Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1977, n. 835
Versione
7 dicembre 1977
Art. 1. Articolo unico

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , concernente l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare, nonche' le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602 , non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1977
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