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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15007 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE Parte_1
DE FELICE e dall'avv. ANDREA ESPOSITO presso i quali elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
SALVATORE DE FELICE e dall'avv. ANDREA ESPOSITO presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/09/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in ERCOLANO (NA) il 23/06/1984 e che dall'unione era nata il [...] rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 All'udienza di prima comparizione pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con termine di gg 10 dalla comunicazione per il deposito del ricorso sottoscritto e l'estratto di matrimonio del comune di celebrazione attesa l'assenza di annotazioni nel certificato prodotto (nel certificato di matrimonio in atti l'atto risulta assente) documentazione già richiesta in decreto di fissazione e non depositata.
Le parti depositavano nei termini la documentazione richiesta.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, ove necessario;
2) La figlia , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Persona_2
3) La casa coniugale è sita in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.
13 - interno 1, foglio 1 particella 609 sub 101, piano terra, di proprietà dei congiungi e , per atto di cessione di diritti Parte_1 Controparte_1 del 17/02/1995;
4) Il IG. si impegna a trasferire la quota di sua proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 13 - interno 1, foglio 1 particella 609 sub 101, piano terra, alla IG.ra CP_1
per atto notarile che sarà stipulato entro e non oltre 90 giorni dalla data di
[...] comparizione innanzi al Tribunale e ciò dopo la omologa della separazione;
5) Il IG. si impegna, altresì, a versare la somma di €.250,00 Parte_1 mensile quale assegno di mantenimento alla IG.ra ; Controparte_1
6) Il IG. ha già lasciato l'abitazione coniugale trasferendo Parte_1 altrove la propria residenza;
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.107, parte II, S.A, reg. Atti Matrimonio anno 1984); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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