Art. 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".