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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R.G. avente ad oggetto “Arricchimento senza causa” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Melella,
attore
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dell'avv. Paolo Izzo;
Controparte_1 C.F._2
, CF. , rappresentata e difesa dell'avv. Parte_2 C.F._3
Paolo Izzo;
convenuti
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, e , esponendo all'uopo che: - 1. Il IG. Controparte_1 Parte_2
era legato da una relazione sentimentale con la IG.ra ; - 2. il IG. Pt_1 Parte_2
viveva, da circa quattro anni, con la presso una abitazione di proprietà di Pt_1 Pt_2 CP_1
padre di , sita in Borgo di Montoro (AV) alla Via Mercatello n. 22;
[...] Parte_2
- 3. la casa di cui sopra non era in condizioni di poter essere abitabile, dunque, la e il Pt_2 padre della stessa chiedevano al IG. di eseguire dei lavori di ristrutturazione anticipando i Pt_1 costi che poi gli sarebbero stati restituiti;
- 4. Il IG. eseguiva lavori per un totale di circa € Pt_1
25.000,00. In particolare: venivano realizzati l'impianto elettrico e idrico;
nella stanza dell'ingresso veniva effettuato un rivestimento con delle mattonelle e venivano intonacate le mura perché erano presenti degli enormi buchi. Ancora veniva apposta una porta nuova che conduce all'esterno nel porticato. Dal porticato di cui al punto precedente veniva realizzato un bagno e uno sgabuzzino entrambi pavimentati con mattonelle;
- 5. ancora dal piano terra veniva portato l'impianto elettrico e quello idrico al primo piano con relativi punti per prese di corrente fino alla cucina. Quest'ultima era in fuorisquadra di 30 o 40 cm circa, quindi il IG. aveva ricavato un Pt_1
1 muro per riempire il detto fuorisquadra. A ciò si aggiunga che l'odierno attore realizzava, anche al primo piano, un bagno interno ex novo e lo stesso creava due stanze da letto con relative porte nuove e tinteggiatura. Il tutto accollandosi anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti;
- 6. il IG.
, boscaiolo con reddito medio annuo di circa € 3.000,00, ha dovuto provvedere ad un esborso Pt_1 che andava ben oltre le proprie possibilità; - 7. tutto ciò fa sorgere in capo al IG. il diritto di Pt_1 ottenere quanto versato per apportare le migliorie all'immobile di proprietà del - 8. per Pt_2 cause addebitabili esclusivamente alla IG.ra il rapporto con l' è cessato. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 oltre interessi sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di € 25.000,00 oltre interessi sino al soddisfo. Vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse depositate in data 24.4.2023, e , eccependo entrambi l'inammissibilità della Controparte_1 Parte_2 domanda ex art. 2042 cod. civ. per difetto di sussidiarietà, avendo la richiesta di pagamento ad oggetto somme per migliorie asseritamente apportate ad un immobile concesso in comodato , con conseguente esperibilità dell'azione prevista dall'art. 1808 cod. civ.
Attivata, nel corso del giudizio, la procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con il mancato raggiungimento dell'accordo e, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettate le istanze di prova orale, all'udienza del 14.1.2025 la causa, sulle conclusioni precisate delle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
In punto di qualificazione, occorre osservare che, nel caso di specie, parte attrice ha proposto un'azione di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., assumendo di aver sostenuto esborsi per un importo complessivo di euro 25.000,00 per lavori di ristrutturazione eseguiti nell' immobile di proprietà di padre di , con cui l'odierno attore aveva una Controparte_1 Parte_2 relazione sentimentale e conviveva da circa 4 anni.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale (Sez.
2 - Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022 (Rv. 663923 - 01).
Ciò posto la domanda – sia che la si qualifichi quale azione ex art. 2033 c.c. sia che la si qualifichi come azione ex art. 2041 c.c. - va rigettata non avendo l'attore comprovato quanto dedotto, ovverosia gli esborsi sostenuti di cui richiede la restituzione.
