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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 19558/2023, promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1 ta e difesa dall'avv. Isidoro Daniele Casill
[...] contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Genito;
nonché contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
nonché contro Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
contumace.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, la società ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità del Preavviso di Fermo Amministrativo n. 071802023000418755000, notificato in data 10/10/2023 e contenente l'ordine di pagare l'importo di Euro 982,75, e per l' effetto annullarlo.
Esponeva che in data 20.09.2023 aveva inoltrato alla
[...]
l'istanza di rateizzazione (prot.n. 673735), delle Controparte_1 somme ingiunte dall'Avviso di Addebito n. 37120220015614025000, notificato in data 17.12.2022, ad oggetto il recupero delle somme dovute per il “Modello DM/10 rettificativo” per le annualità 2020 e 2021. Evidenziava, dunque, che tale istanza di rateizzazione era stata accolta dall , che con la Controparte_1 comunicazione di accoglimento dell'istanza le aveva concesso la dilazione del pagamento in n.12 rate mensili, la prima delle quali, di importo pari ad Euro 120,23, scadeva in data 02.10.2023. Dichiarava, altresì, che in data 29.09.2023 procedeva con il pagamento della prima rata. Deduceva che in data 10.10.2023 l le notificava il Preavviso di Fermo Controparte_1
Amministrativo n. 071802023000418755000, relativo all' Avviso di Addebito n. 37120220015614025000. Esponeva che il Preavviso di Fermo n. 071802023000418755000 era illegittimo e pertanto come tale doveva essere annullato.
In data 20.02.2024, l , ritualmente Controparte_1 costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 12.4.2024 si costituiva l , eccependo in primis il difetto CP_2 di legittimazione passiva della , ed eccependo altresì la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dalla ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente il preavviso di fermo, adottato dall e non la pretesa contributiva stessa. CP_4
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
L'opposizione è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della non costituita nell'odierno giudizio, Controparte_3 poiché il prea amministrativo, oggetto del presente giudizio, ha ad oggetto i contributi intimati con l'avviso di addebito n. n. 37120220015614025000, tali contributi sono successivi al 2005, anno sino al quale era in vigore la cessione dei crediti contributivi dell nei confronti della odierna resistente CP_2 contumace.
Occorre, altresì, precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , la Controparte_1 legittimazione passiva dell'ent ola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere vizi della procedura di riscossione, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente di riscossione, ovvero all CP_4
Occorre, dunque, estr re l dal presente giudizio. CP_2
Nel merito si precisa che, dai documenti versati in atti dalle parti è emerso che le somme ingiunte nell' avviso di addebito n. 37120220015614025000, atto presupposto al preavviso di fermo amministrativo impugnato, risultano essere state oggetto di istanza di rateizzazione richiesta in data 20.09.2023 e concessa dall CP_4
Pertanto, il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 071802023000418755000 appare del tutto illegittimo per violazione dell'art. 19 D.P.R. 602/1973. Tale articolo, ad oggetto la “Dilazione del pagamento” al comma 1, stabilisce che: “L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili”. Mentre il comma 1-quater prevede che: “A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Orbene, nel caso di specie, come evidenziato, la dilazione del pagamento concessa dall alla società ricorrente, con la CP_4 procedura di rateizzazione delle somme ingiunte nell'Avviso di Addebito n. 37120220015614025000, ex comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R. n.602/1973, preclude l'iscrizione di nuovi Fermi Amministrativi. Orbene, occorre ,altresì, precisare che la ricorrente non è decaduta dal beneficio della dilazione, concessa dall poiché ha rispettato CP_4 il piano di ammortamento, stabilito dall'ente resistente nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di rottamazione, effettuando in data 29.9.2023, il pagamento dell'unica rata scaduta in data 02/10/2023, dunque prima della notifica del preavviso del fermo amministrativo del 10.10.2023. Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per la notifica del preavviso del fermo amministrativo, lo stesso deve essere considerato illegittimo. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Estromette dal giudizio l;
CP_2
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 071802023000418755000, notificato in data 10/10/2023 dall CP_4
- Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite, che CP_4 liquida in euro 641,00 imborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 6 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 19558/2023, promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...] Parte_1 ta e difesa dall'avv. Isidoro Daniele Casill
[...] contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Genito;
nonché contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
nonché contro Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
contumace.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, la società ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità del Preavviso di Fermo Amministrativo n. 071802023000418755000, notificato in data 10/10/2023 e contenente l'ordine di pagare l'importo di Euro 982,75, e per l' effetto annullarlo.
