Versione
27 ottobre 1982
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29 agosto 1990
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15 luglio 1993
15 luglio 1993
Art. 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Giurisprudenza • 53
- 1. Corte Cost., sentenza 09/07/1993, n. 307Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra MO PA e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992; […] né, per i limiti del giudicato costituzionale, può ritenersi che la sentenza n. 172 del 1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773 del 1982.Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.·
- titolare di due pensioni di cui una a carico della cassa geometri·
- sent. 307/93. pensioni·
- violazione del principio di uguaglianza