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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente a
OGGETTO: impugnazione per revocazione ex art 395 co. 1 n. 4) c.p.c. e, in subordine, ex art. 395 co. 1 n. 3)
c.p.c. e vertente
TRA
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, presso cui domicilia alla via Armando Diaz n. 11.
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
(C.F: CPP ) rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Quaranta ( CP_1 C.F._1 [...]
) in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica e con lei elettivamente C.F._2
domiciliato in NA alla Via Toledo n. 148 presso lo studio dell'avv. Valentina Greco.
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
PER LA (si riporta il contenuto delle note ex art. 127-ter Parte_1
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.06.24 stante il mancato deposito delle successive note in sostituzione dell'udienza del 06.06.25): “La difesa dell'epigrafata Amm.ne, preso atto della disposta trattazione scritta
dell'udienza, si riporta alla domanda di revocazione e a tutte le difese in atti e, impugnata ogni avversa istanza
e deduzione, insiste acchè l'on. Corte voglia accogliere integralmente le conclusioni in atti, con il favore delle
pagina 1 di 12 spese di lite”.
PER PO GI: “La difesa del dott. , preso atto del decreto disponente la trattazione cartolare CP_1
del processo, si riporta preliminarmente alla comparsa di costituzione in giudizio e alla documentazione
prodotta; impugna le deduzioni di cui alla domanda di revocazione avversaria, in quanto infondate in fatto e
diritto. Rileva che unica parte attrice in questo giudizio è la e non anche Parte_1
l' che è stata chiamata a partecipare al giudizio esclusivamente ex Controparte_2
art 332 c.p.c. Chiede che l'adita Corte di Appello di NA voglia così giudicare: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello, in accoglimento delle conclusioni rassegnate: 1) dichiarare inammissibile, improponibile e comunque
infondata la domanda attorea proposta da rigettandola;
2) vinte le spese Parte_1
e competenze da distrarsi. Insiste, se ritenuto, nell'ammissione della prova testimoniale sulla seguente
circostanza (già articolata nella memoria istruttoria del 22.12.2005 agli atti di causa): “se vero che la
frequenza del dott. presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare nel periodo 1988/1993 CP_1
riguardava l'intera durata della settimana e che il dott. ha frequentato la Scuola per non meno di 800 CP_1
ore annue alternandosi nelle guardie e nelle ferie e svolgendo ogni altra attività di reparto”. Si indica a teste il
dott. prof NA”. Testimone_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5 marzo 2004 il dr. ha evocato innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale CP_1
di NA la e l , assumendo Parte_1 Controparte_3
di essere stato iscritto e di aver frequentato, presso l'ateneo federiciano, la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale dal 1982 al 1987 e la dal 1988 al 1933 CP_4 Parte_2
senza ricevere nessun emolumento o borsa di studio. Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovutogli in conseguenza del danno subito per il ritardo con cui lo Stato italiano recepiva le direttive comunitarie in tema di remunerazione dei medici specializzandi.
La e l' si sono Parte_1 Controparte_2
costituite in giudizio, entrambe col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'incompetenza del giudice del lavoro, l'improponibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda nonché la prescrizione dei crediti azionati.
La causa, scardinata dalla Sezione Lavoro e trasmessa ad una sezione ordinaria del Tribunale di NA,
pagina 2 di 12 è stata istruita e definita con sentenza n. 12098/10 del 02.12.2010 che, affermata la giurisdizione dell'A.G.O., ha rigettato la domanda attorea ritenendo prescritte le pretese creditorie azionate dell'attore.
Con citazione notificata il 29.11.2011 ha quindi appellato tale sentenza chiedendo a CP_1
questa Corte di riformarla accertando la responsabilità dello Stato italiano per tardiva ed incompleta ricezione delle direttive comunitarie relative ai corsi di specializzazione in medicina e condannando le controparti al risarcimento dei danni subiti da liquidare in € 111.038,20 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa dell'01.03.2012 si sono costituite in giudizio la e Parte_1
l' resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto. Con ordinanza Controparte_2
del 25.05.2017 il giudizio di appello è stato quindi sospeso fino alla definizione della questione pregiudiziale pendente, su iniziativa della Corte di Cassazione, innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e relativa all'applicabilità della direttiva 82/76/CEE, in tema di obbligo di una remunerazione adeguata dei medici specializzanti, anche ai corsi di specializzazione iniziati prima del 31.12.1982, data entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva, ma completati in epoca successiva.
