Sentenza breve 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/03/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2025, proposto da-OMISSIS-, quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-rappresentata e difesa dall’ Avv. Maria Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Della Campania, Istituto -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento di attribuzione di sole 18 ore di sostegno su 24 (cfr., PEI all. 8- PEI-OMISSIS- 1E.pdf) approvato con verbale del GLO, che contestualmente si impugna, del 06/12/24 per l’anno scolastico 2024/2025, rilasciato alla ricorrente previa richiesta di accesso agli atti, in data 13/02/2025;
- nonché di tutti gli atti presupposti (decretazione del Dirigente Scolastico non conosciuto), conseguenziali e/o connessi perché violativi dei diritti dell’alunno in considerazione della diagnosi funzionale, nonché della scheda di individuazione dell’alunno del 29/05/24 nonché per il riconoscimento del diritto del minore ad ottenere l’insegnante di sostegno con rapporto 1/1 per tutte le ore scolastiche per tutta la settimana per tutto il ciclo di studi ovvero fino al mutamento dello svantaggio psichico ovvero fino alla diversa data che il TAR indicherà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da -OMISSIS-” patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e, per l’anno in corso, frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado, per un tempo complessivo di 24 ore (su complessive 30 ore curriculari, cfr., PEI 2024/2025 impugnato, in atti);
- con il PEI impugnato l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto l’assegnazione di 18 ore di insegnamento di sostegno scolastico, senza in alcun modo motivare in proposito e nonostante nel PEI 2023/2024, valido per il precedente anno scolastico, fosse riconosciuto un sostegno scolastico pari a 22 ore settimanali su complessive 23 ore di frequenza e nonostante nelle documentazione in atti si riconosca la necessità del rapporto in deroga per gravità (“vista la disregolazione emotivo – comportamentale sarebbe auspicabile un rapporto 1:1”, cfr., certificato ASL Napoli 3 sud del 29 maggio 2024, in atti);
Ritenuto che il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione della nota impugnata, poiché, nonostante la situazione di disabilità del minore l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, sostanzialmente pari all’intera frequenza scolastica (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che gli atti impugnati debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto, invece, di dover respingere la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi (per “l’intero ciclo di studi delle primarie di secondo grado”), conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo accoglie, in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.