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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Stilo Presidente dott. Dionisio Pantano Giudice dott.ssa Cristina Piasentin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 237/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'OTTAVIO GABRIELE
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. MEGALE FIORELLA e P.IVA_1 dall'avv. TASSONE PAMELA
CONVENUTA
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 OGGETTO
Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, allegando:
[...]
− di aver proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2016 dell'8.1.2016, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di euro 114.499,90, oltre accessori,
− che, con sentenza n. 171/2018, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva e aveva conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto,
− che, con atto di citazione tempestivamente notificato, essa attrice aveva impugnato tale sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria e, contestualmente, aveva proposto querela incidentale di falso per far accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione, apparentemente riconducibile a CP_1
legale rappresentante pro tempore della società
[...] Controparte_1
apposta in calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto
[...]
ingiuntivo e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione,
− che, con ordinanza del 15.11.2018, la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva autorizzato la proposizione della querela di falso e aveva sospeso il giudizio di appello, fissando il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
pagina 2 di 9 ha dunque riassunto, nel termine assegnato, la causa di falso, Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di «dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti spillata al ricorso per d.i. n. 9/2016 emesso dal Tribunale di Reggio
Cal., ad istanza della convenuta in persona della l.r.p.t. sig.ra , ed CP_1 CP_1
utilizzata anche nel giudizio di opposizione iscritto al n. 3160/2016 R.G., definito con sentenza n. 171/2018, tempestivamente impugnata dinnanzi alla Corte di Appello locale ed adottare ogni consequenziale provvedimento. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2019, si è tardivamente costituita in giudizio contestando la domanda avanzata Controparte_1
da controparte e chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha proposto querela incidentale di falso al fine di far accertare e Parte_1
dichiarare la falsità la sottoscrizione, apparentemente riconducibile a legale CP_1
rappresentante pro tempore della società apposta in Controparte_1
calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g.
3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016.
La società ha contestato tale domanda, Controparte_1
rappresentando che la difformità delle sottoscrizioni riconducibili a è CP_1
determinata dalla malattia da cui la stessa è affetta da molti anni, consistente in una grave forma di sclerosi multipla che limita anche le più elementari capacità manuali, compresa quella di apporre una firma.
pagina 3 di 9 Ritiene il Collegio che la domanda avanzata da parte attrice non possa essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con adeguata ed esaustiva Persona_1
motivazione, alla quale integralmente si rimanda, ha infatti accertato la riconducibilità a della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti di cui si discute. CP_1
L'esame è stato effettuato dal perito nominato dal Tribunale attraverso il metodo grafonomico, che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico ed espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari, nonché attraverso il metodo psicografologico, che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine.
Secondo quanto chiarito dal consulente tecnico d'ufficio, l'utilizzo congiunto della metodologia grafonomica e psicografologica consente di percepire l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, superando la semplice configurazione morfologica della grafia.
Ne deriva, quindi, un'indagine sistematica e completa, basata su una ricerca concentrica che dal generale passa al particolare e che si svolge fondamentalmente in due fasi distinte ma interconnesse: l'ispezione dei documenti e il confronto.
Nella fase di ispezione vengono esaminati i movimenti esecutivi del tracciato, secondo i principi regolatori del gesto grafico e attraverso l'analisi delle caratteristiche generali
(dimensioni, velocità di esecuzione, fluidità, andamento pressorio, dinamica dei curvilinei, proporzioni, direzione, tenuta del rigo, leggibilità, ecc.) e di dettaglio (strutture peculiari, personalizzazione di lettere o parole o tratti, analizzati secondo la natura dei movimenti ideo-formativi).
Nella fase del confronto vengono poi analizzate in maniera comparata le caratteristiche rilevate in sede di ispezione anche attraverso il procedimento dell'astrazione della lettera, del lemma e dell'intera grafia dal contesto, come se esistessero in isolamento.
