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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7515 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2024 e vertente
TRA
(C.F./P IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tarquinia (VT) alla via Luigi Bellati n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante- appellata in via incidentale
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello Roberto Piferi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via
Ovidio n. 26 presso lo studio dell'avv. Gianluca Mancini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati- appellanti in via incidentale
NONCHE'
) e ( ) Controparte_5 C.F._5 Controparte_6 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Alfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Tarquinia, Via Pertini 7/c, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati- appellanti in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 738/2018 del Tribunale di Civitavecchia, emessa in data
18/09/2018
Conclusioni
Per la : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. Parte_1
738/2018, pubblicata in data 18.09.2018 e notificata in data 5.10.2018 (in all.1), resa dal Tribunale di Civitavecchia, giudice Dott. Spinelli Giovanni, ai sensi dell'art. 281 sexies, nel giudizio con assunto Rgn. 4694/2013 al quale è stato riunito il giudizio con R.g.n. 202/2014: 1. Accertare la inesistenza dei presupposti di fatto e di legge di cui agli artt. 1031 e 1061 c.c., per ritenere usucapibile la richiesta servitù di passaggio apparente sulla strada di proprietà della e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dei signori , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e a carico del fondo della proprietà della Con Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio».
Per , , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
«Piaccia all'Ec.ma Corte, contrariis reiectis, in via preliminare, per i motivi meglio specificati in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 punti
1 e 2 cpc così come meglio specificato nelle premesse dell'atto di citazione, nel merito respingere la domanda attrice, per carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e perché infondata in fatto e in diritto. Sempre nel merito, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 738/2018, resa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 18.09.2018 nel giudizio R.G. n. 4694/2013 nei confronti della nel capo della sentenza: “…che accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
Cont
, , nel fascicolo n. 4694/2013 RG e della domanda giudiziale Controparte_1 CP_2
avanzata da questi ultimi, oltre che dalla Sig.ra nel fascicolo n. 202/2014, Controparte_4
dichiara costituita, per usucapione ai sensi degli art. 1031 e 1061 c.c., la servitù di passaggio pedonale e carrabile – da esercitarsi lungo il tracciato di colore azzurro di cui all'allegato n. “4” della ctu, in atti attraverso i quattro ponti di accesso, due pedonali e due carrabili, rispettivamente indicati, nella planimetria di cui all'allegato n. 2 della ctu, in atti con i numeri “5” e “6”, quanto ai due punti di accesso pedonale e con i punti “3-4” e “7”, quanto ai due punti di accesso carrabile gravante sull'area di proprietà della società in persona del suo legale rapp.te tempore, Parte_1
sita in Tarquinia e distinta in catasto di detto Comune al fg. 55, part.lla 31, a favore e per l'unità,
2 consistente nel menzionato transito pedonale e carrabile, della proprietà, rispettivamente (di) a)
Cont
, ed , b) e c) e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, identificate in motivazione, tutte ubicate in Tarquinia, a confine con la proprietà della
[...] porzione immobiliare della innanzi identificata..”. IN IA TA, per i motivi Parte_1
meglio precisati nelle premesse del presente atto ed a parziale riforma della sentenza impugnata: a)
Dichiarare la sentenza n. 738/2018, resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 18.09.2018 nel giudizio R.G. n. 4694/2013 immediatamente eseguibile e per l'effetto ordinare alla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata immissione nel pieno possesso della servitù di passaggio da esercitarsi nelle forme e nei modi meglio precisati nella sentenza impugnata;
b) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_7
Cont danni patiti e patiendi dai Sig. , , e in conseguenza dello Controparte_1 CP_2 CP_4
spoglio perpetrato in corso di causa e comunque nella misura che verrà determinata dalla CTU che fin d'ora si richiede;
c) Condannare la alla refusione di tutte le spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio, ivi comprese le spese della CTU».
Per e : «A.- accertare o meno la fondatezza dell'appello Controparte_5 Controparte_6
della e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza o meno di servitù di passaggio a favore Pt_1
del fondo i proprietà dei GG.ri e ed a carico del fondo di Controparte_5 Controparte_6
proprietà della parte appellante disponendo: 1.- nel caso venga accertata la sussistenza del diritto di servitù predetto, rigettare l'appello ed ognuna delle domande attoree con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio. 2.- IN IA TA ed in riforma della sentenza di primo grado, nel caso in accoglimento dell'appello e quindi della domanda attorea venga accertata la non sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà della Parte_1
accertare e dichiarare il diritto dei comparenti e ed il corrispondente obbligo dei CP_5 CP_6
Cont GG.ri , e convenuti nel presente giudizio, alla costituzione in Controparte_1 CP_2
favore dei primi ed a carico ei secondi, ai sensi dell'art. 1054 .c.c. e quindi a cura e spese dei
e senza pagamento di indennità alcuna, di diritto di servitù di passaggio a carico del CP_1
fondo residuo in proprietà distinto in catasto alla particella graffata 216, ed CP_1
attualmente confinante con quello di proprietà dei convenuti e , in modo che venga CP_5 CP_6
consentito un adeguato accesso anche carrabile all'immobile di questi ultimi, altrimenti intercluso.
