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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2683/2021 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. MARTA Parte_1 Parte_2
OTTAVIO
ATTORI
CONTRO
, con l'avv. CORRIAS BARBARA CP_1
CONVENUTA
Causa in punto di azione di riduzione, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 27/02/2019; b) accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius allenando alla convenuta o all'agenzia delle entrate le esibizioni della denuncia di successione di presentata;
c) Persona_1
accertare che le disposizioni del testamento pubblicato con verbale a rogito notaio vistoso di Alghero il 21/03/2019 che ha destinato a Persona_2 CP_1
l'intera eredità del de cuius premettendo gli attori, ledono la quota di legittima a questi riservata e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità parziale di tale testamento nella misura necessaria alla reintegrazione di tale quota;
d) per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra ed accertata l'entità dell'asse ereditario disporre la reintegrazione degli attori nella loro quota di legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre su tutti i beni caduti in successione ed in particolare su quelli riportati al punto quattro della citazione. Il tutto con vittoria di spese.
Per parte convenuta: in via preliminare 1) previo accertamento della qualità di eredi legittimari degli attori nei confronti di nato a [...] il [...] Persona_1
ed ivi deceduto il 27.02.2019; previo accertamento e determinazione del valore della massa ereditaria, dedotte le spese funebri e successorie, e della sussistenza della lamentata lesione in seguito alle disposizioni del testamento pubblicato a rogito del
Notaio di Alghero il 21.03.2019 che ha destinato a Persona_3 [...]
l'intera eredità del de cuius, disporre la reintegrazione della legittima CP_1
mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, , poteva disporre, nei limiti della quota Persona_1
medesima per la somma che risulterà in causa e che il Tribunale vorrà stabilire;
2) il tutto con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata gli attori in intestazione, genitori di Per_1
coniugato senza figli con la convenuta e deceduto il 27/02/2019 con ultimo
[...]
domicilio in Alghero, esponevano che il de cuius era stato comproprietario nella quota di un mezzo di un'abitazione in Comune di Serrone e di un'abitazione e un locale in
Comune di Alghero e nella quota di 7 decimi di un appartamento in Roma e pieno proprietario di due abitazioni in Comune di Genazzano. Affermando di non avere contezza di altri beni appartenenti al defunto al momento dell'apertura della successione, evidenziavano come questa fosse stata regolata da testamento pubblico che aveva istituito unica erede la moglie, così pretermettendoli totalmente in violazione dell'art 544 c.c.. Richiamata la vendita da parte della vedova della quota dell'appartamento in Roma e di uno dei due appartamenti in Genazzano ed affermando di non avere ricevuto né donazioni né legati, chiedevano al Tribunale di accertare la loro qualità di legittimari e la lesione della quota loro riservata per legge e di reintegrarli in quella con la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie.
Con comparsa depositata il 16/11/2021 si costituiva la convenuta che rilevava come il de cuius avesse deciso di istituirla erede universale, avendo da tempo interrotto i rapporti con i suoi genitori, con i quali i contatti erano avvenuti unicamente per questioni economiche, come ad esempio in data 12/10/2008 quando il coniuge e la sorella avevano trasferito le loro quote rispettivamente di due terzi e di un terzo CP_2
di un appartamento nel Comune di Cave alla madre e su richiesta di questa che almeno al figlio non aveva pagato il prezzo, visto che gli assegni erano stati incassati dal venditore che aveva restituito all'attrice il relativo importo. Affermava, pertanto, che quell'atto di vendita aveva simulato una donazione da considerare ai fini della massa ereditaria, ragione per la quale il coniuge non aveva beneficiato con il suo testamento i genitori che l'avevano citata in giudizio senza neppure tentare la composizione bonaria della controversia. Nella consapevolezza dei diritti loro riservati dalla legge, aderiva all'accertamento della quota di legittima degli attori previa, tuttavia, decurtazione di una parte delle spese successorie e di quelle funebri che si riservava di documentare. Concludeva in conformità alle sue difese.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, era infine rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rilevarsi come la simulazione del contratto di vendita del 12/10/2008 in favore dell'odierna attrice (che sarebbe stata beneficiata in realtà da una donazione) sia rimasta mera negazione di parte e come solo tardivamente sia stato introdotto il tema dell'impiego da parte del de cuius per i suoi acquisti immobiliari di somme messegli a disposizione dalla convenuta.
È incontestato, oltre che documentalmente dimostrato, che gli odierni attori, in quanto genitori del de cuius, ne sono legittimari ed è pacifico che le disposizioni del testamento di hanno del tutto pretermesso gli ascendenti, così ledendo la loro Persona_1
quota di riserva, pari ad un quarto del patrimonio come previsto dall'art. 544 c.c.. La stessa convenuta nulla ha opposto al chiaro diritto degli istanti, sicché occorre prendere in considerazione la consulenza tecnica espletata in giudizio, alla quale sono stati demandati l'accertamento del valore degli immobili caduti in successione e la verifica della loro divisibilità ai fini dell'attribuzione ai legittimari della quota di riserva.
