Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, SeZIne per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere On. dott. Roberto Callegari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 50498/2024 e 50840/2024
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] [...] (c.f. ), zii Parte_2 CodiceFiscale_2 dei minori nata a [...] il [...], , Persona_1 Parte_3 nato a [...] [...] e , nato a [...] [...], rappresentati Persona_2
e difesi dall'avv. Giovanni Tripodi, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma, CirconvallaZIne Trionfale 34
APPELLANTI nel proc n. 50498/2024 R.G.
, nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), madre dei minori nata a [...] il C.F._3 Persona_1
12/12/2014, , nato a [...] [...] e , nato a Parte_3 Persona_2
Frosinone 12.5.2019, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Caperna, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Frosinone, Via Marittima n. 180
APPELLANTE nel proc. n. 80840/2024
E
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), padre dei minori , nato a [...] il C.F._4 Persona_2
12.05.2019, nata a [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario
[...]
Cellitti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Frosinone, alla via Cesare Terranova n. 50
Avv. ANNA MARIA GUALTIERI, nella qualità di Curatore Speciale dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_3
[...] Persona_2 il 12.05.2019, giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Roma del 14/15.03.2023, rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Via Carlo Poma n.4
SINDACO del , quale Tutore dei minori Controparte_3 [...]
nata a [...] il [...], nato a Per_1 Parte_3
Frosinone il 04.09.2016 e nato a [...] il [...], non Persona_2 costituito
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 98/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_3 nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Persona_2 il 12.05.2019
CONCLUSIONI per e Parte_1 Persona_1
revocare e comunque annullare il decreto di adottabilità dei minori emesso con la sentenza di adottabilità nel procedimento 38/23 ab e dunque la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 21.2.24 Presidente Formisano nel procedimento n 38/ 23ab relativo ai minori
[...]
e aperto su richiesta del PM in data Persona_3 Parte_3
28.1.23 In via subordinata garantire comunque i rapporti dei ricorrenti con la coppia affidataria nel percorso di crescita dei minori per : Controparte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte adita, disposte le formalità di Legge ed in accoglimento della presente impugnaZIne, nonché in riforma della sentenza N. 98/2024 impugnata, Voglia accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti relativi allo stato di abbandono della prole e per l'effetto disporre l'annullamento della dichiaraZIne di adottabilità o comunque la sua revoca od un'altra misura efficace, con ogni consequenziale statuiZIne e provvedimento ed, in ogni caso, nell'interesse della prole medesima, contrariis reiectis, revocare/rigettare la richiesta di sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale della appellante, collocando i tre minori presso l'abitaZIne dell'istante, previo monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti. In ogni caso, in via subordinata, si insiste affinché la Corte di Appello adita Voglia autorizzare il diritto di visita dei minori nei confronti della madre anche, eventualmente, presso i servizi sociali territorialmente competenti, con diritto di prelievo temporalmente circostanziato, o, in ulteriore subordine, anche mediante iniziale contatto telefonico e/o de visu, supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti mediante incontri protetti. Si chiede assumersi tutte le informaZIni ritenute opportune.
Per il Curatore Speciale dei minori (avv. Anna Maria Gualtieri):
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dagli zii paterni sigg.ri e in quanto Parte_1 Persona_1 inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza di adottabilità n. 98/2024 del 21.02.2024 emessa nel proc. 38/23 AB.
Si chiede il rigetto degli altri motivi del ricorso proposto dalla sig.ra P_
in quanto inammissibile e/o privi di rilevanza o pregio ai fini di una revisione
[...]
o annullamento della sentenza de quo, con conseguente conferma della sentenza di adottabilità n. 98/2024 del 21.02.2024 emessa nel proc. 38/23 AB. Con condanna alle spese del presente giudiZI.
Per : Controparte_2
chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita Voglia, anche inaudita altera parte, e, in ogni caso, sentite le parti, assunte le dovute informaZIni, accertare e dichiarare insussistente lo stato di abbandono della prole, revocando o in subordine modificando il decreto di apertura del procedimento di pre-adottabilità e la successiva sentenza di dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori, provvedendo, in ogni caso, nell'interesse della prole medesima, contrariis reiectis, a revocare/rigettare la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale della comparente, collocando i tre minori presso l'abitaZIne dell'istante, previo monitoraggio dei Servizi Sociale territorialmente competenti. In ogni caso, in via subordinata, si insiste affinché al Corte di Appello di Roma – sez. Minorenni Voglia autorizzare il diritto di visita dei minori nei confronti del padre anche, eventualmente, presso la Casa Famiglia ove sono attualmente collocati oppure presso la Casa Circondariale ove è attualmente recluso il . Da Controparte_2 ultimo si chiede in caso di rigetto di quest'ultima istanza di autorizzare il CP_2 ad effettuare colloqui telefonici con i figli. Si chiede assumersi tutte le
[...] informaZIni ritenute opportune. Con ogni provvedimento provvisorio ed urgente previsto dalla legge
Il P.G. in data 14 ottobre 2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
Fatto e motivi della decisione
In seguito al ricorso presentato dal PMM ai sensi dell'art. 8 l. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 98/2024 del 21 febbraio 2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a Persona_1
Frosinone il 12.12.2014, nato a [...] il [...] Parte_3
e nato a [...] il [...], figli di e di Persona_2 Controparte_2
, con divieto di contatti e rapporti con i genitori e i familiari, e ha Controparte_1 confermato il collocamento a rischio giuridico dei suddetti minori presso la coppia che li ha accolti. In particolare, il TMM ha ritenuto entrambi i genitori dei suddetti minori non idonei a garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico dei figli;
ha segnalato l'incapacità dei genitori stessi di avviare un percorso di sostegno tale da consentire loro di acquisire le risorse necessarie in tempi compatibili con il superiore interesse dei figli;
ha riscontrato la mancanza di parenti idonei a farsi carico della situaZIne e ad offrire un adeguato sostegno ai genitori.
Avverso la pronuncia di primo grado, con ricorso depositato il 25 aprile 2024 hanno proposto appello gli zii paterni dei minori, e (proc. Parte_1 Persona_1
n. 50498/2024), e con successivo ricorso depositato il 28 maggio 2024 avverso la stessa sentenza ha proposto appello anche la madre dei minori stessi, P_
(proc. n. 50840/2024). I due distinti procedimenti sono stati riuniti con
[...] decreto del Presidente di questa SeZIne del 10 giugno 2024.
A sostegno della proposta impugnaZIne, gli appellanti e hanno Pt_1 Pt_3 formulato i seguenti motivi:
- MANCANZA DEL PRESUPPOSTO PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEI MINORI - MANCATA ISTRUTTORIA SULLA CAPACITÀ GENITORIALE DEI RICORRENTI;
- ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - MANCATA ISTRUTTORIA - PERIZIA SVOLTA DAL CENTRO FREGOSI – ESCLUSIONE DEGLI ZII PATERNI;
- OMESSA APPLICAZIONE degli ARTT. 115 E 116 CPC IN RELAZIONE ALLA VAUTAZIONE DELLE CONDOTTE CONSIDERATE ABBANDONICHE, con riferimento ALLA FIGURA DEGLI ZII PATERNI.
Specificamente, gli appellanti hanno dedotto che:
- Il Tribunale aveva ritenuto sussistente lo stato di abbandono dei minori sulla base di un fatto indimostrato, e specificamente la incapacità degli zii paterni di prendersi cura dei minori, laddove, invece, dalla svolta istruttoria era chiaramente emerso il continuo interesse sempre dimostrato dagli zii nei confronti dei minori;
- Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che gli zii disponevano di un'abitaZIne adeguata e di un reddito dignitoso, e avevano avuto rapporti significativi con i nipoti;
- La perizia effettuata dal Centro Fregosi non poteva definirsi esaustiva e completa rispetto alla posiZIne dei ricorrenti, non essendo stati questi ultimi mai ascoltati né, tantomeno, valutati in quel contesto;
- Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di abbandono esclusivamente su due presupposti non verificati, e precisamente che gli zii non costituissero una risorsa per i minori e che gli stessi avessero comunicato in ritardo la situaZIne di disagio dei nipoti, laddove, invece, il e la avevano tempestivamente Pt_1 Pt_3 interessato della vicenda i competenti Servizi Sociali, avevano ospitato in casa loro i nipoti per oltre un mese, nonché che per moltissimi fine settimana, dopo la detenZIne del padre, e li avevano accuditi e protetti, sicché grazie al reddito del e con l'aiuto di un sussidio statale certamente essi avrebbero potuto garantire Pt_1 loro adeguate cure.
Gli appellanti hanno quindi concluso come in epigrafe.
ha a sua volta formulato i seguenti motivi di gravame: Controparte_1
- 1) VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.17 DELLA LEGGE 184/1983, per omessa notifica della sentenza di primo grado alla da parte P_ della cancelleria del TMM;
- 2) VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.38 DISP. ATT. C.C., OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA A PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI DECADENZA STANTE LA PENDENZA DI PREGRESSO GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE, introdotto da per ottenere la Controparte_1 separaZIne giudiziale da , iscritto a ruolo in data 22.11.2022 al Controparte_2
n. 3333/2022 R.G.;
- 3) VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 184/1983, PER AVERE IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA DICHIARATO L'ADOTTABILITA' DEI MINORI IN MANCANZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMESSO ESAME DI FATTI RILEVANTI, PER NON AVERE IL GIUDICE DI PRIME CURE CONSIDERATO VARI ELEMENTI, COME IL PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, LA FINE DELLA RELAZIONE CON IL COMPAGNO, DETENUTO PER REATO DI DROGA, LE DENUNCE ALLEGATE - TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI ALLEGATI, DA PARTE DEL GIUDICE. Lamentava l'appellante che il primo giudice avrebbe: omesso ogni valutaZIne riguardante l'omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dell'
“abbandono”, con conseguente violaZIne e falsa applicaZIne della legge n. 184/1993, dell'art.7 della ConvenZIne di New York, dell'art.3 della ConvenZIne di Strasburgo, nonché dell'art. 11.24 del trattato istitutivo di una costituZIne per l'Europa; omesso di valutare che la aveva dato prova di un pieno P_ recupero, essendo in cura presso la Asl di Frosinone (e conducendo una vita normale, tanto da aver iniziato una relaZIne stabile con un ragazzo, , Persona_4 nato in [...] il [...], con il quale conduceva in locaZIne un immobile di ampia metratura;
omesso di considerare che il non aveva CP_4 effettuato la valutaZIne del padre dei minori, in quanto detenuto in carcere, non aveva ritenuto opportuno effettuare l'osservaZIne delle interaZIni tra la madre e i bambini, a causa dell'assenza di contatti dal momento dell'inserimento dei bambini Pers in casa famiglia, non aveva potuto somministrare alcun test al minore a causa della sua resistenza a stimoli differenti da quelli ludici;
omesso di considerare l'ipotesi di valutare con professionisti appropriati la capacità genitoriale della figura materna in relaZIne al rapporto con la prole;
omesso di valutare il fatto che la odierna appellante aveva denunciato i soprusi da lei vissuti, prima ad opera del marito e successivamente ad opera di;
proceduto all'audiZIne Parte_4 dei piccoli e senza la Persona_1 Parte_3 Persona_2 presenza degli Avvocati dei genitori e senza che i medesimi potessero interagire o perlomeno interloquire in alcun modo;
- 4) VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON CONSEGUENTE NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER
[...]