Accertare e dichiarare il diritto dei GG.ri e a vedersi Controparte_5 Controparte_6
Cont rifondere dai medesimi GG.ri , ed le spese necessarie per la Controparte_1 CP_2
realizzazione delle opere atte a predisporre nella loro proprietà il nuovo accesso e chiudere quello vecchio divenuto illegittimo, e quindi alla effettuazione delle seguenti opere necessarie spese da determinarsi a mezzo di apposita CTU tecnica, che sin d'ora si richiede. Vittoria di spese, e compensi
3 professionali del doppio grado del giudizio. 3.- IN IA TA , in ogni caso, in ipotesi di rigetto dell'appello condannare la alla refusione delle spese di lite e di CTU del doppio Parte_1
grado del giudizio;
in ipotesi di accoglimento dell'appello e di accoglimento dell'appello incidentale nei confronti dei convenuti condannare i medesimi alla refusione din favore dei GG.ri CP_8
e delle spese di lite e di CTU del doppio grado di giudizio nonchè a garantire e CP_6 CP_5
manlevare i medesimi da ogni eventuale condanna alla spese di lite in favore della ». Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società – proprietaria del fondo sito in Tarquinia, località “La Valle del Marta”, via della Pt_1
Fornace Fontanelle snc, censito al Catasto del medesimo Comune al foglio 55, particella 31 – citava in giudizio (r.g.n. 4694/2013) i sig.ri , e nonché i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
e proprietari delle porzioni immobiliari confinanti con il terreno di
[...] Controparte_6
proprietà della al fine di ottenere la dichiarazione della inesistenza di una servitù di passaggio, Pt_1
a favore della proprietà dei convenuti e a carico del fondo di proprietà dell'attrice, che permetteva ai convenuti in primo grado, di accedere alle rispettive proprietà percorrendo una stradina situata sulla particella attorea, con l'ausilio di alcuni ponti installati sulla stessa, nonché la condanna alla rimozione di detti ponti per compiere l'attraversamento.
Si costituivano i che, in via riconvenzionale, chiedevano di dichiarare l'avvenuto CP_1
acquisto per usucapione della servitù di passaggio contestata dalla oltre che la condanna della Pt_1
stessa al risarcimento del danno.
Si costituivano, altresì, i e - i quali acquistavano parte della proprietà del sig. CP_6 CP_5
– deducevano l'esistenza, limitatamente alla loro porzione, di una situazione di Controparte_1
interclusione del fondo e chiedevano, in ipotesi di dichiarazione della esistenza della servitù oggetto di causa, di accertare, anche in loro favore, nella qualità di successori a titolo particolare, della titolarità della servitù oggetto di lite;
e di accertare il loro ulteriore diritto di installare sui luoghi di causa un citofono e un sistema automatico di apertura. Nell'ipotesi, invece, di inesistenza della servitù, insistevano per la costituzione, a carico del residuo fondo dei danti causa ( ed CP_1
in favore del fondo oggi di loro proprietà, di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., al fine di ottenere l'accesso alla pubblica via, a cura e spese dei CP_1
Cont Con un secondo procedimento (r.g.n. 202/2014) , , e Controparte_1 CP_2 CP_4
(anch'essa proprietaria di una delle porzioni immobiliari poste al confine con la citavano Parte_1 in giudizio la predetta società al fine di accertare l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della servitù di passaggio già oggetto di causa nel procedimento, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva la che contestava le difese avversarie chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
4 Disposta la riunione dei due procedimenti (r.g.n. 4694/2013 e 202/2014), la causa veniva istruita attraverso il deposito di documentazione, prova per testi nonché mediante CTU.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 738/2018, il tribunale di Civitavecchia ha:
- rigettato la domanda giudiziale avanzata dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, nel fascicolo R.G. 4694/2013;
Cont
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da , e Controparte_1 CP_2
nel fascicolo R.G. 4694/2013 e della domanda giudiziale avanzata da questi ultimi, oltre che da
, nel fascicolo R.G. 202/2014, dichiarato costituita, per usucapione ai sensi Controparte_4
degli articoli 1031 c.c. e 1061 c.c., la servitù di passaggio pedonale e carrabile –da esercitarsi lungo il tracciato di colore azzurro di cui all'allegato n. “4” della c.t.u. in atti e attraverso i quattro punti di accesso, due pedonali e due carrabili, rispettivamente indicati, nella planimetria di cui all'allegato n. 2 della c.t.u., in atti, con i numeri “5” e “6”, quanto ai due punti di accesso pedonali e con i punti “3-4” e “7”, quanto ai due punti di accesso carrabile– gravante sull'area di proprietà della società sita in Tarquinia e distinta nel catasto di detto Comune al foglio 55, Parte_1 particella 31, a favore e per l'utilità, consistente nel menzionato transito pedonale e carrabile, Cont delle proprietà, rispettivamente, di (a) , e (b) Controparte_1 CP_2 CP_4
e (c) e , identificate in motivazione, tutte ubicate
[...] Controparte_5 Controparte_6
in Tarquinia, a confine con la proprietà della porzione immobiliare della innanzi Parte_1
identificata; Cont
- rigettato, nel resto, la domanda riconvenzionale avanzata da , e Controparte_1 CP_2
nel fascicolo R.G. 4694/2013 e la domanda giudiziale avanzata da questi ultimi, oltre che da
, nel fascicolo R.G. 202/2014; Controparte_4
- rigettato nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale avanzata, nel fascicolo R.G.
