Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 14698/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14698/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente TRA
nato a [...] il [...] c.f.: e residente Parte_1 C.F._1 ivi alla Via Macedonia n. 16 ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Vicinale S.Maria del Pianto Torre Tre, presso lo studio dell'Avv.Raffaele Bagnuolo dal quale è rapp.to e difeso in virtù del mandato in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/18122416 o alla pec:
) Email_1 ricorrente
E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore-, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875); (comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2 resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 12.6.2024 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di indebito assistenziale n. 00017713974, nonché la trattenuta operata CP_ CP_ dall' pari ad euro 2.635,80 nei confronti del ricorrente;
3) Condannare l' per l'effetto, alla restituzione della somma trattenuta e pari ad € 2.635,80 oltre interessi legali;
4) Condannare l' al pagamento di spese e compensi, in base al D.M. vigente in CP_1 materia, oltre spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
5) Manlevare parte ricorrente nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché dalla dichiarazione allegata in produzione”.
La parte ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di aver inviato in data 20.12.22 domanda secondo la procedura di urgenza (di cui all'art. 6 legge 80 del 2006) per il riconoscimento in via accelerata sia dell'indennità di accompagnamento sia della gravità dell'handicap di cui alla legge 104/1992 art. 3 comma 3;
- che in data 16.01.23 veniva sottoposto a visita dalla competente Commissione Sanitaria e quindi riconosciuto quale soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di
- che l' , operando in modo tardivo, in data 03.05.23, dunque oltre i sessanta giorni CP_1 stabiliti perentoriamente per il riesame di quanto giudicato in sede Asl, sottoponeva a visita il ricorrente revocando entrambi i benefici sanitari concessi in sede Asl;
- di aver legittimamente percepito i ratei maturati dal Gennaio 2023 al Maggio 2023 e pari ad euro 2.635,80 proprio in virtù di quanto stabilito dalla normativa sulla procedura di urgenza che stabilisce
- che il termine massimo di sessanta giorni per il riesame da parte dell' equivalente al CP_1 cd silenzio /assenso;
- che nel caso di specie ha sottoposto a visita l'odierno ricorrente ben oltre il CP_3 termine di 60 giorni stabiliti per il riesame e pertanto non può più ripetere le somme già elargite a titolo di indebito assistenziale;
- che, inoltre, l' inoltre, non ha provveduto, di conseguenza, a comunicare e/o a CP_1 sospendere entro 90 giorni la erogazione del beneficio economico così come previsto dall'art. 37 comma 8 Legge 448/98;
- che l' convenuto non può far ricadere sul ricorrente il proprio ritardo della visita di CP_2 verifica avvenuto oltre il sessantesimo giorno decorrente dal 16.01.2023; CP_
- che l' comunicava il provvedimento di indebito n. 00017713974, in maniera generica, solo in data 21.05.2024 e cioè all'atto della liquidazione degli arretrati (derivanti da procedimento ex art. 445 bis c.p.c. di cui al Decreto di Omologa Tribunale di Napoli sez. lavoro previdenza r.g. 13624.23) con modello TE08 del 21.05.2024 e trattenendo la somma di euro 2.635,80.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente Parte_1 riportato.
L' si è costituita in giudizio con memoria datata 22 novembre 2024 chiedendo di CP_1 dichiarare inammissibile il ricorso o di disporne il rigetto siccome totalmente infondato e pretestuoso.
In data 15.5.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In via generale è fondamentale premettere che in tema di indebito previdenziale o assistenziale si pongono due distinte questioni: l'una, relativa alla ripartizione dell'onere della prova tra pensionato ed istituto previdenziale ai fini dell'accertamento circa l'esistenza dell'indebito, e l'altra relativa alla ripetibilità o meno delle somme una volta raggiunta la prova che queste fossero state indebitamente erogate. Nel caso di specie si CP_ contesta l'insussistenza dell'indebito assistenziale preteso dall' e, nel rispetto dell'onere probatorio, si dimostrerà di seguito la presenza dei requisiti socio-economici richiesti dalla normativa vigente.
