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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza dell' 1 luglio 2025 avente ad oggetto modifica congiunta delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale, Is. E/5 scala C presso lo studio dell'avvocato Arturo Serao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Centro CP_1 C.F._2
Direzionale, Is. E/5 scala C presso lo studio dell'avvocato Arturo Serao che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2223/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 524/2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c.; con ordinanza dell' 1 luglio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Fermo restando che le parti dichiarano e confermano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto patrimoniale o economico, il Sig. si impegna a pagare ogni utenza (luce, gas ed Parte_1 acqua) nonché ogni imposta o tassa gravante sulla casa coniugale, nonché a versare la somma di euro 200,00 mensili alla Sig.ra a titolo di mantenimento. Il tutto, con integrale conferma CP_1 delle altre condizioni.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 524/2024, passata in giudicato, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 1 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2223 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza dell' 1 luglio 2025 avente ad oggetto modifica congiunta delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale, Is. E/5 scala C presso lo studio dell'avvocato Arturo Serao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Centro CP_1 C.F._2
Direzionale, Is. E/5 scala C presso lo studio dell'avvocato Arturo Serao che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2223/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 524/2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c.; con ordinanza dell' 1 luglio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Fermo restando che le parti dichiarano e confermano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto patrimoniale o economico, il Sig. si impegna a pagare ogni utenza (luce, gas ed Parte_1 acqua) nonché ogni imposta o tassa gravante sulla casa coniugale, nonché a versare la somma di euro 200,00 mensili alla Sig.ra a titolo di mantenimento. Il tutto, con integrale conferma CP_1 delle altre condizioni.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 524/2024, passata in giudicato, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 1 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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