4694/2013, da e dichiarando, nel resto, la domanda in Controparte_5 Controparte_6
parola assorbita;
- ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
- dichiarato integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite, in entrambi i giudizi riuniti come nei procedimenti cautelari precisati in motivazione;
- posto definitivamente a carico delle parti, nei termini precisati in motivazione, il pagamento delle spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa, già liquidate in atti.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello. Parte_1
5 Cont Si sono costituiti i sig.ri , , e che hanno contestato nel merito CP_1 CP_2 Controparte_4
l'appello sotto più profili chiedendone il rigetto e hanno proposto appello incidentale.
Si sono costituiti i sig.ri e che hanno contestato l'appello e Controparte_5 Controparte_6
spiegato appello incidentale.
All'udienza del 06/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura “l'erronea applicazione di una norma di legge, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.” per avere, il giudice di prime cure, disatteso l'eccezione di mutatio libelli, sollevata dalla Parte_1
In particolare, lamenta come, in entrambi i giudizi poi riuniti, i abbiano illegittimamente CP_1
mutato la domanda, identificando inizialmente il thema decidendum nel riconoscimento per usucapione di una servitù di passaggio sulla strada di proprietà della per accedere al fondo Parte_1
agricolo da coltivare, mentre in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., richiedevano, a pari titolo, il riconoscimento di una servitù diversa da esercitarsi prima su 3 e poi su 4 attraversamenti idonei non ad accedere ai fondi da coltivare, bensì agli immobili di loro proprietà, edificati successivamente, così modificando la domanda e l'oggetto della servitù.
Asseriva che il difetto di tale ragionamento sta nell'omessa considerazione dell' intervenuta mutazione della domanda, che non è da rilevarsi per l'indicazione dei quattro attraversamenti, come strumentali all'esercizio del diritto, ma nel fatto che tramite questi si richiedeva di riconoscersi una servitù che aveva un oggetto diverso da quello dell'originale domanda, ovvero non più per accedere ai fondi da coltivare, ma con la diversa funzione di accesso alle proprie abitazioni, con evidente introduzione di una domanda nuova e diversa e, pertanto, inammissibile.
La censura è infondata
Per mutatio libelli si intende l'introduzione in giudizio di domande nuove rispetto a quelle proposte con l'atto introduttivo perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione, di contro, l'emendatio libelli consiste nella precisazione e modificazione della domanda, e cioè quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
La “mutatio libelli", dunque, ricorre quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare
6 il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195). Sul punto, una ancora più recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda
(petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. sent. n. 18546/2020).
Ebbene, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, i con la prima CP_1 memoria ex art. 183, comma VI c.p.c, non hanno mutato l'oggetto della domanda avanzata, che resta di riconoscimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, ma si sono limitati ad una specificazione del numero dei “ponti” attraverso i quali deducevano l'esercizio della servitù oggetto di causa che certamente non determina l'introduzione di nuovi temi di indagine ma si configura come una precisazione di un elemento in fatto posto che è proprio attraverso tali “ponti” che si esplica il diritto di passaggio.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per erronea applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 1031 e 1061 c.c. nella parte motiva in cui il giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per dichiarare usucapito un diritto di servitù apparente, non sussistendone, di contro, i presupposti a tal fine, né gli stessi potendosi ritenere provati a fronte delle risultanze istruttorie in atti.
La censura è infondata.
Secondo l'art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione specificando, al secondo comma, che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Sul punto costante giurisprudenza, al fine della verifica circa l'esistenza di opere apparenti, ha specificato che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Sent. n. 11834/2021).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dall'istruttoria espletata in primo grado ed, in particolare, dalle deposizioni testimoniali è emerso come la domanda di accertamento della servitù avanzata dai
7 correttamente sia stata accolta dal Tribunale in prima istanza posto che vi era la CP_1
contemporanea presenza di tutti i presupposti richiesti a tal fine dalla normativa di riferimento e cioè la risalente esistenza nel tempo della stradina e dei quattro ponti e che tali ponti fossero effettivamente deputati a consentire, in modo stabile, l'accesso alle proprietà dei ed oggi, anche, dei CP_1
e CP_5 CP_6
Ragion per cui, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la prova della presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e, quindi, la prova della effettiva sussistenza di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza al fine di ritenere costituita, a titolo originario, la servitù apparente.
Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea valutazione effettuata dal giudicante delle risultanze istruttorie, in violazione dell'art. 116 c.p.c., sia in ordine alle prove testimoniali rese, sia in ordine alla CTU, poiché dalle stesse non deriva alcuna prova dell'esercitato diritto, come usucapito, nonché la mancata valutazione delle prove contrarie richieste dalla scrivente difesa e non valutate dal giudicante.