Nella specie trovano, quindi, applicazione i principi di settore dettati in tema di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla Giurisprudenza della Suprema Corte che ha individuato una disciplina differenziata a seconda che il pagamento non dovuto riguardi la mancanza di requisiti reddituali, sanitari, socio-economici o questioni di altra natura. Sulla base di tali pronunce giurisprudenziali ed anche sulla base di quanto affermato dalla
Corte Costituzionale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e 448/2000) può ben affermarsi che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina. L'indebito assistenziale qualora determinato dalla carenza requisito reddituale sopravvenuta esso è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò in mancanza di norme specifiche che prevedano conseguenze differenti a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o di dolo comprovato (Sent. Cass. n. 26036 del
15.10.2019).
Pertanto, in ambito assistenziale, si è affermato un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice – anche la pronuncia della Suprema Corte n 13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto CP_ applicazione dell'art 13 della legge 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art CP_ 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_2 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n 1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la Corte Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost n 39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n.
31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n 1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa Corte Per_2
(sentenza n 10454 del 21.5.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”.
Il comma 3 bis dell'art. 6 della legge n. 80 del 2006 prevede che “l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
Rapportando i principi sopra enunciati al caso in esame non può non essere evidenziato che l' aveva sottoposto a visita di revisione il ricorrente oltre il CP_1 Parte_1 termine di 60 giorni stabiliti per il riesame;
conseguentemente l' non può più CP_2 ripetere le somme elargite a titolo di indebito assistenziale. Inoltre l' non ha – conseguentemente – comunicato al ricorrente nel termine di 90 CP_2 giorni il provvedimento di sospensione della erogazione del beneficio economico così come previsto dall'art. 37 comma 8 Legge 448/98. Le somme già erogate per il periodo compreso da gennaio 2023 (decorrenza del beneficio riconosciuto in via d'urgenza) a maggio 2023 (la comunicazione dell'esito della visita di verifica è pacificamente avvenuta in data 21.5.2024; cfr. provvedimento di comunicazione dell'indebito n. 00017713974) non possono più essere ripetute dall' e CP_1 conseguentemente la trattenuta della somma di euro 2.635,80 appare illegittima Le argomentazioni svolte da parte ricorrente sono quindi del tutto fondate perché basate sulla documentazione allegata al ricorso.
Nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2193/2024 si legge che “l' è CP_1 abilitato alla ripetizione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito del detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”; aggiunge poi la Corte di Appello di Napoli nel provvedimento richiamato che il ricorrente di quel giudizio “è stato sottoposto a visita di revisione il 23.novembre 2020 ed è stato riconosciuto invalido nella sola misura del 67% insufficiente a configurare il requisito richiesto per la prestazione in godimento. È stato però comunicato all'assistito soltanto in data 3 febbraio 2021 ed alla luce dei principi fin qui illustrati, fino alla detta data deve presumersi che questi abbia agito secondo buona fede legittimamente confidando sul perdurare di uno stato invalidante accertato dallo stesso debitore della prestazione in epoca di poco anteriore a quella della visita di revisione. Nel caso di specie l non ha CP_1 allegato elementi ulteriori che possano indurre a considerare dolosa la condotta” e che quindi “deve affermarsi che sussiste un indebito ripetibile soltanto in riferimento ai ratei riscossi successivamente al 3.2.2021”
Il caso esaminato dalla Corte di Appello di Napoli appare del tutto similare a quello oggetto del presente giudizio e conseguentemente deve ritenersi che il provvedimento che ha dato luogo all'indebito in questione non è quindi fondato e non può essere condiviso in quanto derivante più che altro da ritardi in cui è incorso l'istituto previdenziale;
ritardi ed errori che non sono stati in alcun modo indotti dalla parte ricorrente.
Deve condividersi, quindi, il principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 26036 del 15.10.2019, affermatosi con riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che anche qui viene in rilievo, richiamato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio;
in tale sentenza la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (conformi a tali principi anche Cass. 16260/2003, Cass. 1446/2008 secondo cui è esclusa, in materia di indebito assistenziale, la ripetizione di indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Deve ritenersi, pertanto, ricorrere nella specie, un legittimo affidamento del quale Pt_1 CP_ accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme ripetute, a titolo di indebito, in relazione alla prestazione corrisposta nel periodo sopra indicato.
Il ricorso deve, quindi, essere interamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_ assistenziale n. 00017713974, nonché la trattenuta operata dall' pari ad euro 2.635,80 CP_ nei confronti del ricorrente e conseguentemente condanna l' per l'effetto, alla restituzione della somma trattenuta e pari ad € 2.635,80 oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.450,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 09 giugno 2025
Il Giudice dott. Federico Bile