Definita tale questione con sentenza della C.G.U.E. n. 616/18 del 24.01.18, che riconosceva il diritto dei medici iscritti ad una scuola di specializzazione nel corso dell'anno 1982 ad ottenere un'adeguata remunerazione per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983, il giudizio di appello veniva riassunto su iniziativa del coppola con ricorso del 05.02.2018.
Le Amministrazioni appellate, ricevuta la notifica dell'atto di riassunzione e del provvedimento di fissazione di udienza per il prosieguo al 29.05.2018, in data 02.05.2018 hanno quindi provveduto al deposito di una comparsa integrativa a mezzo della quale deducevano che il dr. contestualmente alla frequenza CP_1
della scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare dal 1988 al 1993, aveva svolto attività lavorativa di pubblico impiego presso la medesima in forza di decreto rettorale n. 4381, registrato dalla Controparte_2
Corte dei Conti il 10.05.88, quale funzionario tecnico presso l'allora
[...]
Istologia ed Embriologia Generale. Controparte_5
Tale attività, precisavano le appellate, era stata ininterrottamente svolta dal 1° giugno 1988 al 18 gennaio
1997, data in cui il rapporto di lavoro si scioglieva per dimissioni volontarie, e risultava perciò ostativa al riconoscimento di qualsivoglia remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione in chirurgia pagina 3 di 12 vascolare, secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria e di diritto interno, in quanto: 1) difettava il presupposto della partecipazione dello specializzando al corso di specializzazione in guisa tale da dedicarvi
“tutta l'attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno”; 2) l'appellante, con la retribuzione percepita in virtù del suddetto rapporto di impiego, superava il limite reddituale sancito dal Decreto Interministeriale del 13 aprile 1990 in complessivi £ 15.000,000 annui lordi,
pari a € 7.746,85.
Tali deduzioni venivano comprovate attraverso documentazione prodotta contestualmente in allegato alla predetta comparsa integrativa (nota dell' prot. del 27.04.2018, Controparte_2
decreto rettorale registrato alla Corte dei Conti il 10.05.1988 e stato di servizio del . CP_1
Il giudizio di appello è stato quindi definito con sentenza pubblicata il 13.11.2018 che, senza prendere in esame le deduzioni e le produzioni documentali di cui alla suddetta comparsa integrativa, nemmeno per delibarne l'ammissibilità, in riforma della decisione di primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione ed ha condannato la al pagamento in favore del dr. della Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 65.460,93, di cui € 31.891,22 per la frequenza al primo corso di specializzazione ed il restante importo per la frequenza al secondo, oltre interessi legali dal 05.08.2018 al saldo e spese di lite.
In accoglimento dell'eccezione in tal senso proposta veniva invece rigettata la domanda nei confronti dell' riconoscendo la sua carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligo Controparte_2
di dare attuazione alle direttive comunitaria, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell' . Controparte_6
§§§§§§
Detta sentenza, con atto notificato il 15.11.2019, è stata impugnata per revocazione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ha così concluso: “1. ritenuta ammissibile e fondata l'impugnazione per revocazione
per il motivo di cui all'art 395 n. 4, disporre la revocazione della gravata sentenza, dichiarando che al dr.
nulla spetta in relazione alla frequenza del corso di specializzazione in chirurgia vascolare e, per CP_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la relativa domanda ( € 33.569,70);
2. in via gradata,
ritenuta ed ammissibile e fondata l'impugnazione per revocazione per il motivo di cui all'art 395 c.p.c. n. 3,
disporre la revocazione della gravata sentenza, dichiarando che al medesimo convenuto nulla spetta in
relazione alla frequenza del corso di specializzazione in chirurgia vascolare e, per l'effetto, in riforma
pagina 4 di 12 dell'impugnata sentenza, rigettare la relativa domanda ( € 33.569,70). Spese vinte, anche dei precedenti gradi di
lite”. Con riferimento al primo dei richiamati motivi di revocazione la ha dedotto che la Parte_1
sentenza di appello deve ritenersi affetta da un errore di fatto risultante dai documenti di causa restando perciò
integrata la fattispecie prevista dall'art. 395 co. 1 n. 4) c.p.c. Dopo il deposito, all'indomani della riassunzione del giudizio di appello sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della documentazione comprovante l'infondatezza della pretesa risarcitoria relativamente al periodo di frequentazione del secondo corso di specializzazione (chirurgia vascolare), stante lo svolgimento di attività lavorativa remunerata in detto arco temporale, l'appellante aveva infatti eccepito l'inammissibilità di tale produzione e della relativa eccezione, definita nuova.