Con il quarto motivo, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha fondato il proprio convincimento su un fatto essenziale del giudizio, in forza della depositata consulenza tecnica, ritenendola “scevra da censure”, a fronte delle contestazioni alla stessa sollevate dalla presente difesa per il tramite del proprio consulente tecnico di parte e reiterate in udienza, disattese dal giudicante senza la necessaria motivazione secondo criteri logici e razionali.
Entrambi i motivi di appello risultano assorbiti dal rigetto del secondo motivo.
Con il primo motivo di appello incidentale, proposto dai gli appellati in via principale ed CP_8
appellanti incidentali, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha provveduto a pronunciare anche l'ordine di immediata esecuzione a favore dei sig.ri e del CP_1 CP_6
diritto acquisito, oltre la pronuncia costitutiva della servitù di passaggio.
Tale motivo è infondato. La domanda proposta dai in primo grado e riconosciuta dalla CP_1
sentenza impugnata è stata qualificata come azione confessoria servitutis e tale sentenza non necessita dell'ordine di immediata esecuzione. A tal proposito è opportuno ricordare l'indirizzo espresso dalla
S.C. che, con la sentenza n.4059 del 22.02.2010, in riferimento al novellato art. 282 c.p.c. contribuisce a portare chiarezza ed estendere il concetto stesso di efficacia esecutiva delle sentenze, non soltanto a quelle pronunce contenenti una condanna esplicita ma anche a tutte quelle statuizioni che, pur non contenendo tale condanna, hanno in sé l'esigenza di esecuzione scaturente proprio dalla stessa funzione che il titolo è stato chiamato a svolgere. Il richiamo che le S.U. della Cassazione fa nella parte motiva alla sentenza n. 1619 del 2005 non è casuale in quanto esempio tipico di sentenze di condanna implicita sono proprio quelle pronunce in materia di costituzione di servitù, siano esse
8 costituite ex novo, siano esse acquisite per usucapione, in quanto le stesse contengono in sé proprio la necessità di esecuzione che il titolo è chiamato a svolgere.
Con il secondo motivo di appello incidentale, i lamentano il rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale in materia di risarcimento del danno per avere, il giudice di prime cure, motivato tale rigetto in maniera illogica e contraddittoria.
Tale censura è infondata. Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure sono condivisibili.
La parte che chiede il risarcimento dei danni ha l'onere di provare i fatti costitutivi del danno. Si rammenta che il codice civile all'art. 2697 1° comma prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Non ci si può quindi limitare a chiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi che verranno accertati in corso di causa con una
C.T.U. La CTU, infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 )
Con il terzo motivo di appello incidentale i lamentano la mancata dichiarazione di CP_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Tale motivo di appello può essere trattato congiuntamente al secondo motivo di appello avanzato dagli appellati e appellanti in via incidentale rubricato “violazione artt. 91 e 92 CP_5 CP_6
c.p.c. ed erronea applicazione della compensazione delle spese di lite.”
Il motivo è infondato.
Nella sentenza di primo grado è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai in CP_8
entrambi i giudizi riuniti e pertanto ciò determina una parziale soccombenza. Altresì, la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda avanzata da e in cui si richiedeva di apporre CP_5 CP_6 un cancello e citofoni automatici. L'art. 92 c.p.c. 2° comma dispone, tra l'altro che “ Se vi è soccombenza reciproca ….., il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero”.
Il giudice di prime cure ha accolto in primo grado solo una delle domande degli attuali appellanti incidentali ed ha, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. effettuato una compensazione delle spese legali.
La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte. Solo
9 la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). Da ultimo il principio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n° 32061/2022 “ in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. Pertanto, il giudice di prime cure ha dichiarato la compensazione delle spese legali in quanto gli odierni appellati, appellanti in via incidentale, non hanno visto accolte tutte le loro domande in primo grado.
Con il primo motivo di appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale svolto dalla società e hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro CP_7 CP_5 CP_6
Cont diritto ed il corrispondente obbligo dei GG.ri , e alla costituzione Controparte_1 CP_2
in favore dei primi ed a carico ei secondi, ai sensi dell'art. 1054 c.c. e quindi a cura e spese dei e senza pagamento di indennità alcuna, del diritto di servitù di passaggio a carico del CP_1
fondo residuo in proprietà distinto in catasto alla particella graffata 216, ed attualmente CP_1
confinante con quello di proprietà dei convenuti e in modo che venga consentito CP_5 CP_6
un adeguato accesso anche carrabile all'immobile di questi ultimi, altrimenti intercluso.
Tale motivo è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
Per i motivi in precedenza rappresentati, le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 738/2018 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- Rigetta l'appello incidentale proposto dai CP_1
3- Rigetta l'appello incidentale proposto dai e CP_5 CP_6
4- Compensa integralmente le spese di lite;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002..