, IN VIOLAZIONE DELL'ART.10, CO.2 L.184/1983, LA NOMINA DI CP_5
UN CTU IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' GENITORIALE DELLA SI.RA ; Controparte_1
- 5) Irregolarità nell'AUDIZIONE DEI MINORI;
- 6) VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON CONSEGUENTE ELLA SENTENZA IMPUGNATA, PER OMESSA CP_6
CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA;
- 7) VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE NR. 184/1993, DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO, DEGLI ARTT.29, 30 COST. E DELL'ART.8 CEDU PER LA MANCATA VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONE DELL'IPOTESI DI AFFIDAMENTO AI FAMILIARI ENTRO IL QUARTO GRADO;
- 8) OMESSA CONCESSIONE TERMINI PER LE MEMORIE CONCLUSIONALI.
La ha quindi concluso come sopra. P_
Con decreto del Presidente di questa SeZIne in data 16 aprile 2024 è stata disposta la riunione degli appelli, sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso introduttivo, per il deposito di memorie e repliche e per il deposito della relaZIne di aggiornamento del ServiZI Sociale competente, ed è stata fissata per la compariZIne delle parti l'udienza del 15 ottobre 2024.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Anna Maria Gualtieri, si è costituito in giudiZI in data 15 luglio 2024 relativamente a entrambi gli appelli, contestando tutti i singoli motivi di gravame formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto.
In data 14 ottobre 2024 si è costituito in giudiZI anche Controparte_2 deducendo la omessa o erronea interpretaZIne delle risultanze processuali e il difetto dei presupposti di cui all'articolo 403 c.c., e contestando specificamente tutte le circostanze di fatto esposte dal primo giudice a sostegno della decisione impugnata.
L'appellato ha concluso come in epigrafe
Il ServiZI Sociale del Comune di , in data 24 luglio 2024, ha fatto CP_3 pervenire una relaZIne di aggiornamento sulla condiZIne dei minori e del relativo nucleo familiare, nella quale si legge che il è ancora detenuto, mentre la Pt_3 dal 3 maggio 2024 non è più residente nel Comune di , P_ CP_3 essendosi trasferita a Veroli presso il suo nuovo compagno;
gli zii Parte_5 hanno tre figli, di 15 anni, di 12 anni e di 6 anni;
il Per_5 Per_6 Per_7 Pt_1 lavora a tempo pieno, mentre la moglie si occupa della casa;
i due sembrano disponibili ad accogliere i nipoti, eventualmente anche solo , e dichiarano Pt_3 di essere in grado di prendersene cura, con appositi sostegni;
i minori sono collocati presso una coppia;
e frequentano la Scuola Primaria, il piccolo Per_1 Pt_3 Pers la Scuola dell'Infanzia; i tre bambini non hanno avuto difficoltà a integrarsi nel nuovo ambiente e con i nuovi compagni;
e hanno avuto Per_1 Pt_3 qualche difficoltà nella lettura e nella concentraZIne, praticano corsi di nuoto;
i minori raccontano di trovarsi bene nella nuova famiglia, ove hanno trovato un clima sano, sentendosi compresi.
Il PG in data 14 ottobre 2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
In seguito alla celebraZIne dell'udienza del 15 ottobre 2024 questa Corte, rilevato che , con il sesto motivo di appello, aveva eccepito la nullità della Controparte_1 sentenza di primo grado per omessa convocaZIne della coppia presso la quale i minori erano stati collocati e ritenuto, inoltre, che in ragione delle specifiche doglianze articolate da tutti gli appellanti in merito alla incompletezza dell'attività istruttoria svolta in primo grado, alla insufficienza della valutaZIne effettuata dal sulla capacità genitoriale di e alla omessa CP_4 Controparte_1 valutaZIne delle capacità degli zii paterni a prendersi cura dei minori si rendeva necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio, ha disposto che il Curatore Speciale dei minori provvedesse a rendere nota ai collocatario la possibilità, loro concessa, di depositare note o di comparire personalmente per rendere dichiaraZIni;
ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, nominando quale consulente la dottoressa ha infine disposto che il ServiZI Sociale Persona_8 competente inviasse una relaZIne aggiornata sul nucleo familiare dei minori entro il 15 aprile 2025, fissando per il prosieguo l'udienza del 6 maggio 2025.
In data 4 marzo 2025 si è proceduto, con tutte le necessarie cautele, all'audiZIne dei componenti della coppia collocataria dei minori e il relativo verbale è stato successivamente inserito nel fascicolo telematico, previa verifica della assenza di dati identificativi degli interessati.
L'udienza del 6 maggio 2025 è stata rinviata al 10 giugno 2025, in quanto in data 05/05/2025 l'avv. Caperna aveva depositato una istanza di rimessione in termini per poter depositare le proprie note conclusive, in seguito alla concessa proroga dei termini per il deposito della relaZIne del c.t.u. e alla insufficienza del termine originariamente concesso alle parti per il deposito di eventuali note conclusionali, e aveva inoltre rappresentato anche un suo impedimento a comparire per motivi di salute.
In data 10 giugno 2025 tutte le parti hanno concluso come da verbale.
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda di causa.
Il procedimento iscritto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma al n.251/23 era stato aperto in seguito alla richiesta formulata il 28.01.2023 dal P.M.M., di convalida del provvedimento assunto ai sensi dell'art. 403 c.c. dalla Questura di Roma - Commissariato di P.S. Romanina, con il quale, in data 27.01.2023 alle ore 3,00, era stato disposto il collocamento dei minori Persona_1 Parte_3
e , figli di e di , presso la
[...] Persona_2 Controparte_2 Controparte_1
Casa famiglia “Casa di Elio” sita nel Comune di Marcellina, in consideraZIne delle condiZIni psicologiche della madre. Quest'ultima, infatti, in data 26 gennaio 2023, verso le ore 16,35, era stata rintracciata in compagnia dei suoi tre figlioletti presso la locale staZIne dei bus COTRAL ANna, in costume da bagno indossato sotto un cappotto lungo, e nell'occasione aveva riferito che “si sarebbe portata a Tivoli con l'intento di immergersi dentro il fiume Aniene bevendone l'acqua insieme ai tre bambini perché solo in questo modo sarebbe riuscita a liberarsi dal demonio che li opprimeva”. Dalla annotaZIne della Questura di Roma Commissariato PS SeZInale Romanina in data 26.01.2023 emergeva che l'allarme circa l'allontanamento della madre unitamente ai figli, con intenZIni malsane, era stato dato dallo ZI dei bambini, a sua volta contattato dalla zia materna Persona_9 dei minori, , e che i fratellini, alla vista dell'uomo, intervenuto Persona_10 sul posto, “manifestavano un profondo stato di paura palesando la volontà di volersi allontanare immediatamente dal luogo mentre la madre dava in escandescenza”. Il collocamento in Casa Famiglia era stato disposto in quanto il padre dei minori, , risultava in stato di detenZIne e non erano Controparte_2 state rinvenute risorse familiari idonee all'affidamento (nell'annotaZIne di P.S. si leggeva che la zia materna, , aveva dichiarato di avere Persona_10 problemi psicologici e di non potersi prendere cura dei nipoti e che il nonno paterno aveva dichiarato agli agenti operanti di non avere contatti con la nuora e di non potersi occupare dei nipoti in quanto viveva da solo ed era impegnato tutti i giorni dalle 15,00 alle 24,00 nella sua attività lavorativa di fornaio).
Su ricorso del P.M.M., in data 28 gennaio 2023 il Tribunale convalidava il collocamento dei minori presso la Casa famiglia “Casa di Elio” e nominava quale curatore dei minori l'avv. Anna Maria Gualtieri, fissando l'udienza del 9 febbraio 2023 per la compariZIne dei genitori innanzi a sé. All'udienza compariva personalmente soltanto il padre dei minori, detenuto in carcere, mentre la madre, sottoposta a TSO, risultava ancora ricoverata presso il Reparto Psichiatrico dell'Ospedale Spaziani di Frosinone. Il padre dichiarava di essere in carcere per un cumulo di pene con un residuo di circa quattro anni per reati di vario genere e di aver in passato lavorato come dipendente di un auto-spurgo, chiedeva l'affidamento dei figli alla sorella, dichiarando: ADR “Mia sorella non sapeva Persona_1 nulla dei problemi psichiatrici di mia moglie se no l'avrebbe aiutata. Li vedeva tutti i giorni in quanto abitiamo vicino. Non si era accorta di quello che accadeva in quanto li vedeva quasi tutti i giorni e non c'è stato tempo. ADR: mia moglie è sempre stata idonea, li abbiamo sempre accuditi e vestiti bene. ADR: Io non so cosa accadeva ai miei figli in quanto sono in carcere da un anno. ADR: Non sapevo che la madre frequentasse altri uomini, non sapevo nulla neanche di quello che accadeva loro. ADR Le notizie dei miei figli le avevo da mia sorella, da mio padre. Ora io chiedo di fare dei colloqui con i miei figli. Io li ho visti in carcere, sono venuti a trovarmi, mi scrivevano. ADR: Loro non mi hanno mai riferito nulla di quello che accadeva a casa” Alla stessa udienza veniva sentita anche la Responsabile della Casa Famiglia, che depositava una relaZIne alla quale si riportava, ove si leggeva che: i minori erano apparsi molto sereni all'ingresso in struttura ed erano stati informati che la loro mamma si trovava in ospedale per fare dei controlli;
la maggiore, era affetta da pediculosi ed era stata subito Per_1 sottoposta a trattamento;
i bambini avevano dichiarato di non voler più tornare a;
aveva detto di avere problemi con i compagni;
CP_3 Pt_3 Per_1 aveva riferito agli operatori delle tre figure maschili comparse nella loro vita, Pers precisando che “uno dei AP” fumava crack nella bottiglia, che il fratellino aveva un neo sulla fronte procuratogli dal compagno della madre con una sigaretta;
che l'uomo portava a casa delle donne “per fare l'amore”, “una cicciona e una nera con le labbra grandissime”, consumando i rapporti nella camera da letto, ma con la porta aperta, sicché i bambini vedevano e sentivano tutto;
i bambini più piccoli non erano scolarizzati adeguatamente;
i minori raccontavano di un episodio in cui il padre aveva messo le mani alla gola alla madre e l'avrebbe “attaccata al frigorifero”, mentre la madre aveva accoltellato il padre sulla spalla e “c'era sangue dappertutto”; i bambini non avevano rapporti con i familiari. In udienza la Responsabile della Casa-Famiglia ha anche riferito che i bambini speravano che il loro padre, che chiamavano “AP bevuto”, morisse in carcere;
gli stessi non ricevevano visite da nessuno, come disposto;
aveva riferito di aver visto Per_1
a volte a casa loro i Servizi Sociali, ma di non averne mai ricevuto aiuto.
