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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1165/2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Madore, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera continuativa e subordinata, alle dipendenze della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ”, da novembre CP_3
2015 ad aprile 2019, con alcuni brevi periodi di interruzione, ricoprendo le mansioni di porta vitto, aiuto cuoco e addetto alle pulizie;
- che, più precisamente, da novembre 2015 a febbraio 2016 svolgeva la mansione di porta vitto, occupandosi della consegna del vitto ai detenuti ed osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 consegnava la colazione;
dalle 10.30 alle 13.00 consegnava il pranzo;
dalle 17.00 alle 18.30 consegnava la cena, mentre la domenica l'orario osservato era dalle 7.00 alle 13.00;
- che, da luglio 2016 a settembre 2016 e da gennaio 2017 a marzo 2017 svolgeva il compito di aiuto cuoco, occupandosi di scaricare i furgoni che arrivavano con le scorte alimentari, di effettuare la preparazione delle basi per la cucina, di fornire aiuto nella cottura dei cibi come da menù fissato dal carcere, di effettuare le porzioni del cibo affinché il porta vitto le potesse consegnare e di pulire la cucina, lavorando dalle 6.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato, nonché tre domeniche al mese dalle 6.00 alle 12.00;
- che, da luglio 2017 ad ottobre 2017 era stato addetto alle pulizie, occupandosi della pulizia dei luoghi comuni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00;
- di non aver percepito la quattordicesima mensilità ed il compenso per lavoro straordinario;
1 - che il rapporto di lavoro de quo andava regolato dal C.C.N.L. “Lavoro Domestico” del
01/07/2013, art. 10, livello A - lett. B e che, in applicazione di tale normativa, pur consapevoli della detrazione dei due terzi della mercede prevista per i lavoratori detenuti, la mercede corrisposta di fatto risultava essere inferiore a quella prevista nel contratto collettivo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo intercorso col convenuto nel periodo da novembre 2015 CP_1 ad aprile 2019 e, conseguenzialmente, di determinare le effettive retribuzioni e le altre indennità dovute, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, con condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.930,80, o di quella maggiore o minore ritenuta opportuna, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando, in via preliminare, la natura CP_1 subordinata del rapporto di lavoro considerando che parte ricorrente, dopo aver descritto le sue discontinue mansioni, aveva omesso di menzionare e provare le direttive/gli ordini disposti dalla P.A., nonché di dedurre le circostanze da cui estrarre, in punto di diritto,
l'esercizio del potere gerarchico, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Eccepiva l'assenza di prova, tanto con riferimento al requisito della continuità della prestazione, quanto con riguardo al potere organizzativo avente ad oggetto i tempi e il luogo di lavoro ed aggiungeva che il rapporto della tipologia in esame non era qualificabile e neppure assimilabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, col venir meno del presupposto normativo previsto per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato sia di tipo privato che pubblico. Contestava, altresì, l'ammontare dei conteggi indicati in ricorso poiché i parametri utilizzati ai fini del calcolo della mercede non risultavano applicabili al caso de quo e precisava che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la somma complessivamente erogata per il lavoro carcerario svolto dal ricorrente era stata calcolata ed integralmente liquidata sulla base delle mansioni effettivamente assicurate, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro prestato e, soprattutto, applicando correttamente il C.C.N.L. in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione. Eccepiva che nessun documento in atti era tale da dimostrare i fatti costitutivi delle pretese azionate dal ricorrente, compresi quelli attinenti ai cedolini paga, certamente non provenienti dal Controparte_1
, ma da aziende esterne alla P.A., riflettenti i compiti eseguiti dal ricorrente, i dati
[...] mese per mese riferiti ad inquadramento del lavoratore, l'orario espletato, il lavoro festivo e la retribuzione percepita. In via subordinata, chiedeva l'integrale compensazione tra le parti del credito vantato dal ricorrente per le (presunte) differenze retributive, ove esistenti, con il costo reale sostenuto dall'Amministrazione dello Stato per il mantenimento in carcere del ricorrente nel periodo di espletamento delle sue mansioni, fissato con D.M. del 7 agosto 2015 nella misura di € 5,44, di cui i 2/3 da determinarsi a carico del ricorrente/detenuto nella misura di € 3,63 (al giorno). A tale fine, precisava che il sig. era stato detenuto presso la Pt_1
Casa Circondariale di S.M.C.V. nel periodo di espletamento delle sue mansioni senza nulla corrispondere allo Stato per l'espiamento della pena detentiva. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto nel merito dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto,
2 oltre che assolutamente non provato, nonché l'accertamento e la dichiarazione che nulla era dovuto al ricorrente. In via subordinata, chiedeva la compensazione del presunto credito vantato dallo stesso col costo sostenuto per il suo mantenimento in carcere nel periodo di espletamento delle mansioni. Il tutto con vittoria di spese.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente è necessario operare una corretta qualificazione giuridica del lavoro carcerario.