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
11
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7515 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2024 e vertente
TRA
(C.F./P IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tarquinia (VT) alla via Luigi Bellati n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante- appellata in via incidentale
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonello Roberto Piferi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via
Ovidio n. 26 presso lo studio dell'avv. Gianluca Mancini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati- appellanti in via incidentale
NONCHE'
) e ( ) Controparte_5 C.F._5 Controparte_6 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Alfano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Tarquinia, Via Pertini 7/c, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
Appellati- appellanti in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 738/2018 del Tribunale di Civitavecchia, emessa in data
18/09/2018
Conclusioni
Per la : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. Parte_1
738/2018, pubblicata in data 18.09.2018 e notificata in data 5.10.2018 (in all.1), resa dal Tribunale di Civitavecchia, giudice Dott. Spinelli Giovanni, ai sensi dell'art. 281 sexies, nel giudizio con assunto Rgn. 4694/2013 al quale è stato riunito il giudizio con R.g.n. 202/2014: 1. Accertare la inesistenza dei presupposti di fatto e di legge di cui agli artt. 1031 e 1061 c.c., per ritenere usucapibile la richiesta servitù di passaggio apparente sulla strada di proprietà della e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà dei signori , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e a carico del fondo della proprietà della Con Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio».
Per , , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
«Piaccia all'Ec.ma Corte, contrariis reiectis, in via preliminare, per i motivi meglio specificati in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 punti
1 e 2 cpc così come meglio specificato nelle premesse dell'atto di citazione, nel merito respingere la domanda attrice, per carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e perché infondata in fatto e in diritto. Sempre nel merito, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 738/2018, resa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 18.09.2018 nel giudizio R.G. n. 4694/2013 nei confronti della nel capo della sentenza: “…che accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
Cont
, , nel fascicolo n. 4694/2013 RG e della domanda giudiziale Controparte_1 CP_2
avanzata da questi ultimi, oltre che dalla Sig.ra nel fascicolo n. 202/2014, Controparte_4
dichiara costituita, per usucapione ai sensi degli art. 1031 e 1061 c.c., la servitù di passaggio pedonale e carrabile – da esercitarsi lungo il tracciato di colore azzurro di cui all'allegato n. “4” della ctu, in atti attraverso i quattro ponti di accesso, due pedonali e due carrabili, rispettivamente indicati, nella planimetria di cui all'allegato n. 2 della ctu, in atti con i numeri “5” e “6”, quanto ai due punti di accesso pedonale e con i punti “3-4” e “7”, quanto ai due punti di accesso carrabile gravante sull'area di proprietà della società in persona del suo legale rapp.te tempore, Parte_1
sita in Tarquinia e distinta in catasto di detto Comune al fg. 55, part.lla 31, a favore e per l'unità,
2 consistente nel menzionato transito pedonale e carrabile, della proprietà, rispettivamente (di) a)
Cont
, ed , b) e c) e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, identificate in motivazione, tutte ubicate in Tarquinia, a confine con la proprietà della
[...] porzione immobiliare della innanzi identificata..”. IN IA TA, per i motivi Parte_1
meglio precisati nelle premesse del presente atto ed a parziale riforma della sentenza impugnata: a)
Dichiarare la sentenza n. 738/2018, resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 18.09.2018 nel giudizio R.G. n. 4694/2013 immediatamente eseguibile e per l'effetto ordinare alla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata immissione nel pieno possesso della servitù di passaggio da esercitarsi nelle forme e nei modi meglio precisati nella sentenza impugnata;
b) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_7
Cont danni patiti e patiendi dai Sig. , , e in conseguenza dello Controparte_1 CP_2 CP_4
spoglio perpetrato in corso di causa e comunque nella misura che verrà determinata dalla CTU che fin d'ora si richiede;
c) Condannare la alla refusione di tutte le spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio, ivi comprese le spese della CTU».
Per e : «A.- accertare o meno la fondatezza dell'appello Controparte_5 Controparte_6
della e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza o meno di servitù di passaggio a favore Pt_1
del fondo i proprietà dei GG.ri e ed a carico del fondo di Controparte_5 Controparte_6
proprietà della parte appellante disponendo: 1.- nel caso venga accertata la sussistenza del diritto di servitù predetto, rigettare l'appello ed ognuna delle domande attoree con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio. 2.- IN IA TA ed in riforma della sentenza di primo grado, nel caso in accoglimento dell'appello e quindi della domanda attorea venga accertata la non sussistenza del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà della Parte_1
accertare e dichiarare il diritto dei comparenti e ed il corrispondente obbligo dei CP_5 CP_6
Cont GG.ri , e convenuti nel presente giudizio, alla costituzione in Controparte_1 CP_2
favore dei primi ed a carico ei secondi, ai sensi dell'art. 1054 .c.c. e quindi a cura e spese dei
e senza pagamento di indennità alcuna, di diritto di servitù di passaggio a carico del CP_1
fondo residuo in proprietà distinto in catasto alla particella graffata 216, ed CP_1
attualmente confinante con quello di proprietà dei convenuti e , in modo che venga CP_5 CP_6
consentito un adeguato accesso anche carrabile all'immobile di questi ultimi, altrimenti intercluso.