2 Va in primo luogo evidenziato che i convenuti contestano espressamente la fondatezza della pretesa (“… non sono stati minimamente realizzate le supposte migliorie su cui si basa la richiesta di pagamento).
Era dunque onere dell'attore provare di aver pagato le somme di cui chiede la restituzione.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Parte attrice ha, invero, articolato capitoli di prova orale per comprovare le dedotte circostanze.
Tali prove tuttavia non sono state ammesse in quanto aventi ad oggetto circostanze (in particolare, quelle di cui ai capitoli 3 e 4) che l'attore avrebbe dovuto comprovare documentalmente:
“il IG. eseguiva lavori per un totale di circa € 25.000,00. In particolare: venivano realizzati Pt_1
l'impianto elettrico e idrico;
nella stanza dell'ingresso veniva effettuato un rivestimento con delle mattonelle e venivano intonacate le mura perché erano presenti degli enormi buchi. Ancora veniva apposta una porta nuova che conduce all'esterno nel porticato. Dal porticato di cui al punto precedente veniva realizzato un bagno e uno sgabuzzino entrambi pavimentati con mattonelle”;
“ancora dal piano terra veniva portato l'impianto elettrico e quello idrico al primo piano con relativi punti per prese di corrente fino alla cucina. Quest'ultima era in fuorisquadra di 30 o 40 cm circa, quindi il IG. aveva ricavato un muro per riempire il detto fuorisquadra. A ciò si Pt_1 aggiunga che l'odierno attore realizzava, anche al primo piano, un bagno interno ex novo e lo stesso creava due stanze da letto con relative porte nuove e tinteggiatura. Il tutto accollandosi anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti”
Le prove articolate sono, invero, inammissibili.
Va innanzitutto rilevato che nella fattispecie non ricorrono motivi che giustifichino la deroga al divieto di prova testimoniale di cui al combinato disposto dell'art. 2726 c.c. e art. 2721 c.c., comma1, divieto previsto proprio in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al NS di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., (quietanza liberatoria, dichiarazione di avvenuta ricezione della somma pagata),ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario), facilmente documentabili in ogni momento. Costituisce, infatti, pacifico principio della Suprema Corte che,
"Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass.
20.4.2020, n. 7940; Cass. 25.5.1993, n. 5884; Corte di appello di Roma, sentenza del 20.9.2022, n.
5728), ragioni individuate ad esempio dalla S.C. nel rapporto di parentela intercorrente tra NS ed accipiens (cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14457).
Ebbene nel caso di specie, non sono state dedotte né sussistono ragioni che abbiano indotto la parte, odierno attore, a non documentare gli esborsi.
Al contrario, secondo quanto è dato evincere dalla prospettazione dello stesso attore, egli avrebbe solo “anticipato i costi che gli sarebbero poi stati restituiti” (cfr. punto 3 della citazione).
3 Ritiene dunque il Tribunale che, sussistendo sin dal principio l'intento dell' di ottenere la Pt_1 restituzione delle somme “anticipate”, era suo onere documentare gli esborsi provvedendo a farsi rilasciare una quietanza o altra idonea documentazione scritta.
Va dunque confermato il giudizio di inammissibilità delle prove orali dirette a comprovare gli esborsi.
Né a tale lacuna probatoria può sopperire la richiesta CTU, avente, nella specie, funzione del tutto esplorativa limitata alla verifica delle opere compiute nell'immobile ma del tutto inidonea ad accertare che tali lavori siano stati pagati con denaro dell'attore.