Come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, con riferimento al lavoro penitenziario, la vecchia disciplina –propria del r.d. 18.6.31 n. 787- lo configurava come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina;
la ricostruzione dogmatica classica del rapporto di lavoro penitenziario ne ravvisava una prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.
La riforma del 1975 (art. 20, 2° co., l. 354/75, c.d. ordinamento penitenziario, d'ora in avanti O.P.) ha superato tale impostazione e, nell'evidenziare le finalità rieducative del lavoro, ha nel contempo riconosciuto una serie di situazioni soggettive tutelabili in favore del lavoratore detenuto: così, da un lato, il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento cardine del trattamento globale diretto a rieducare il recluso e a reinserirlo nella collettività; dall'altro lato, al lavoratore detenuto sono stati riconosciuti vari diritti soggettivi che si affiancano all'obbligo del lavoro. Il lavoro in favore dell'amministrazione restava però un obbligo per il detenuto (art. 20, 2° co., O.P.), e su tale obbligo non aveva inciso neppure l'eliminazione della discrezionalità del provvedimento del direttore del carcere nell'assegnazione al lavoro apportata dalla l. 12.8.93, n. 296, che aveva modificato l'art. 20,
6° co., O.P., indicando i criteri di priorità nell'assegnazione al lavoro dei detenuti (anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, carichi familiari, professionalità, precedenti e future attività) e le relative procedure (graduatorie in due liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere). Nel regime normativo –applicabile al lavoratore qui in causa- precedente la riforma dell'ordinamento penitenziario dettata dal d.lgs. n. 124 del 2018, il lavoro in carcere era innanzitutto un obbligo e non solo un diritto.
Quanto agli altri aspetti del lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, occorre richiamare l'art. 20, co. 17, O.P., che stabilisce che “la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale”.
Il silenzio normativo relativamente alle ferie del lavoratore detenuto è stato presto colmato da una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, co. 16, O.P., nella parte in cui non riconosceva al lavoratore detenuto il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva (Corte Cost. 22.5.01, n. 158).
3 In particolare, è utile richiamare la pronuncia nella parte in cui la Corte costituzionale inquadra specificamente il lavoro del detenuto, rilevando che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (…)… La
Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche”.
Il lavoro penitenziario è remunerato (art. 20, 2° co., O.P.) e al lavoratore detenuto è assicurato un compenso (denominato nel sistema dell'ordinamento penitenziario “mercede” e solo dopo la riforma del 2018 “retribuzione”, e determinato da una apposita commissione): è stabilito dall'art. 22 O.P. che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”; la disparità di trattamento che ne derivava rispetto ai lavoratori non detenuti pareva a taluni evidente, ma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 30.11.88, n. 1087, la quale, pur ritenendo applicabile al lavoro penitenziario la garanzia costituzionale della sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento economico con il lavoro ordinario.
Ciò posto in diritto, va rilevato che non vi è contestazione in ordine alle mansioni e all'orario di lavoro osservato dal ricorrente durante la propria detenzione.
Il ricorrente ha infatti indicato il luogo di detenzione ed i periodi di tempo durante i quali egli aveva svolto attività lavorative, il tipo di mansioni espletate e l'inquadramento, l'orario di lavoro, le norme di diritto invocate (art.22 L.354/75) nonché l'inadempimento della competente Commissione ministeriale con riferimento all'obbligo di adeguare la mercede ai minimi retributivi della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo. Allo stesso ricorso sono stati allegati prospetti contabili nei quali sono stati specificati, per ciascun periodo di lavoro, mansioni, qualifica, inquadramento CCNL di settore ed orario di lavoro. Il ricorrente, inoltre, ha richiamato nell'atto introduttivo i documenti depositati. Venendo, quindi, all'esame del merito delle richieste avanzate dal ricorrente deve evidenziarsi come tutte le circostanze di fatto esposte dal ricorrente trovino conferma nella documentazione allegata al ricorso di primo grado, con particolare riferimento alle copie degli estratti mercede ed ai cedolini paga, e non siano state espressamente e specificamente contestate da parte del convenuto. CP_1
4 Va poi ricordato che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22, L. n.
354/75 (la norma testualmente recita: Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione).