Accertare e dichiarare il diritto dei GG.ri e a vedersi Controparte_5 Controparte_6
Cont rifondere dai medesimi GG.ri , ed le spese necessarie per la Controparte_1 CP_2
realizzazione delle opere atte a predisporre nella loro proprietà il nuovo accesso e chiudere quello vecchio divenuto illegittimo, e quindi alla effettuazione delle seguenti opere necessarie spese da determinarsi a mezzo di apposita CTU tecnica, che sin d'ora si richiede. Vittoria di spese, e compensi
3 professionali del doppio grado del giudizio. 3.- IN IA TA , in ogni caso, in ipotesi di rigetto dell'appello condannare la alla refusione delle spese di lite e di CTU del doppio Parte_1
grado del giudizio;
in ipotesi di accoglimento dell'appello e di accoglimento dell'appello incidentale nei confronti dei convenuti condannare i medesimi alla refusione din favore dei GG.ri CP_8
e delle spese di lite e di CTU del doppio grado di giudizio nonchè a garantire e CP_6 CP_5
manlevare i medesimi da ogni eventuale condanna alla spese di lite in favore della ». Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società – proprietaria del fondo sito in Tarquinia, località “La Valle del Marta”, via della Pt_1
Fornace Fontanelle snc, censito al Catasto del medesimo Comune al foglio 55, particella 31 – citava in giudizio (r.g.n. 4694/2013) i sig.ri , e nonché i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
e proprietari delle porzioni immobiliari confinanti con il terreno di
[...] Controparte_6
proprietà della al fine di ottenere la dichiarazione della inesistenza di una servitù di passaggio, Pt_1
a favore della proprietà dei convenuti e a carico del fondo di proprietà dell'attrice, che permetteva ai convenuti in primo grado, di accedere alle rispettive proprietà percorrendo una stradina situata sulla particella attorea, con l'ausilio di alcuni ponti installati sulla stessa, nonché la condanna alla rimozione di detti ponti per compiere l'attraversamento.
Si costituivano i che, in via riconvenzionale, chiedevano di dichiarare l'avvenuto CP_1
acquisto per usucapione della servitù di passaggio contestata dalla oltre che la condanna della Pt_1
stessa al risarcimento del danno.
Si costituivano, altresì, i e - i quali acquistavano parte della proprietà del sig. CP_6 CP_5
– deducevano l'esistenza, limitatamente alla loro porzione, di una situazione di Controparte_1
interclusione del fondo e chiedevano, in ipotesi di dichiarazione della esistenza della servitù oggetto di causa, di accertare, anche in loro favore, nella qualità di successori a titolo particolare, della titolarità della servitù oggetto di lite;
e di accertare il loro ulteriore diritto di installare sui luoghi di causa un citofono e un sistema automatico di apertura. Nell'ipotesi, invece, di inesistenza della servitù, insistevano per la costituzione, a carico del residuo fondo dei danti causa ( ed CP_1
in favore del fondo oggi di loro proprietà, di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., al fine di ottenere l'accesso alla pubblica via, a cura e spese dei CP_1
Cont Con un secondo procedimento (r.g.n. 202/2014) , , e Controparte_1 CP_2 CP_4
(anch'essa proprietaria di una delle porzioni immobiliari poste al confine con la citavano Parte_1 in giudizio la predetta società al fine di accertare l'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione della servitù di passaggio già oggetto di causa nel procedimento, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva la che contestava le difese avversarie chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
4 Disposta la riunione dei due procedimenti (r.g.n. 4694/2013 e 202/2014), la causa veniva istruita attraverso il deposito di documentazione, prova per testi nonché mediante CTU.
Precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 738/2018, il tribunale di Civitavecchia ha:
- rigettato la domanda giudiziale avanzata dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, nel fascicolo R.G. 4694/2013;
Cont
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da , e Controparte_1 CP_2
nel fascicolo R.G. 4694/2013 e della domanda giudiziale avanzata da questi ultimi, oltre che da
, nel fascicolo R.G. 202/2014, dichiarato costituita, per usucapione ai sensi Controparte_4
degli articoli 1031 c.c. e 1061 c.c., la servitù di passaggio pedonale e carrabile –da esercitarsi lungo il tracciato di colore azzurro di cui all'allegato n. “4” della c.t.u. in atti e attraverso i quattro punti di accesso, due pedonali e due carrabili, rispettivamente indicati, nella planimetria di cui all'allegato n. 2 della c.t.u., in atti, con i numeri “5” e “6”, quanto ai due punti di accesso pedonali e con i punti “3-4” e “7”, quanto ai due punti di accesso carrabile– gravante sull'area di proprietà della società sita in Tarquinia e distinta nel catasto di detto Comune al foglio 55, Parte_1 particella 31, a favore e per l'utilità, consistente nel menzionato transito pedonale e carrabile, Cont delle proprietà, rispettivamente, di (a) , e (b) Controparte_1 CP_2 CP_4
e (c) e , identificate in motivazione, tutte ubicate
[...] Controparte_5 Controparte_6
in Tarquinia, a confine con la proprietà della porzione immobiliare della innanzi Parte_1
identificata; Cont
- rigettato, nel resto, la domanda riconvenzionale avanzata da , e Controparte_1 CP_2
nel fascicolo R.G. 4694/2013 e la domanda giudiziale avanzata da questi ultimi, oltre che da
, nel fascicolo R.G. 202/2014; Controparte_4
- rigettato nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale avanzata, nel fascicolo R.G.
