfanotrofio e che la madre aveva deciso di avviare le pratiche di adozione. il giorno
CP_1 in cui è nato è stato portato in un orfanotrofio dalla madre. Dopo che ho conosciuto
CP_1 era anche scoppiato un incendio nell'orfanotrofio e stato l'unico bambino
CP_1 sopravvissuto: non ricorda questi avvenimenti. In quell'incendio morivano 5 bambini,
CP_1 era il 2006. Dal 2007 non ci siamo mai separati;
io sono stata nominata tutrice nel 2011, prima ero affidataria. Il nostro caso era molto difficile visto che era cittadino straniero
CP_1
e non potevamo adottarlo in base alla legge italiana. Con la nomina di tutrice ho potuto esercitare tutti i poteri inerenti alla responsabilità genitoriale. La mia veste di tutrice è scaduta con il compimento di diciott'anni di Aspettavamo solo il compimento dei
CP_1 diciott'anni di per avviare il procedimento di adozione. Io già nel mio cuore mi sento
CP_1 la mamma di Io gli ho insegnato a camminare, l'ho cresciuto. Lui è la mia vita e
CP_1 abbiamo un legame proprio speciale. è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita.
CP_1
Con lui ho avuto l'impressione di essere ringiovanita e mi è sembrato tutto facile, nel senso che è andato tutto bene durante questo percorso di crescita di All'età di quattro/cinque CP_1 anni gli psicologi mi consigliavano di iniziare già a raccontargli il suo passato e la sua storia, quindi lo abbiamo portato a a conoscere la madre biologica con la quale poi non si Pt_2
è mai creato un rapporto”.
Anche l'adottando , sentito separatamente, manifestava il proprio consenso Controparte_1 dichiarando: “… Sono d'accordo con questa richiesta di adozione e sono felicissimo. È da
2 tutta la vita che aspettavo questo giorno perché mia madre già quando ero piccolo mi diceva che un giorno mi avrebbe adottato. La mamma biologica l'ho vista un paio di volte, ci ho parlato, ma nulla di che;
è la sorella di mio padre. Preciso di chiamare mio padre il marito di mia madre. Per me e sono i miei genitori;
mi hanno cresciuto, mi hanno Pt_1 Per_1 dato tante possibilità di vita e grazie a loro ho un futuro che mi attende. Non mi cambia cambiare il cognome, non ci vedo nulla di male, ma mi sembrerebbe strano anteporlo al mio, visto che fino ad oggi sono sempre stato chiamato e conosciuto come;
Controparte_1 preferirei posporre il cognome di mia madre se fosse possibile. Comunque sono Pt_1
d'accordo nell'acquisire il cognome della mamma perché per me è anche un segno di gratitudine nei suoi confronti e anche lei sarebbe felice”.
Nella medesima udienza veniva sentito il coniuge dell'adottanda, il signor (nato Persona_1
l'11 febbraio 1958 a ), che si dichiarava d'accordo con la richiesta di adozione Pt_2 promossa dalla moglie, esprimendo parole di affetto nei confronti di da lui considerato CP_1 come proprio figlio.
Anche la madre biologica dell'adottando, (nata il [...] a Persona_2
), stabilmente residente a [...], faceva pervenire in questo giudizio il Pt_2 proprio assenso all'adozione di da parte di mediante l'invio di Controparte_1 Parte_1 una dichiarazione rilasciata avanti al Notaio con sede a Ilidza (Federazione di Persona_3
Bosnia ed Erzegovina), munita di autentica notarile e del sigillo del pubblico notariato, legalizzata e tradotta in lingua italiana (doc. 8).
Ciò premesso, il Tribunale osserva che l'adottante non ha figli, ha compiuto i Parte_1 trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, così come previsto chiesto dall'art. 291 codice civile.
Le dichiarazioni rese in udienza dalle parti danno contezza della solidità del rapporto familiare instaurato tra e , e da esse traspare l'affetto reciproco e sincero Parte_1 Controparte_1 che li lega, al pari di un vero e proprio rapporto di filiazione.