Dal raffronto fra le tabelle allegate ed i cedolini in atti si evince che per tutto l'arco temporale che qui interessa la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nella richiamata tabella, senza essere mai aggiornata.
Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei CP_1 parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede, sicché è fondata la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo.
Ciò posto, sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale invitava la parte ricorrente a riformulare i conteggi tenendo conto delle ore indicate nei cedolini paga, per cui parte resistente deve essere condannata al pagamento di € 2.510,32 a titolo di differenze retributive sulla mercede effettivamente percepita, oltre € 185,00 a titolo di TFR, somma calcolata dal giudicante, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., sulla base delle somme sopra indicate.
Va disattesa l'eccezione di compensazione sollevata dal , osservando che CP_1
l'Amministrazione penitenziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 354/1975 e dall'art. 145, comma 2, n. 2 c.p., deve detrarre dalle remunerazioni le quote che occorrono per gli alimenti ed il corredo del detenuto.
Alla luce dell'analisi delle buste paga allegate dal ricorrente, relative all'intero periodo in
5 questione, emerge chiaramente che l'Amministrazione abbia operato la trattenuta delle spese di mantenimento dalla remunerazione attribuita al detenuto ricorrente, in virtù del combinato disposto degli artt. 145 c.p. e 2 l. n. 354/1975, secondo i quali sulla remunerazione sono prelevate “le somme che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato”. In ragione di tale evidenza, in relazione alle spese per l'esecuzione della pena già recuperate dall'Amministrazione mediante prelievo dalla remunerazione, non può che dichiararsi infondata in fatto l'eccezione di compensazione sollevata dal . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento di € 2.510,32 a titolo di differenze retributive sulla mercede effettivamente percepita, oltre € 185,00 a titolo di TFR;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessive € 1.314,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1165/2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Madore, come in atti Parte_1
- ricorrente –
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, in maniera continuativa e subordinata, alle dipendenze della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ”, da novembre CP_3
2015 ad aprile 2019, con alcuni brevi periodi di interruzione, ricoprendo le mansioni di porta vitto, aiuto cuoco e addetto alle pulizie;
- che, più precisamente, da novembre 2015 a febbraio 2016 svolgeva la mansione di porta vitto, occupandosi della consegna del vitto ai detenuti ed osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 consegnava la colazione;
dalle 10.30 alle 13.00 consegnava il pranzo;
dalle 17.00 alle 18.30 consegnava la cena, mentre la domenica l'orario osservato era dalle 7.00 alle 13.00;
- che, da luglio 2016 a settembre 2016 e da gennaio 2017 a marzo 2017 svolgeva il compito di aiuto cuoco, occupandosi di scaricare i furgoni che arrivavano con le scorte alimentari, di effettuare la preparazione delle basi per la cucina, di fornire aiuto nella cottura dei cibi come da menù fissato dal carcere, di effettuare le porzioni del cibo affinché il porta vitto le potesse consegnare e di pulire la cucina, lavorando dalle 6.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato, nonché tre domeniche al mese dalle 6.00 alle 12.00;
- che, da luglio 2017 ad ottobre 2017 era stato addetto alle pulizie, occupandosi della pulizia dei luoghi comuni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00;
- di non aver percepito la quattordicesima mensilità ed il compenso per lavoro straordinario;
1 - che il rapporto di lavoro de quo andava regolato dal C.C.N.L. “Lavoro Domestico” del
01/07/2013, art. 10, livello A - lett. B e che, in applicazione di tale normativa, pur consapevoli della detrazione dei due terzi della mercede prevista per i lavoratori detenuti, la mercede corrisposta di fatto risultava essere inferiore a quella prevista nel contratto collettivo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo intercorso col convenuto nel periodo da novembre 2015 CP_1 ad aprile 2019 e, conseguenzialmente, di determinare le effettive retribuzioni e le altre indennità dovute, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, con condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.930,80, o di quella maggiore o minore ritenuta opportuna, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando, in via preliminare, la natura CP_1 subordinata del rapporto di lavoro considerando che parte ricorrente, dopo aver descritto le sue discontinue mansioni, aveva omesso di menzionare e provare le direttive/gli ordini disposti dalla P.A., nonché di dedurre le circostanze da cui estrarre, in punto di diritto,
