Articolo 3 della Legge 2 marzo 1963, n. 309
Articolo 2
Versione
13 aprile 1963
Art. 3.
L'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , nonche' dell'indennita', giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa, va considera altresi', ai fini del computo dell'indennita', giornaliera di cui all' articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , riguardante il trattamento economico, durante il periodo di assenza per infermita' dovuta, a causa di servizio.

Entrata in vigore il 13 aprile 1963