Dato atto che in una consolidata comunanza di vita e di affetti risiede il fondamento dell'odierna domanda di adozione, tenuto altresì conto che l'adozione conviene all'adottando ex art. 312 c.c., il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per pronunciare l'adozione, apparendo la stessa del tutto conveniente per l'adottando, ovvero rispondente agli interessi di
, anche in termini di maggiore sicurezza affettiva e materiale. Controparte_1
In conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero, va dunque pronunciata l'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
A norma dell'art. 299 c.c., e in accoglimento della domanda avanzata dalle parti,
[...] assumerà il cognome posponendolo al cognome acquisito alla nascita, CP_1 Pt_1 venendosi a chiamare ”. Controparte_2
Nulla va disposto sulle spese di causa, trattandosi di procedura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di adozione, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero:
3 1) DISPONE farsi luogo all'adozione (nato a [...] 04 maggio Controparte_1 Pt_2
2006) da parte di (nata a [...] il [...]); Parte_1
2) DISPONE che l'adottando assuma il cognome dell'adottante , Controparte_1 Pt_1 posponendolo al cognome acquisito alla nascita, venendosi a chiamare
[...]
; Controparte_2
3) NULLA sulle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di adozione di persona maggiorenne, iscritta al numero di ruolo 5538/2024 V.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 28 ottobre Parte_1 C.F._1
1960 e residente a [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti – ADOTTANTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 ed Erzegovina) il 04 maggio 2006 e residente a [...] – non costituito – ADOTTANDO;
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia: 1) dichiarare l'adozione del sig. (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] il [...] e residente a [...], da parte della sig.ra (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_4 nata il [...] a [...] (ex Jugoslavia) e residente a [...], con tutti gli effetti di legge;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento;
3) disporre che acquisisca il Controparte_1 cognome dell'adottante “ posponendolo al suo cognome acquisito alla nascita, Pt_1 venendosi a chiamare ”. Controparte_2
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, – premettendo di essere unita in Parte_1 matrimonio dal 25/03/2000 con il signor e di non avere prole – adiva l'intestato Persona_1
Tribunale esprimendo l'intenzione di adottare nipote dell'istante, ovvero Controparte_1 figlio della sorella del marito , al fine di dare veste giuridica al forte legame Persona_1 affettivo instaurato con il ragazzo sin dalla sua tenera età.
Preliminarmente, il Collegio osserva che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 Legge n. 218/1995, posto che l'adottante è cittadina italiana e l'adottando risiede stabilmente in Italia.
Quanto alla legge applicabile, va ricordato che, mentre ai sensi dell'art. 38 Legge n. 218/1995
i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante – quindi, nella fattispecie, dal diritto italiano – il comma 2 della citata disposizione prevede che “È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
A questo proposito, però, deve darsi atto che nella Legge familiare della Federazione di Bosnia ed Erzegovina (artt. 91-123) non si rinviene alcuna specifica normativa in materia di consensi, salvo laddove si fa riferimento alla necessità di acquisire il consenso dell'adottando senza la presenza dei di lui genitori o delle persone che lo vogliono adottare.
Ciò premesso in diritto, il Tribunale dà atto che all'udienza tenutasi avanti al giudice relatore in data 20/02/2025 l'adottante e l'adottando comparivano personalmente e manifestavano espresso consenso all'adozione a norma degli artt. 296 e 311 codice civile.
Più in particolare, dichiarava testualmente: “… Vivo con dal 2007, da Parte_1 CP_1 quando aveva un anno e due mesi. Solo quando aveva già undici mesi ho scoperto
CP_1 CP_1 della sua esistenza una mia cognata;
ho saputo che era nato questo nipotino che si trovava in orfanotrofio e che la madre aveva deciso di avviare le pratiche di adozione. il giorno
CP_1 in cui è nato è stato portato in un orfanotrofio dalla madre. Dopo che ho conosciuto
CP_1 era anche scoppiato un incendio nell'orfanotrofio e stato l'unico bambino
CP_1 sopravvissuto: non ricorda questi avvenimenti. In quell'incendio morivano 5 bambini,
CP_1 era il 2006. Dal 2007 non ci siamo mai separati;
io sono stata nominata tutrice nel 2011, prima ero affidataria. Il nostro caso era molto difficile visto che era cittadino straniero
CP_1
e non potevamo adottarlo in base alla legge italiana. Con la nomina di tutrice ho potuto esercitare tutti i poteri inerenti alla responsabilità genitoriale. La mia veste di tutrice è scaduta con il compimento di diciott'anni di Aspettavamo solo il compimento dei
CP_1 diciott'anni di per avviare il procedimento di adozione. Io già nel mio cuore mi sento
CP_1 la mamma di Io gli ho insegnato a camminare, l'ho cresciuto. Lui è la mia vita e
CP_1 abbiamo un legame proprio speciale. è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita.