l'esercizio del potere gerarchico, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Eccepiva l'assenza di prova, tanto con riferimento al requisito della continuità della prestazione, quanto con riguardo al potere organizzativo avente ad oggetto i tempi e il luogo di lavoro ed aggiungeva che il rapporto della tipologia in esame non era qualificabile e neppure assimilabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, col venir meno del presupposto normativo previsto per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato sia di tipo privato che pubblico. Contestava, altresì, l'ammontare dei conteggi indicati in ricorso poiché i parametri utilizzati ai fini del calcolo della mercede non risultavano applicabili al caso de quo e precisava che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la somma complessivamente erogata per il lavoro carcerario svolto dal ricorrente era stata calcolata ed integralmente liquidata sulla base delle mansioni effettivamente assicurate, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro prestato e, soprattutto, applicando correttamente il C.C.N.L. in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione. Eccepiva che nessun documento in atti era tale da dimostrare i fatti costitutivi delle pretese azionate dal ricorrente, compresi quelli attinenti ai cedolini paga, certamente non provenienti dal Controparte_1
, ma da aziende esterne alla P.A., riflettenti i compiti eseguiti dal ricorrente, i dati
[...] mese per mese riferiti ad inquadramento del lavoratore, l'orario espletato, il lavoro festivo e la retribuzione percepita. In via subordinata, chiedeva l'integrale compensazione tra le parti del credito vantato dal ricorrente per le (presunte) differenze retributive, ove esistenti, con il costo reale sostenuto dall'Amministrazione dello Stato per il mantenimento in carcere del ricorrente nel periodo di espletamento delle sue mansioni, fissato con D.M. del 7 agosto 2015 nella misura di € 5,44, di cui i 2/3 da determinarsi a carico del ricorrente/detenuto nella misura di € 3,63 (al giorno). A tale fine, precisava che il sig. era stato detenuto presso la Pt_1
Casa Circondariale di S.M.C.V. nel periodo di espletamento delle sue mansioni senza nulla corrispondere allo Stato per l'espiamento della pena detentiva. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto nel merito dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto,
2 oltre che assolutamente non provato, nonché l'accertamento e la dichiarazione che nulla era dovuto al ricorrente. In via subordinata, chiedeva la compensazione del presunto credito vantato dallo stesso col costo sostenuto per il suo mantenimento in carcere nel periodo di espletamento delle mansioni. Il tutto con vittoria di spese.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente è necessario operare una corretta qualificazione giuridica del lavoro carcerario.
Come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, con riferimento al lavoro penitenziario, la vecchia disciplina –propria del r.d. 18.6.31 n. 787- lo configurava come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina;
la ricostruzione dogmatica classica del rapporto di lavoro penitenziario ne ravvisava una prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.
La riforma del 1975 (art. 20, 2° co., l. 354/75, c.d. ordinamento penitenziario, d'ora in avanti O.P.) ha superato tale impostazione e, nell'evidenziare le finalità rieducative del lavoro, ha nel contempo riconosciuto una serie di situazioni soggettive tutelabili in favore del lavoratore detenuto: così, da un lato, il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento cardine del trattamento globale diretto a rieducare il recluso e a reinserirlo nella collettività; dall'altro lato, al lavoratore detenuto sono stati riconosciuti vari diritti soggettivi che si affiancano all'obbligo del lavoro. Il lavoro in favore dell'amministrazione restava però un obbligo per il detenuto (art. 20, 2° co., O.P.), e su tale obbligo non aveva inciso neppure l'eliminazione della discrezionalità del provvedimento del direttore del carcere nell'assegnazione al lavoro apportata dalla l. 12.8.93, n. 296, che aveva modificato l'art. 20,
6° co., O.P., indicando i criteri di priorità nell'assegnazione al lavoro dei detenuti (anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, carichi familiari, professionalità, precedenti e future attività) e le relative procedure (graduatorie in due liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere). Nel regime normativo –applicabile al lavoratore qui in causa- precedente la riforma dell'ordinamento penitenziario dettata dal d.lgs. n. 124 del 2018, il lavoro in carcere era innanzitutto un obbligo e non solo un diritto.
Quanto agli altri aspetti del lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, occorre richiamare l'art. 20, co. 17, O.P., che stabilisce che “la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale”.
Il silenzio normativo relativamente alle ferie del lavoratore detenuto è stato presto colmato da una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, co. 16, O.P., nella parte in cui non riconosceva al lavoratore detenuto il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva (Corte Cost. 22.5.01, n. 158).