4694/2013, da e dichiarando, nel resto, la domanda in Controparte_5 Controparte_6
parola assorbita;
- ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
- dichiarato integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite, in entrambi i giudizi riuniti come nei procedimenti cautelari precisati in motivazione;
- posto definitivamente a carico delle parti, nei termini precisati in motivazione, il pagamento delle spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa, già liquidate in atti.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello. Parte_1
5 Cont Si sono costituiti i sig.ri , , e che hanno contestato nel merito CP_1 CP_2 Controparte_4
l'appello sotto più profili chiedendone il rigetto e hanno proposto appello incidentale.
Si sono costituiti i sig.ri e che hanno contestato l'appello e Controparte_5 Controparte_6
spiegato appello incidentale.
All'udienza del 06/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura “l'erronea applicazione di una norma di legge, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.” per avere, il giudice di prime cure, disatteso l'eccezione di mutatio libelli, sollevata dalla Parte_1
In particolare, lamenta come, in entrambi i giudizi poi riuniti, i abbiano illegittimamente CP_1
mutato la domanda, identificando inizialmente il thema decidendum nel riconoscimento per usucapione di una servitù di passaggio sulla strada di proprietà della per accedere al fondo Parte_1
agricolo da coltivare, mentre in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., richiedevano, a pari titolo, il riconoscimento di una servitù diversa da esercitarsi prima su 3 e poi su 4 attraversamenti idonei non ad accedere ai fondi da coltivare, bensì agli immobili di loro proprietà, edificati successivamente, così modificando la domanda e l'oggetto della servitù.
Asseriva che il difetto di tale ragionamento sta nell'omessa considerazione dell' intervenuta mutazione della domanda, che non è da rilevarsi per l'indicazione dei quattro attraversamenti, come strumentali all'esercizio del diritto, ma nel fatto che tramite questi si richiedeva di riconoscersi una servitù che aveva un oggetto diverso da quello dell'originale domanda, ovvero non più per accedere ai fondi da coltivare, ma con la diversa funzione di accesso alle proprie abitazioni, con evidente introduzione di una domanda nuova e diversa e, pertanto, inammissibile.
La censura è infondata
Per mutatio libelli si intende l'introduzione in giudizio di domande nuove rispetto a quelle proposte con l'atto introduttivo perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione, di contro, l'emendatio libelli consiste nella precisazione e modificazione della domanda, e cioè quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
La “mutatio libelli", dunque, ricorre quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare
6 il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12195). Sul punto, una ancora più recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda
(petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. sent. n. 18546/2020).
Ebbene, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, i con la prima CP_1 memoria ex art. 183, comma VI c.p.c, non hanno mutato l'oggetto della domanda avanzata, che resta di riconoscimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, ma si sono limitati ad una specificazione del numero dei “ponti” attraverso i quali deducevano l'esercizio della servitù oggetto di causa che certamente non determina l'introduzione di nuovi temi di indagine ma si configura come una precisazione di un elemento in fatto posto che è proprio attraverso tali “ponti” che si esplica il diritto di passaggio.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per erronea applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 1031 e 1061 c.c. nella parte motiva in cui il giudicante ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per dichiarare usucapito un diritto di servitù apparente, non sussistendone, di contro, i presupposti a tal fine, né gli stessi potendosi ritenere provati a fronte delle risultanze istruttorie in atti.
La censura è infondata.
Secondo l'art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione specificando, al secondo comma, che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Sul punto costante giurisprudenza, al fine della verifica circa l'esistenza di opere apparenti, ha specificato che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Sent. n. 11834/2021).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dall'istruttoria espletata in primo grado ed, in particolare, dalle deposizioni testimoniali è emerso come la domanda di accertamento della servitù avanzata dai
7 correttamente sia stata accolta dal Tribunale in prima istanza posto che vi era la CP_1
contemporanea presenza di tutti i presupposti richiesti a tal fine dalla normativa di riferimento e cioè la risalente esistenza nel tempo della stradina e dei quattro ponti e che tali ponti fossero effettivamente deputati a consentire, in modo stabile, l'accesso alle proprietà dei ed oggi, anche, dei CP_1
e CP_5 CP_6
Ragion per cui, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la prova della presenza di segni visibili di opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e, quindi, la prova della effettiva sussistenza di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza al fine di ritenere costituita, a titolo originario, la servitù apparente.
Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'erronea valutazione effettuata dal giudicante delle risultanze istruttorie, in violazione dell'art. 116 c.p.c., sia in ordine alle prove testimoniali rese, sia in ordine alla CTU, poiché dalle stesse non deriva alcuna prova dell'esercitato diritto, come usucapito, nonché la mancata valutazione delle prove contrarie richieste dalla scrivente difesa e non valutate dal giudicante.
Con il quarto motivo, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha fondato il proprio convincimento su un fatto essenziale del giudizio, in forza della depositata consulenza tecnica, ritenendola “scevra da censure”, a fronte delle contestazioni alla stessa sollevate dalla presente difesa per il tramite del proprio consulente tecnico di parte e reiterate in udienza, disattese dal giudicante senza la necessaria motivazione secondo criteri logici e razionali.