Fatte queste precisazioni, si deve rilevare che la dott.ssa , avvalendosi Persona_1 dell'ausilio del neurologo dott. , ha evidenziato che è affetta da Persona_2 CP_1
una patologia neurologica – sclerosi multipla – caratterizzata da nistagmo, parola scandita,
pagina 4 di 9 tremore intenzionale (triade di Charcot) e spasticità e ha chiarito che tale malattia, essendo recidivante e remittente, incide sulla grafia di determinandone un'accentuata CP_1
variabilità, ma non comporta una destrutturazione del tracciato grafico.
Il consulente tecnico d'ufficio, tenendo conto degli aspetti di difficoltà e involuzione determinati dalla patologia indicata, ha quindi esaminato i segni grafici, la variabilità dei rapporti assiali, dimensionali e dell'allineamento, la fluidità, la velocità e continuità del movimento, la coordinazione relativa ai risvolti di tracciato, nonché le automatizzate dinamiche formative che caratterizzano le distinte strutturazioni e sequenze grammatomorfe delle scritture in atti.
Così procedendo, ha accertato che le principali caratteristiche riscontrate nelle firme certamente riconducibili a (instabilità pressoria, disomogeneità assiale, un CP_1
tracciato caratterizzato da stacchi interletterali nella dizione nominale, calibro disomogeneo, un movimento di base che alterna movimenti morbidi ad angolosità gestuali, un tracciato tortuoso per quanto riguarda l'allineamento e contenute ampiezze orizzontali) corrispondono a quelle rilevate nella sottoscrizione oggetto della presente querela di falso.
Inoltre, secondo il consulente tecnico d'ufficio, anche dall'analisi di dettaglio delle firme certamente riconducibili a sono emerse strutture ideo-formative altamente CP_1
compatibili con la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti di cui si discute (in particolare, l'analogo movimento formativo del grafema “L” maiuscolo vergato con un unico movimento esecutivo curviforme e l'analogo movimento formativo del gruppo letterale “ara” iperlegato e il grafema “r” tracciato senza plateau).
La dott.ssa ha infine rappresentato che il confronto tra la sottoscrizione Persona_1
oggetto di querela di falso e le scritture comparative hanno messo in luce aspetti sotto il profilo spaziale e dinamico-dimensionale che rientrano nel range espressivo di e CP_1
ha dunque concluso sostenendo che «l'indagine grafica è stata condotta attraverso un livello di confronto spinto verso un più approfondito dettaglio morfo-gestuale che pone in secondo piano le somiglianze morfologiche più vistose e quindi più agevoli da riprodurre, dirigendosi maggiormente verso la percezione di dinamiche recondite insite nel presupposto neuromuscolare che governa il gesto grafico nella fisiologia scrittoria e negli
pagina 5 di 9 automatismi con cui esso si manifesta. La condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alla firma indagata, di importanti analogie sia con riguardo alle caratteristiche generali che di dettaglio del gesto di auto rappresentazione, riconducono a sistemi redattivi tra loro aderenti, restando acclarata l'attribuibilità della firma oggetto di indagine alla mano di ». CP_1
Ebbene, ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, oltre ad essere adeguatamente motivate, siano anche sorrette da un valido metodo di indagine e non risultino inficiate da alcuna inattendibilità o contraddittorietà sul piano tecnico o logico.
Il perito nominato dal Tribunale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche avanzate dal consulente tecnico di parte attrice, ribadendo l'importanza, nel caso in esame, della valutazione dello stato patologico di – del CP_1 tutto ignorato dal perito dell'attrice – e confermando che i grafemi presentano connotazioni differenti ma rientranti, comunque, nel range di variabilità della grafia di . CP_1
Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio avanzate da parte attrice, ribadite anche nella comparsa conclusionale, devono pertanto ritenersi prive di pregio (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice debba essere rigettata e che le pagina 6 di 9 conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g.