3 In particolare, è utile richiamare la pronuncia nella parte in cui la Corte costituzionale inquadra specificamente il lavoro del detenuto, rilevando che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (…)… La
Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche”.
Il lavoro penitenziario è remunerato (art. 20, 2° co., O.P.) e al lavoratore detenuto è assicurato un compenso (denominato nel sistema dell'ordinamento penitenziario “mercede” e solo dopo la riforma del 2018 “retribuzione”, e determinato da una apposita commissione): è stabilito dall'art. 22 O.P. che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”; la disparità di trattamento che ne derivava rispetto ai lavoratori non detenuti pareva a taluni evidente, ma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 30.11.88, n. 1087, la quale, pur ritenendo applicabile al lavoro penitenziario la garanzia costituzionale della sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., ha ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento economico con il lavoro ordinario.
Ciò posto in diritto, va rilevato che non vi è contestazione in ordine alle mansioni e all'orario di lavoro osservato dal ricorrente durante la propria detenzione.
Il ricorrente ha infatti indicato il luogo di detenzione ed i periodi di tempo durante i quali egli aveva svolto attività lavorative, il tipo di mansioni espletate e l'inquadramento, l'orario di lavoro, le norme di diritto invocate (art.22 L.354/75) nonché l'inadempimento della competente Commissione ministeriale con riferimento all'obbligo di adeguare la mercede ai minimi retributivi della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo. Allo stesso ricorso sono stati allegati prospetti contabili nei quali sono stati specificati, per ciascun periodo di lavoro, mansioni, qualifica, inquadramento CCNL di settore ed orario di lavoro. Il ricorrente, inoltre, ha richiamato nell'atto introduttivo i documenti depositati. Venendo, quindi, all'esame del merito delle richieste avanzate dal ricorrente deve evidenziarsi come tutte le circostanze di fatto esposte dal ricorrente trovino conferma nella documentazione allegata al ricorso di primo grado, con particolare riferimento alle copie degli estratti mercede ed ai cedolini paga, e non siano state espressamente e specificamente contestate da parte del convenuto. CP_1
4 Va poi ricordato che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22, L. n.
354/75 (la norma testualmente recita: Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per ciascuna delle Controparte_4 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione).
Dal raffronto fra le tabelle allegate ed i cedolini in atti si evince che per tutto l'arco temporale che qui interessa la mercede è stata quantificata sulla base delle retribuzioni indicate nella richiamata tabella, senza essere mai aggiornata.
Il , quindi, non ha adempiuto all'obbligo di procedere agli aggiornamenti dei CP_1 parametri retributivi utilizzati ai fini del calcolo della mercede, sicché è fondata la pretesa del ricorrente di vedersi liquidare la retribuzione per il lavoro prestato sulla base delle percentuali individuate dalla Commissione, da applicarsi, però, sui minimi retributivi previsti dai CCNL succedutisi nel tempo.
Ciò posto, sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale invitava la parte ricorrente a riformulare i conteggi tenendo conto delle ore indicate nei cedolini paga, per cui parte resistente deve essere condannata al pagamento di € 2.510,32 a titolo di differenze retributive sulla mercede effettivamente percepita, oltre € 185,00 a titolo di TFR, somma calcolata dal giudicante, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., sulla base delle somme sopra indicate.
Va disattesa l'eccezione di compensazione sollevata dal , osservando che CP_1
l'Amministrazione penitenziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 354/1975 e dall'art. 145, comma 2, n. 2 c.p., deve detrarre dalle remunerazioni le quote che occorrono per gli alimenti ed il corredo del detenuto.
Alla luce dell'analisi delle buste paga allegate dal ricorrente, relative all'intero periodo in
5 questione, emerge chiaramente che l'Amministrazione abbia operato la trattenuta delle spese di mantenimento dalla remunerazione attribuita al detenuto ricorrente, in virtù del combinato disposto degli artt. 145 c.p. e 2 l. n. 354/1975, secondo i quali sulla remunerazione sono prelevate “le somme che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato”. In ragione di tale evidenza, in relazione alle spese per l'esecuzione della pena già recuperate dall'Amministrazione mediante prelievo dalla remunerazione, non può che dichiararsi infondata in fatto l'eccezione di compensazione sollevata dal . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento di € 2.510,32 a titolo di differenze retributive sulla mercede effettivamente percepita, oltre € 185,00 a titolo di TFR;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessive € 1.314,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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