In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, la domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Attesa l'ammissione della parte vittoriosa le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_2
l'attore e la predetta convenuta vanno distratte in favore dell'Erario (Cass. 25653/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 512/2023 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida:
- in favore di in € 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso Parte_2 spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'erario;
- in favore di in € 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 14 maggio 2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2023 R.G. avente ad oggetto “Arricchimento senza causa” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Melella,
attore
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dell'avv. Paolo Izzo;
Controparte_1 C.F._2
, CF. , rappresentata e difesa dell'avv. Parte_2 C.F._3
Paolo Izzo;
convenuti
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, e , esponendo all'uopo che: - 1. Il IG. Controparte_1 Parte_2
era legato da una relazione sentimentale con la IG.ra ; - 2. il IG. Pt_1 Parte_2
viveva, da circa quattro anni, con la presso una abitazione di proprietà di Pt_1 Pt_2 CP_1
padre di , sita in Borgo di Montoro (AV) alla Via Mercatello n. 22;
[...] Parte_2
- 3. la casa di cui sopra non era in condizioni di poter essere abitabile, dunque, la e il Pt_2 padre della stessa chiedevano al IG. di eseguire dei lavori di ristrutturazione anticipando i Pt_1 costi che poi gli sarebbero stati restituiti;
- 4. Il IG. eseguiva lavori per un totale di circa € Pt_1
25.000,00. In particolare: venivano realizzati l'impianto elettrico e idrico;
nella stanza dell'ingresso veniva effettuato un rivestimento con delle mattonelle e venivano intonacate le mura perché erano presenti degli enormi buchi. Ancora veniva apposta una porta nuova che conduce all'esterno nel porticato. Dal porticato di cui al punto precedente veniva realizzato un bagno e uno sgabuzzino entrambi pavimentati con mattonelle;
- 5. ancora dal piano terra veniva portato l'impianto elettrico e quello idrico al primo piano con relativi punti per prese di corrente fino alla cucina. Quest'ultima era in fuorisquadra di 30 o 40 cm circa, quindi il IG. aveva ricavato un Pt_1
1 muro per riempire il detto fuorisquadra. A ciò si aggiunga che l'odierno attore realizzava, anche al primo piano, un bagno interno ex novo e lo stesso creava due stanze da letto con relative porte nuove e tinteggiatura. Il tutto accollandosi anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti;
- 6. il IG.
, boscaiolo con reddito medio annuo di circa € 3.000,00, ha dovuto provvedere ad un esborso Pt_1 che andava ben oltre le proprie possibilità; - 7. tutto ciò fa sorgere in capo al IG. il diritto di Pt_1 ottenere quanto versato per apportare le migliorie all'immobile di proprietà del - 8. per Pt_2 cause addebitabili esclusivamente alla IG.ra il rapporto con l' è cessato. Pt_2 Pt_1
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 oltre interessi sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di € 25.000,00 oltre interessi sino al soddisfo. Vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse depositate in data 24.4.2023, e , eccependo entrambi l'inammissibilità della Controparte_1 Parte_2 domanda ex art. 2042 cod. civ. per difetto di sussidiarietà, avendo la richiesta di pagamento ad oggetto somme per migliorie asseritamente apportate ad un immobile concesso in comodato , con conseguente esperibilità dell'azione prevista dall'art. 1808 cod. civ.
Attivata, nel corso del giudizio, la procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con il mancato raggiungimento dell'accordo e, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettate le istanze di prova orale, all'udienza del 14.1.2025 la causa, sulle conclusioni precisate delle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
In punto di qualificazione, occorre osservare che, nel caso di specie, parte attrice ha proposto un'azione di arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., assumendo di aver sostenuto esborsi per un importo complessivo di euro 25.000,00 per lavori di ristrutturazione eseguiti nell' immobile di proprietà di padre di , con cui l'odierno attore aveva una Controparte_1 Parte_2 relazione sentimentale e conviveva da circa 4 anni.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in favore del convivente "more uxorio" che abbia realizzato a sue spese opere sull'immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l'art. 936 c.c., che ha riguardo solo all'autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. sull'arricchimento senza causa, purché si accerti, tenuto conto dell'entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale (Sez.
2 - Ordinanza n. 5086 del 16/02/2022 (Rv. 663923 - 01).
Ciò posto la domanda – sia che la si qualifichi quale azione ex art. 2033 c.c. sia che la si qualifichi come azione ex art. 2041 c.c. - va rigettata non avendo l'attore comprovato quanto dedotto, ovverosia gli esborsi sostenuti di cui richiede la restituzione.