3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016 è riconducibile a . CP_1
La querela di falso avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. Al rigetto della querela di falso conseguono le statuizioni accessorie di cui all'art. 226
c.p.c., destinate a trovare applicazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 227
c.p.c., al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Deve pertanto essere disposta l'annotazione della presente sentenza, a cura del
Cancelliere, sull'originale della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016 e deve inoltre essere ordinata la restituzione di tale documento alla parte convenuta.
La querelante deve infine essere condannata al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., che si reputa equo indicare nella somma media di euro 10,00.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannata a rimborsare le spese di lite di parte convenuta, che
[...]
verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. Civ. 15642/2017, secondo cui «in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità») e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta. Le spese di pagina 7 di 9 lite dovranno essere distratte in favore dei difensori di parte convenuta, avv. Fiorella
Megale e avv. Pamela Tassone, ex art. 93 c.p.c.
In ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa dal Giudice Istruttore con decreto dell'11.10.2024, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la querela di falso proposta da avverso la sottoscrizione, Parte_1
riconducibile a legale rappresentante pro tempore della società CP_1
apposta in calce alla procura alle liti allegata Controparte_1
al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016,
2. dispone che, al momento del passaggio in giudicato, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016,
3. ordina che il documento oggetto di querela di falso venga restituito a parte convenuta al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza,
4. condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00, Parte_1
5. condanna a rimborsare le spese di lite di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15%
[...]
per spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori della convenuta, avv. Fiorella Megale e avv. Pamela Tassone, ex art. 93 c.p.c.,
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa con decreto dell'11.10.2024, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 09.05.2025
pagina 8 di 9 Il Presidente dott.ssa Antonella Stilo
Il Giudice Relatore dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Stilo Presidente dott. Dionisio Pantano Giudice dott.ssa Cristina Piasentin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 237/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'OTTAVIO GABRIELE
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. MEGALE FIORELLA e P.IVA_1 dall'avv. TASSONE PAMELA
CONVENUTA
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 OGGETTO
Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, allegando:
[...]
− di aver proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2016 dell'8.1.2016, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna convenuta, della somma di euro 114.499,90, oltre accessori,
− che, con sentenza n. 171/2018, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva e aveva conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto,
− che, con atto di citazione tempestivamente notificato, essa attrice aveva impugnato tale sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria e, contestualmente, aveva proposto querela incidentale di falso per far accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione, apparentemente riconducibile a CP_1
legale rappresentante pro tempore della società
[...] Controparte_1
apposta in calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto
[...]
ingiuntivo e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione,
− che, con ordinanza del 15.11.2018, la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva autorizzato la proposizione della querela di falso e aveva sospeso il giudizio di appello, fissando il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
pagina 2 di 9 ha dunque riassunto, nel termine assegnato, la causa di falso, Parte_1
chiedendo al Tribunale adito di «dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti spillata al ricorso per d.i. n. 9/2016 emesso dal Tribunale di Reggio
Cal., ad istanza della convenuta in persona della l.r.p.t. sig.ra , ed CP_1 CP_1
utilizzata anche nel giudizio di opposizione iscritto al n. 3160/2016 R.G., definito con sentenza n. 171/2018, tempestivamente impugnata dinnanzi alla Corte di Appello locale ed adottare ogni consequenziale provvedimento. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.06.2019, si è tardivamente costituita in giudizio contestando la domanda avanzata Controparte_1
da controparte e chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha proposto querela incidentale di falso al fine di far accertare e Parte_1
dichiarare la falsità la sottoscrizione, apparentemente riconducibile a legale CP_1
rappresentante pro tempore della società apposta in Controparte_1
calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g.
3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016.