Entrambi i motivi di appello risultano assorbiti dal rigetto del secondo motivo.
Con il primo motivo di appello incidentale, proposto dai gli appellati in via principale ed CP_8
appellanti incidentali, censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha provveduto a pronunciare anche l'ordine di immediata esecuzione a favore dei sig.ri e del CP_1 CP_6
diritto acquisito, oltre la pronuncia costitutiva della servitù di passaggio.
Tale motivo è infondato. La domanda proposta dai in primo grado e riconosciuta dalla CP_1
sentenza impugnata è stata qualificata come azione confessoria servitutis e tale sentenza non necessita dell'ordine di immediata esecuzione. A tal proposito è opportuno ricordare l'indirizzo espresso dalla
S.C. che, con la sentenza n.4059 del 22.02.2010, in riferimento al novellato art. 282 c.p.c. contribuisce a portare chiarezza ed estendere il concetto stesso di efficacia esecutiva delle sentenze, non soltanto a quelle pronunce contenenti una condanna esplicita ma anche a tutte quelle statuizioni che, pur non contenendo tale condanna, hanno in sé l'esigenza di esecuzione scaturente proprio dalla stessa funzione che il titolo è stato chiamato a svolgere. Il richiamo che le S.U. della Cassazione fa nella parte motiva alla sentenza n. 1619 del 2005 non è casuale in quanto esempio tipico di sentenze di condanna implicita sono proprio quelle pronunce in materia di costituzione di servitù, siano esse
8 costituite ex novo, siano esse acquisite per usucapione, in quanto le stesse contengono in sé proprio la necessità di esecuzione che il titolo è chiamato a svolgere.
Con il secondo motivo di appello incidentale, i lamentano il rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale in materia di risarcimento del danno per avere, il giudice di prime cure, motivato tale rigetto in maniera illogica e contraddittoria.
Tale censura è infondata. Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure sono condivisibili.
La parte che chiede il risarcimento dei danni ha l'onere di provare i fatti costitutivi del danno. Si rammenta che il codice civile all'art. 2697 1° comma prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Non ci si può quindi limitare a chiedere il risarcimento dei danni patiti e patiendi che verranno accertati in corso di causa con una
C.T.U. La CTU, infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 )
Con il terzo motivo di appello incidentale i lamentano la mancata dichiarazione di CP_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Tale motivo di appello può essere trattato congiuntamente al secondo motivo di appello avanzato dagli appellati e appellanti in via incidentale rubricato “violazione artt. 91 e 92 CP_5 CP_6
c.p.c. ed erronea applicazione della compensazione delle spese di lite.”
Il motivo è infondato.
Nella sentenza di primo grado è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dai in CP_8
entrambi i giudizi riuniti e pertanto ciò determina una parziale soccombenza. Altresì, la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda avanzata da e in cui si richiedeva di apporre CP_5 CP_6 un cancello e citofoni automatici. L'art. 92 c.p.c. 2° comma dispone, tra l'altro che “ Se vi è soccombenza reciproca ….., il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero”.
Il giudice di prime cure ha accolto in primo grado solo una delle domande degli attuali appellanti incidentali ed ha, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. effettuato una compensazione delle spese legali.
La soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice. La giurisprudenza di merito ha elaborato anche una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito della quale è soccombente anche la parte le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte. Solo
9 la parte che all'esito della causa risulti interamente vittoriosa, non può essere mai condannata alle spese;
in tutti gli altri casi di c.d. soccombenza reciproca, è rimessa alla valutazione del giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese o porre una quota delle spese a carico della parte parzialmente soccombente, lasciando a carico della parte parzialmente vittoriosa una parte delle spese legali. In ogni caso, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere le spese alla parte soccombente (Cass. civ. sez. VI ord. 22/04/2020 n.8036). Da ultimo il principio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n° 32061/2022 “ in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”. Pertanto, il giudice di prime cure ha dichiarato la compensazione delle spese legali in quanto gli odierni appellati, appellanti in via incidentale, non hanno visto accolte tutte le loro domande in primo grado.
Con il primo motivo di appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale svolto dalla società e hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro CP_7 CP_5 CP_6
Cont diritto ed il corrispondente obbligo dei GG.ri , e alla costituzione Controparte_1 CP_2
in favore dei primi ed a carico ei secondi, ai sensi dell'art. 1054 c.c. e quindi a cura e spese dei e senza pagamento di indennità alcuna, del diritto di servitù di passaggio a carico del CP_1
fondo residuo in proprietà distinto in catasto alla particella graffata 216, ed attualmente CP_1
confinante con quello di proprietà dei convenuti e in modo che venga consentito CP_5 CP_6
un adeguato accesso anche carrabile all'immobile di questi ultimi, altrimenti intercluso.
Tale motivo è assorbito dal rigetto dell'appello principale.
Per i motivi in precedenza rappresentati, le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
10 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 738/2018 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- Rigetta l'appello incidentale proposto dai CP_1
3- Rigetta l'appello incidentale proposto dai e CP_5 CP_6
4- Compensa integralmente le spese di lite;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002..
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
11