Ciò nonostante la Corte d'Appello, nel pronunciarsi sull'avverso gravame senza considerare quanto dedotto e prodotto dall'Amministrazione con la comparsa integrativa del 02.05.18, si era limitata ad affermare che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento per il tardivo recepimento di direttive comunitarie,
l'attore doveva provare unicamente la frequenza di uno dei corsi di specializzazione previsti dalla normativa comunitaria dopo la scadenza del termine per l'adeguamento alla stessa della normativa interna, gravando sul soggetto inadempiente l'onere di provare la percezione da parte del medico di altre remunerazioni durante il periodo di formazione, ed aveva accolto su tali basi la domanda, anche con riferimento al secondo corso di specializzazione, ritenendo provato in fatto costitutivo della pretesa. Risultava perciò integrata la fattispecie revocatoria prevista dall'art. 395 co. 1 n. 4) c.p.c. essendo la decisione fondata sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto (percezione di un reddito durante gli anni di frequenza della scuola di formazione specialistica in Chirurgia Vascolare) risultato invece provato tramite il deposito di documenti non presi in esame benché allegati alla comparsa del 27.04.18.
Quanto poi all'ammissibilità di tale produzione documentale, la Presidenza del Consiglio ha affermato che essa doveva ritenersi consentita dall'art. 345 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009 che ha introdotto il divieto di produrre nuovi documenti in appello e che è applicabile, ex art. 58 L. 69 cit., ai soli giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Quand'anche poi si dovesse ritenere applicabile l'art. 345 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69/2009,
la Presidenza del Consiglio ha sostenuto che la produzione documentale era comunque ammissibile in quanto: 1)
si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione perché idonei a suffragare la veridicità di fatti pagina 5 di 12 emersi solo in appello e rientranti nel tema d'indagine della lite;
2) la Presidenza del Consiglio del Ministri non aveva potuto produrli prima, per causa ad essa non imputabile, trattandosi di documentazione nell'esclusiva disponibilità dell' che l'aveva inoltrata solo qualche giorno prima dell'udienza fissata per la Controparte_6
riassunzione della lite.
§§§§§§
In via subordinata la ha poi dedotto che, qualora si ritenga che la Parte_1
documentazione in parola non potesse essere acquisita in appello ed essere esaminata dalla Corte, deve ritenersi comunque sussistente l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395 co. 1 n. 3) c.p.c. a norma del quale le sentenze pronunciate in appello o in unico grado sono impugnabili per revocazione “se dopo la sentenza sono stati trovati
uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o
per fatto dell'avversario”.
A tal proposito la difesa erariale ha dedotto deduce che la revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c.
costituisce un mezzo di impugnazione straordinario esperibile non solo quando dopo l'adozione della sentenza da revocare sia stato rinvenuto un documento decisivo che, pur se esistente prima della decisione, la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore poiché siffatta ipotesi, in base alla pronunzia della
Suprema Corte n. 3136/2013, è ravvisabile anche nel caso in cui il documento sia venuto ad esistenza dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la sua produzione in giudizio.
Nel caso di specie ricorrerebbe poi non solo il requisito della decisività della documentazione prodotta,
essendo la stessa idonea a fornire prova dell'inesistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ma anche il requisito della mancata produzione della stessa per causa di forza maggiore in quanto la , senza sua colpa, veniva a conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto Parte_1
solo con la trasmissione della nota dell'Università degli Studi II n. 41759 del 27 aprile 2018, Controparte_2
in prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio d'appello.
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costituitosi in giudizio, ha contestato l'ammissibilità del ricorso al rimedio della CP_1
revocazione e l'infondatezza dell'impugnazione proposta.
La causa, acquisito il fascicolo del precedente giudizio di appello, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di pagina 6 di 12 note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe.
La controversia è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Ricorre, in astratto, l'ipotesi di impugnazione per revocazione prospettata dall'Avvocatura dello Stato
con richiamo al disposto dell'art. 395 co. 1 n. 4) c.p.c. il quale prevede il ricorso a tale rimedio se la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai
documenti della causa” con la successiva precisazione secondo cui” Vi è questo errore quando la decisione è
fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto
non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
La pronunzia impugnata, dopo aver ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, ha infatti affermato che gravava sulla l'onere di provare la percezione da parte del Parte_1
dr. durante il periodo di formazione specialistica, di altre remunerazioni o borse di studio sembrando, CP_1
in tal modo, dare per scontato che tale prova non sia stata fornita.