La società ha contestato tale domanda, Controparte_1
rappresentando che la difformità delle sottoscrizioni riconducibili a è CP_1
determinata dalla malattia da cui la stessa è affetta da molti anni, consistente in una grave forma di sclerosi multipla che limita anche le più elementari capacità manuali, compresa quella di apporre una firma.
pagina 3 di 9 Ritiene il Collegio che la domanda avanzata da parte attrice non possa essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa con adeguata ed esaustiva Persona_1
motivazione, alla quale integralmente si rimanda, ha infatti accertato la riconducibilità a della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti di cui si discute. CP_1
L'esame è stato effettuato dal perito nominato dal Tribunale attraverso il metodo grafonomico, che considera il gesto grafico come processo neurofisiologico o psichico ed espressione dinamica di componenti cerebrali, neuroniche e muscolari, nonché attraverso il metodo psicografologico, che considera il fenomeno grafico quale risultato di causali psicologiche interpretabili e quindi utilizzabili quale mezzo di indagine.
Secondo quanto chiarito dal consulente tecnico d'ufficio, l'utilizzo congiunto della metodologia grafonomica e psicografologica consente di percepire l'originalità e la qualità distintiva dell'organizzazione grafica individuale, superando la semplice configurazione morfologica della grafia.
Ne deriva, quindi, un'indagine sistematica e completa, basata su una ricerca concentrica che dal generale passa al particolare e che si svolge fondamentalmente in due fasi distinte ma interconnesse: l'ispezione dei documenti e il confronto.
Nella fase di ispezione vengono esaminati i movimenti esecutivi del tracciato, secondo i principi regolatori del gesto grafico e attraverso l'analisi delle caratteristiche generali
(dimensioni, velocità di esecuzione, fluidità, andamento pressorio, dinamica dei curvilinei, proporzioni, direzione, tenuta del rigo, leggibilità, ecc.) e di dettaglio (strutture peculiari, personalizzazione di lettere o parole o tratti, analizzati secondo la natura dei movimenti ideo-formativi).
Nella fase del confronto vengono poi analizzate in maniera comparata le caratteristiche rilevate in sede di ispezione anche attraverso il procedimento dell'astrazione della lettera, del lemma e dell'intera grafia dal contesto, come se esistessero in isolamento.
Fatte queste precisazioni, si deve rilevare che la dott.ssa , avvalendosi Persona_1 dell'ausilio del neurologo dott. , ha evidenziato che è affetta da Persona_2 CP_1
una patologia neurologica – sclerosi multipla – caratterizzata da nistagmo, parola scandita,
pagina 4 di 9 tremore intenzionale (triade di Charcot) e spasticità e ha chiarito che tale malattia, essendo recidivante e remittente, incide sulla grafia di determinandone un'accentuata CP_1
variabilità, ma non comporta una destrutturazione del tracciato grafico.
Il consulente tecnico d'ufficio, tenendo conto degli aspetti di difficoltà e involuzione determinati dalla patologia indicata, ha quindi esaminato i segni grafici, la variabilità dei rapporti assiali, dimensionali e dell'allineamento, la fluidità, la velocità e continuità del movimento, la coordinazione relativa ai risvolti di tracciato, nonché le automatizzate dinamiche formative che caratterizzano le distinte strutturazioni e sequenze grammatomorfe delle scritture in atti.
Così procedendo, ha accertato che le principali caratteristiche riscontrate nelle firme certamente riconducibili a (instabilità pressoria, disomogeneità assiale, un CP_1
tracciato caratterizzato da stacchi interletterali nella dizione nominale, calibro disomogeneo, un movimento di base che alterna movimenti morbidi ad angolosità gestuali, un tracciato tortuoso per quanto riguarda l'allineamento e contenute ampiezze orizzontali) corrispondono a quelle rilevate nella sottoscrizione oggetto della presente querela di falso.
Inoltre, secondo il consulente tecnico d'ufficio, anche dall'analisi di dettaglio delle firme certamente riconducibili a sono emerse strutture ideo-formative altamente CP_1
compatibili con la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti di cui si discute (in particolare, l'analogo movimento formativo del grafema “L” maiuscolo vergato con un unico movimento esecutivo curviforme e l'analogo movimento formativo del gruppo letterale “ara” iperlegato e il grafema “r” tracciato senza plateau).