Nell'ambito del procedimento n.251/23 V.G., all'udienza del 9 febbraio 2023 la Curatela chiedeva la conferma del collocamento dei minori presso la Casa- Famiglia, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la trasmissione degli atti al P.M.M. per l'apertura di un procedimento di accertamento dello stato di abbandono. Con decreto del 9/10 febbraio 2023, reso sempre nell'ambito del procedimento aperto ai sensi dell'articolo 403 c.c., il Tribunale confermava la sospensione dell'eserciZI della responsabilità di entrambi i genitori, nominava quale tutore provvisorio dei minori il Sindaco del Comune di CP_3
e confermava la nomina del curatore e il collocamento dei minori in Casa Famiglia, conferendo incarico al i valutare il profilo di personalità dei CP_4 genitori, le competenze genitoriali, le condiZIni psico-evolutive dei minori e i legami di attaccamento, e ai Servizi Sociali dei Comuni di e di i CP_3 Per_11 svolgere un'indagine socio-familiare sui minori, estesa al ramo paterno e materno.
Veniva anche disposta l'acquisiZIne, tramite cancelleria, dei certificati penali e dei carichi pendenti di entrambi i genitori. Infine, con lo stesso provvedimento il TMM disponeva l'invio degli atti al PMM per la valutaZIne dell'opportunità di chiedere l'apertura del procedimento per la dichiaraZIne dello stato di abbandono dei minori.
É opportuno sottolineare che precedentemente, nell'interesse dei minori era stato già aperto, su ricorso del P.M.M. del 13.01.2023 ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., il Procedimento n.108/23 V.G., in base alla segnalaZIne dei Carabinieri della StaZIne di che in data 18.12.2022 avevano ricevuto una telefonata da Per_11
il quale, presentatosi poi presso gli uffici della suddetta StaZIne Persona_9 con la moglie sorella di aveva rappresentato il Persona_1 Controparte_2 contesto familiare degradato e disagiato dei bambini, conviventi con la madre e con il compagno della donna, , dichiarando che nei giorni in cui i Parte_4 minori rimanevano nella casa del compagno della madre erano costretti a dormire a turno sul divano, per mancanza di posti letto, e talvolta senza coperte;
i due più grandi qualche volta erano stati incaricati dal di recarsi al bar vicino casa Pt_4 per comprargli delle bottiglie di birra. Inoltre, dalla relaZIne del ServiZI sociale del Comune di el 05.01.2023 era emerso che da un accesso domiciliare gli Per_11 operatori avevano verificato che l'abitaZIne del non era idonea ad Pt_4 accogliere l'intero nucleo familiare, mentre le condiZIni igieniche dell'abitaZIne della erano “approssimative”, come di una casa non ancora abitata;
dopo P_ la visita si era concordato con il ServiZI di Ferentino di inviare la signora al SERD di Frosinone per accertare la dipendenza da alcol e droghe e i tre minori al TSMREE per la valutaZIne delle loro condiZIni psico-evolutive. Il ServiZI di AN segnalava che la non aveva provveduto al cambio di residenza, e pertanto P_ la competenza restava in capo al Comune di . CP_3
Nessun provvedimento veniva però adottato dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del Proc. 108/23, che in data 08.04.2023 era riunito al procedimento RG.251/23.
Su richiesta formulata dal PMM, con successivo decreto del 14 marzo 2023 il TMM disponeva l'apertura del procedimento n. 38/23 per la dichiaraZIne dello stato di abbandono, dichiarando allo stesso tempo non luogo a procedere nel proc. n. 251/23, e confermava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, la nomina del Tutore e del Curatore, nonché il collocamento dei bambini in Casa-Famiglia.
Secondo quanto emerso dalla comunicaZIne del Dipartimento di Giustizia in data 28.04.2023, il padre dei minori avrebbe dovuto scontare una condanna definitiva ad anni quattro anni e mesi quattro di reclusione per reati di ricettaZIne, produZIne e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altri, commessi ad tra il 2013 e Per_11 il 2018, con fine pena fissato al 10 maggio 2026. Lo stesso risultava all'epoca indagato anche per reati di maltrattamenti in famiglia.
In data 22 marzo 2023 la Casa-Famiglia riferiva che i tre bambini si erano tutti adattati velocemente al nuovo ambiente, si relaZInavano con tutti e apparivano desiderosi di attenZIni;
gli stessi erano rispettosi delle regole di convivenza e non manifestavano comportamenti disfunZInali;
il loro legame affettivo era molto forte e sembrava aver assunto il ruolo dell'adulto “accudente”; tutti e tre i Per_1 minori frequentavano regolarmente la scuola;
e avevano Per_1 Pt_3 raccontato agli educatori e alla psicologa dei loro trascorsi di vita con i genitori ed erano a conoscenza del fatto che “AP sta in galera per spaccio, insomma, per la droga”; dichiarava di essere contenta che i poliZItti fossero intervenuti Per_1 in loro soccorso, evitando così che la madre li annegasse nel fiume;
i fratellini riferivano dei frequenti litigi tra i loro genitori e di quelli della madre con i suoi successivi compagni, precisando che anche questi ultimi erano come il padre e spacciavano;
i più grandi raccontavano dell'episodio dell'accoltellamento avvenuto in loro presenza, dei continui cambi di casa e del doversi a volte preparare da soli i pasti.
Con istanza del 2 aprile 2023 gli zii formulavano richiesta di Parte_5 collocamento dei minori presso la loro abitaZIne in Fiuggi, Via Le Cese n. 11. Con relaZIne del 15.06.2023 il ServiZI sociale del Comune di Fiuggi riferiva che gli stessi “vivono in un contesto adeguato del quale fanno parte tre figli di 14,12 e 6 anni;
la zia ha dichiarato di non vedere i nipoti da cinque mesi”. Il ServiZI Sociale di con relaZIne del 15.06.2023 riferiva che il nucleo CP_3 familiare dei minori, pur essendo residente a , viveva ad e CP_3 Per_11 segnalava che tutti i parenti contattati non avevano dato la disponibilità ad accogliere i minori, ad ecceZIne degli zii paterni i quali ne Parte_5 avevano chiesto l'affidamento, in attesa che il padre scontasse la pena in carcere.
All'udienza del 19.06.2023 venivano ascoltati entrambi i genitori: il padre dichiarava di essere in carcere fino al 2026 per un cumulo di pene per truffa, ricettaZIne e spaccio, e chiedeva che i minori venissero affidati alla madre aggiungendo “per me va bene anche l'affidamento, l'importante che si mantengano i rapporti con la famiglia d'origine”; la madre invece raccontava di aver subito violenze ad opera del e di aver denunciato sia quest'ultimo che il Pt_3 Pt_4 ammetteva essere vero quanto dichiarato dai minori riguardo ai suddetti, che definiva persone pericolose (“ho avuto un crollo psicologico a seguito delle esperienze con il sig. e con il sig. Con il ci sono state Pt_3 Pt_4 Pt_3 violenze e droghe per undici anni ho dovuto vivere con lui .. quello che raccontano i miei figli è legato alla convivenza con il è vero quello che raccontano. Pt_3
Anche gli zii sono dediti all'assunZIne di sostanze”), dichiarava di essere seguita Part dal di e di frequentare settimanalmente il e chiedeva di avere i Per_11 CP_8 figli con sé presso suo padre, con il quale ella all'epoca viveva, precisando di essere senza lavoro.
La responsabile della Casa Famiglia riferiva che e volevano Per_1 Pt_3 essere ascoltati dal giudice e “Non vogliono andare dagli zii perché hanno gli stessi problemi dei genitori”.
Nel corso della stessa udienza il difensore degli zii dichiarava che Parte_5 questi ultimi erano assenti perché impegnati ad accompagnare i propri figli a scuola, ma si dichiaravano disponibili all'affidamento temporaneo dei nipoti.
All'udienza del 03.07.2023 su istanza del Curatore, si procedeva all'ascolto dei minori e , dei quali era stata preventivamente valutata la Per_1 Pt_3 capacità di discernimento. Nel corso di quell'udienza, la Responsabile della Casa- famiglia riferiva che la nonostante fosse stata invitata a non presenziare, P_ si era fatta trovare nei pressi del Tribunale terrorizzando i bambini e facendoli piangere, dicendo loro di dichiarare al giudice che avrebbero voluto ritornare a casa.
in sede di audiZIne dichiarava “mamma ha lasciato tutti gli uomini, ce ne Pt_3 sono stati più di due. e un altro venivano a e con AP sono tre. Per_12 CP_3
Se avessi una bacchetta magica vorrei andare via da mamma e papà. Io mi ricordo tutto pure il mio compleanno, ZI e mamma si sono menati perché ZI non Per_9 voleva far venire mamma al mio compleanno che io e ZI abbiamo organizzato ai gonfiabili. Loro hanno litigato ed il compleanno non si è fatto più.” Anna Per_1 precisava: “Zio è cattivo e mena pure zia”; “vorrei una mamma buona, con gli occhi chiari, i capelli marroni e che si veste bene. Il AP deve essere buono, generoso e carino, che non fuma”, mentre affermava “io non voglio niente, Pt_3 voglio stare in casa-famiglia”. Entrambi i bambini esprimevano timore di essere divisi e dichiarava di non voler stare con la madre e di non volere più Per_1 vederla. Nella relaZIne del del 28 giugno 2023 veniva evidenziato, CP_4 relativamente ai due genitori, che “dalla valutaZIne della sig.ra P_ emergono numerosi fattori di rischio tanto individuali quanto ambientali, prossimali e distali. La familiarità psichiatrica, la storia traumatica, le esperienze infantili di incuria fin dalla nascita, l'abbandono, il contesto ambientale fortemente antisociale nel quale è cresciuta e la totale mancanza di proteZIne tanto genitoriale che istituZInale, nel loro insieme indicano l'impossibilita per la signora di costruire uno stato mentale integro e una propensione, seppur minima, alla proteZIne di sé. I maltrattamenti subiti, le violenze e le esperienze traumatiche sembrano, infatti, aver minato profondamente nella signora non solo la capacità di attuare un'auto-proteZIne e guadagnare un contesto di sicurezza emotiva ma hanno del tutto compromesso la capacità di proteggere i propri figli, esposti negli anni a violenza assistita, incuria, condiZIni delinquenziali e cambiamenti repentini e non codificabili da un bambino. ln altre parole, ciò ha pregiudicato la possibilità di “costruire” una funZIne genitoriale che appare, nei fatti, assente. Sul piano individuale, se attualmente la psicopatologia psichiatrica appare compensata dalla cura farmacologica, emergono tratti strutturali disfunZInali orientati alla diffidenza e alla sospettosità che possono, in particolare in condiZIni di stress emotivo, determinare un crollo nel funZInamento adattivo della signora che, attivando meccanismi difensivi rigidi, primitivi e a matrice dissociativa, potrebbe subire una rottura con la realtà. Si sottolinea inoltre che a causa delle esperienze traumatiche gravi, ripetute, pervasive, si osservano nella signora gli effetti a lungo termine di ciò che in letterature viene definito come "disturbo traumatico dello sviluppo" (Developmental Trauma Disorder, , 2OO5) che pregiudica Persona_13
l'area dell'identità dell'individuo, la sua autostima, la personalità, la regolaZIne emotiva, la capacita di relaZInarsi agli altri e di coinvolgersi in relaZIni intime (attaccamento), oltreché determinare la predisposiZIne alla ritraumatizzaZIne. La signora appare tuttora travolta e soverchiata dalle sue esperienze traumatiche che sembra riattualizzare replicando pattern maltrattanti come quelli vissuti nella sua storia familiare, dai quali sembra impossibile affrancarsi. questo ha portato alla ripetiZIne di pattern di trascuratezza in cui la signora non ha potuto/saputo chiedere aiuto e attivarsi in proteZIne dei suoi figli;
specularmente, come era stato Per per la signora da minorenne, anche con i minori e Per_1 Pt_3 sembra essersi attivata una sorta di "collusione" sociale e istituZInale (in primis da parte delle scuole) che ha impedito di intercettare tempestivamente la grave disfunZInalità del loro sistema familiare.