Nulla viene invero detto in merito alla documentazione prodotta dalla difesa erariale in allegato alla comparsa integrativa depositata il 02.05.2018 nella quale le Amministrazioni convenute sostenevano che il dr.
contestualmente alla frequenza della scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare dal 1988 al CP_1
1993, aveva svolto attività lavorativa di pubblico impiego presso l' in forza di decreto Controparte_2
rettorale n. 4381, registrato dalla Corte dei Conti il 10.05.88, quale funzionario tecnico presso l'allora
[...]
della cattedra di Istologia ed Embriologia Generale. Controparte_5
L'esistenza di tale documentazione è stata infatti semplicemente ignorata dalla Corte che non dà atto della sua presenza nell'incartamento processuale né si interroga sull'ammissibilità o meno della sua produzione in giudizio e sulla conseguente possibilità di utilizzarla in funzione della decisione da assumere.
Sussiste perciò, in teoria, la fattispecie revocatoria prevista dall'art. 395 co. 1 n. 4) c.p.c. essendo la decisione fondata sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto (percezione di un reddito durante gli anni di frequenza della scuola di formazione specialistica in Chirurgia Vascolare) la cui prova poteva emergere da documenti la cui esistenza è stata immotivatamente non considerata.
pagina 7 di 12 Nel decidere la lite la Corte ha infatti così argomentato: “Grava sul medico specializzando l'onere di
provare, quale fatto costitutivo del danno-evento correlato dalla perdita dell'adeguata remunerazione,
esclusivamente di avere frequentato un corso di specializzazione comune a tutti gli Stati Membri e, quindi,
rientrante nell'elenco di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva 75/362/CEE o ad almeno due o più tra essi e, quindi,
rientrante nell'elenco di cui all'art. 7, n. 2, della medesima direttiva, potendo le concrete modalità di
svolgimento del corso (tempo pieno o parziale) venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla
quantificazione del pregiudizio. Ed invero, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato
adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate, costituisce indizio
presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle
prescrizioni comunitarie;
d'altra parte, i medici non possono essere gravati della prova di non aver percepito,
durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi si circostanze,
eventualmente rilevanti a titolo di aliunde perceptum, l'onere della cui prova va posto a carico del soggetto
inadempiente.
Sono idonee ad assolvere a tale onere probatorio, oltre alle certificazioni rilasciate dall' CP_2
presso le quali le specializzazioni furono acquisiste, le autocertificazioni attestanti il conseguimento dei diplomi
di specializzazione, le quali, pur avendo valore di mero indizio, in difetto di specifica contestazione di parte
convenuta, ex art. 115, comma 1, c.p.c., comprovano la frequenza del corso relativo: e nella specie l'attore ha
comprovato il suo diritto versando agli atti del giudizio le certificazioni rilasciate dall' Controparte_2
di iscrizione e frequenza della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e della
[...]
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, con attestazione del conseguimento del diploma finale”.
Resta dunque da domandarsi se la documentazione il cui esame è stato pretermesso dalla Corte di
Appello poteva essere prodotta ed essere utilizzata a riprova degli assunti delle Amministrazioni convenute.
La risposta al quesito deve essere senz'altro negativa a prescindere dalla ravvisabilità delle ipotesi derogatorie al divieto di produzione in appello di nuovi documenti, inserito formalmente nel terzo comma dell'art. 345 c.p.c. dall'art. 46 co. 18 L. 18.06.2009 n. 6 ma applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge (04.07.2009) in base alla disposizione transitoria di cui al successivo art. 58 co. 2, e rappresentate dalla dimostrazione dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile alla parte, evenienza tuttora prevista, o dal fatto che “il collegio non li ritenga indispensabili ai fini
pagina 8 di 12 della decisione della causa” in base alla previsione abrogata, in sede di conversione, dall'art. 54 co. 1 lett ob)
D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. con modif. in L. 07.08.2012 n. 134 e, dunque, operante nel caso di specie essendo stato l'appello proposto con citazione notificata il 29.11.2011 a fronte di una sentenza di primo grado adottata il
02.12.2010.
La Suprema Corte, con la pronuncia a S.U. n. 8203/2005, ebbe infatti a chiarire che nel rito ordinario,
con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345 co. 3 c.p.c. va interpretato, già
nella formulazione di cui all'art. 52 L. 26.11.1990 n. 353, nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza -
e, di conseguenza, anche delle produzioni documentali indicando, nello stesso tempo, i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione.
Tanto con la finale precisazione che nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell'impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l'ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti.
