Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 18.02.25, nella causa di cui al n. 645/23 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniele Maugeri per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniele Maugeri si richiama agli atti e alle note conclusive e conclude come in ricorso, richiamando in particolare la sentenza della Corte d'Appello di Trieste favorevole alla parte ricorrente.
L'avv. Luca Iero si riporta alla memoria di costituzione e risposta e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 645/23
Promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Maugeri,
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bonetti Paolo e Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: Pensione – quota 100
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico come previsto dall'art. 14 del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, con CP_ decorrenza 1.04.19 come riconosciuto dall' anche nel periodo dal 1 gennaio 2021 al
31 dicembre 2021 in cui lo stesso ha prestato attività lavorativa, conseguentemente accertando che lo stesso è tenuto a restituire all'Istituto previdenziale esclusivamente la somma lorda da quest'ultimo percepita a titolo di retribuzione (euro 188,55, pari ad un netto di euro 130,76) per l'attività lavorativa espletata nell'anno 2021 e, per l'effetto, CP_ annullarsi il provvedimento di riliquidazione dell' di data 20.12.22, nonché il provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico del 17 febbraio 2023, in quanto illegittimi, condannando l' a corrispondere al ricorrente la giusta Controparte_3
2 pensione sin dall'originaria decorrenza, detratto il reddito da lavoro di euro 188,55 percepito nel corso del 2021 o quello diverso ritenuto di Giustizia, e a restituire quanto trattenuto in eccesso dall' , anche in corso di causa, mediante trattenuta mensile CP_2
sulla pensione Cat. VOCOM n. 36048277. Spese di causa integralmente rifuse.
CP_1
Nel merito: rigettare il ricorso. Con condanna alle spese di lite, ivi compresa la maggiorazione del 15% e gli oneri riflessi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/23 , premettendo di essere titolare Parte_1
di pensione anticipata categoria Cat VOCOM n. 36048277, con decorrenza dal
01.04.2019, deduceva di aver lavorato come operaio avventizio in favore dell'impresa agricola di nei mesi di aprile e maggio 2021 e di aver percepito, per tale CP_4 attività, l'importo netto complessivo di euro 130,76 (lordo euro 188,55).
Evidenziava il ricorrente che, in conseguenza della suddetta prestazione lavorativa,
l' con provvedimento del 20.12.2022 aveva contestato l'incumulabilità ai sensi CP_1 dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, chiedendo di conseguenza in restituzione l'importo netto di euro
26.599,09, pari all'intero ammontare della pensione percepita dal ricorrente per l'anno
2021.
La difesa attorea evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, allo stato non ancora definito, essendo stato, pertanto, il ricorrente costretto ad adire il Tribunale, lamentando l'illegittimità della richiesta di restituzione del trattamento pensionistico per l'intera annualità a fronte, peraltro, del percepimento di redditi da lavoro dipendente di ammontare modesto e chiedendo, di conseguenza, la rideterminazione della sanzione applicata dall' . CP_1
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, richiamando CP_1 il disposto dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 e deducendo, pertanto, che il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro autonomo occasionale doveva
3 considerarsi fattore impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'intero anno solare in cui quei redditi erano stati percepiti.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 18.02.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che si espongono.
È pacifico, in quanto non contestato, che il ricorrente sia percettore di pensione anticipata cd. “Quota 100” a partire dall'01.04.19 e che lo stesso abbia percepito, altresì, nel corso dell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente.
Giova sul punto richiamare la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 14, comma
3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il quale dispone che:
“La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Essendo, come detto, pacifico che il ricorrente abbia cumulato nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente con la propria pensione cd. “Quota 100”, la questione da risolvere riguarda la quantificazione della misura temporale dell'incumulabilità di cui al suddetto art. 14 comma 3.
In particolare, bisogna chiedersi se essa valga solo per la durata del rapporto di lavoro dipendente instaurato in costanza di pensionamento, come sostenuto da parte ricorrente,
o se essa si estenda all'intero anno solare in cui il pensionato abbia percepito un qualunque reddito da lavoro, anche modesto, come affermato, invece, da parte resistente.
Infatti, dal dettato normativo si evince solamente che il legislatore ha previsto una ipotesi di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro (con esclusione dei casi di prestazione occasionale fino ad un limite massimo di euro 5.000) e non una causa di decadenza dal diritto.
Peraltro, sul punto è intervenuta la sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, la quale nell'occuparsi della questione di legittimità costituzionale della norma in commento, si è limitata a confermare che la perdita assoluta del trattamento pensionistico
4 non è di per sé illegittima, senza affermare, tuttavia, la doverosità della sospensione della pensione per l'intero anno solare.
La questione è stata già affrontata da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, con risultati non univoci.
Di recente, però, sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale valorizzando la ratio solidaristica del D.L 4/2019, il cui obiettivo era quello di favorire la fuoriuscita del pensionato dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale, ha ritenuto di aderire alla tesi che rinviene nella perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare la conseguenza della prestazione di attività lavorativa subordinata in costanza di erogazione del trattamento pensionistico cd “quota 100”.
Secondo la Suprema Corte “è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea”
(Cassazione, Sez. Lavoro, n. 30994/2024 pubblicata in data 04.12.24).
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'oggettiva incertezza del significato del dettato normativo, la conseguente esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, unitamente al fatto che la pronuncia della
Corte di Cassazione sia intervenuta solo recentemente, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Udine, 18.02.25
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
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