Anche il sistema familiare allargato non sembra essere stato in grado di cogliere pienamente la gravità del contesto a cui erano esposti i minori o comunque di attivarsi tempestivamente, mettendo in luce un sistema adultocentrico e non focalizzato sui bisogni dei bambini.”.
Quanto ai minori, la valutaZIne dello stato psicologico ne ha evidenziato uno stato di profonda sofferenza interna, caratterizzata da tendenze e vissuti ansiosi e depressivi, nonché un assetto fortemente difensivo orientato all'evitamento, alla raZInalizzaZIne e alla chiusura emotiva che denuncia quanto patito dai fratellini. Scrive il quanto ad e , che entrambi i bambini sono CP_4 Per_1 Pt_3 apparsi controllati, rigidamente focalizzati sulle attività ludiche e, soprattutto , poco disposto al dialogo;
è verosimile che l'utilizzo di difese primitive e Pt_3 immature permettano ai minori di mantenere un forte controllo sulla realtà, al fine di non incorrere nel rischio di dover entrare in contatto con affetti e/o ricordi potenzialmente dolorosi. vissuti maggiormente presenti per entrambi riguardano il senso di vuoto, di paura e di abbandono, ma anche sentimenti di insicurezza e inadeguatezza;
i bambini sembrano denunciate una carenza di risorse cui far riferimento per far fronte alle frustraZIni esterne e/o interne da cui si sentono travolti e rivendicano il bisogno di affetto, sostegno e proteZIne alla luce di un basso livello di energia psichica e della perceZIne di uno scarso adattamento come emerso, non solo nel corso dei colloqui, ma anche dalle prove testologiche. Gli elementi di rischio rilevati dalla valutaZIne dei tre bambini, che rischiano di stabilizzarsi nel tempo deponendo prognosticamente per un'evoluZIne in senso psicopatologico, impongono, a giudiZI del collegio, l'urgente individuaZIne di un ambiente familiare in grado di assolvere i compiti della crescita dei minori e di assicurare loro un terreno affettivo capace di rimediare, almeno in parte, ai danni Per psico-evolutivi cagionati ad , e dalle condotte dei genitori. Per_1 Pt_3
Tutti e tre i bambini, che hanno chiesto di rimanere uniti, devono poter tempestivamente beneficiare di figure adulte sensibili, strutturanti e pienamente focalizzate sui loro bisogni e di un ambiente stabile, prevedibile e funZInale al loro sviluppo. ln ogni caso, la fratria è apparsa per i tre bambini una risorsa da non considerare separabile”.
In seguito all'ulteriore attività istruttoria svolta (relaZIne del S.S. e relaZIne del il Tribunale, con decreto del 4 luglio 2023, disponeva il CP_4 collocamento a scopo adottivo dei minori presso una famiglia, con interruZIne dei contatti e degli incontri con i genitori e con i familiari, ritenuti tutti emotivamente dannosi per i minori e comunque non protettivi.
All'udienza del 20.11.2023 venivano sentiti gli zii. Il dichiarava: “... vivo Pt_1 con mia moglie e i miei tre figli, di 14, 12 e 5 anni. Lavoro come Persona_1 operaio nella ditta di ristrutturaZIni edili di Boville. Vi chiedo il permesso di affidarci questi tre bambini che ci siamo stati sempre dietro”; “Sapevamo le condiZIni dei bambini e li portavamo a casa”; “I bambini raccontavano anche a noi che vivevano male, mi chiedevano aiuto e dicevano che a casa con la madre e il compagno non volevano tornare perché venivano maltrattati e trascurati. A casa loro non ci sono mai entrato perché non mi facevano entrare, il compagno ci minacciava. A ottobre i bambini mi chiesero aiuto ma la madre non ci faceva stare dietro questi bambini. Io ho segnalato anche a settembre” La moglie sig.ra Per_1 aggiungeva “il maltrattamento andava avanti da tanto, circa un anno e
[...] mezzo. Non abbiamo denunciato prima perché speravamo che cambiasse invece andava sempre peggio. Volevamo vedere se migliorava la situaZIne ...”.
La responsabile della Casa-famiglia precisava “I bambini rifiutano proprio di andare dagli zii. Raccontano di un compleanno in cui la madre e gli zii si sono menati. I bambini raccontano che la zia sapeva che il padre maltrattava la madre”.
Il Tribunale, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, invitava le parti a concludere. Con la sentenza impugnata in questa sede, veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei tre minori ed era confermato il collocamento a rischio giuridico degli stessi presso la coppia che li aveva accolti.
Ciò posto, giova in primo luogo esaminare i motivi di appello formulati da
[...]
e da zii paterni dei tre minori in questione. Parte_1 Persona_1
Gli appellanti lamentano la mancanza dei presupposti per la dichiaraZIne dello stato di abbandono dei minori e la omessa istruttoria sulle capacità dei ricorrenti, la insufficienza dell'accertamento effettuato mediante il e la CP_4 inosservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relaZIne alla valutaZIne delle figure degli zii paterni.
Lamentano, in particolare, che: il primo giudice avrebbe del tutto omesso di valutare il rapporto significativo dei tre minori con gli appellanti, i quali si erano sempre preoccupati per le precarie condiZIni in cui i bambini versavano con la loro genitrice, segnalandole anche mediante un esposto ai Carabinieri, e lo stesso Pt_1 aveva direttamente allertato le Forze dell'Ordine, in occasione dell'episodio del 26 gennaio 2023; la perizia svolta dal Centro Fregosi non poteva definirsi esaustiva e completa rispetto alla posiZIne dei ricorrenti, i quali non erano mai stati ascoltati;
i coniugi avevano già ospitato i bambini per oltre un mese nella Parte_7 loro casa, ove vivevano anche i loro tre figli, ai quali i minori erano molto affeZInati, e a volte li avevano tenuti anche nei fine settimana, anche organizzando per la festa di compleanno;
i ricorrenti vivevano in un appartamento di Pt_3 circa mq. 140 e godevano di un adeguato reddito da lavoro del essi avevano Pt_1 manifestato la volontà di prendere i minori in affidamento presso di loro e avevano dichiarato di potersene occupare, anche con l'aiuto di un sussidio statale.
Ritiene questa Corte che anche alla luce degli ulteriori accertamenti svolti nel presente grado, sugli specifici punti in contestaZIne la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada pienamente condivisa.
Ed invero, proprio al fine di colmare la lacuna istruttoria segnalata dagli appellanti relativamente alla omessa valutaZIne, da parte del della capacità CP_4 del e della a prendersi cura dei minori, questa Corte, con ordinanza Pt_1 Pt_3 del 15 ottobre 2025 aveva nominato come c.t.u. la dottoressa Persona_8 conferendole, tra l'altro, il seguente incarico: “5) Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità di e di , zii paterni dei minori, Parte_1 Persona_1 anche in relaZIne alle condiZIni fisiche, psichiche, ambientali e familiari in cui essi attualmente vivono, verificando la idoneità dei predetti ad assumere il compito Per di affidatari dei nipoti , e , valutando la sussistenza di un Per_1 Pt_3 concreto interesse dei minori all'affidamento ai suddetti parenti anche in relaZIne ai rapporti di questi ultimi con i genitori dei bambini”.
Il c.t.u. non è stato in grado di effettuare la valutaZIne sugli appellanti, essendosi gli stessi presentati soltanto per il colloquio del 12 dicembre 2024, per poi sottrarsi all'approfondimento psicodiagnostico programmato presso il testista indicato dalla dottoressa Per_8
Nella relaZIne tecnica si legge che in data 12 febbraio 2025 la consulente ha ricevuto una mail dal legale degli zii con il seguente contenuto: “Egregia Dott.ssa i miei assistiti non intendono proseguire nella perizia disposta dal tribunale per le ragioni indicate nella missiva, non rinunciando però all'appello proposto. Cordiali saluti avv. Giovanni Tripodi“. La dottoressa ha poi aggiunto che i signori Per_8
dal canto loro, avevano già contattato il testista che avrebbe dovuto Pt_1 procedere all'approfondimento psicodiagnostico programmato, inviandogli un messaggio integralmente riportato nell'elaborato peritale: " Buonasera dottore sono la zia degli minori di visto non c'è sicurezza se i bambini tornano con me, Pt_3 io anche ho due ragazzi e un bambino, e gli ho spesi tanti soldi da 2 anni da questa parte, e io con mio marito ci tiriamo indietro, grazie mille buona serata".
Dal colloquio svolto presso il c.t.u. è emerso che i coniugi sono Parte_5 attualmente residenti a [...]. Essi affermano di essersi sempre presi cura dei bambini considerandoli come figli, ed entrambi raccontano che in seguito alla reclusione del padre dei minori, iniziata nel mese di febbraio 2022, si sono sempre occupati dei bambini, ospitandoli nella loro casa e accollandosi le relative spese, ciò almeno fino al 19 dicembre 2022, ultima volta in cui hanno avuto rapporti con loro. Tra ottobre e novembre 2022 i bambini avrebbero iniziato a riferire agli zii un vissuto di malessere legato a maltrattamenti subiti in casa. Lo ZI attualmente lavora come manutentore delle autostrade, con contratto a tempo indeterminato e orario lavorativo dalle 8 alle 17. La zia è casalinga. Hanno tre figli: nato il Per_5
4/09/2009, nata il [...] e nato il [...]. Per_6 Per_7 Per_5 frequenta il secondo anno dell'Istituto Alberghiero, la terza media, Per_6 Per_7 la prima elementare ed è affetto da un disturbo del linguaggio riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92e trattato con logopedia. I signori sono stati piuttosto Pt_1 scarni nelle informaZIni, nel descrivere l'andamento scolastico dei figli e l'organizzaZIne della loro quotidianità e hanno riferito di essersi trasferiti da a Fiuggi per questioni logistiche, legate al lavoro del e anche per Per_11 Pt_1 agevolare l'istruZIne dei figli. La coppia si era conosciuta nel 2008 tramite amicizie comuni, ma entrambi non si sono soffermati molto sul loro rapporto, per entrare subito nella descriZIne dell'inadeguatezza genitoriale della P_
Quanto alle ragioni dell'arresto del la sorella ha affermato di non essere a Pt_3 conoscenza né dei reati per cui ciò è accaduto, né delle relative motivaZIni, né della durata della pena. Il nonno paterno dei minori vive da solo a Sgurgola. Egli aveva con i nipoti un buon rapporto, interrotto a causa delle minacce ricevute dal compagno dell'epoca di I coniugi hanno entrambi dichiarato di non avere P_ rapporti con la dal mese di gennaio del 2023, allorquando la sorella di P_ aveva contattato il informandolo che la donna “dava di matto, in P_ Pt_1 escandescenza” nei pressi della staZIne ANna e nell'occasione il aveva Pt_1 chiamato le forze dell'ordine e si era recato sul posto. A partire da questo evento, i bambini erano stati inseriti in casa-famiglia. I coniugi non avevano notizie dei nipoti e non erano a conoscenza del luogo in cui attualmente gli stessi si trovano. La zia, commuovendosi, ha descritto come una bambina affettuosa, Per_1 manipolata dai genitori e viziata dal padre, al quale era molto affeZInata. Pt_3
è stato descritto come un bambino normale, aperto, a cui piace giocare, andare a spasso e stare insieme agli altri bambini. Relativamente alla loro abitaZIne, i coniugi hanno descritto ampi spazi, comodi sia per i loro con i tre figli, che per accogliere anche i tre nipoti. Nel corso del colloquio, a un certo punto il si è Pt_1 visibilmente spazientito e ha affermato:” hanno già deciso”, mostrando una sorta di frustraZIne legata alle tempistiche del processo ed alla sua personale opinione che sarà impossibile vedere i nipoti.
Il comportamento tenuto dai due appellanti nel corso dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, in particolare l'essersi i due sottratti all'accertamento psicodiagnostico con il testista indicato dal c.t.u., non consente di formulare alcun positivo giudiZI in ordine alla capacità degli stessi di prendersi adeguatamente cura di tre nipoti, e induce a confermare in questa sede la decisione del Tribunale per i Minorenni. Quest'ultimo, infatti, ha escluso di poter individuare negli zii delle risorse utili per poter elaborare un progetto di affidamento familiare, evidenziando numerosi fattori contrari: i minori erano stati esposti in ambito familiare a rischi importanti per la loro crescita psico evolutiva (come emerge dalla relaZIne del centro e della Casa Famiglia), sin da quando erano molto piccoli e gli zii CP_4 paterni, pur essendo a conoscenza di ciò, per un lungo periodo avevano omesso di denunciare la cosa, confidando in un miglioramento della situaZIne;
gli stessi zii, pur consapevoli della situaZIne di pregiudiZI in cui vivevano i loro nipoti, non avevano posto in essere nei loro confronti adeguate misure di proteZIne, così dimostrando scarsa idoneità a prendersene cura;
difettavano significativi rapporti con gli zii, anche a causa delle condotte in alcune occasioni tenute dagli stessi (come nell'episodio del compleanno di , che aveva visto i minori spettatori del Pt_3 violento litigio tra gli zii e la loro mamma); gli stessi fratellini avevano manifestato in più occasioni la loro volontà di non incontrare gli zii.
Tutti gli elementi evidenziati dal primo giudice costituiscono senza alcun dubbio elementi sintomatici di una non adeguata sensibilità dei parenti paterni rispetto alle esigenze e ai disagi dei minori, non essendosi, in particolare, gli odierni appellanti, sebbene per loro stessa ammissione da tempo al corrente della grave situaZIne che interessava i minori, tempestivamente attivati a tutela degli stessi, laddove la segnalaZIne fatta il 18 dicembre 2022 è da reputarsi del tutto tardiva, in quanto intervenuta allorquando la situaZIne era ormai irrimediabilmente compromessa, tanto che a distanza di circa un mese si è poi verificato l'episodio che ha dato luogo al collocamento dei minori in Casa-Famiglia, ai sensi dell'articolo 403 c.c..
Relativamente al rapporto dei minori con gli zii, va in questa sede ulteriormente osservato che proprio in occasione dell'episodio del 26 gennaio 2023 gli agenti operanti avevano annotato nell'informativa che i minori alla vista dello zia
[...]
"manifestavano un profondo stato di paura palesando la volontà di Parte_1 volersi allontanare immediatamente dal luogo mentre la madre dava in escandescenza".
Nella prima relaZIne della Casa Famiglia, in data 27 gennaio 2023, si legge che i bambini non chiedevano di alcun familiare.
All'udienza del 3 luglio 20123, in sede di ascolto, ha dichiarato: “Io mi Pt_3 ricordo tutto pure il mio compleanno, ZI e mamma si sono menati perché Per_9 ZI non voleva far venire mamma al mio compleanno che io e ZI abbiamo organizzato ai gonfiabili. Loro hanno litigato ed il compleanno non si è fatto più.” ha precisato: “Zio è cattivo e mena pure la zia”. Per_1 Alla udienza del 10 giugno 2023, il difensore dei coniugi pur Parte_5 insistendo nella domanda di affidamento temporaneo dei minori agli zii, ha dichiarato che i propri assistiti erano assenti, perché impegnati ad accompagnare a scuola i propri figli, ma si dichiaravano disponibili all'affidamento temporaneo dei nipoti.
Va inoltre osservato che i due vivono con i loro tre figli in un appartamento di mq 140 circa condotto in locaZIne, e in famiglia è il solo a percepire un reddito Pt_1 da lavoro, con uno stipendio di circa 1200/1300 euro mensili e orario dalla mattina fino alle 18,00, sicché la gestione di sei minori (figli e nipoti), in caso di affidamento, oltre a risultare particolarmente onerosa in relaZIne a una già precaria situaZIne economica del nucleo (a tal fine, i due confidano infatti in eventuali contributi pubblici, al fine di poter far fronte alle spese per la cura e l'assistenza dei nipoti), andrebbe poi, dal punto di vista materiale, a ricadere interamente sulla sola
Persona_1
In definitiva, sia per la situaZIne personale e familiare, sia per la qualità del loro rapporto con i nipoti, deve escludersi che gli odierni appellanti possano prendersi cura degli stessi.
Anche le non univoche posiZIni assunte dal e dalla nel corso del Pt_1 Pt_3 presente giudiZI fanno escludere la loro idoneità a prendersi cura dei nipoti. Al riguardo, va osservato che, costituendosi innanzi al primo giudice i due avevano chiesto l'affidamento temporaneo dei tre nipoti, fino alla scarceraZIne del padre. Con l'atto di appello, essi hanno chiesto di “Revocare e comunque annullare il decreto di adottabilità dei minori emesso con la sentenza di adottabilità nel procedimento 38/23 ab e dunque la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 21.02.24 Presidente Formisano nel procedimento 38/23 ab relativo ai minori , e Persona_3 Persona_2 Parte_3 aperto su richiesta del PM in data 28.1.23. In via subordinata garantire comunque i rapporti dei ricorrenti con la coppia affidataria nel percorso di crescita dei minori”, precisando solo nella premessa del ricorso introduttivo di volere “il temporaneo collocamento dei minori presso di sé, in attesa che il padre esca dal carcere”, in tal modo sostanzialmente confermando la loro scarsa consapevolezza della delicatezza della situaZIne, delle esigenze dei bambini e dei tempi di un eventuale recupero delle funZIni genitoriali del padre.
Nella relaZIne del ServiZI Sociale del 12.07.2024 si legge che i coniugi Pt_7 avevano prospettato la possibilità di avere con loro anche solo ,
[...] Pt_3 senza in alcun modo giustificare tale scelta, così dimostrando di non percepire lo stretto legame esistente tra i fratelli e le gravi conseguenze che una eventuale separaZIne avrebbe potuto comportare su tutti loro.
Anche il Centro Fregosi, nell'analizzare complessivamente la situaZIne dei minori, aveva evidenziato che “anche il sistema familiare allargato non sembra essere in grado di cogliere la gravità del contesto a cui erano esposti i minori o comunque di attivarsi tempestivamente, mettendo in luce un sistema adultocentrico e non focalizzato sui bisogni dei bambini”, in tal modo sostanzialmente escludendo che negli odierni appellanti potessero individuarsi figure idonee a prendersi cura dei tre fratellini. In ultimo, non può negarsi che il comportamento tenuto di coniugi Parte_5 durante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio disposta da questa Corte proprio allo scopo di colmare le lamentate carenza istruttorie nelle quali sarebbe incorso il primo giudice nell'omettere qualsivoglia accertamento sulle capacità dei suddetti conferma la assoluta inidoneità degli stessi a rendersi affidatari dei nipoti.
Alla stregua di tutte le argomentaZIni che precedono, l'appello proposto da
[...]
e da non può, quindi, trovare accoglimento. Parte_1 Persona_1
La con il suo primo motivo di gravame, lamenta la violaZIne e falsa P_ applicaZIne dell'articolo 17 l. 184/83, per non essere stata la sentenza di primo grado notificata a lei notificata.
Osserva questa Corte che la denunciata omissione non ha determinato alcuna violaZIne dei diritti dell'appellante rispetto all'eserciZI del proprio diritto di difesa. Ed invero, posto che la disposiZIne di cui al primo comma dell'art. 17 l. 184/83, secondo cui “La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti” ha una mera funZIne acceleratoria della decorrenza del termine breve per l'impugnaZIne (cfr. Cass. 28 novembre 1989, n. 5174), va rilevato che nel caso di specie, in mancanza della notificaZIne eseguita a cura della Cancelleria, la odierna appellante, in seguito alla notifica, in data 28 aprile 2028, dell'appello proposto dai coniugi avverso la decisione di primo grado, è stata Parte_5 comunque messa in condiZIni di impugnare la sentenza, mediante ricorso in appello, depositato il 28 maggio 2024.
Il motivo si rivela pertanto privo di fondamento e non può essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violaZIne dell'articolo 38 disp. att. c.p.c. e la omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine all'ecceZIne di incompetenza funZInale del Tribunale per i Minorenni di Roma a provvedere sulla domanda di sospensione della genitorialità. A tal fine, la evidenzia che P_ allorquando, con decreto del 9 febbraio 2023, era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale di e di era già Controparte_2 Controparte_1 pendente innanzi al Tribunale di Frosinone il giudiZI per la separaZIne personale dei suddetti coniugi sicché competente funZInalmente a Parte_8 provvedere “de responsabilitate” avrebbe dovuto essere il Tribunale Ordinario, quale giudice preventivamente adito.
Ritiene questa Corte che il motivo sia privo di fondamento e non possa essere accolto.
Ed invero, nel caso di specie il provvedimento di sospensione è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma nell'ambito del procedimento cautelare ex articolo 403 c.c. iscritto al n. 383/23/AC, aperto in relaZIne al ricorso del PMM del 28 gennaio 2023, con il quale era stata chiesta la convalida del collocamento in via di urgenza dei tre minori in Casa-Famiglia, e non nell'abito del diverso procedimento aperto ai sensi dell'articolo 330 e segg. c.c., iscritto al n. 108/23/VG, in relaZIne al quale nessun provvedimento è stato, invece, adottato dal primo giudice. Osserva questa Corte che nell'ambito del procedimento cautelare instaurato per la conferma del provvedimento di convalida del collocamento dei minori in via di urgenza in Casa-Famiglia sussisteva pienamente la competenza funZInale del TMM a emettere anche il provvedimento in contestaZIne (art. 403 comma 2 e comma 5 c.c.). In ogni caso, la questione deve ritenersi superata dall'avvenuta apertura, a distanza di appena quattro giorni dal deposito del provvedimento di convalida, del procedimento n. 38/23 per la dichiaraZIne di apertura dello stato di abbandono, in relaZIne al quale è pure funZInalmente competente il Tribunale per i Minorenni.
Con il terzo motivo, la appellante lamenta la violaZIne dell'articolo 8 l. 184/83, per avere il Tribunale per i Minorenni dichiarato l'adottabilità dei minori in mancanza dei relativi presupposti e per omesso esame, da parte del primo giudice, di fatti rilevanti ai fini della decisione, e specificamente: il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dalla la fine della relaZIne di quest'ultima con il P_ suo nuovo compagno, detenuto per reati connessi alla cessione di stupefacenti.
Deduce la che l'affermaZIne del primo giudice, secondo cui “Dunque, P_ Per anche la madre di , e , così come il padre, non è in grado di Per_1 Pt_9 fondare un progetto di recupero genitoriale compatibile con i tempi evolutivi dei bambini ai quali deve essere riconosciuto un effettivo e concreto contenitore emotivo che solo una famiglia competente è in grado di offrire per evitare una deriva psichiatrica del loro stato di salute mentale” mal si concilierebbe con l'omesso esame delle condiZIni di salute dell'odierna appellante, la quale, anziché essere tutelata dall'Ordinamento unitamente alla propria prole, quale soggetto fragile, sarebbe stata esclusa dalla vita dei propri figli senza alcun reale approfondimento istruttorio. Inoltre, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la aveva dato prova di un pieno recupero, essendo in cura presso P_ la Asl di Frosinone e conducendo una vita normale, tanto da aver iniziato una relaZIne stabile con un ragazzo, , nato in [...] il [...], Persona_4 con il quale conduceva in locaZIne un immobile di ampia metratura.
L'appellante censura, poi, la decisione, nella parte in cui il primo giudice, senza disporre una consulenza tecnica di ufficio, aveva recepito acriticamente la relaZIne elaborata dal eseguita senza procedere alla valutaZIne del padre CP_4 dei minori, in quanto detenuto in carcere, senza effettuare l'osservaZIne delle interaZIni tra la madre e i bambini, a causa dell'assenza di contatti tra loro dal momento dell'inserimento dei minori in casa famiglia, e senza somministrare alcun Pers test al minore a causa della sua oppositività a stimoli differenti da quelli ludici.
L'appellante ha infine richiamato la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, deducendo che prima di dichiarare lo stato di adottabilità il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto se potesse essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situaZIni di difficoltà o disagio familiare con la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove ciò fosse risultato impossibile, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare, il che nella specie non era, invece, avvenuto. Il motivo deve essere esaminato unitamente al quarto, con il quale la P_ lamenta la omessa nomina di un consulente tecnico di ufficio, ai fini della valutaZIne della capacità genitoriale della madre.
Osserva in primo luogo questa Corte che nel presente grado del giudiZI, proprio allo scopo di sanare la lacuna istruttoria rilevata dall'appellante con il quarto motivo, questa Corte, con ordinanza del 15 ottobre 2024, successivamente integrata con l'aggiunta di un ulteriore quesito, ha disposto la nomina di un c.t.u., in persona della dottoressa al fine di verificare, con riferimento all'attuale Persona_8 situaZIne personale, familiare, lavorativa e abitativa dei componenti della coppia genitoriale e tenuto conto dei percorsi da ciascuno di loro compiuti dall'epoca della nascita della primogenita, la idoneità di e di a Controparte_1 Controparte_2 garantire ai loro tre figli minori un normale sviluppo psico-fisico all'interno del rispettivo contesto familiare dei suddetti, oltre che al fine di valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità di ciascuno di loro, mediante eventuali interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze dei bambini.
Avendo quindi la Corte proceduto all'attività istruttoria della quale l'appellante aveva lamentato l'omesso espletamento in primo grado, il quarto motivo di appello si rivela privo di fondamento.
Quanto all'accertamento della capacità genitoriale materna, il primo giudice ha osservato che sin dall'apertura del procedimento, attraverso le annotaZIni delle Forze dell'Ordine intervenute in occasione dell'episodio del 26 gennaio 2023 e le relaZIni del competente ServiZI Sociale e della Casa-Famiglia, era stato possibile constatare che le condiZIni personali di entrambi i genitori fossero del tutto incompatibili con un corretto eserciZI della responsabilità genitoriale, e si era inoltre constatata la inidoneità parentale rispetto alle esigenze dei tre fratellini, esposti in ambito familiare a rischi importanti: lo stato di detenZIne del padre, il comportamento maltrattante dell'uomo in ambito familiare, le condiZIni psichiatriche della madre, fermata nel momento in cui stava per gettarsi nel fiume Aniene unitamente ai figli, nonché le caratteristiche del contesto parentale, complice della condiZIne terrificante dei minori, non sottratti a condotte allarmanti.
Il Tribunale per i Minorenni ha poi richiamato il contenuto della relaZIne del che relativamente alla figura della aveva messo in luce CP_4 P_ numerosi fattori di rischio, tanto individuali che ambientali, prossimali e distali, che avevano inciso e incidevano negativamente sulla sua funZIne genitoriale. In particolare, il Centro aveva evidenziato che nel racconto della signora i figli erano stati appena menZInati, e che la non era apparsa consapevole di quanto P_ ella, con il suo comportamento, avesse contribuito a esporre i minori a un clima di violenze, intimidaZIni, promiscuità e contesti antisociali, mostrando di sé la rappresentaZIne di una madre-coraggio. Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relaZIne del la non aveva alcuna attività lavorativa, né CP_4 P_ alcuna stabile situaZIne abitativa o relaZInale, e non si era affrancata dall'ambiente insalubre nel quale era vissuta, continuando a vivere a Sgurgola, a casa del padre, elementi, tutti, che nel loro insieme inducevano a ritenere che la funZIne genitoriale fosse in lei del tutto assente, e non solo compromessa, non apparendo la donna in grado di fornire ai figli un contesto psicologico, emotivo e ambientale stabile, compatibile con le necessità evolutive dei bambini, anche alla luce delle esperienze fortemente traumatiche alle quali questi ultimi erano stati esposti sin dalla nascita.
Sulla base di tali riscontri, il primo giudice ha ritenuto che la madre non fosse in grado di fondare un progetto di recupero genitoriale compatibile con le esigenze dei minori, ai quali doveva essere invece assicurato un contesto emotivo che solo una famiglia competente sarebbe stata in grado di offrire loro, per evitare una deriva psichiatrica del relativo stato di salute mentale.
Nel presente grado, la dottoressa ha proceduto allo svolgimento Per_8 dell'incarico mediante colloqui con la coppia con Parte_5 Controparte_1 Per_ e con il suo attuale compagno (signor , con i minori, con i collocatari e con il padre dei minori, quest'ultimo in collegamento da remoto dalla casa Pt_3
Circondariale di Teramo.
In particolare, la valutaZIne delle capacità genitoriali ha riguardato ambiti sia relaZInali che individuali.
La signora ha svolto il colloquio portando con sé il figlioletto P_ ultimogenito, all'epoca di appena due mesi, nato dalla relaZIne della donna con il suo nuovo compagno. Ha raccontato che la sua reaZIne con il era iniziata Pt_3 allorquando ella aveva appena undici anni e l'uomo diciotto, in quanto dopo la separaZIne dei suoi genitori, la ragazza era stata accolta dalla madre della sua migliore amica, che conviveva con il padre del i due si erano sposati dopo Pt_3 la nascita di avvenuta quando la aveva diciassette anni, la Per_1 P_ bambina era stata riconosciuta dal anche se la donna riferisce di averla Pt_3 concepita con un altro uomo;
il suo ex marito è stato da lei descritto come un uomo problematico e violento, che durante il matrimonio le avrebbe rotto il naso, gli zigomi, i denti, come da denuncia da lei sporta successivamente all'arresto del avvenuto nel mese di febbraio del 2022; in seguito alla carceraZIne del Pt_3 coniuge, la donna aveva impedito al padre di vedere i figli e aveva impedito ai familiari del ramo paterno di avere contatti con i minori;
la donna ha ricevuto cure psicologiche dal SERD e dal CSM di ed è stata sottoposta a TSO;
Per_11 attualmente vive a Veroli, con il suo nuovo compagno, dal quale ha avuto un figlio e con suo padre, bisognoso di assistenza per motivi di salute;
quanto all'episodio del 26 gennaio 2023, ella ha raccontato che nell'occasione era diretta con i suoi tre figli a Tivoli, presso un cugino;
considera il suo quarto figlio una “benediZIne di Dio”, essendole stato diagnosticato, in passato, che non avrebbe più potuto avere figli;
aveva conosciuto il suo attuale compagno circa due anni prima, tramite Facebook e lo descrive come un ragazzo pieno di valori, con sani principi e vicino alla sua famiglia.
Nel rispondere al primo quesito (profilo di personalità, attuali condiZIni personali, familiari, lavorative e abitative, eventuali dipendenze o condiZIni di disagio fisico o psichico, percorsi compiuti) il c.t.u. , relativamente alla figura materna, ha evidenziato che Il colloquio con la signora ha fornito molti elementi che insieme alle certificaZIni agli atti, ed ai documenti depositati forniscono un quadro esaustivo. La sottoscritta non ha ritenuto necessario sottoporre la donna ad approfondimento psicodiagnostico in quanto agli atti è presente la relaZIne della Asl in data 5 settembre 2024, quindi sufficientemente attuale. La CP_9 signora ha appena partorito il suo quarto figlio;
la nuova maternità è intervenuta nel corso di questa dolorosa vicenda. La è stata presente al colloquio P_ tenendo in braccio il neonato, mentre affermava di pensare sempre ad , Per_1 Per a , a . Ciò è assolutamente credibile, la signora manifesta il suo dolore Pt_3 di madre, resta tuttavia evidente la mancanza di mentalizzaZIne delle decisioni che persegue, la velocità dei tempi che segnano passaggi da una situaZIne all'altra senza il necessario tempo almeno per mettere a fuoco cosa stia accadendo, la compatibilità con la nuova storia. La vita di questa donna parla di traumi ripetuti, parla della sua storia di figlia tanto ferita quanto di una genitorialità non supportiva, di suicidi familiari. Il racconto della nascita della figlia , il Per_1 genitore biologico che non la conosce, il che se ne assume la paternità, Pt_3 francamente non è affatto chiara e non si comprende perché la signora lo riferisca in questa fase. nega fermamente l'evento che ha portato all'allontanamento P_ dei bambini, afferma che la richiesta di porli in sicurezza è stata avanzata da lei stessa ai Carabinieri intervenuti sul posto, ritiene che questo sia stato il suo unico errore. Nega che in quel momento fosse in condiZIni confuse, a suo dire si stava solo recando da parenti con i tre figli, ammette che tuttavia in quel momento fumasse sostanze. La signora è stata ricoverata in TSO, ma normalizza il fatto non rendendosi conto della portata della sua condiZIne. Dalla valutaZIne effettuata dalla Asl di settembre dello scorso anno emergono aspetti che CP_9 compongono il quadro: “E' particolarmente sensibile alla disapprovaZIne sociale
… per questo motivo nega o minimizza gli aspetti sfavorevoli in sé stessa, reprime le debolezze o gli impulsi inaccettabili ed ha scarsa consapevolezza dei propri problemi e delle motivaZIni dei propri comportamenti …. Le elevaZIni nelle scale cliniche suggeriscono la presenza di un disturbo marcato, ma circoscritto. La inibiZIne sociale e la mancanza di supervisione della coscienza tendono ad agire in sinergia con gli impulsi verso l'insubordinaZIne e la ricerca di sensaZIni, favorendo così condotte antisociali”. Quanto emerso rende chiara la sua condiZIne che, sebbene non delinei una franca patologia certamente il funZInamento rende significato agli agiti fin qui realizzati. La scrivente non ha effettuato una visita domiciliare perché da quanto emerso non ritenuta necessaria.
vive con il nuovo compagno, il neonato ed il padre di lei infermo bisognosi P_ di assistenza. Il rapporto con la propria famiglia di origine appare poco chiaro: è la sorella che denuncia l'episodio che ha portato all'allontanamento dei bambini. Della famiglia del asserisce che il cognato è un uomo violento e che gli Pt_3 stessi bambini ne temevano la presenza”.
Con riferimento al secondo quesito (idoneità dei genitori a ricostituire il rapporto genitoriale con i figlie a garantire un normale sviluppo psico-fisico), relativamente alla madre il c.t.u. ha rilevato che “Quanto alla capacità genitoriale possiamo dire che da quanto emerso la donna non appare in grado di proteggere e di tutelare i suoi figli sia all'interno dell'ambiente familiare. Questo risulta connotato dalla violenza che lei stessa ha descritto, sia quella attribuita al padre dei suoi figli, sia quella attribuita al successivo convivente, soggetto che ha descritto ugualmente violento;
i bambini sono stati esposti ad un clima tossico, pericoloso, promiscuo, condiZIni di forte rischio fisico ed evolutivo. Il maternage si delinea chiaramente perché emerge l'incapacità della donna di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi dei suoi bambini, non potendo/sapendo rappresentare per loro una solida figura di riferimento primario.
Quanto alla coppia genitoriale nel suo insieme non appare abbiano saputo tutelare neppure i bisogni primari della salute fisica considerato lo stato in cui versavano i bambini al momento dell'allontanamento. Anche solo a considerare le relaZIni dentistiche, molto significative, parlano di discuria accentuata. In sintesi si concretizza la situaZIne di trascuratezza fisica ed emotiva in cui hanno vissuto i tre minori. I genitori non sono stati in grado di garantire un ambiente stabile e sicuro per i figli”.
Sul terzo quesito (possibilità di recupero delle competenze genitoriali) la dottoressa
“non ritiene che siano ipotizzabili concrete possibilità di recupero per Per_8 entrambi i genitori. Il quadro emerso è drammatico, segnato da instabilità, violenza, promiscuità, frammentaZIne di luoghi e persone di riferimento, eventi traumatici che hanno costellato la vita di questi bambini. , e Per_1 Pt_3 Per
sono stati immersi in un ambiente che non ha avuto cura per i loro bisogni di sicurezza, di stabilità, un ambiente che ha messo in pericolo il loro percorso evolutivo. La scrivente, ben lontana da stigmatizzaZIni, ha riflettuto moltissimo prima di accingersi a rispondere ai quesiti, è ben consapevole della delicatezza della situaZIne e degli esiti che potranno scaturire dai propri suggerimenti, per questo l'unico obiettivo è stato quello di assicurare a questi bambini un ambiente che li tutelasse, che li amasse in concreto, che li stimolasse e rendesse loro la leggerezza dell'infanzia che gli è dovuta”.
Nell'ultima relaZIne del ServiZI Sociale del Comune di , in data 14 CP_3 aprile 2025, si legge che, come era già stato precedentemente comunicato con nota n. 12273 del 12 luglio 2024, la non era più residente nel territorio di quel P_
Comune dal 3 maggio 2024, per immigraZIne nel Comune di Veroli. La donna aveva avuto un solo contatto telefonico con il ServiZI Sociale di , per CP_3 ragioni connesse alla residenza.
Dalle risultanze appena riportate emerge la persistenza di importanti elementi pregiudizievoli per un sano sviluppo psichico dei minori in questione, relativamente alla figura materna. Il nucleo familiare, nel complesso, all'epoca in cui è stato disposto il collocamento dei tre minori in Casa-Famiglia viveva una situaZIne fortemente deprivata e appariva gravemente deficitario e problematico, in un quadro drammatico connotato da instabilità, violenza, promiscuità, frammentaZIne di luoghi e di persone e di punti di riferimento, che fino a quel momento aveva caratterizzato la vita dei bambini. Questi ultimi hanno raccontato di aver assistito a scene di violenza tra i genitori, addirittura con un episodio di accoltellamento, e ad un violento litigio tra la madre e gli zii paterni, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di;
di avere spesso cambiato casa e di aver convissuto Pt_3 almeno con altri due compagni della madre, dopo l'arreso del padre, avvenuto nel mese di febbraio 2022; di aver assistito all'assunZIne di sostanze stupefacenti (crak) da parte del compagno della madre e a rapporti sessuali tra quest'ultimo e alcune donne che egli portava a casa, lasciando la porta aperta in occasione degli incontri;
di essere stati costretti a dormire a turno sul divano, a casa del compagno della madre, a anche senza coperte, a causa della indisponibilità di letti, e di aver dovuto a volte provvedere da soli a prepararsi i pasti;
di aver avuto paura di morire annegati, quando la madre voleva condurli con lei a immergersi nel fiume Aniene;
di non voler più ritornare a casa e di volere una nuova famiglia;
infine, di essere stati intimoriti dalla madre, in occasione della loro audiZIne innanzi al Tribunale per i Minorenni, essendosi la donna inaspettatamente presentata a loro, dicendo di riferire al giudice che volevano tornare a casa.
In tale preoccupante contesto, la madre non è stata assolutamente in grado di tutelare la prole, mettendola in sicurezza rispetto alle violenze del padre, prima, e degli altri suoi compagni, successivamente all'arresto del genitore. Ella solo dopo l'arresto del marito ha denunciato i maltrattamenti dei quali sarebbe stata vittima ad opera dell'uomo, ma mai, durante la convivenza coniugale, ha pensato di far emergere all'esterno la angosciante situaZIne in cui i minori erano costretti a vivere, al fine di ricevere un adeguato sostegno a tutela dei suoi figli. Dopo l'arresto del coniuge ha addirittura aumentato i fattori di rischio per i bambini, facendo vivere a questi ultimi alcune situaZIni di estrema promiscuità, assumendo ella stessa sostanze stupefacenti, accompagnandosi con uomini con i quali i minori non avevano alcuna confidenza e costringendoli a vivere in precarietà e in condiZIni di assoluta scomodità e disagio.
Significativo, ai fini della valutaZIne della personalità della è il fatto P_ che a distanza di oltre due anni dal collocamento dei figli in una struttura extra- familiare la donna non abbia ancora provveduto a procurarsi una stabile occupaZIne, né abbia mai riconosciuto le proprie responsabilità relativamente all'episodio che ha comportato l'allontanamento della prole, fornendo una versione dei fatti non conforme a quella da lei stessa originariamente prospettata, né, infine, abbia dimostrato di aver correttamente percepito le proprie responsabilità in relaZIne alla grave situaZIne in cui per anni ha fatto vivere i propri figli, individuandone le cause esclusivamente nei comportamenti violenti dei suoi partners, senza tuttavia riflettere sulla possibilità di sottrarsi a quell'ambiente così tossico mutando il suo regime di vita, cessando di assumere sostanze stupefacenti e di accompagnarsi a soggetti non affidabili e, soprattutto, affidandosi tempestivamente alle competenti strutture di sostegno, soprattutto nell'interesse dei minori.
L'atteggiamento complessivamente assunto dalla rispetto alla vicenda in P_ esame denota la tendenza della donna a sottovalutare e a sminuire le situaZIni pregiudizievoli che hanno interessato il suo nucleo familiare, oltre che la evidente incapacità della stessa a svolgere un'adeguata funZIne protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situaZIne emergente dagli atti non sia stata tempestivamente percepita e adeguatamente arginata dalla genitrice, a tutela dei suoi tre figli.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità della di riconoscere i bisogni primari, P_ né, tantomeno, quelli emotivi/affettivi dei suoi figli e di entrare in sintonia con le loro. Le carenze in lei riscontrate appaiono significative e non vi sono possibilità di recupero della capacità genitoriale della stessa, in tempi compatibili con le esigenze dei minori, i quali, proprio in relaZIne ai forti traumi subiti nella loro famiglia di origine, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarli, ad amarli e a stimolarli.
Questa Corte ritiene di recepire integralmente le conclusioni del consulente, in quanto fondate su approfondita indagine condotta con criterio scientifico, e su consideraZIni adeguatamente argomentate sulla base delle incontestabili cogniZIni tecniche del perito, trattandosi di professionista dotato di notoria esperienza nello specifico settore. Inoltre, le conclusioni del c.t.u. risultano perfettamente in linea con tutte le altre risultanze istruttorie, e in particolare con l'accertamento svolto in primo grado dal CP_4
Avendo il consulente di ufficio risposto esaustivamente a tutti i quesiti formulati da questa Corte e alle osservaZIni del consulente di parte della non si P_ ritiene di dover procedere ad una integraZIne dell'indagine peritale.
A fronte dell'inequivocabile quadro negativo emergente dal complesso degli elementi acquisiti agli atti di causa, ritiene questa Corte che le doglianze dell'appellante in merito alla mancata osservaZIne delle interaZIni madre-figli siano del tutto prive di fondamento, essendo chiare e inequivocabili le gravi inadeguatezze genitoriali della odierna appellante poste a fondamento della decisione del primo giudice, e non potendo certamente la valutaZIne delle capacità genitoriali fondarsi, ora, a fronte delle gravi situaZIni innanzi illustrate, sull'osservaZIne diretta del rapporto della genitrice con la prole, sia per la difficoltà di poter ripristinare, sia pure per breve tempo e a solo scopo di osservaZIne, una relaZIne ormai interrotta da circa due anni e mezzo, sia per la volontà chiaramente espressa dai minori, di non volersi più incontrare con la genitrice.
Né può ritenersi che il giudiZI sulla capacità genitoriale della così come P_ emergente dal complesso delle risultanze della svolta istruttoria, potrebbe subire modifiche o variaZIni in relaZIne al fatto che la donna sia seguita dal CSM dell'ASL di Frosinone, né in relaZIne alle più recenti vicende della donna, quali la convivenza con un nuovo compagno, la nascita del quarto figlio e la sistemaZIne in un nuovo appartamento.
Quanto al primo aspetto, non può, invero, ignorarsi che, come si rileva dalla documentaZIne prodotta dalla stessa appellante, la terapia seguita dalla P_ non ha eliminato alcune significative criticità della donna. Nella relaZIne del CSM dell' in data 4 settembre 2025 si legge, infatti, che la suddetta “E' Parte_10 particolarmente sensibile alla disapprovaZIne sociale … per questo motivo nega
o minimizza gli aspetti sfavorevoli in sé stessa, reprime le debolezze o gli impulsi inaccettabili ed ha scarsa consapevolezza dei propri problemi e delle motivaZIni dei propri comportamenti …. Le elevaZIni nelle scale cliniche suggeriscono la presenza di un disturbo marcato, ma circoscritto. La inibiZIne sociale e la mancanza di supervisione della coscienza tendono ad agire in sinergia con gli impulsi verso l'insubordinaZIne e la ricerca di sensaZIni, favorendo così condotte antisociali”. In definitiva, nella è ancora presente un disturbo marcato P_ ma circoscritto, e le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. fanno escludere che l'intervento del CSM abbia eliminato le rilevate criticità materne. Quanto alla nuova relaZIne sentimentale, alla sistemaZIne in una nuova casa con il compagno e alla nascita del quarto figlio, ritiene questa Corte che non possa ritenersi che tali fatti abbiano inciso in maniera significativa sulla capacità genitoriale della donna, tenuto conto, a tal fine, della valutaZIne effettuata sia dal c.t.u. che dal CSM in consideraZIne della attuale situaZIne della In P_ particolare, quanto al nuovo compagno della donna, giova sottolineare che il c.t.u. nel proprio elaborato ha messo in rilievo una scarsa consapevolezza, nel suddetto, della situaZIne che interessa la e ha evidenziato il fatto che l'uomo nel P_ corso del colloquio abbia del tutto omesso una parte molto importante della sua vita solo casualmente scoperta dalla dottoressa e specificamente l'esistenza di Per_8 due figlie di 5 e 7 anni, nate da una precedente relaZIne, con riferimento alla cui vicenda l'interessato ha detto “… sono quelle cose che si fanno un po' da giovani diciamo”, così sostanzialmente svilendo il suo ruolo di padre e offrendo all'attenZIne del professionista una immagine non rassicurante circa la sua capacità di supportare la compagna nella cura e nell'educaZIne dei minori in questione, con i quali peraltro non vi è mai stato alcun contatto.
La donna non si è poi mai sottoposta, in questo lungo arco temporale, ad un serio e costante recupero della genitorialità, non avendo seguito alcuno specifico programma al riguardo.
Inoltre, nel lungo periodo trascorso dal collocamento dei figli in Casa-Famiglia la nonostante la sua giovane età e la mancanza di impegni familiari, non si P_
è affatto preoccupata di trovarsi una stabile occupaZIne, continuando a svolgere solo lavori precari. Al riguardo, giova osservare che non sono state neppure documentate le entrate mensili che la donna ricaverebbe dalle sue precarie attività lavorative, sicché non è possibile verificare se il suo reddito sarebbe effettivamente sufficiente ad assicurare il sostentamento dei suoi figli.
L'attuale sistemaZIne abitativa del nuovo nucleo non riveste, poi, alcun rilevo, a fronte della perdurante mancanza di presa di consapevolezza e coscienza delle proprie fragilità e carenze, da parte della donna.
In definitiva, nel complesso la ha dimostrato di non essere in grado di P_ cogliere i bisogni dei propri figli, di età molto diverse tra loro, e di sapervi adeguatamente far fronte con propri mezzi.
Relativamente ai sostegni offerti alla e al suo nucleo familiare, va P_ evidenziato che dagli atti di causa emerge incontrovertibilmente che le gravi criticità emerse in occasione dell'episodio del 26 gennaio 2023 hanno dato luogo all'immediato inserimento dei minori in Casa Famiglia e alla sottoposiZIne della madre a TSO, il che non ha consentito alle competenti strutture di predisporre in via preventiva un adeguato sostengo alla genitrice, al fine di orientarne le capacità educative e di accudimento, né successivamente l'interessata, una volta superata la crisi, si è attivata per seguire in tal senso un idoneo percorso.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situaZIne attuale, la capacità della P_ di rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori in questione e di offrire agli stessi un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relaZIne all'età e al livello di maturaZIne psico-affettiva dei bambini.
Il c.t.u., nel rispondere allo specifico quesito formulato da questa Corte, ha affermato che “la donna non appare in grado di proteggere e di tutelare i suoi figli sia all'interno dell'ambiente familiare”, che “i bambini sono stati esposti ad un clima tossico, pericoloso, promiscuo, condiZIni di forte rischio fisico ed evolutivo”, che “la donna non appare in grado di proteggere e di tutelare i suoi figli sia all'interno dell'ambiente familiare”. Le carenze genitoriali riscontrate dal c.t.u. sono state, poi, considerate significative, con esclusione delle possibilità di recupero in tempi compatibili con i bisogni educativi dei minori.
La situaZIne delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità del rientro dei bambini nel contesto familiare materno, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della sia per il P_ tempo ormai trascorso dal momento del distacco madre-figli, sia per l'età (undici, nove e sei anni) e per l'attuale situaZIne dei minori, già collocati da circa un anno e mezzo presso una coppia che da quanto emerge chiaramente dai racconti dei minori ai Servizi Sociali, al Tutore e al c.t.u., sta offrendo loro la sicurezza, la stabilità la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire.
Ritiene pertanto questa Corte che in relaZIne alle indifferibili esigenze dei minori, alle esperienze traumatiche dagli stessi vissute all'interno del contesto familiare di origine e alla necessità di mantenere l'attuale equilibrio raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento dei bambini all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluZIne certamente non idonea a garantire un loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
Va poi anche evidenziato che la non gode di alcun supporto familiare che P_ potrebbe coadiuvarla in caso di ricollocamento dei minori presso di lei, essendo la sorella in cura farmacologica per problemi di salute e il padre a sua volta bisognoso di accudimento.
Il padre dei minori, attualmente ancora in carcere, prevedibilmente fino al 2029, come da lui stesso dichiarato al c.t.u., allo stato non potrebbe materialmente occuparsi della prole.
In ogni caso, dalla valutaZIne effettuata dal c.t.u. emerge che il suddetto nel corso del colloquio ha dimostrato una totale inconsapevolezza della situaZIne sua e dei figli, una limitata capacità di autoanalisi e di autocritica, una rappresentaZIne di sé autocentrata e una visione degli eventi critici che lo hanno coinvolto orientata alla fatalità e alla minimizzaZIne del suo contributo nell'intera vicenda. In definitiva, secondo la valutaZIne operata dalla dottoressa il non appare Per_8 Pt_3 assolutamente in grado di garantire un livello minimo di responsabilità genitoriale: il suo periodo di reclusione dovrebbe concludersi nel 2029 e fino ad allora, secondo lui, i bambini dovrebbero essere temporaneamente affidati alla sorella e al cognato, i quali, tuttavia, si sono sottratti alla valutaZIne del tecnico incaricato da questo ufficio. In ogni caso, gli episodi di violenza domestica riferiti dai minori e le espressioni da questi ultimi utilizzate per descrivere il padre (“AP bevuto”) non consentono di ipotizzare al momento, alcuna ipotesi di ricostruZIne del rapporto padre-figli, ormai interrotto da tre anni e mezzo.
Relativamente agli zii va ribadito che gli stessi, sottraendosi alla Parte_11 valutaZIne del consulente, non hanno consentito di verificare la loro idoneità ad occuparsi dei nipoti.
Dagli atti di causa, in ogni caso, non emerge un buon rapporto tra i minori e gli zii paterni, a causa di pregresse gravi tensioni degli stessi con la madre.
Infine, non emergono rapporti significativi dei minori con altri parenti del ramo paterno.
In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutaZIne dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiaraZIne va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituZInale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiaraZIne di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudiZI per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Il terzo e il quarto motivo di appello si rivelano, pertanto, privi di fondamento.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta che l'audiZIne dei minori innanzi al Tribunale per i Minorenni sarebbe avvenuta senza la presenza dei difensori delle parti e senza alcuna preventiva possibilità di interlocuZIne, per questi ultimi.
Rileva questa Corte che l'ascolto dei minori per il 3 luglio 2023 è stato fissato dal TMM alla udienza del 19 giugno 2023, in presenza di tutte le parti, le quali, rese tempestivamente edotte dell'attività istruttoria che si sarebbe andata a compiere, avrebbero potuto far pervenire in tempo utile al giudice la indicaZIne di eventuali argomenti e temi di approfondimento da tener presenti nel corso dell'ascolto e avrebbero potuto chiedere di presenziare all'ascolto, il che nella specie non è avvenuto.
L'audiZIne è stata in ogni caso condotta previa verifica della capacità di discernimento dei bambini, in piena osservanza delle disposiZIni di rito.
Il motivo si rivela, pertanto, privo di fondamento. Quanto al sesto motivo, con il quale si lamenta la mancata convocaZIne della coppia collocataria, questa Corte in data 4 marzo 2025 ha proceduto all'audiZIne degli interessati e il relativo verbale, previa verifica della mancanza di dati identificativi dei dichiaranti, è stato inserito nel fascicolo telematico.
Riguardo alla doglianza di cui al settimo motivo (omessa valutaZIne dell'ipotesi di affidamento a parenti entro il quarto grado), si rinvia alla disamina relativa al terzo motivo.
Infine, è infondato anche l'ottavo motivo, con il quale l'appellante lamenta la mancata concessione del termine per il deposito delle memorie conclusionali, trattandosi di una causa trattata con rito camerale, che non prevede la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Non si ritiene, infine, di dover procedere nuovamente all'audiZIne dei minori, in consideraZIne del fatto che e sono stati già sentiti dal primo Per_1 Pt_3 Pers giudice e che è ancora molto piccolo (sei anni), sicché potrebbe ricevere turbamento dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla sua esperienza.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Non si ritiene di dover disporre il mantenimento dei rapporti dei minori con la madre biologica come richiesto dalla perché alla luce delle risultanze P_ della svolta consulenza tecnica di ufficio, all'attualità una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse dei bambini, i quali sono stati traumatizzati proprio all'interno dell'ambiente domestico e hanno ora bisogno di elaborare con l'aiuto di adeguate terapie quanto accaduto nella loro vita, per poi eventualmente, in futuro, far emergere il bisogno di avere un contatto con la genitrice, ipotesi in relaZIne alla quale i collocatari si sono dichiarati disposti ad assecondare i piccoli.
Allo stato, anche in consideraZIne della contraria volontà più volte chiaramente manifestata dai minori, non è quindi opportuno ristabilire i contatti con la madre.
Le spese del presente grado devono essere compensare per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e con ricorso depositato il 25 marzo Parte_1 Persona_1
2024 e da con ricorso depositato il 28 maggio 2024 avverso la Controparte_1 sentenza n. 98/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 21 febbraio 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudiZI.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE rel. est. (dott.ssa Sofia Rotunno)