CP_1
Con lui ho avuto l'impressione di essere ringiovanita e mi è sembrato tutto facile, nel senso che è andato tutto bene durante questo percorso di crescita di All'età di quattro/cinque CP_1 anni gli psicologi mi consigliavano di iniziare già a raccontargli il suo passato e la sua storia, quindi lo abbiamo portato a a conoscere la madre biologica con la quale poi non si Pt_2
è mai creato un rapporto”.
Anche l'adottando , sentito separatamente, manifestava il proprio consenso Controparte_1 dichiarando: “… Sono d'accordo con questa richiesta di adozione e sono felicissimo. È da
2 tutta la vita che aspettavo questo giorno perché mia madre già quando ero piccolo mi diceva che un giorno mi avrebbe adottato. La mamma biologica l'ho vista un paio di volte, ci ho parlato, ma nulla di che;
è la sorella di mio padre. Preciso di chiamare mio padre il marito di mia madre. Per me e sono i miei genitori;
mi hanno cresciuto, mi hanno Pt_1 Per_1 dato tante possibilità di vita e grazie a loro ho un futuro che mi attende. Non mi cambia cambiare il cognome, non ci vedo nulla di male, ma mi sembrerebbe strano anteporlo al mio, visto che fino ad oggi sono sempre stato chiamato e conosciuto come;
Controparte_1 preferirei posporre il cognome di mia madre se fosse possibile. Comunque sono Pt_1
d'accordo nell'acquisire il cognome della mamma perché per me è anche un segno di gratitudine nei suoi confronti e anche lei sarebbe felice”.
Nella medesima udienza veniva sentito il coniuge dell'adottanda, il signor (nato Persona_1
l'11 febbraio 1958 a ), che si dichiarava d'accordo con la richiesta di adozione Pt_2 promossa dalla moglie, esprimendo parole di affetto nei confronti di da lui considerato CP_1 come proprio figlio.
Anche la madre biologica dell'adottando, (nata il [...] a Persona_2
), stabilmente residente a [...], faceva pervenire in questo giudizio il Pt_2 proprio assenso all'adozione di da parte di mediante l'invio di Controparte_1 Parte_1 una dichiarazione rilasciata avanti al Notaio con sede a Ilidza (Federazione di Persona_3
Bosnia ed Erzegovina), munita di autentica notarile e del sigillo del pubblico notariato, legalizzata e tradotta in lingua italiana (doc. 8).
Ciò premesso, il Tribunale osserva che l'adottante non ha figli, ha compiuto i Parte_1 trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, così come previsto chiesto dall'art. 291 codice civile.
Le dichiarazioni rese in udienza dalle parti danno contezza della solidità del rapporto familiare instaurato tra e , e da esse traspare l'affetto reciproco e sincero Parte_1 Controparte_1 che li lega, al pari di un vero e proprio rapporto di filiazione.
Dato atto che in una consolidata comunanza di vita e di affetti risiede il fondamento dell'odierna domanda di adozione, tenuto altresì conto che l'adozione conviene all'adottando ex art. 312 c.c., il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per pronunciare l'adozione, apparendo la stessa del tutto conveniente per l'adottando, ovvero rispondente agli interessi di
, anche in termini di maggiore sicurezza affettiva e materiale. Controparte_1
In conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero, va dunque pronunciata l'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
A norma dell'art. 299 c.c., e in accoglimento della domanda avanzata dalle parti,
[...] assumerà il cognome posponendolo al cognome acquisito alla nascita, CP_1 Pt_1 venendosi a chiamare ”. Controparte_2
Nulla va disposto sulle spese di causa, trattandosi di procedura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di adozione, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero:
3 1) DISPONE farsi luogo all'adozione (nato a [...] 04 maggio Controparte_1 Pt_2
2006) da parte di (nata a [...] il [...]); Parte_1
2) DISPONE che l'adottando assuma il cognome dell'adottante , Controparte_1 Pt_1 posponendolo al cognome acquisito alla nascita, venendosi a chiamare
[...]
; Controparte_2
3) NULLA sulle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4