Articolo 47 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 novembre 1986
Art. 47. 1. Nell' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e' determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986