Siffatti principi sono stati confermati dalle successive pronunce di legittimità, le quali hanno ribadito e specificato che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa alle condizioni previste dall'art. 345
co. 3 c.p.c. - già nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26.11.1990 n. 353 - purché essa non avvenga nel corso del giudizio di secondo grado, ma già in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342 co. 1 e
347 co. 1 c.p.c., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del secondo grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 c.p.c. sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti (cfr. così cass. n. 12731/2011 e n. 11510/2014).
pagina 9 di 12 Nel caso di specie la documentazione in discorso, per poter essere presa in esame dalla Corte, doveva perciò essere prodotta dalla e dall' Parte_1 Controparte_2
sin dalla loro costituzione nel giudizio di appello, avvenuta con comparsa dell'01.03.2012, e non già
[...]
solo in allegato alla comparsa integrativa depositata il 02.05.2018.
Il decreto del Rettore dell' con cui il dr. fu nominato Controparte_2 CP_1
funzionario tecnico presso l'Istituto di Strutture Biologiche ed Ultrastruttura Cellulare della cattedra di Istologia
ed Embriologia Generale risale, infatti, al 28.04.1988, ossia ad epoca di gran lunga anteriore alla stessa introduzione del giudizio di primo grado (incardinato nel 2004) ed altrettanto vale per il suo stato di servizio che copre il periodo compreso tra l'aprile del 1988 e il gennaio del 1997.
Non si tratta dunque di documenti di formazione sopravvenuta, la cui produzione può essere consentita anche nel corso del giudizio di appello, né tale è la relazione dell'Ufficio Legale dell' Controparte_2
trasmessa all'Avvocatura dello Stato il 27.04.2018 trattandosi di un atto di parte che si limita
[...]
ad illustrare la valenza giuridica di quei documenti, risalenti all'anno 1988, e che in qualunque momento, sin da quell'epoca, avrebbe potuto essere redatta non avendo alcuna autonoma valenza probatoria e traducendosi in null'altro che in una lettera accompagnatoria della documentazione trasmessa.
Il motivo di revocazione deve dunque essere rigettato, non essendosi correttamente tenuto conto in sede decisionale della documentazione tardivamente prodotta dalle Amministrazioni convenute.
§§§§§§
Inammissibile è invece l'impugnazione per revocazione proposta dalla difesa erariale con richiamo alla fattispecie prevista dall'art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c. secondo il quale le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possono essere impugnate ricorrendo a tale rimedio “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o
più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario”.
Tale mezzo di impugnazione straordinario, per essere esperibile, richiede infatti un duplice presupposto occorrendo in primis che il documento trovato dopo la sentenza sia decisivo ossia tale che, se acquisito agli atti,
sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive o comunque atte a determinare una modificazione della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda revocazione. È necessario, inoltre, che pagina 10 di 12 si tratti di documento che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre tempestivamente e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, non ricorrente - quest'ultima - allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento e produrlo attraverso un'elementare indagine (cfr. ex multis cass. n.
8342/1990 e cass. n. 6355/1993).
Nel caso di specie la difesa erariale non poteva pertanto limitarsi a dedurre, come ha fatto, di aver avuto conoscenza dei documenti in questione solo a seguito della trasmissione della nota dell' Controparte_2
del 27.04.2018 n. 41759, avvenuta in prossimità dell'udienza per la prosecuzione del giudizio
[...]
d'appello sospeso. Nel presente giudizio l'Avvocatura dello Stato ha infatti rappresentato e difeso non soltanto la ma anche l ossia la parte autrice e Parte_1 Controparte_2
depositaria dei documenti in questione, che, di conseguenza ben potevano essere prodotti sin da subito essendo la loro redazione anteriore allo stesso inizio del giudizio di primo grado.
Se ciò non è avvenuto, la circostanza non è dunque dovuta a causa di forza maggiore ma solo ed unicamente alla negligenza delle parti rappresentate e di chi avrebbe dovuto, a tempo debito, approntare la loro difesa acquisendo i documenti rilevanti in vista della decisione della controversia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a 52.000,00 euro dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e distrazione dell'importo liquidato in favore dell'avv. Silvana Quaranta per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico della della Parte_1
sanzione di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che prevede il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di NA - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla Parte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di NA n. 5121/2018 pubblicata il 13.11.2018 condannando la pagina 11 di 12 al rimborso delle spese processuali sostenute dal dr. che si liquidano in € Parte_1 CP_1
9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, con distrazione della somma in favore dell'avv. Silvana Quaranta.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico del soccombente, di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in NA, in camera di consiglio, il 30.09.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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