2 Va in primo luogo evidenziato che i convenuti contestano espressamente la fondatezza della pretesa (“… non sono stati minimamente realizzate le supposte migliorie su cui si basa la richiesta di pagamento).
Era dunque onere dell'attore provare di aver pagato le somme di cui chiede la restituzione.
Tale onere probatorio non è stato assolto.
Parte attrice ha, invero, articolato capitoli di prova orale per comprovare le dedotte circostanze.
Tali prove tuttavia non sono state ammesse in quanto aventi ad oggetto circostanze (in particolare, quelle di cui ai capitoli 3 e 4) che l'attore avrebbe dovuto comprovare documentalmente:
“il IG. eseguiva lavori per un totale di circa € 25.000,00. In particolare: venivano realizzati Pt_1
l'impianto elettrico e idrico;
nella stanza dell'ingresso veniva effettuato un rivestimento con delle mattonelle e venivano intonacate le mura perché erano presenti degli enormi buchi. Ancora veniva apposta una porta nuova che conduce all'esterno nel porticato. Dal porticato di cui al punto precedente veniva realizzato un bagno e uno sgabuzzino entrambi pavimentati con mattonelle”;
“ancora dal piano terra veniva portato l'impianto elettrico e quello idrico al primo piano con relativi punti per prese di corrente fino alla cucina. Quest'ultima era in fuorisquadra di 30 o 40 cm circa, quindi il IG. aveva ricavato un muro per riempire il detto fuorisquadra. A ciò si Pt_1 aggiunga che l'odierno attore realizzava, anche al primo piano, un bagno interno ex novo e lo stesso creava due stanze da letto con relative porte nuove e tinteggiatura. Il tutto accollandosi anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti”
Le prove articolate sono, invero, inammissibili.
Va innanzitutto rilevato che nella fattispecie non ricorrono motivi che giustifichino la deroga al divieto di prova testimoniale di cui al combinato disposto dell'art. 2726 c.c. e art. 2721 c.c., comma1, divieto previsto proprio in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al NS di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, di gran lunga eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., (quietanza liberatoria, dichiarazione di avvenuta ricezione della somma pagata),ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario), facilmente documentabili in ogni momento. Costituisce, infatti, pacifico principio della Suprema Corte che,
"Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass.
20.4.2020, n. 7940; Cass. 25.5.1993, n. 5884; Corte di appello di Roma, sentenza del 20.9.2022, n.
5728), ragioni individuate ad esempio dalla S.C. nel rapporto di parentela intercorrente tra NS ed accipiens (cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14457).
Ebbene nel caso di specie, non sono state dedotte né sussistono ragioni che abbiano indotto la parte, odierno attore, a non documentare gli esborsi.
Al contrario, secondo quanto è dato evincere dalla prospettazione dello stesso attore, egli avrebbe solo “anticipato i costi che gli sarebbero poi stati restituiti” (cfr. punto 3 della citazione).
3 Ritiene dunque il Tribunale che, sussistendo sin dal principio l'intento dell' di ottenere la Pt_1 restituzione delle somme “anticipate”, era suo onere documentare gli esborsi provvedendo a farsi rilasciare una quietanza o altra idonea documentazione scritta.
Va dunque confermato il giudizio di inammissibilità delle prove orali dirette a comprovare gli esborsi.
Né a tale lacuna probatoria può sopperire la richiesta CTU, avente, nella specie, funzione del tutto esplorativa limitata alla verifica delle opere compiute nell'immobile ma del tutto inidonea ad accertare che tali lavori siano stati pagati con denaro dell'attore.
In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, la domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Attesa l'ammissione della parte vittoriosa le spese di lite relative al rapporto processuale tra Parte_2
l'attore e la predetta convenuta vanno distratte in favore dell'Erario (Cass. 25653/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 512/2023 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida:
- in favore di in € 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso Parte_2 spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'erario;
- in favore di in € 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino, 14 maggio 2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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