La dott.ssa ha infine rappresentato che il confronto tra la sottoscrizione Persona_1
oggetto di querela di falso e le scritture comparative hanno messo in luce aspetti sotto il profilo spaziale e dinamico-dimensionale che rientrano nel range espressivo di e CP_1
ha dunque concluso sostenendo che «l'indagine grafica è stata condotta attraverso un livello di confronto spinto verso un più approfondito dettaglio morfo-gestuale che pone in secondo piano le somiglianze morfologiche più vistose e quindi più agevoli da riprodurre, dirigendosi maggiormente verso la percezione di dinamiche recondite insite nel presupposto neuromuscolare che governa il gesto grafico nella fisiologia scrittoria e negli
pagina 5 di 9 automatismi con cui esso si manifesta. La condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alla firma indagata, di importanti analogie sia con riguardo alle caratteristiche generali che di dettaglio del gesto di auto rappresentazione, riconducono a sistemi redattivi tra loro aderenti, restando acclarata l'attribuibilità della firma oggetto di indagine alla mano di ». CP_1
Ebbene, ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, oltre ad essere adeguatamente motivate, siano anche sorrette da un valido metodo di indagine e non risultino inficiate da alcuna inattendibilità o contraddittorietà sul piano tecnico o logico.
Il perito nominato dal Tribunale, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche avanzate dal consulente tecnico di parte attrice, ribadendo l'importanza, nel caso in esame, della valutazione dello stato patologico di – del CP_1 tutto ignorato dal perito dell'attrice – e confermando che i grafemi presentano connotazioni differenti ma rientranti, comunque, nel range di variabilità della grafia di . CP_1
Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio avanzate da parte attrice, ribadite anche nella comparsa conclusionale, devono pertanto ritenersi prive di pregio (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. Civ. 282/2009).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice debba essere rigettata e che le pagina 6 di 9 conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g.
3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016 è riconducibile a . CP_1
La querela di falso avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. Al rigetto della querela di falso conseguono le statuizioni accessorie di cui all'art. 226
c.p.c., destinate a trovare applicazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 227
c.p.c., al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Deve pertanto essere disposta l'annotazione della presente sentenza, a cura del
Cancelliere, sull'originale della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016 e deve inoltre essere ordinata la restituzione di tale documento alla parte convenuta.
La querelante deve infine essere condannata al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., che si reputa equo indicare nella somma media di euro 10,00.
3. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannata a rimborsare le spese di lite di parte convenuta, che
[...]
verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. Civ. 15642/2017, secondo cui «in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità») e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta. Le spese di pagina 7 di 9 lite dovranno essere distratte in favore dei difensori di parte convenuta, avv. Fiorella
Megale e avv. Pamela Tassone, ex art. 93 c.p.c.
In ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa dal Giudice Istruttore con decreto dell'11.10.2024, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la querela di falso proposta da avverso la sottoscrizione, Parte_1
riconducibile a legale rappresentante pro tempore della società CP_1
apposta in calce alla procura alle liti allegata Controparte_1
al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016,
2. dispone che, al momento del passaggio in giudicato, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento n. r.g. 3514/2015 e utilizzata anche nel successivo giudizio di opposizione n. r.g. 3160/2016,
3. ordina che il documento oggetto di querela di falso venga restituito a parte convenuta al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza,
4. condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 10,00, Parte_1
5. condanna a rimborsare le spese di lite di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 5.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15%
[...]
per spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori della convenuta, avv. Fiorella Megale e avv. Pamela Tassone, ex art. 93 c.p.c.,
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa con decreto dell'11.10.2024, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 09.05.2025
pagina 8 di 9 Il Presidente dott.ssa Antonella Stilo
Il Giudice Relatore dott.ssa Cristina Piasentin
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