Il consulente tecnico ha descritto ed indicato le caratteristiche di tutti i beni relitti dal de cuius, eccezion fatta per l'appartamento in Roma e per l'appartamento in Genazzano vicolo Conti 9, per i quali, non potendo ovviamente procedere alla valutazione de visu
(che comunque avrebbe dovuto essere fatta con riferimento alla data di apertura della successione, senza poter tener conto di tutti i miglioramenti eventualmente apportati dai terzi acquirenti che ne sono divenuti proprietari), si è considerato il prezzo di vendita indicato negli atti di trasferimento, così pervenendo a quantificare il valore complessivo dell'asse ereditario di nell'importo di Euro 165.725,41 Persona_1
e così a determinare la quota di riserva di un quarto spettante agli attori nel valore di
Euro 41.431,35. La stima del consulente tecnico è stata oggetto di animate osservazioni del difensore di parte attrice (neppure, dunque, di un tecnico incaricato) e devono richiamarsi in questa sede i puntuali chiarimenti resi dall'ausiliare del Giudice che ha potuto così confermare la valutazione di cui alla bozza della relazione trasmessa alle parti. In particolare, devono valorizzarsi gli ulteriori approfondimenti eseguiti dal consulente d'ufficio per confermare la valutazione dell'immobile in Genazzano, essendo stata spiegata in maniera ben dettagliata la ragione per cui le decine di immobili indicati dal difensore di parte attrice come comparabili con quello oggetto di stima non siano utilizzabili (quei beni si trovano in condizioni decisamente diverse o comunque in altre zone del territorio comunale). Anche la stima dell'appartamento in
Alghero ha resistito alle contestazioni della difesa attorea che si sono fondate sul confronto con i valori di altri immobili che sono stati ben messi a confronto con quello di causa: dalla loro descrizione ma anche dal corredo fotografico è evidente che si tratta di beni non paragonabili, perché diversi per ubicazione, per stato generale e vetustà, per distanza dal mare (parametro assai significativo in una località a spiccata vocazione turistica come Alghero), per impiantistica, per livello di piano, per pertinenze e aree condominiali.
Poiché con il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione gli attori sono divenuti eredi del figlio, nella stessa quota di un quarto devono partecipare ai pesi della successione e quindi alle spese funebri e alle spese di successione che sono state tutte anticipate dalla convenuta. In base alla documentazione versata in causa tale quota viene determinata in Euro 2.795,00 (di cui Euro 1.125,00 per le spese funebri, Euro
275,00 per le spese notarili relative al verbale di passaggio del testamento dal repertorio degli atti mortis causa a quello degli atti tra vivi ed Euro 1.395,00 per le spese di successione e relativi oneri notarili). Tanto determina l'abbattimento del valore della quota ad Euro 38.636,35 che può essere soddisfatta con l'attribuzione agli attori in comproprietà tra loro dell'immobile ad uso abitazione in Genazzano vicolo Conti numero 8 e la somma di Euro 15.986,91 che dovrà essere versata a titolo di conguaglio dalla convenuta.
Tale soluzione tra quelle prospettate è sicuramente preferibile perché rispondente all'esigenza di soddisfare la quota di riserva, ma salvaguardando l'unitarietà del diritto di proprietà. In particolare, deve osservarsi come la soluzione degli attori di vedersi attribuita la quota di un mezzo dell'appartamento di Alghero certamente ridurrebbe l'entità del conguaglio, ma determinerebbe la persistenza della comunione pro indiviso tra le odierne parti in causa, dal momento che la restante quota di un mezzo è già di proprietà della convenuta. Analoga criticità presenterebbe la soluzione offerta dalla convenuta di attribuire agli attori oltre all'intera proprietà del bene in Genazzano la quota di un mezzo dell'abitazione in Comune di Serrone, della quale pure la è CP_1
già proprietaria per un mezzo.
Conclusivamente, va accertato che il testamento pubblico del 6 luglio 2016 di ha leso i diritti di legittimari dei genitori e Persona_1 Parte_1
e in riduzione delle disposizioni testamentarie, onde costituire la Parte_2
quota di riserva, attribuisce loro la piena ed esclusiva proprietà a parità di quote dell'immobile in Genazzano vicolo Conti n. 8 di cui al Catasto Fabbricati foglio 34 particella 464 sub 6 e condanna al pagamento in loro favore della CP_1
somma di Euro 15.986,91.
Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, considerando che parte convenuta non si è mai opposta alle pretese di parte attrice che ha tra l'altro proposto il giudizio senza neppure prima tentare una soluzione concordata ed ha mosso una serie di contestazioni, tutte infondate, alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio.
Gli oneri di consulenza tecnica sono posti a carico delle parti in proporzione ai diritti ereditari derivanti dalla presente pronuncia e dunque per un quarto a carico di parte attrice e per tre quarti a carico di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che il testamento pubblico del 6 luglio 2016 di Persona_1
ha leso i diritti di legittimari dei genitori e;
Parte_1 Parte_2
- in riduzione delle disposizioni del testamento di cui al capo che precede assegna a e a la piena ed esclusiva proprietà a parità di Parte_1 Parte_2
quote dell'immobile in Genazzano vicolo Conti n. 8 di cui al Catasto Fabbricati foglio 34 particella 464 sub 6 e condanna al pagamento in loro favore della CP_1
somma di Euro 15.986,91;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- pone gli oneri di consulenza tecnica liquidati con separato decreto per un quarto a carico di e e per la restante quota di tre quarti Parte_1 Parte_2
a carico di CP_1
Sassari, 21/1/2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana