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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9751/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9751/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
N.V. CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11.40 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Chiara Medinelli la quale si riporta agli atti
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito CP_2 Controparte_3 dall'avv. Giovanni Bricchetto il quale insiste come in atti e nelle conclusioni depositate.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.00 e ss. per lettura del provvedimento disponendo le parti su loro richiesta dal comparire.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 15.11 il giudice dà lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9751/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO Parte_1 C.F._1
CHIARA MARTINA, elettivamente domiciliato in Genova in Via XX Settembre 23/5 Sc. B presso il difensore avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il Controparte_3 difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2174/2023 del 7.8.2023 con il quale gli era tato ingiunto il pagamento di € 21.910,65, oltre interessi e spese, in favore di titolo restituzione della somma CP_2
ottenuta con contratto di prestito personale n. 10100411809 (DOC. 4) concluso il 22.1.2019.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
L'opposizione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta in sede monitoria è idonea a provare il credito.
In base alla ripartizione dell'onere della prova, come correttamente riportata dall'opposta, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, pagina 2 di 4 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
L'opposta ha provato l'erogazione del credito producendo l'estratto del conto corrente sul quale l'opponente in sede contrattuale aveva chiesto l'accreditamento del finanziamento dal quale risulta in data 22.1.2019 l'accredito della somma di cui al prestito stipulato (doc. 10 opposto). Così è provato il perfezionamento del contratto di finanziamento che essendo contratto avente natura reale si perfeziona con l'erogazione della somma di danaro. Ha, inoltre, prodotto il contratto di finanziamento e i rendiconti degli anni 2019, 2020 e 2021 da cui ricostruire nel dettaglio l'andamento del rapporto (doc.
6, 7 e 8) e la lettera di decadenza dal beneficio del termine con la relativa cartolina AR (doc. 9) che contiene l'indicazione del preciso importo dovuto e l'intimazione a pagare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Nel sostenere che l'Estratto prodotto a corredo del ricorso monitorio (doc. 5 fasc. monitorio) non è idoneo a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo l'opponente traspone al caso di specie, in cui il titolo è un finanziamento e ad agire è una finanziaria, una giurisprudenza formatasi in relazione al contratto di conto corrente (CASS. CIV. SEZ. I, ORD., (UD. 12/10/2020) 24-12-2020, N. 29577).
Benché l'opponente sostenga che l'estratto conto prodotto a corredo del ricorso monitorio “non può ritenersi estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B.” in quanto si trarrebbe soltanto di una lettera con le rate impagate e non di certo di estratti conto certificati ex art. 50 Tub, non è vero che “non è sottoscritto da alcun dirigente”. Il documento è sottoscritto dai dirigenti di ING i quali hanno dichiarato CP_2
che il credito è conforme alle scritture contabili, oltre che vero, liquido ed esigibile. Inoltre, contiene l'esatta indicazione del credito nelle sue componenti - capitale a scadere, interessi convenzionali e interessi di mora che vale come contestazione dell'ulteriore motivo secondo cui l'opposta avrebbe indicato “un importo già comprensivo degli interessi” quando invece è espressamente indicato che il totale del debito residuo è così composto:
e che il numero della rate non pagate alla data del 31.12.2022 è pari a sedici.
pagina 3 di 4 Se ne deve concludere che è piuttosto l'opponente mutuatario a non avere provato di avere restituito la somma mutuata.
Nessuna prescrizione è ad oggi maturata ove si consideri che il contratto è stato concluso il 22.1.2019.
E' stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come documentato dal verbale in atti (doc.
10 opposta).
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo.
Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in (valori minimi per la fase istruttoria), € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 2174/2023 del CP_2
7.8.2023, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 15 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9751/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
N.V. CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11.40 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Chiara Medinelli la quale si riporta agli atti
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi sostituito CP_2 Controparte_3 dall'avv. Giovanni Bricchetto il quale insiste come in atti e nelle conclusioni depositate.
Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 13.00 e ss. per lettura del provvedimento disponendo le parti su loro richiesta dal comparire.
Il giudice
Barbara Romano
Successivamente lo stesso giorno alle ore 15.11 il giudice dà lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9751/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GENNARO Parte_1 C.F._1
CHIARA MARTINA, elettivamente domiciliato in Genova in Via XX Settembre 23/5 Sc. B presso il difensore avv. DE GENNARO CHIARA MARTINA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CP_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il Controparte_3 difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2174/2023 del 7.8.2023 con il quale gli era tato ingiunto il pagamento di € 21.910,65, oltre interessi e spese, in favore di titolo restituzione della somma CP_2
ottenuta con contratto di prestito personale n. 10100411809 (DOC. 4) concluso il 22.1.2019.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
L'opposizione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione prodotta in sede monitoria è idonea a provare il credito.
In base alla ripartizione dell'onere della prova, come correttamente riportata dall'opposta, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, pagina 2 di 4 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
L'opposta ha provato l'erogazione del credito producendo l'estratto del conto corrente sul quale l'opponente in sede contrattuale aveva chiesto l'accreditamento del finanziamento dal quale risulta in data 22.1.2019 l'accredito della somma di cui al prestito stipulato (doc. 10 opposto). Così è provato il perfezionamento del contratto di finanziamento che essendo contratto avente natura reale si perfeziona con l'erogazione della somma di danaro. Ha, inoltre, prodotto il contratto di finanziamento e i rendiconti degli anni 2019, 2020 e 2021 da cui ricostruire nel dettaglio l'andamento del rapporto (doc.
6, 7 e 8) e la lettera di decadenza dal beneficio del termine con la relativa cartolina AR (doc. 9) che contiene l'indicazione del preciso importo dovuto e l'intimazione a pagare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Nel sostenere che l'Estratto prodotto a corredo del ricorso monitorio (doc. 5 fasc. monitorio) non è idoneo a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo l'opponente traspone al caso di specie, in cui il titolo è un finanziamento e ad agire è una finanziaria, una giurisprudenza formatasi in relazione al contratto di conto corrente (CASS. CIV. SEZ. I, ORD., (UD. 12/10/2020) 24-12-2020, N. 29577).
Benché l'opponente sostenga che l'estratto conto prodotto a corredo del ricorso monitorio “non può ritenersi estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B.” in quanto si trarrebbe soltanto di una lettera con le rate impagate e non di certo di estratti conto certificati ex art. 50 Tub, non è vero che “non è sottoscritto da alcun dirigente”. Il documento è sottoscritto dai dirigenti di ING i quali hanno dichiarato CP_2
che il credito è conforme alle scritture contabili, oltre che vero, liquido ed esigibile. Inoltre, contiene l'esatta indicazione del credito nelle sue componenti - capitale a scadere, interessi convenzionali e interessi di mora che vale come contestazione dell'ulteriore motivo secondo cui l'opposta avrebbe indicato “un importo già comprensivo degli interessi” quando invece è espressamente indicato che il totale del debito residuo è così composto:
e che il numero della rate non pagate alla data del 31.12.2022 è pari a sedici.
pagina 3 di 4 Se ne deve concludere che è piuttosto l'opponente mutuatario a non avere provato di avere restituito la somma mutuata.
Nessuna prescrizione è ad oggi maturata ove si consideri che il contratto è stato concluso il 22.1.2019.
E' stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come documentato dal verbale in atti (doc.
10 opposta).
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo.
Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in (valori minimi per la fase istruttoria), € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 2174/2023 del CP_2
7.8.2023, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 15 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 4 di 4