Esponeva che in data 20.09.2023 aveva inoltrato alla
[...]
l'istanza di rateizzazione (prot.n. 673735), delle Controparte_1 somme ingiunte dall'Avviso di Addebito n. 37120220015614025000, notificato in data 17.12.2022, ad oggetto il recupero delle somme dovute per il “Modello DM/10 rettificativo” per le annualità 2020 e 2021. Evidenziava, dunque, che tale istanza di rateizzazione era stata accolta dall , che con la Controparte_1 comunicazione di accoglimento dell'istanza le aveva concesso la dilazione del pagamento in n.12 rate mensili, la prima delle quali, di importo pari ad Euro 120,23, scadeva in data 02.10.2023. Dichiarava, altresì, che in data 29.09.2023 procedeva con il pagamento della prima rata. Deduceva che in data 10.10.2023 l le notificava il Preavviso di Fermo Controparte_1
Amministrativo n. 071802023000418755000, relativo all' Avviso di Addebito n. 37120220015614025000. Esponeva che il Preavviso di Fermo n. 071802023000418755000 era illegittimo e pertanto come tale doveva essere annullato.
In data 20.02.2024, l , ritualmente Controparte_1 costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 12.4.2024 si costituiva l , eccependo in primis il difetto CP_2 di legittimazione passiva della , ed eccependo altresì la CP_3 propria carenza di legittimazione passiva, poiché la censura mossa dalla ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente il preavviso di fermo, adottato dall e non la pretesa contributiva stessa. CP_4
Radicatosi il contraddittorio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva così decisa.
L'opposizione è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della non costituita nell'odierno giudizio, Controparte_3 poiché il prea amministrativo, oggetto del presente giudizio, ha ad oggetto i contributi intimati con l'avviso di addebito n. n. 37120220015614025000, tali contributi sono successivi al 2005, anno sino al quale era in vigore la cessione dei crediti contributivi dell nei confronti della odierna resistente CP_2 contumace.
Occorre, altresì, precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , la Controparte_1 legittimazione passiva dell'ent ola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere vizi della procedura di riscossione, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente di riscossione, ovvero all CP_4
Occorre, dunque, estr re l dal presente giudizio. CP_2
Nel merito si precisa che, dai documenti versati in atti dalle parti è emerso che le somme ingiunte nell' avviso di addebito n. 37120220015614025000, atto presupposto al preavviso di fermo amministrativo impugnato, risultano essere state oggetto di istanza di rateizzazione richiesta in data 20.09.2023 e concessa dall CP_4
Pertanto, il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 071802023000418755000 appare del tutto illegittimo per violazione dell'art. 19 D.P.R. 602/1973. Tale articolo, ad oggetto la “Dilazione del pagamento” al comma 1, stabilisce che: “L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili”. Mentre il comma 1-quater prevede che: “A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Orbene, nel caso di specie, come evidenziato, la dilazione del pagamento concessa dall alla società ricorrente, con la CP_4 procedura di rateizzazione delle somme ingiunte nell'Avviso di Addebito n. 37120220015614025000, ex comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R. n.602/1973, preclude l'iscrizione di nuovi Fermi Amministrativi. Orbene, occorre ,altresì, precisare che la ricorrente non è decaduta dal beneficio della dilazione, concessa dall poiché ha rispettato CP_4 il piano di ammortamento, stabilito dall'ente resistente nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di rottamazione, effettuando in data 29.9.2023, il pagamento dell'unica rata scaduta in data 02/10/2023, dunque prima della notifica del preavviso del fermo amministrativo del 10.10.2023. Alla luce delle seguenti motivazioni, non ricorrendo i presupposti per la notifica del preavviso del fermo amministrativo, lo stesso deve essere considerato illegittimo. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Estromette dal giudizio l;
CP_2
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 071802023000418755000, notificato in data 10/10/2023 dall CP_4
- Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite, che CP_4 liquida in euro 641,00 imborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 6 /6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio