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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2480/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
delle Botteghe n. 1A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rita
Vargiu, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al Piazzale
Falcone e Borsellino n. 4;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Marina di Pisa (PI) Controparte_1 alla via Milazzo n. 79, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Luana Morabito, presso lo studio della quale elegge domicilio in Milano al viale
Emilio Caldara n. 24;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 31.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pisa il 2.12.2006 con e che dalla Controparte_1
loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che, divenuta intollerabile la vita coniugale, le parti addivenivano alla separazione, giusto decreto di omologa del Tribunale di
Pistoia del 12.12.2022.
In merito alle rispettive condizioni reddituali, deduceva che il resistente è libero professionista e socio della Società Pesciatina d'Orticoltura SPO sas di NN
MA del Ministro & c. in liquidazione, mentre lei lavora presso la Società
Pesciatina d'Olivicoltura Società Agricola Cooperativa. La casa coniugale, acquisita dai coniugi al 50% ciascuno e conferita in un fondo patrimoniale, è gravata da mutuo fondiario, con una rata di € 796 mensili.
La ricorrente deduceva che il padre si disinteressava del minore e che lo stesso, il 16.10.2023, comunicava il proprio trasferimento, per motivi di lavoro, in
Lombardia.
La ricorrente, quindi, richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva così:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante la grave conflittualità tra parte ricorrente e parte resistente voglia nominare il un curatore speciale per il figlio minorenne Persona_2
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Pisa il
02/12/2006, come risulta dall'estratto di matrimonio n. 168 Parte II Serie A anno 2006 Ufficio 1, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Parte_1
CONFERMARE
i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio con Decreto di Persona_2
Omologa dal Tribunale di Pistoia R.G. n. 2103/2022 emesso in data 12/12/22;
Determinare:
1) porre a carico del signor per il mantenimento del minore Controparte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 400,00, o quello Persona_2
2 maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dalla proposizione della domanda;
2) in merito alle spese straordinarie utili e necessarie per il figlio si Per_1
prevede che i genitori vi contribuiscano in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse
a quanto previsto e dettagliato nel Protocollo di Intesa intercorso tra il
Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, da intendersi parte integrante del presente accordo e tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. Con la precisazione che, per le spese per le quali è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, eccetto quelle sanitarie, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro, a mezzo mail, il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i sette giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con la ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni.
3) Il figlio sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso con domiciliazione prevalente del medesimo figlio minore presso la madre, dove manterrà la sua residenza.
4) Il padre ha il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio con i seguenti Per_1
tempi e modalità:
a) nell'ipotesi in cui il signor sia domiciliato e/o vada a Controparte_1
lavorare fuori dalla regione Toscana, lo stesso s'impegna a comunicare il primo di ogni mese i turni e i finesettimana che vorrà trascorrere con il minore, rispettando gli impegni del minore dalla fine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 10.00 nei periodi di sospensione dell'attività didattica presso l'ex casa coniugale e/o la casa dei nonni materni durante il periodo estivo, inoltre, detti incontri dovranno svolgersi nel territorio della Regione Toscana e/o presso l'abitazione dei nonni paterni stante la minore età del figlio il Per_1 signor s'impegna a tenere con sé il figlio almeno un fine CP_1 Per_1
settimana al mese;
3 nell'ipotesi in cui il signor sia domiciliato presso la Regione Controparte_1
Toscana, lo stesso s'impegnerà: nei giorni del mercoledì e del giovedì dalla fine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 10.00 nei periodi di sospensione dell'attività didattica, e sino alle ore 21.30; nel fine settimana di spettanza del padre e alternato con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì e sino alle 20:00 della domenica riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo natalizio: o la prima o la seconda settimana di tale periodo, in alternanza con la madre, in modo che, appunto ad anni alterni, trascorra la festività del Natale con Per_1 un genitore e quella del Capodanno con l'altro, con la precisazione che il minore trascorrerà il Natale 2024 con la madre ed il Capodanno 2025 con il padre, fatto salvo un diverso accordo tra i genitori;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo pasquale, fermo per il resto il calendario di visita ordinario, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, fatto salvo ogni eventuale altro accordo tra i coniugi;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo estivo, quindi, per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, quindi dal 1 agosto al 15 agosto compreso con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro, quindi o la prima o la seconda quindicina di agosto con l'uno in alternanza con l'altro da anno in anno, da concordarsi tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Si precisa inoltre che il minore trascorrerà il periodo dalla fine delle Per_1
lezioni al 30 luglio con i nonni materni nella località Coltano (PI), via dei Pini
n. 1, dove il padre potrà sempre raggiungerlo per farle visita previo avviso telefonico ed in funzione delle proprie esigenze lavorative, fatta eccezione per il periodo di vacanza, incluso nel suddetto lasso temporale, che il bambino trascorrerà con il padre.
- il padre si impegna, nei tempi in cui terrà con se il minore ad accompagnarlo agli Scout, alle lezioni di musica e in palestra.
- Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
4 5) Il signor dovrà corrispondere entro e non oltre il 5 di ogni Controparte_1
mese il 50% della rata del mutuo fondiario a interessi variabili alla signora
per il pagamento del mutuo fondiario che grava sulla casa Parte_1
coniugale soggetta a fondo patrimoniale.
6) Revocare e/o ridurre nella misura in cui si riterrà di giustizia dell'assegno di mantenimento del signor stante la grave, attuale e Controparte_1
comprovata situazione di indigenza e difficoltà economica della signora
Parte_1
7) Respingere la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 cc e ai sensi dell'art. 2059 cc in quanto inammissibile e/o non provata nell'an e nel quantum.
8) Respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria in via riconvenzionale in quanto tardive e/o inammissibili e/o irrilevanti al presente giudizio e/o non provate nell'an e nel quantum.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.1.2024, si costituiva in giudizio il quale deduceva quanto segue: Controparte_1
- la madre del resistente, NN Del Ministro, era contitolare insieme al fratello della Società Pesciatina d'Orticoltura SPO, costituita nel 1936 dal proprio bisnonno;
il resistente, nel 2001, lasciava l'Università, per iniziare a lavorare presso l'azienda di famiglia, inizialmente come operaio, mentre la sig.ra
(all'epoca sua fidanzata) proseguiva gli studi universitari;
il Parte_1
resistente, nel 2004, diveniva socio della società e veniva assunto a far data dal
3.12.2001; la sig.ra si offriva di lavorare con il compagno Parte_1 nell'azienda familiare, quale dipendente contabile, così da intraprendere un comune progetto lavorativo in vista delle future nozze;
la stessa, dopo un periodo di training, veniva assunta alle dipendenze della SPO, e riceveva dai soci anche la procura generale a operare in banca sul conto della società;
- il 30.5.2006, la coppia contraeva mutuo ipotecario cointestato per l'acquisto della futura casa coniugale, che, almeno sino all'aprile 2022, veniva onorato con liquidità della ricorrente;
5 - la convivenza risultava, sin dall'inizio, problematica a causa della ingerenza dei propri suoceri;
- l'azienda familiare, intanto, si ingrandiva, e mentre il marito curava le relazioni con l'estero ed era spesso in viaggio, la moglie iniziava a tenere i rapporti con banche e fornitori;
l'azienda si espandeva e i coniugi potevano godere di un elevato tenore di vita, come provato dai numerosi viaggi da loro effettuati;
tra il 2014 e il 2015, però, a causa di difficoltà insorte con gli istituti di credito e reiterate perdite della produzione delle piante di olivo, il patrimonio immobiliare della SPO veniva sottoposto a pignoramento immobiliare;
- i coniugi, con il supporto del dott. commercialista, amico di famiglia) Per_3
intraprendevano il progetto della ristrutturazione del debito della SPO con la finalità di mantenere in piedi l'attività produttiva, e con l'obiettivo di sdebitare la SPO e i soci illimitatamente responsabili (il sig. e sua madre); CP_1
prendeva, così, piede il progetto della costituzione di una New Co, che avrebbe visto come legale rappresentante la sig.ra cui dare in affitto tutto il Parte_1
complesso di beni sino a quel momento in capo alla SPO, mentre veniva elaborato il piano di ristrutturazione del debito;
pertanto, la ricorrente, suo padre e (dipendente storico della SPO), con Persona_4 Persona_5 atto del 25.10.2017, costituivano la Società Pesciatina d'Olivicoltura Società
Agricola Cooperativa, con marchio registrato dal sig. d'intesa con il CP_1 coniuge;
l'accordo era quello di mantenere in vita l'attività produttiva, essendo la stessa l'unico mezzo di sostentamento per la famiglia;
il 31.10.2017 veniva, quindi, stipulato contratto di affitto d'azienda tra la SPO e la Cooperativa, e tutti i dipendenti della prima venivano assorbiti dalla nuova società; il sig. CP_1
proseguiva la propria attività, acquistando sempre maggiore visibilità nel settore e incrementando tutte le relazioni professionali e sociali coi vari consorzi e le varie associazioni;
- la domanda di sovra indebitamento veniva rigettata per due volte, e la ricorrente comunicava, nel marzo 2021, di volersi separare, avviando il progetto di estromettere il marito dall'azienda e dal mondo vivaistico, arrivando a richiedere al presidente dell'associazione vivaisti di Pescia di estromettere il marito dalla chat del gruppo;
- le parti addivenivano, il 31.8.2021, ad un accordo per regolamentare la fase transitoria di separazione, prevedendo di suddividere in parti uguali gli
6 incrementi reddituali della gestione della Cooperativa;
in spregio a tale accordo, la sig.ra iniziava a aggiudicarsi a titolo personale i beni della SPO Parte_1
sottoposti a esecuzione forzata per poi locarli a terzi;
la ricorrente assumeva tutte le decisioni aziendali, estromettendo il marito, e continuava a gestire tutta la liquidità societaria;
la stessa era solita, sino ad aprile 2022, versare sul conto cointestato somme di rilevante entità, sproporzionate rispetto allo stipendio da lei percepito;
- la ricorrente, forte della carica societaria ricoperta, iniziava a sottrarre al marito le mansioni aziendali, impedendogli di accedere ai computer aziendali, bloccandogli le password di accesso e mobbizzandolo, provocandogli un esaurimento nervoso;
con lettera del 26.4.2022, veniva richiesta al resistente la restituzione del veicolo Renault intestato ad e il cui Persona_4
finanziamento era stato sempre da lui pagato, lasciandolo così senza mezzo di trasporto;
il 14.5.2022, il marito si trasferiva a vivere a Firenze in immobile di proprietà del padre, e il 19.5.2022, la moglie gli comunicava che, visto il suo diniego di lasciare l'abitazione, sarebbe andata via di casa col figlio, senza dirgli dove lo avrebbe portato;
il 26.5.2022, la ricorrente contestava al marito di non svolgere correttamente il suo lavoro e, approfittando del suo stato emotivo, registrava la conversazione, così da arrivare, poi, al licenziamento del
24.6.2022; dopo il licenziamento, disattivava, in data 17.10.2022, l'utenza telefonica in uso personale e lavorativo al resistente, per impedirgli di essere raggiunto da clienti e fornitori;
- dopo essere stato licenziato, il resistente faceva domanda di AS e si trasferiva a vivere presso i suoi genitori in Marina di Pisa;
- con sentenza n. 29/23 del 10.5.2023 del Tribunale di Pistoia veniva aperta la liquidazione controllata della SPO, estesa anche ai soci illimitatamente responsabili, così che il sig. è sottoposto a procedura concorsuale di CP_1
tutto il suo patrimoniale anche personale;
- il padre non riusciva a incontrare il figlio, essendo quest'ultimo vittima di manipolazione da parte della madre, e vedendo solamente nel nonno materno una figura di riferimento maschile;
- il resistente trovava, a far data dal 19.10.2023, lavoro in Lombardia, con mansione di addetto alle vendite, su turni, inclusi il sabato, la domenica e i
7 festivi;
era ospitato da una coppia di amici anziani e pensionati in Sesto San
Giovanni;
- con provvedimento del 7.6.2023, il Giudice delegato lo autorizzava a trattenere mensilmente € 1.200 e, con successivo provvedimento del
29.12.2023, la somma di € 1.600.
Ciò premesso in fatto, il resistente richiedeva ripristinarsi le frequentazioni con il figlio, tenendo conto della sua attività lavorativa fuori regione organizzata su turni. Richiedeva, altresì, la conferma del contributo di mantenimento per il figlio minore previsto in sede di separazione, vista la sua condizione reddituale,
e considerata quella della ricorrente, la quale è presidente della Cooperativa e percepisce integralmente gli utili societari. Rilevava, altresì, la inammissibilità della domanda inerente il mutuo.
Il resistente, poi, richiedeva un assegno divorzile, rilevando l'apporto da lui fornito alla personale carriera lavorativa della moglie, anche tenuto conto della propria condizione reddituale.
Il resistente, infine, richiedeva il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, per la violazione dei doveri perpetrati ai suoi danni dalla moglie.
Pertanto, il resistente concludeva così:
In via pregiudiziale: disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di poter esperire l'istruttoria sull'effettivo stato di salute del minore Persona_2 disponendo l'acquisizione diretta da parte del Tribunale, presso l'Istituto
Scolastico Cavalcanti di Borgo a Buggiano, di una relazione approfondita sugli atteggiamenti disfunzionali del minore, con conseguente espletamento di CTU psicologica, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito:
1) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pisa in data 02.01.2006, come risulta dall'estratto del matrimonio n. 168 Parte II Serie A anno 2006 Ufficio 1, contratto tra il Sig.
e la sig.ra ordinandone l'annotazione nei Controparte_1 Parte_1
registri dello stato civile e le ulteriori incombenze di legge;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...]
e/o come meglio nell'interesse esclusivo di quest'ultimo all'esito Per_2
delle indagini psicologiche richieste, provvedendo al contempo alla nomina di un curatore speciale per tutte le ragioni di cui in narrativa, con collocamento
8 prevalente presso la madre nella casa familiare e/o come meglio ove manterrà la propria residenza, e diritto del padre di fargli visita e tenerlo con sé almeno due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, una volta al mese in ragione del trasferimento del padre in Lombardia, con pernottamento presso la residenza dello stesso in Marina di Pisa, da cui all'indomani del pernottamento il padre accompagnerà il figlio a scuola a Borgo a Buggiano e/o presso la casa coniugale. Il tutto compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, in particolare con i propri turni di lavoro che attualmente vengono consegnati al resistente di settimana in settimana e includono il sabato, la domenica e i festivi
(inclusi il 26 dicembre, il 25 aprile, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo), considerati altresì i tempi di viaggio necessari per raggiungere la sua residenza di Pisa e, da lì, per raggiungere il minore. Disporsi che il padre potrà incontrare il minore anche presso il proprio luogo di dimora abituale e/o nel futuro domicilio, disponendo le modalità con cui il minore dovrà all'occorrenza raggiungere il padre fuori Regione. A mesi alterni sarà la madre ad accompagnare il minore a Milano dove il padre lo frequenterà nelle modalità sopra indicate, cioè due giorni consecutivi anche infrasettimanali, stante il lavoro autonomo della sig.ra che è titolare dell'Azienda di Parte_1
cui la stessa è socia e legale rappresentante, non necessitando di chiedere alcun permesso al proprio datore di lavoro (cioè sé stessa). La madre si impegna ad acconsentire alla richiesta del genitore di incontrare il figlio anche solo previo avviso di una settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
3) assegnare la casa familiare sita in Pescia (PT), via delle Botteghe n. 1/A alla sig.ra che continuerà ad abitarla con il figlio minore, con Parte_1
tutti gli arredi che la compongono ad eccezione degli effetti personali del Sig. tutt'ora presenti presso l'abitazione familiare, ordinando alla sig.ra CP_1 di consentire, previo accordo sul giorno e l'ora, l'accesso al sig. Parte_1
per asportare tutti i propri effetti personali ancora sussistenti presso CP_1
la casa coniugale per come dettagliati in un apposito elenco da trasmettere alla controparte;
4) disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore pari a € 200,00 mensili e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pistoia, ordinando alla sig.ra Parte_1
9 di attenersi pedissequamente alle disposizioni del Protocollo di Pistoia con
l'avvertimento che, in caso di mancata concertazione con il padre, le spese straordinarie sostenute non saranno ripetibili. Stante la sottoposizione del
a procedura concorsuale di liquidazione controllata RG 11/2023 CP_1
Tribunale di Pistoia, anche a titolo personale, si precisa sin da ora che eventuali spese voluttuarie e comunque non congrue rispetto alle condizioni economiche reddituali del padre non saranno rimborsate;
disporre che
l'assegno unico universale mensile sia suddiviso in ragione del 50% tra ciascun genitore, ordinando alla sig.ra di porre in essere tutte le attività Parte_1 necessarie a modificare presso l'INPS la pratica di erogazione del beneficio di legge, protocollata nel mese di dicembre 2022 ad opera della stessa e non più modificabile se non per il tramite della richiedente sig.ra Parte_1
5) accertare e dichiarare che la domanda ex adverso formulata di pagamento dei ratei del mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale pari al 50% a carico del Sig. non risulta connessa al procedimento divorzile Controparte_1 ai sensi dell'art. 473bis49 c.p.c. e, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità per tutte le ragioni di cui in narrativa;
6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate sub. punto 5), in ogni caso rigettare la domanda ex adverso formulata di pagamento dei ratei del mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale pari al 50% a carico del Sig. poiché infondata Controparte_1
in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, anche in considerazione dell'attrazione del debito quota parte del sig. alla procedura CP_1
concorsuale RG 11/23 Tribunale di Pistoia, e comunque in ragione degli accordi unilaterali intercorsi tra MPS e la sig.ra Parte_1 all'insaputa del resistente, con cui la stessa ha chiesto unilateralmente di continuare a pagare interamente la rata, da intendersi una componente dell'assegno divorzile;
IN VIA RICONVENZIONALE:
7) disporsi un assegno divorzile ai sensi e per l'effetto dell'art. 5 della legge
898/70 in favore del Sig. da porsi a carico della sig.ra Controparte_1 [...] pari a € 2.000,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT, e/o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui narrativa;
10 8) accertare e dichiarare che la sig.ra in maniera diretta e Parte_1
indiretta, ha posto in essere in costanza di matrimonio e di convivenza, e comunque pone in essere in permanenza attuale, condotte manipolatorie ed illecite gravemente offensive della dignità e della personalità umana in danno del Sig. integranti illeciti endofamiliari ai sensi e per l'effetto Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dal resistente in conseguenza delle predette condotte illecite nella misura di € 188.645,73 come da quantificazione da “tabelle milanesi del 2021” e/o in quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
9) accertato e dichiarato che la sig.ra in concorso con il Parte_1
proprio difensore Avv. Rita Vargiu, ha posto in essere atti integranti grave diffamazione e calunnia consumata in atti giudiziari del presente fascicolo RG
2480/24 in danno della scrivente legale Avv. Luana Morabito, per i quali in data 04.03.24 veniva sporta denuncia querela allegata agli atti di causa, condannare la sig.ra in solido con il proprio difensore Avv. Parte_1
Rita Vargiu che ha redatto e sottoscritto i predetti atti, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla scrivente in conseguenza delle condotte di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, come chiesto tempestivamente in sede di prima udienza tenutasi in data 22.02.24, trattandosi di domanda attratta pacificamente nella competenza attribuita al Giudice che legge gli atti diffamatori in questione.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c. 2 e c. 3, all'esito dell'udienza del
22.2.2024, il Giudice designato emetteva ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 20.1.2025, nella quale veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione consensuale.
11 L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. In merito all'affidamento del figlio minore, le parti concordano quanto all'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, l'affidamento condiviso del minore appare essere la soluzione maggiormente idonea nel suo interesse, né appaiono esservi motivi che giustifichino l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori.
Le parti hanno richiesto la nomina di un curatore speciale per il minore, stante la grave conflittualità in essere.
La ricorrente ritiene, altresì, che il procedimento sarebbe nullo, stante la mancata nomina del curatore speciale.
Sul punto si osserva che l'acceso conflitto esistente tra le parti ha, in verità, natura prettamente economica, coinvolgendo solamente in modo collaterale le questioni relative all'affidamento del figlio minore.
12 Del resto, è prova di ciò il fatto che le parti sono state, per tutto il corso del giudizio, sostanzialmente concordi nella previsione dell'affidamento condiviso, salvo affermare il resistente, negli scritti conclusivi, la necessità di indagini psicologiche all'esito delle quali adottare il regime di affidamento ritenuto nel migliore interesse del minore.
Non essendovi, in atti, alcuna espressa domanda di limitazione della responsabilità genitoriale, né essendo emersa, in corso di causa, una situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori, non si ritiene necessaria, ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c., la nomina di un curatore speciale.
Né, peraltro, il Tribunale ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica o l'intervento dei Servizi
Sociali, apparendo, invero, che tali richieste sembrano finalizzate ad alimentare il conflitto (si ripete, di natura perlopiù economica), piuttosto che a risolvere effettive problematiche inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Anche rispetto alla questione, da ultimo rappresentata da parte ricorrente, circa comportamenti disfunzionali che il minore avrebbe a scuola, potrebbe essere opportuno che le parti si attivino, nell'esercizio dell'affido condiviso, per avviare un percorso psicologico per il minore, ma non si ritiene necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, va tenuto in conto che il resistente, attualmente, è domiciliato in Lombardia, ove svolge attività lavorativa su turni (cfr. doc. 11 allegato al ricorso, dal quale risulta che il resistente si è trasferito in Lombardia nel mese di ottobre 2023).
Si ritiene, allora, di confermare le modalità di visita di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 23.2.2024, che di seguito si trascrivono, con alcune integrazioni quanto ai periodi festivi:
- il padre incontrerà per due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, Per_1
dandone comunicazione alla madre nella giornata del venerdì della settimana precedente, momento in cui viene a conoscenza dei propri turni lavorativi per la settimana successiva;
il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola,
o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici, e lo condurrà presso l'abitazione dei nonni paterni a Marina di Pisa, ove pernotterà; il minore verrà, poi, riaccompagnato, il giorno seguente, a scuola oppure presso l'abitazione
13 materna in periodo non scolastico;
i suddetti incontri si verificheranno con cadenza minima di una volta al mese, non escludendosi, quindi, una frequenza maggiore, se ciò risulti compatibile con i turni lavorativi del resistente;
- durante il periodo estivo, sia il padre che la madre hanno diritto di trascorrere, anche al di fuori della Toscana, due settimane, anche non consecutive, insieme al figlio minore, secondo calendario che predisporranno entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, la madre trascorrerà con il minore il periodo 1/15 agosto 2025 e il padre trascorrerà con il minore il periodo 16/31 agosto 2025, e così ad anni alterni;
nulla osta a che il minore, dopo la sospensione dell'attività didattica, si rechi presso i nonni materni in Coltano (PI), fermo restando che il padre potrà esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, prendendo e riaccompagnando il minore presso questa località;
- nel periodo natalizio, il padre ha diritto di trascorrere, anche fuori dalla
Toscana, cinque giorni consecutivi col figlio minore, inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre ha diritto a trascorrere con il figlio il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
La ricorrente rappresentava la difficoltà per il minore di pernottare a Marina di
Pisa, nei giorni di frequentazione col padre. In effetti, il minore stesso ha rappresentato questo disagio in sede di ascolto (Mi ritrovo però male a svegliarmi alle sei la mattina, ad esempio è capitato che la mattina avessi la verifica e io la mattina studio, e io non posso studiare se sono a Marina di
Pisa).
Il Giudice, con provvedimento del 14.5.2024, integralmente confermato anche sul punto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, evidenziava che il padre ha la possibilità di venire in Toscana solamente nei giorni infrasettimanali, così che il pernottamento del minore in Marina di Pisa, oltre ad essere una soluzione obbligata (non avendo il resistente altre soluzioni alloggiative in loco), non appare essere pregiudizievole per il minore, verificandosi con tempistiche assai limitate (circa una volta al mese).
Si ritiene, quindi, di confermare sul punto il provvedimento in questione.
Non è, parimenti, accoglibile la richiesta del resistente a che la madre accompagni il minore a Milano, a mesi alterni, per due giorni consecutivi anche infrasettimanali, tenuto conto che il minore, durante la settimana, ha i propri
14 impegni scolastici e non può recarsi fuori regione. Né si ritiene di imporre alla ricorrente di assumersi l'onere di accompagnare il figlio a Milano, essendo stata una scelta del padre quella di trasferirsi fuori regione.
Si precisa, comunque, che il padre, nei giorni di propria frequentazione con il figlio, laddove siano liberi da impegni scolastici, e nei periodi festivi di sua pertinenza, potrà condurre con sé il minore presso il proprio domicilio a Milano.
4. Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, la casa familiare sita in Pescia (PT) alla via delle Botteghe n. 1/A deve essere a lei assegnata.
Inammissibile, in questa sede, è la richiesta del resistente di ordinare alla ricorrente di consentirgli il prelievo dei propri effetti personali.
Le modalità di tale prelievo sono rimesse all'accordo delle parti o, eventualmente, ad altra sede giudiziaria.
5. La ricorrente richiede contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad € 400 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere l'importo di €
200 mensili.
Al fine di esaminare tale domanda è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
5.1. Il sig. veniva assunto, a far data dal 3.12.2001 (cfr. doc. 5 Controparte_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero busta paga del maggio
2015 dalla quale risulta la data di assunzione), presso la società di famiglia, la
Società Pesciatina D'Orticoltura s.s. (SPO d'ora in avanti), con la qualifica di impiegato. Nel 2004 diveniva socio della società (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero atto notarile di cessione di quote;
doc. 4 allegato al ricorso, visura camerale da cui risulta la sua qualifica di socio dal 2004). Lo stesso diveniva, poi, general manager dell'azienda (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero brochure della società, ove il resistente viene indicato con tale qualifica), svolgendo per la stessa rilevante attività, anche all'estero (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero vari post Facebook da cui risulta l'attività da lui svolta, anche all'estero; doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La società, difatti, si espandeva (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero vari articoli sul punto).
15 Nel 2014 iniziano le difficoltà economiche della società, considerato che il suo patrimonio immobiliare viene pignorato (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ed anche lo stipendio del resistente viene gravato da pignoramento (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di tali difficoltà economiche, la sig.ra insieme a suo padre Parte_1
e a un terzo, costituiscono, il 19.10.2017, la Società Pesciatina d'Olivicoltura
Società Agricola Cooperativa – in sigla LI (cfr. docc. 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); tale società, in data 31.10.2017, stipulava con la SPO un contratto di affitto di terreno agricolo, con il quale quest'ultima concedeva in affitto alla prima appezzamenti di terreno e fabbricati, con annessi beni quali attrezzature e materie prime, oltre che n. 10 unità lavorative (cfr. doc.23 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tra i dipendenti, di fatto trasferiti presso la nuova costituita società, vi è anche il sig. (cfr. doc.24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, CP_1
oltre che Allegato C del contratto di affitto).
La SPO, per due volte e facendo affidamento proprio sul citato contratto di affitto, propone domanda di sovraindebitamento, ma la stessa viene, entrambe le volte, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pistoia (cfr. docc. 31 e 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Il sig. viene, poi, licenziato, in data 24.6.2022, dalla LI (cfr. CP_1
doc. 52 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), per i toni utilizzati, durante una conversazione tenuta con la moglie e da quest'ultima registrata.
Tale licenziamento veniva impugnato, ma il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 7.11.2023, rigettava la domanda di impugnativa (cfr. doc.61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Il resistente, quindi, otteneva la AS
(cfr. docc. 55 e 55 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
La SPO, con sentenza del 10.5.2023 del Tribunale di Pistoia (cfr. doc. 67 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), viene sottoposta alla procedura di liquidazione controllata, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, ovvero il sig. e sua madre, stante la rilevante situazione CP_1
debitoria (cfr. docc. 67 ter e 78 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero stato passivo).
Il sig. viene, inizialmente, autorizzato dal Giudice delegato, in data CP_1
7.6.2023, a trattenere per il proprio mantenimento la somma di € 1.200 (cfr.
16 doc. 71 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Successivamente, lo stesso reperisce attività lavorativa in Lombardia (cfr. docc. 72 e 73 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e viene, quindi, autorizzato, con provvedimento del 29.12.2023, a trattenere l'importo mensile di € 1.600 (cfr. doc. 75 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Da allora, il resistente svolge attività lavorativa sempre in Lombardia, come anche da ultimo contratto depositato in atti (cfr. docc. depositati il 13.9.2024, ovvero contratto di lavoro a tempo determinato e busta paga di € 1.422).
5.2. La sig.ra veniva assunta, a far data dal 26.10.2007, dalla Parte_1
SPO con la qualifica di impiegata (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Come già sopra premesso, la stessa, nel 2017, costituisce la LI della quale diventa Presidente del Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 22.2.2024, la stessa dichiarava di percepire, da tale attività,
l'importo di € 1.800 mensili, oltre € 1.000 quale rimborso forfettario come legale rappresentante (cfr. doc. 31 allegato all'istanza del 26.3.2024).
Tale rimborso forfettario, a partire dall'agosto 2024, non veniva più corrisposto dalla società (cfr. doc. 80 allegato alle note del 14.10.2024).
Dalle dichiarazioni in atti, emergono redditi pari a circa € 2.200 mensili netti per l'anno 2022, € 1.700 per l'anno 2021, e € € 1.600 per l'anno 2020 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate il 21.2.2024).
La ricorrente, poi, è onerata del pagamento del mutuo della casa familiare, pari ad € 800 mensili (cfr. doc. 7 allegato al ricorso); difatti, sebbene il mutuo sia cointestato con il resistente, così come la casa familiare (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), è pacifico che sia la sola ricorrente a provvedere al pagamento della rata.
Dagli estratti conto versati in atti, risulta, però, che la ricorrente ha la disponibilità anche di ulteriori somme, provvedendo la stessa a frequenti versamenti in contanti sui conti corrente.
Dall'esame degli estratti del conto corrente cointestato alle parti (cfr. doc.36 bis allegato alla comparsa di costituzione e risposta) emergono frequenti versamenti in contanti negli anni tra il 2019 e il 2021 (riducendosi drasticamente tali versamenti negli anni 2022 e 2023), dei quali sono
17 sicuramente imputabili alla ricorrente versamenti per circa € 14.370 nel 2019; versamenti per circa € 38.000 nel 2020; versamenti per circa € 19.000 nel 2021.
Dagli estratti del conto corrente della ricorrente (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente) emergono entrate, escluso quanto versatole a titolo di mantenimento del figlio minore e assegno unico, pari : ad € 5.406,00 per il mese di gennaio 2023; ad € 5.562,00 per il mese di febbraio 2023; ad € 3.488,00 per il mese di marzo 2023; ad € 4.460,00 per il mese di aprile 2023; ad € 5.000,00 per il mese di maggio 2023; ad €
2.110,00 per il mese di giugno 2023; ad € 3.364,00 per il mese di luglio 2023; ad € 4.150,00 per il mese di agosto 2023; ad € 4.000,00 per il mese di settembre
2023; ad € 8.066,22 per il mese di ottobre 2023; ad € 4.300,00 per il mese di novembre 2023; ad € 5.242,00 per il mese di dicembre 2023; così per una media, nel 2023, di circa € 4.500,00 mensili.
Anche dalle indagini della Guardia di Finanza, sono emerse ingenti entrate sul conto corrente Intesa San Paolo della sig.ra pari ad € 90.453 per Parte_1
l'anno 2021 e pari ad € 70.786,45 per l'anno 2022 (cfr. indagini relazione della
Guardia di Finanza, pag. 31).
Sul punto occorre osservare che, nell'istanza del 26.3.2024, parte ricorrente ha prodotto documentazione tesa a giustificare i versamenti in contanti sul proprio conto corrente.
A fronte della prima udienza di comparizione fissata per il 22.2.2024, i termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. erano i seguenti:
2.2.2024 per il deposito della prima memoria dell'attore; 12.2.2024 per il deposito della memoria del convenuto;
16.2.2024 per il deposito della seconda memoria dell'attore.
Parte ricorrente ometteva il deposito della prima memoria, e depositava, in data
9.2.2024, la memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c., evidentemente inammissibile essendo tale memoria destinata alle difese del convenuto e non già dell'attore.
Nella medesima memoria la ricorrente formulata una istanza di rimessione in termini, quando al deposito della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., fondata sulla lunghezza eccessiva della comparsa avversaria.
Evidentemente, tale motivazione non può essere posta a fondamento della istanza di rimessione in termini, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 153 c.2
c.p.c., che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile.
18 La lunghezza della comparsa avversaria non si ritiene possa giustificare la rimessione in termini, atteso che era onere di parte ricorrente prendere tempestiva visione della comparsa e replicare nei termini di legge, essendo l'incorsa decadenza a lei imputabile.
Ne consegue che la documentazione patrimoniale allegata all'istanza del
26.3.2024 (denominata “istanza urgente nomina curatore speciale del minore e istanza revoca mantenimento coniuge) è inammissibile, in quanto tardivamente prodotta.
Tale documentazione, comunque, mira a provare che le somme in contanti depositate sul conto corrente provengono, in parte, dal conto corrente dei genitori della ricorrente (cfr. doc. 27 allegato all'istanza) e in parte dai prelievi effettuati dal libretto postale cointestato alla ricorrente e ai suoi genitori (cfr. doc. 25 allegato all'istanza), sul quale confluiva denaro proveniente dal conto corrente di questi ultimi. I genitori della ricorrente, difatti, avevano richiesto un finanziamento, tramite cessione del quinto (cfr. docc. 26 e 32 allegati all'istanza).
Ebbene, al fine di valutare la complessiva condizione reddituale della ricorrente, appare poco rilevante quale sia la fonte dei redditi di cui la stessa può disporre;
ciò che unicamente rileva è che la ricorrente risulta avere entrate, nel corso del 2023, pari a circa € 4.500 mensili.
Anche dagli estratti conto dei primi due trimestri del 2024 in atti (cfr. docc. 43
e 49 allegati all'istanza del 12.6.2024) emergono entrate significative pari – al netto del contributo di mantenimento versato dal resistente e dell'assegno unico
– a circa € 3.800 mensili.
A ciò si aggiunga che la società di cui la ricorrente è legale rappresentante ha avuto utili nel 2022 pari ad € 143.347 (cfr. doc. 82 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Valutate, allora, le reciproche condizioni reddituali, si ritiene congruo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo di € 300 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
19 L'assegno unico relativo al figlio minore, tenuto conto che lo stesso è collocato pressoché esclusivamente presso la madre, va posto integralmente in favore di quest'ultima; determinazione, questa, che ben può essere assunta d'ufficio dal
Tribunale, essendo nell'interesse del figlio minore.
6. La ricorrente richiede di ordinare al resistente di corrisponderle il 50% della rata di mutuo.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, esulando dall'ambito oggettivo del giudizio di divorzio e dovendo la stessa essere proposta, eventualmente, in altra sede.
7. Il resistente richiede assegno divorzile, in proprio favore, pari ad € 2.000 mensili.
7.1. Occorre premettere che l'assegno divorzile, nella propria funzione perequativo compensativa, dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa
(cfr. Cass. Civ., 24.2.2021, n. 5055; Cass. Civ., 13.12.2024, n. 32354).
In particolare, ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cfr. Cass. Civ., 16.9.2024, n.
24795).
20 7.2. Presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile è, quindi, la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti.
Per come sopra rappresentata la condizione economica delle parti, tale disparità appare sussistere, considerato che il resistente percepisce la somma mensile di
€ 1.600, pur non avendo oneri abitativi.
La ricorrente risulta avere entrate che, nel 2023, ammontavano a circa € 4.500 mensili e, nei primi sei mesi del 2024, ammontano a circa € 3.800 mensili;
la stessa è, poi, onerata del pagamento della rata di mutuo, di cui si occupa integralmente, per l'importo di € 800 mensili.
Ne consegue che sussiste una disparità reddituale tra le parti, a favore della ricorrente, la quale può contare su entrate mensili (al netto del pagamento del mutuo) pari a circa il doppio di quelle del resistente.
7.3. Come sopra già motivato, la ricorrente trae i propri guadagni dalla propria posizione di legale rappresentante della Società Pesciatina d'Olivicoltura –
Società Cooperativa.
La ricorrente veniva, originariamente, assunta come impiegata dalla Società
Pesciatina D'Orticoltura Società Semplice (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e, a seguito della difficile situazione economica di tale ultima società, costituiva, insieme al padre e a ad un terzo socio, la Società
Pesciatina D'Olivicoltura Società Agricola Cooperativa (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa); tale società cooperativa, nata per tentare di risollevare le sorti della società semplice (cfr. doc. 23 allegato alla comparsa, ovvero affitto di azienda, posto a fondamento delle istanze ex L. 3/2012 dichiarate inammissibili dal Tribunale di Pistoia, come da docc. 31 e 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), sembrerebbe avere tratto vantaggio da una sostanziale continuità di attività con la precedente società, vista l'identità dell'indirizzo di sede legale, l'analoga attività espletata, il marchio utilizzato in proprietà del resistente per il 50% (cfr. doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero marchio che richiama, con tutta evidenza, il marchio storico della SPO), il trasferimento di dipendenti da una società all'altra (cfr. doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La ricorrente, quindi, ha, senz'altro, tratto vantaggio dall'essere stata la moglie del resistente, avendo, in ragione di ciò, potuto assumere una posizione di rilievo nella storica società della famiglia di quest'ultimo (essendo anche stata
21 delegata ad operare sui relativi conti, come da doc.7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ed essendo diventata titolare della LI, che si è posta in sostanziale continuità con la precedente società.
Il resistente, pertanto, con la propria attività professionale (cfr. docc. 5, 8, 9, 28,
29, 30 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) ha senza dubbio contribuito sia all'espansione della società storica che della successiva società cooperativa, e la ricorrente ha tratto un concreto vantaggio professionale dal rapporto coniugale e dal contributo fornito dal marito alla formazione del suo patrimonio personale.
Pertanto, pur chiarendo alle parti che le questioni più propriamente di carattere societario non attengono a questo giudizio, per quel che, in questa sede, rileva, la ricorrente sembrerebbe avere tratto la propria attuale condizione reddituale, oltre che evidentemente da sue personali capacità, anche dal contributo che il resistente, e la sua famiglia di origine, le hanno fornito, offrendole l'occasione di avviarsi all'attività imprenditoriale oggi esercitata.
7.4. Per tali motivi, si ritiene che il resistente abbia diritto ad un assegno divorzile, che, in questa sede, si ritiene di quantificare nell'importo di € 600 mensili, valutato che: dagli estratti conto dell'anno 2024 (prodotti in giudizio solo successivamente alla emissione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc) emerge che la ricorrente ha entrate inferiori rispetto a quelle relative all'anno
2023, poste a fondamento dei provvedimenti provvisori assunti;
la ricorrente non percepisce più il rimborso forfettario di € 1.000 mensili come legale rappresentante della società; la ricorrente corrisponde integralmente la rata del mutuo inerente la casa familiare;
il resistente è senz'altro persona estremamente capace dal punto di vista professionale, con una importante esperienza alle spalle (ampiamente documentata in atti) che potrà ulteriormente spendere nel mondo del lavoro.
La decorrenza dell'assegno divorzile, nell'importo indicato, è dalla data della domanda giudiziale.
Va chiarito che non appare meritevole di accoglimento la pretesa di parte resistente di quantificare l'assegno divorzile in proporzione agli utili della
Società Cooperativa, e ciò in ragione dell'accordo del 31.8.2021, in base al quale “gli eventuali incrementi reddituali” originati dalla società sarebbero stati
22 ripartiti in parte uguali tra i coniugi (cfr. doc. 34 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale accordo, anche se è ulteriormente indicativo della circostanza che l'attività della cooperativa era destinata in favore del progetto familiare comune, non assume valore in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, il quale risponde a criteri del tutto differenti da quelli relativi al riparto degli utili societari.
7.5. Parte ricorrente, in sede di istanza del 12.6.2024, ha dedotto che il resistente intrattiene una convivenza more uxorio, tale per cui non gli è dovuto l'assegno divorzile.
Tale convivenza vuole essere provata a mezzo della relazione investigativa del
31.5.2024 (cfr. doc. 44 allegato all'istanza del 12.6.2024), ma, a ben vedere, anche tale documento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto prodotto in atti oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Trattasi, difatti, di documento sì sopravvenuto (essendo datato 31.5.2024), ma formatosi a seguito di incarico dato dalla ricorrente stessa all'agenzia investigativa.
Si tratta, allora, di circostanze che avrebbero dovuto essere allegate e documenti che avrebbero dovuti essere prodotti tempestivamente in giudizio;
così come avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate le istanze istruttorie di cui all'istanza del 12.6.2024.
8. Il resistente propone domanda per il risarcimento dei danni da illeciti endofamiliari.
8.1. Il resistente, in primo luogo, addebita alla ricorrente una serie di condotte, quali: avergli imposto la presenza dei suoceri nella casa coniugale privandolo di intimità e condivisione;
averlo costretto ad uscire di casa due sere alla settimana perché lei doveva incontrare amici e amiche;
averlo tradito.
In merito ai tradimenti allegati, occorre osservare come gli stessi non risultano provati in giudizio. Quanto alle ulteriori condotte allegate, la prima (la presenza dei suoceri in casa) non appare specificamente provata, né sembra di gravità tale da giustificare un risarcimento del danno;
la seconda, egualmente, appare circostanza poco significativa nell'ambito della complessiva situazione familiare.
23 Il resistente, altresì, poneva a sostegno della domanda risarcitoria ulteriori condotte della moglie relativa alla gestione societaria e al suo licenziamento.
In merito al licenziamento del resistente, occorre osservare che lo stesso, allo stato, è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Pistoia (cfr. doc 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), e le ulteriori condotte allegate (quale l'avergli disattivato l'utenza telefonica) appaiono essere una diretta conseguenza del licenziamento, che non può essere nuovamente sindacato in questa sede.
Le ulteriori questioni sollevate dal resistente fanno, poi, riferimento a procedimenti penali in corso o, comunque, a vicende societarie, che esulano dall'ambito oggettivo proprio di questo giudizio.
La vicenda, infine, dell'autovettura Renault neppure appare direttamente imputabile alla ricorrente, essendo stato, invero, il padre di quest'ultima a richiederne la restituzione (cfr. doc.40 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
8.2. Il resistente assume, altresì, che la relazione padre/figlio sarebbe stata gravemente compromessa a causa delle condotte materne.
A ben vedere, in sede di esame, il figlio minore (cfr. verbale d'udienza del
9.5.2024), pur rappresentando le proprie difficoltà per essere stato coinvolto nel conflitto familiare, ha dichiarato di essere contento di incontrare il padre (prima sono stato sei mesi senza vedere mio padre, all'epoca del trasferimento a
Milano, però da marzo l'ho visto una volta al mese, si è preso questo impegno.
Sono contento di vederlo), e lo stesso resistente, nella medesima udienza, dichiarava di stare incontrando il figlio secondo il dispositivo indicato dal
Giudice.
Il rapporto padre/figlio, invero, non si ritiene compromesso, essendovi, unicamente, la necessità che le parti tengano fuori dal conflitto familiare. Per_1
Ne consegue che la domanda è infondata anche sotto questo aspetto.
8.3. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal resistente deve essere rigettata.
9. L'avv. Morabito richiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di espressioni offensive e propone, in proprio, domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della sig.ra per quanto scritto nella Parte_1
memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente (è stata rinunciata, nelle
24 note del 18.1.2025, la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. Vargiu;
tale domanda, comunque, era inammissibile in questa sede, non essendo l'avv.
Vargiu parte del giudizio).
Va premesso che la domanda è da ritenersi, dal lato attivo, ammissibile, atteso che i difensori hanno una propria legittimazione a proporre istanza di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive e di risarcimento del danno morale, qualora l'offesa sia diretta verso di loro (cfr. Cass. Civ., 13.11.1991, n.
12134).
Ciò premesso, la domanda, nel merito, si ritiene infondata.
Va considerato, difatti, che il Giudice può assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, unicamente quando le espressioni utilizzate non riguardino l'oggetto della causa;
per cui, laddove tali espressioni hanno una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice, la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, sono in contestazione le espressioni utilizzate da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., le quali fanno riferimento a presunte condotte di natura vessatoria poste in essere dal ricorrente e dal legale.
Sebbene, però, tali espressioni siano sicuramente di forte impatto, le stesse sono attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto mirano a descrivere al Tribunale la propria ricostruzione dei fatti di causa e delle vicende familiari, e sono, altresì, espressione diretta dell'accesa conflittualità che emerge dagli atti da ambo le parti.
La domanda ex art. 89 c.p.c. deve, quindi, essere rigettata.
10. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
11. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente deve essere rigettata, difettando il presupposto della soccombenza integrale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 2.12.2006 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
25 nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3) disciplina le frequentazioni padre/figlio come di seguito:
- il padre incontrerà per due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, Per_1
dandone comunicazione alla madre nella giornata del venerdì della settimana precedente, momento in cui viene a conoscenza dei propri turni lavorativi per la settimana successiva;
il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola,
o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici, e lo condurrà presso l'abitazione dei nonni paterni a Marina di Pisa, ove pernotterà; il minore verrà, poi, riaccompagnato, il giorno seguente, a scuola oppure presso l'abitazione materna in periodo non scolastico;
i suddetti incontri si verificheranno con cadenza minima di una volta al mese, non escludendosi, quindi, una frequenza maggiore, se ciò risulti compatibile con i turni lavorativi del resistente;
- durante il periodo estivo, sia il padre che la madre hanno diritto di trascorrere, anche al di fuori della Toscana, due settimane, anche non consecutive, insieme al figlio minore, secondo calendario che predisporranno entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, la madre trascorrerà con il minore il periodo 1/15 agosto 2025 e il padre trascorrerà con il minore il periodo 16/31 agosto 2025, e così ad anni alterni;
nulla osta a che il minore, dopo la sospensione dell'attività didattica, si rechi presso i nonni materni in Coltano (PI), fermo restando che il padre potrà esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, prendendo e riaccompagnando il minore presso questa località;
- nel periodo natalizio, il padre ha diritto di trascorrere, anche fuori dalla
Toscana, cinque giorni consecutivi col figlio minore, inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre ha diritto a trascorrere con il figlio il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
4) assegna la casa familiare sita in Pescia (PT) alla via delle Botteghe n. 1/A a
Parte_1
5) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
26 6) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese
27 spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
7) dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito integralmente da Parte_1
8) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente avente ad oggetto il pagamento delle rate di mutuo;
9) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
10) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte resistente;
11) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata nei confronti della ricorrente;
12) compensa le spese di lite;
13) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 168, Parte II, serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.2.2025.
28 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2480/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
delle Botteghe n. 1A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rita
Vargiu, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato al Piazzale
Falcone e Borsellino n. 4;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Marina di Pisa (PI) Controparte_1 alla via Milazzo n. 79, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Luana Morabito, presso lo studio della quale elegge domicilio in Milano al viale
Emilio Caldara n. 24;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 31.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pisa il 2.12.2006 con e che dalla Controparte_1
loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che, divenuta intollerabile la vita coniugale, le parti addivenivano alla separazione, giusto decreto di omologa del Tribunale di
Pistoia del 12.12.2022.
In merito alle rispettive condizioni reddituali, deduceva che il resistente è libero professionista e socio della Società Pesciatina d'Orticoltura SPO sas di NN
MA del Ministro & c. in liquidazione, mentre lei lavora presso la Società
Pesciatina d'Olivicoltura Società Agricola Cooperativa. La casa coniugale, acquisita dai coniugi al 50% ciascuno e conferita in un fondo patrimoniale, è gravata da mutuo fondiario, con una rata di € 796 mensili.
La ricorrente deduceva che il padre si disinteressava del minore e che lo stesso, il 16.10.2023, comunicava il proprio trasferimento, per motivi di lavoro, in
Lombardia.
La ricorrente, quindi, richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva così:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante la grave conflittualità tra parte ricorrente e parte resistente voglia nominare il un curatore speciale per il figlio minorenne Persona_2
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Pisa il
02/12/2006, come risulta dall'estratto di matrimonio n. 168 Parte II Serie A anno 2006 Ufficio 1, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Parte_1
CONFERMARE
i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio con Decreto di Persona_2
Omologa dal Tribunale di Pistoia R.G. n. 2103/2022 emesso in data 12/12/22;
Determinare:
1) porre a carico del signor per il mantenimento del minore Controparte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 400,00, o quello Persona_2
2 maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dalla proposizione della domanda;
2) in merito alle spese straordinarie utili e necessarie per il figlio si Per_1
prevede che i genitori vi contribuiscano in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente i coniugi in merito alla individuazione delle stesse
a quanto previsto e dettagliato nel Protocollo di Intesa intercorso tra il
Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, da intendersi parte integrante del presente accordo e tuzioristicamente offerto in comunicazione in estratto. Con la precisazione che, per le spese per le quali è prescritto il previo consenso di entrambi i genitori, eccetto quelle sanitarie, il richiedente avanzerà formale istanza scritta all'altro, a mezzo mail, il quale, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro i sette giorni successivi alla relativa ricezione, qualificandosi il silenzio come tacito assenso alla spesa. E con la ulteriore precisazione che, in caso di anticipazione delle predette spese straordinarie da parte di uno dei genitori, quest'ultimo dovrà, entro quindici giorni dall'esborso, richiedere, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il rimborso pro quota all'altro che, a sua volta, dovrà provvedervi nei successivi quindici giorni.
3) Il figlio sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso con domiciliazione prevalente del medesimo figlio minore presso la madre, dove manterrà la sua residenza.
4) Il padre ha il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio con i seguenti Per_1
tempi e modalità:
a) nell'ipotesi in cui il signor sia domiciliato e/o vada a Controparte_1
lavorare fuori dalla regione Toscana, lo stesso s'impegna a comunicare il primo di ogni mese i turni e i finesettimana che vorrà trascorrere con il minore, rispettando gli impegni del minore dalla fine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 10.00 nei periodi di sospensione dell'attività didattica presso l'ex casa coniugale e/o la casa dei nonni materni durante il periodo estivo, inoltre, detti incontri dovranno svolgersi nel territorio della Regione Toscana e/o presso l'abitazione dei nonni paterni stante la minore età del figlio il Per_1 signor s'impegna a tenere con sé il figlio almeno un fine CP_1 Per_1
settimana al mese;
3 nell'ipotesi in cui il signor sia domiciliato presso la Regione Controparte_1
Toscana, lo stesso s'impegnerà: nei giorni del mercoledì e del giovedì dalla fine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 10.00 nei periodi di sospensione dell'attività didattica, e sino alle ore 21.30; nel fine settimana di spettanza del padre e alternato con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì e sino alle 20:00 della domenica riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo natalizio: o la prima o la seconda settimana di tale periodo, in alternanza con la madre, in modo che, appunto ad anni alterni, trascorra la festività del Natale con Per_1 un genitore e quella del Capodanno con l'altro, con la precisazione che il minore trascorrerà il Natale 2024 con la madre ed il Capodanno 2025 con il padre, fatto salvo un diverso accordo tra i genitori;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo pasquale, fermo per il resto il calendario di visita ordinario, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, fatto salvo ogni eventuale altro accordo tra i coniugi;
- nel periodo di sospensione dell'attività didattica per il periodo estivo, quindi, per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, quindi dal 1 agosto al 15 agosto compreso con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro, quindi o la prima o la seconda quindicina di agosto con l'uno in alternanza con l'altro da anno in anno, da concordarsi tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Si precisa inoltre che il minore trascorrerà il periodo dalla fine delle Per_1
lezioni al 30 luglio con i nonni materni nella località Coltano (PI), via dei Pini
n. 1, dove il padre potrà sempre raggiungerlo per farle visita previo avviso telefonico ed in funzione delle proprie esigenze lavorative, fatta eccezione per il periodo di vacanza, incluso nel suddetto lasso temporale, che il bambino trascorrerà con il padre.
- il padre si impegna, nei tempi in cui terrà con se il minore ad accompagnarlo agli Scout, alle lezioni di musica e in palestra.
- Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
4 5) Il signor dovrà corrispondere entro e non oltre il 5 di ogni Controparte_1
mese il 50% della rata del mutuo fondiario a interessi variabili alla signora
per il pagamento del mutuo fondiario che grava sulla casa Parte_1
coniugale soggetta a fondo patrimoniale.
6) Revocare e/o ridurre nella misura in cui si riterrà di giustizia dell'assegno di mantenimento del signor stante la grave, attuale e Controparte_1
comprovata situazione di indigenza e difficoltà economica della signora
Parte_1
7) Respingere la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 cc e ai sensi dell'art. 2059 cc in quanto inammissibile e/o non provata nell'an e nel quantum.
8) Respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria in via riconvenzionale in quanto tardive e/o inammissibili e/o irrilevanti al presente giudizio e/o non provate nell'an e nel quantum.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.1.2024, si costituiva in giudizio il quale deduceva quanto segue: Controparte_1
- la madre del resistente, NN Del Ministro, era contitolare insieme al fratello della Società Pesciatina d'Orticoltura SPO, costituita nel 1936 dal proprio bisnonno;
il resistente, nel 2001, lasciava l'Università, per iniziare a lavorare presso l'azienda di famiglia, inizialmente come operaio, mentre la sig.ra
(all'epoca sua fidanzata) proseguiva gli studi universitari;
il Parte_1
resistente, nel 2004, diveniva socio della società e veniva assunto a far data dal
3.12.2001; la sig.ra si offriva di lavorare con il compagno Parte_1 nell'azienda familiare, quale dipendente contabile, così da intraprendere un comune progetto lavorativo in vista delle future nozze;
la stessa, dopo un periodo di training, veniva assunta alle dipendenze della SPO, e riceveva dai soci anche la procura generale a operare in banca sul conto della società;
- il 30.5.2006, la coppia contraeva mutuo ipotecario cointestato per l'acquisto della futura casa coniugale, che, almeno sino all'aprile 2022, veniva onorato con liquidità della ricorrente;
5 - la convivenza risultava, sin dall'inizio, problematica a causa della ingerenza dei propri suoceri;
- l'azienda familiare, intanto, si ingrandiva, e mentre il marito curava le relazioni con l'estero ed era spesso in viaggio, la moglie iniziava a tenere i rapporti con banche e fornitori;
l'azienda si espandeva e i coniugi potevano godere di un elevato tenore di vita, come provato dai numerosi viaggi da loro effettuati;
tra il 2014 e il 2015, però, a causa di difficoltà insorte con gli istituti di credito e reiterate perdite della produzione delle piante di olivo, il patrimonio immobiliare della SPO veniva sottoposto a pignoramento immobiliare;
- i coniugi, con il supporto del dott. commercialista, amico di famiglia) Per_3
intraprendevano il progetto della ristrutturazione del debito della SPO con la finalità di mantenere in piedi l'attività produttiva, e con l'obiettivo di sdebitare la SPO e i soci illimitatamente responsabili (il sig. e sua madre); CP_1
prendeva, così, piede il progetto della costituzione di una New Co, che avrebbe visto come legale rappresentante la sig.ra cui dare in affitto tutto il Parte_1
complesso di beni sino a quel momento in capo alla SPO, mentre veniva elaborato il piano di ristrutturazione del debito;
pertanto, la ricorrente, suo padre e (dipendente storico della SPO), con Persona_4 Persona_5 atto del 25.10.2017, costituivano la Società Pesciatina d'Olivicoltura Società
Agricola Cooperativa, con marchio registrato dal sig. d'intesa con il CP_1 coniuge;
l'accordo era quello di mantenere in vita l'attività produttiva, essendo la stessa l'unico mezzo di sostentamento per la famiglia;
il 31.10.2017 veniva, quindi, stipulato contratto di affitto d'azienda tra la SPO e la Cooperativa, e tutti i dipendenti della prima venivano assorbiti dalla nuova società; il sig. CP_1
proseguiva la propria attività, acquistando sempre maggiore visibilità nel settore e incrementando tutte le relazioni professionali e sociali coi vari consorzi e le varie associazioni;
- la domanda di sovra indebitamento veniva rigettata per due volte, e la ricorrente comunicava, nel marzo 2021, di volersi separare, avviando il progetto di estromettere il marito dall'azienda e dal mondo vivaistico, arrivando a richiedere al presidente dell'associazione vivaisti di Pescia di estromettere il marito dalla chat del gruppo;
- le parti addivenivano, il 31.8.2021, ad un accordo per regolamentare la fase transitoria di separazione, prevedendo di suddividere in parti uguali gli
6 incrementi reddituali della gestione della Cooperativa;
in spregio a tale accordo, la sig.ra iniziava a aggiudicarsi a titolo personale i beni della SPO Parte_1
sottoposti a esecuzione forzata per poi locarli a terzi;
la ricorrente assumeva tutte le decisioni aziendali, estromettendo il marito, e continuava a gestire tutta la liquidità societaria;
la stessa era solita, sino ad aprile 2022, versare sul conto cointestato somme di rilevante entità, sproporzionate rispetto allo stipendio da lei percepito;
- la ricorrente, forte della carica societaria ricoperta, iniziava a sottrarre al marito le mansioni aziendali, impedendogli di accedere ai computer aziendali, bloccandogli le password di accesso e mobbizzandolo, provocandogli un esaurimento nervoso;
con lettera del 26.4.2022, veniva richiesta al resistente la restituzione del veicolo Renault intestato ad e il cui Persona_4
finanziamento era stato sempre da lui pagato, lasciandolo così senza mezzo di trasporto;
il 14.5.2022, il marito si trasferiva a vivere a Firenze in immobile di proprietà del padre, e il 19.5.2022, la moglie gli comunicava che, visto il suo diniego di lasciare l'abitazione, sarebbe andata via di casa col figlio, senza dirgli dove lo avrebbe portato;
il 26.5.2022, la ricorrente contestava al marito di non svolgere correttamente il suo lavoro e, approfittando del suo stato emotivo, registrava la conversazione, così da arrivare, poi, al licenziamento del
24.6.2022; dopo il licenziamento, disattivava, in data 17.10.2022, l'utenza telefonica in uso personale e lavorativo al resistente, per impedirgli di essere raggiunto da clienti e fornitori;
- dopo essere stato licenziato, il resistente faceva domanda di AS e si trasferiva a vivere presso i suoi genitori in Marina di Pisa;
- con sentenza n. 29/23 del 10.5.2023 del Tribunale di Pistoia veniva aperta la liquidazione controllata della SPO, estesa anche ai soci illimitatamente responsabili, così che il sig. è sottoposto a procedura concorsuale di CP_1
tutto il suo patrimoniale anche personale;
- il padre non riusciva a incontrare il figlio, essendo quest'ultimo vittima di manipolazione da parte della madre, e vedendo solamente nel nonno materno una figura di riferimento maschile;
- il resistente trovava, a far data dal 19.10.2023, lavoro in Lombardia, con mansione di addetto alle vendite, su turni, inclusi il sabato, la domenica e i
7 festivi;
era ospitato da una coppia di amici anziani e pensionati in Sesto San
Giovanni;
- con provvedimento del 7.6.2023, il Giudice delegato lo autorizzava a trattenere mensilmente € 1.200 e, con successivo provvedimento del
29.12.2023, la somma di € 1.600.
Ciò premesso in fatto, il resistente richiedeva ripristinarsi le frequentazioni con il figlio, tenendo conto della sua attività lavorativa fuori regione organizzata su turni. Richiedeva, altresì, la conferma del contributo di mantenimento per il figlio minore previsto in sede di separazione, vista la sua condizione reddituale,
e considerata quella della ricorrente, la quale è presidente della Cooperativa e percepisce integralmente gli utili societari. Rilevava, altresì, la inammissibilità della domanda inerente il mutuo.
Il resistente, poi, richiedeva un assegno divorzile, rilevando l'apporto da lui fornito alla personale carriera lavorativa della moglie, anche tenuto conto della propria condizione reddituale.
Il resistente, infine, richiedeva il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, per la violazione dei doveri perpetrati ai suoi danni dalla moglie.
Pertanto, il resistente concludeva così:
In via pregiudiziale: disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di poter esperire l'istruttoria sull'effettivo stato di salute del minore Persona_2 disponendo l'acquisizione diretta da parte del Tribunale, presso l'Istituto
Scolastico Cavalcanti di Borgo a Buggiano, di una relazione approfondita sugli atteggiamenti disfunzionali del minore, con conseguente espletamento di CTU psicologica, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito:
1) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pisa in data 02.01.2006, come risulta dall'estratto del matrimonio n. 168 Parte II Serie A anno 2006 Ufficio 1, contratto tra il Sig.
e la sig.ra ordinandone l'annotazione nei Controparte_1 Parte_1
registri dello stato civile e le ulteriori incombenze di legge;
2) disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
[...]
e/o come meglio nell'interesse esclusivo di quest'ultimo all'esito Per_2
delle indagini psicologiche richieste, provvedendo al contempo alla nomina di un curatore speciale per tutte le ragioni di cui in narrativa, con collocamento
8 prevalente presso la madre nella casa familiare e/o come meglio ove manterrà la propria residenza, e diritto del padre di fargli visita e tenerlo con sé almeno due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, una volta al mese in ragione del trasferimento del padre in Lombardia, con pernottamento presso la residenza dello stesso in Marina di Pisa, da cui all'indomani del pernottamento il padre accompagnerà il figlio a scuola a Borgo a Buggiano e/o presso la casa coniugale. Il tutto compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, in particolare con i propri turni di lavoro che attualmente vengono consegnati al resistente di settimana in settimana e includono il sabato, la domenica e i festivi
(inclusi il 26 dicembre, il 25 aprile, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo), considerati altresì i tempi di viaggio necessari per raggiungere la sua residenza di Pisa e, da lì, per raggiungere il minore. Disporsi che il padre potrà incontrare il minore anche presso il proprio luogo di dimora abituale e/o nel futuro domicilio, disponendo le modalità con cui il minore dovrà all'occorrenza raggiungere il padre fuori Regione. A mesi alterni sarà la madre ad accompagnare il minore a Milano dove il padre lo frequenterà nelle modalità sopra indicate, cioè due giorni consecutivi anche infrasettimanali, stante il lavoro autonomo della sig.ra che è titolare dell'Azienda di Parte_1
cui la stessa è socia e legale rappresentante, non necessitando di chiedere alcun permesso al proprio datore di lavoro (cioè sé stessa). La madre si impegna ad acconsentire alla richiesta del genitore di incontrare il figlio anche solo previo avviso di una settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
3) assegnare la casa familiare sita in Pescia (PT), via delle Botteghe n. 1/A alla sig.ra che continuerà ad abitarla con il figlio minore, con Parte_1
tutti gli arredi che la compongono ad eccezione degli effetti personali del Sig. tutt'ora presenti presso l'abitazione familiare, ordinando alla sig.ra CP_1 di consentire, previo accordo sul giorno e l'ora, l'accesso al sig. Parte_1
per asportare tutti i propri effetti personali ancora sussistenti presso CP_1
la casa coniugale per come dettagliati in un apposito elenco da trasmettere alla controparte;
4) disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore pari a € 200,00 mensili e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pistoia, ordinando alla sig.ra Parte_1
9 di attenersi pedissequamente alle disposizioni del Protocollo di Pistoia con
l'avvertimento che, in caso di mancata concertazione con il padre, le spese straordinarie sostenute non saranno ripetibili. Stante la sottoposizione del
a procedura concorsuale di liquidazione controllata RG 11/2023 CP_1
Tribunale di Pistoia, anche a titolo personale, si precisa sin da ora che eventuali spese voluttuarie e comunque non congrue rispetto alle condizioni economiche reddituali del padre non saranno rimborsate;
disporre che
l'assegno unico universale mensile sia suddiviso in ragione del 50% tra ciascun genitore, ordinando alla sig.ra di porre in essere tutte le attività Parte_1 necessarie a modificare presso l'INPS la pratica di erogazione del beneficio di legge, protocollata nel mese di dicembre 2022 ad opera della stessa e non più modificabile se non per il tramite della richiedente sig.ra Parte_1
5) accertare e dichiarare che la domanda ex adverso formulata di pagamento dei ratei del mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale pari al 50% a carico del Sig. non risulta connessa al procedimento divorzile Controparte_1 ai sensi dell'art. 473bis49 c.p.c. e, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità per tutte le ragioni di cui in narrativa;
6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate sub. punto 5), in ogni caso rigettare la domanda ex adverso formulata di pagamento dei ratei del mutuo ipotecario che grava sulla casa coniugale pari al 50% a carico del Sig. poiché infondata Controparte_1
in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, anche in considerazione dell'attrazione del debito quota parte del sig. alla procedura CP_1
concorsuale RG 11/23 Tribunale di Pistoia, e comunque in ragione degli accordi unilaterali intercorsi tra MPS e la sig.ra Parte_1 all'insaputa del resistente, con cui la stessa ha chiesto unilateralmente di continuare a pagare interamente la rata, da intendersi una componente dell'assegno divorzile;
IN VIA RICONVENZIONALE:
7) disporsi un assegno divorzile ai sensi e per l'effetto dell'art. 5 della legge
898/70 in favore del Sig. da porsi a carico della sig.ra Controparte_1 [...] pari a € 2.000,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT, e/o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui narrativa;
10 8) accertare e dichiarare che la sig.ra in maniera diretta e Parte_1
indiretta, ha posto in essere in costanza di matrimonio e di convivenza, e comunque pone in essere in permanenza attuale, condotte manipolatorie ed illecite gravemente offensive della dignità e della personalità umana in danno del Sig. integranti illeciti endofamiliari ai sensi e per l'effetto Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patito dal resistente in conseguenza delle predette condotte illecite nella misura di € 188.645,73 come da quantificazione da “tabelle milanesi del 2021” e/o in quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
9) accertato e dichiarato che la sig.ra in concorso con il Parte_1
proprio difensore Avv. Rita Vargiu, ha posto in essere atti integranti grave diffamazione e calunnia consumata in atti giudiziari del presente fascicolo RG
2480/24 in danno della scrivente legale Avv. Luana Morabito, per i quali in data 04.03.24 veniva sporta denuncia querela allegata agli atti di causa, condannare la sig.ra in solido con il proprio difensore Avv. Parte_1
Rita Vargiu che ha redatto e sottoscritto i predetti atti, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla scrivente in conseguenza delle condotte di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, come chiesto tempestivamente in sede di prima udienza tenutasi in data 22.02.24, trattandosi di domanda attratta pacificamente nella competenza attribuita al Giudice che legge gli atti diffamatori in questione.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c. 2 e c. 3, all'esito dell'udienza del
22.2.2024, il Giudice designato emetteva ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva all'udienza del 20.1.2025, nella quale veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione consensuale.
11 L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. In merito all'affidamento del figlio minore, le parti concordano quanto all'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, l'affidamento condiviso del minore appare essere la soluzione maggiormente idonea nel suo interesse, né appaiono esservi motivi che giustifichino l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori.
Le parti hanno richiesto la nomina di un curatore speciale per il minore, stante la grave conflittualità in essere.
La ricorrente ritiene, altresì, che il procedimento sarebbe nullo, stante la mancata nomina del curatore speciale.
Sul punto si osserva che l'acceso conflitto esistente tra le parti ha, in verità, natura prettamente economica, coinvolgendo solamente in modo collaterale le questioni relative all'affidamento del figlio minore.
12 Del resto, è prova di ciò il fatto che le parti sono state, per tutto il corso del giudizio, sostanzialmente concordi nella previsione dell'affidamento condiviso, salvo affermare il resistente, negli scritti conclusivi, la necessità di indagini psicologiche all'esito delle quali adottare il regime di affidamento ritenuto nel migliore interesse del minore.
Non essendovi, in atti, alcuna espressa domanda di limitazione della responsabilità genitoriale, né essendo emersa, in corso di causa, una situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori, non si ritiene necessaria, ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c., la nomina di un curatore speciale.
Né, peraltro, il Tribunale ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica o l'intervento dei Servizi
Sociali, apparendo, invero, che tali richieste sembrano finalizzate ad alimentare il conflitto (si ripete, di natura perlopiù economica), piuttosto che a risolvere effettive problematiche inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Anche rispetto alla questione, da ultimo rappresentata da parte ricorrente, circa comportamenti disfunzionali che il minore avrebbe a scuola, potrebbe essere opportuno che le parti si attivino, nell'esercizio dell'affido condiviso, per avviare un percorso psicologico per il minore, ma non si ritiene necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, va tenuto in conto che il resistente, attualmente, è domiciliato in Lombardia, ove svolge attività lavorativa su turni (cfr. doc. 11 allegato al ricorso, dal quale risulta che il resistente si è trasferito in Lombardia nel mese di ottobre 2023).
Si ritiene, allora, di confermare le modalità di visita di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 23.2.2024, che di seguito si trascrivono, con alcune integrazioni quanto ai periodi festivi:
- il padre incontrerà per due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, Per_1
dandone comunicazione alla madre nella giornata del venerdì della settimana precedente, momento in cui viene a conoscenza dei propri turni lavorativi per la settimana successiva;
il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola,
o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici, e lo condurrà presso l'abitazione dei nonni paterni a Marina di Pisa, ove pernotterà; il minore verrà, poi, riaccompagnato, il giorno seguente, a scuola oppure presso l'abitazione
13 materna in periodo non scolastico;
i suddetti incontri si verificheranno con cadenza minima di una volta al mese, non escludendosi, quindi, una frequenza maggiore, se ciò risulti compatibile con i turni lavorativi del resistente;
- durante il periodo estivo, sia il padre che la madre hanno diritto di trascorrere, anche al di fuori della Toscana, due settimane, anche non consecutive, insieme al figlio minore, secondo calendario che predisporranno entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, la madre trascorrerà con il minore il periodo 1/15 agosto 2025 e il padre trascorrerà con il minore il periodo 16/31 agosto 2025, e così ad anni alterni;
nulla osta a che il minore, dopo la sospensione dell'attività didattica, si rechi presso i nonni materni in Coltano (PI), fermo restando che il padre potrà esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, prendendo e riaccompagnando il minore presso questa località;
- nel periodo natalizio, il padre ha diritto di trascorrere, anche fuori dalla
Toscana, cinque giorni consecutivi col figlio minore, inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre ha diritto a trascorrere con il figlio il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
La ricorrente rappresentava la difficoltà per il minore di pernottare a Marina di
Pisa, nei giorni di frequentazione col padre. In effetti, il minore stesso ha rappresentato questo disagio in sede di ascolto (Mi ritrovo però male a svegliarmi alle sei la mattina, ad esempio è capitato che la mattina avessi la verifica e io la mattina studio, e io non posso studiare se sono a Marina di
Pisa).
Il Giudice, con provvedimento del 14.5.2024, integralmente confermato anche sul punto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, evidenziava che il padre ha la possibilità di venire in Toscana solamente nei giorni infrasettimanali, così che il pernottamento del minore in Marina di Pisa, oltre ad essere una soluzione obbligata (non avendo il resistente altre soluzioni alloggiative in loco), non appare essere pregiudizievole per il minore, verificandosi con tempistiche assai limitate (circa una volta al mese).
Si ritiene, quindi, di confermare sul punto il provvedimento in questione.
Non è, parimenti, accoglibile la richiesta del resistente a che la madre accompagni il minore a Milano, a mesi alterni, per due giorni consecutivi anche infrasettimanali, tenuto conto che il minore, durante la settimana, ha i propri
14 impegni scolastici e non può recarsi fuori regione. Né si ritiene di imporre alla ricorrente di assumersi l'onere di accompagnare il figlio a Milano, essendo stata una scelta del padre quella di trasferirsi fuori regione.
Si precisa, comunque, che il padre, nei giorni di propria frequentazione con il figlio, laddove siano liberi da impegni scolastici, e nei periodi festivi di sua pertinenza, potrà condurre con sé il minore presso il proprio domicilio a Milano.
4. Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, la casa familiare sita in Pescia (PT) alla via delle Botteghe n. 1/A deve essere a lei assegnata.
Inammissibile, in questa sede, è la richiesta del resistente di ordinare alla ricorrente di consentirgli il prelievo dei propri effetti personali.
Le modalità di tale prelievo sono rimesse all'accordo delle parti o, eventualmente, ad altra sede giudiziaria.
5. La ricorrente richiede contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad € 400 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere l'importo di €
200 mensili.
Al fine di esaminare tale domanda è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
5.1. Il sig. veniva assunto, a far data dal 3.12.2001 (cfr. doc. 5 Controparte_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero busta paga del maggio
2015 dalla quale risulta la data di assunzione), presso la società di famiglia, la
Società Pesciatina D'Orticoltura s.s. (SPO d'ora in avanti), con la qualifica di impiegato. Nel 2004 diveniva socio della società (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero atto notarile di cessione di quote;
doc. 4 allegato al ricorso, visura camerale da cui risulta la sua qualifica di socio dal 2004). Lo stesso diveniva, poi, general manager dell'azienda (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero brochure della società, ove il resistente viene indicato con tale qualifica), svolgendo per la stessa rilevante attività, anche all'estero (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero vari post Facebook da cui risulta l'attività da lui svolta, anche all'estero; doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La società, difatti, si espandeva (cfr. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero vari articoli sul punto).
15 Nel 2014 iniziano le difficoltà economiche della società, considerato che il suo patrimonio immobiliare viene pignorato (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ed anche lo stipendio del resistente viene gravato da pignoramento (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di tali difficoltà economiche, la sig.ra insieme a suo padre Parte_1
e a un terzo, costituiscono, il 19.10.2017, la Società Pesciatina d'Olivicoltura
Società Agricola Cooperativa – in sigla LI (cfr. docc. 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); tale società, in data 31.10.2017, stipulava con la SPO un contratto di affitto di terreno agricolo, con il quale quest'ultima concedeva in affitto alla prima appezzamenti di terreno e fabbricati, con annessi beni quali attrezzature e materie prime, oltre che n. 10 unità lavorative (cfr. doc.23 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tra i dipendenti, di fatto trasferiti presso la nuova costituita società, vi è anche il sig. (cfr. doc.24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, CP_1
oltre che Allegato C del contratto di affitto).
La SPO, per due volte e facendo affidamento proprio sul citato contratto di affitto, propone domanda di sovraindebitamento, ma la stessa viene, entrambe le volte, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pistoia (cfr. docc. 31 e 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Il sig. viene, poi, licenziato, in data 24.6.2022, dalla LI (cfr. CP_1
doc. 52 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), per i toni utilizzati, durante una conversazione tenuta con la moglie e da quest'ultima registrata.
Tale licenziamento veniva impugnato, ma il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 7.11.2023, rigettava la domanda di impugnativa (cfr. doc.61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Il resistente, quindi, otteneva la AS
(cfr. docc. 55 e 55 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
La SPO, con sentenza del 10.5.2023 del Tribunale di Pistoia (cfr. doc. 67 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), viene sottoposta alla procedura di liquidazione controllata, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, ovvero il sig. e sua madre, stante la rilevante situazione CP_1
debitoria (cfr. docc. 67 ter e 78 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero stato passivo).
Il sig. viene, inizialmente, autorizzato dal Giudice delegato, in data CP_1
7.6.2023, a trattenere per il proprio mantenimento la somma di € 1.200 (cfr.
16 doc. 71 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Successivamente, lo stesso reperisce attività lavorativa in Lombardia (cfr. docc. 72 e 73 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e viene, quindi, autorizzato, con provvedimento del 29.12.2023, a trattenere l'importo mensile di € 1.600 (cfr. doc. 75 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Da allora, il resistente svolge attività lavorativa sempre in Lombardia, come anche da ultimo contratto depositato in atti (cfr. docc. depositati il 13.9.2024, ovvero contratto di lavoro a tempo determinato e busta paga di € 1.422).
5.2. La sig.ra veniva assunta, a far data dal 26.10.2007, dalla Parte_1
SPO con la qualifica di impiegata (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Come già sopra premesso, la stessa, nel 2017, costituisce la LI della quale diventa Presidente del Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 22.2.2024, la stessa dichiarava di percepire, da tale attività,
l'importo di € 1.800 mensili, oltre € 1.000 quale rimborso forfettario come legale rappresentante (cfr. doc. 31 allegato all'istanza del 26.3.2024).
Tale rimborso forfettario, a partire dall'agosto 2024, non veniva più corrisposto dalla società (cfr. doc. 80 allegato alle note del 14.10.2024).
Dalle dichiarazioni in atti, emergono redditi pari a circa € 2.200 mensili netti per l'anno 2022, € 1.700 per l'anno 2021, e € € 1.600 per l'anno 2020 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate il 21.2.2024).
La ricorrente, poi, è onerata del pagamento del mutuo della casa familiare, pari ad € 800 mensili (cfr. doc. 7 allegato al ricorso); difatti, sebbene il mutuo sia cointestato con il resistente, così come la casa familiare (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), è pacifico che sia la sola ricorrente a provvedere al pagamento della rata.
Dagli estratti conto versati in atti, risulta, però, che la ricorrente ha la disponibilità anche di ulteriori somme, provvedendo la stessa a frequenti versamenti in contanti sui conti corrente.
Dall'esame degli estratti del conto corrente cointestato alle parti (cfr. doc.36 bis allegato alla comparsa di costituzione e risposta) emergono frequenti versamenti in contanti negli anni tra il 2019 e il 2021 (riducendosi drasticamente tali versamenti negli anni 2022 e 2023), dei quali sono
17 sicuramente imputabili alla ricorrente versamenti per circa € 14.370 nel 2019; versamenti per circa € 38.000 nel 2020; versamenti per circa € 19.000 nel 2021.
Dagli estratti del conto corrente della ricorrente (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente) emergono entrate, escluso quanto versatole a titolo di mantenimento del figlio minore e assegno unico, pari : ad € 5.406,00 per il mese di gennaio 2023; ad € 5.562,00 per il mese di febbraio 2023; ad € 3.488,00 per il mese di marzo 2023; ad € 4.460,00 per il mese di aprile 2023; ad € 5.000,00 per il mese di maggio 2023; ad €
2.110,00 per il mese di giugno 2023; ad € 3.364,00 per il mese di luglio 2023; ad € 4.150,00 per il mese di agosto 2023; ad € 4.000,00 per il mese di settembre
2023; ad € 8.066,22 per il mese di ottobre 2023; ad € 4.300,00 per il mese di novembre 2023; ad € 5.242,00 per il mese di dicembre 2023; così per una media, nel 2023, di circa € 4.500,00 mensili.
Anche dalle indagini della Guardia di Finanza, sono emerse ingenti entrate sul conto corrente Intesa San Paolo della sig.ra pari ad € 90.453 per Parte_1
l'anno 2021 e pari ad € 70.786,45 per l'anno 2022 (cfr. indagini relazione della
Guardia di Finanza, pag. 31).
Sul punto occorre osservare che, nell'istanza del 26.3.2024, parte ricorrente ha prodotto documentazione tesa a giustificare i versamenti in contanti sul proprio conto corrente.
A fronte della prima udienza di comparizione fissata per il 22.2.2024, i termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. erano i seguenti:
2.2.2024 per il deposito della prima memoria dell'attore; 12.2.2024 per il deposito della memoria del convenuto;
16.2.2024 per il deposito della seconda memoria dell'attore.
Parte ricorrente ometteva il deposito della prima memoria, e depositava, in data
9.2.2024, la memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c., evidentemente inammissibile essendo tale memoria destinata alle difese del convenuto e non già dell'attore.
Nella medesima memoria la ricorrente formulata una istanza di rimessione in termini, quando al deposito della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c., fondata sulla lunghezza eccessiva della comparsa avversaria.
Evidentemente, tale motivazione non può essere posta a fondamento della istanza di rimessione in termini, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 153 c.2
c.p.c., che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile.
18 La lunghezza della comparsa avversaria non si ritiene possa giustificare la rimessione in termini, atteso che era onere di parte ricorrente prendere tempestiva visione della comparsa e replicare nei termini di legge, essendo l'incorsa decadenza a lei imputabile.
Ne consegue che la documentazione patrimoniale allegata all'istanza del
26.3.2024 (denominata “istanza urgente nomina curatore speciale del minore e istanza revoca mantenimento coniuge) è inammissibile, in quanto tardivamente prodotta.
Tale documentazione, comunque, mira a provare che le somme in contanti depositate sul conto corrente provengono, in parte, dal conto corrente dei genitori della ricorrente (cfr. doc. 27 allegato all'istanza) e in parte dai prelievi effettuati dal libretto postale cointestato alla ricorrente e ai suoi genitori (cfr. doc. 25 allegato all'istanza), sul quale confluiva denaro proveniente dal conto corrente di questi ultimi. I genitori della ricorrente, difatti, avevano richiesto un finanziamento, tramite cessione del quinto (cfr. docc. 26 e 32 allegati all'istanza).
Ebbene, al fine di valutare la complessiva condizione reddituale della ricorrente, appare poco rilevante quale sia la fonte dei redditi di cui la stessa può disporre;
ciò che unicamente rileva è che la ricorrente risulta avere entrate, nel corso del 2023, pari a circa € 4.500 mensili.
Anche dagli estratti conto dei primi due trimestri del 2024 in atti (cfr. docc. 43
e 49 allegati all'istanza del 12.6.2024) emergono entrate significative pari – al netto del contributo di mantenimento versato dal resistente e dell'assegno unico
– a circa € 3.800 mensili.
A ciò si aggiunga che la società di cui la ricorrente è legale rappresentante ha avuto utili nel 2022 pari ad € 143.347 (cfr. doc. 82 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Valutate, allora, le reciproche condizioni reddituali, si ritiene congruo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo di € 300 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
19 L'assegno unico relativo al figlio minore, tenuto conto che lo stesso è collocato pressoché esclusivamente presso la madre, va posto integralmente in favore di quest'ultima; determinazione, questa, che ben può essere assunta d'ufficio dal
Tribunale, essendo nell'interesse del figlio minore.
6. La ricorrente richiede di ordinare al resistente di corrisponderle il 50% della rata di mutuo.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, esulando dall'ambito oggettivo del giudizio di divorzio e dovendo la stessa essere proposta, eventualmente, in altra sede.
7. Il resistente richiede assegno divorzile, in proprio favore, pari ad € 2.000 mensili.
7.1. Occorre premettere che l'assegno divorzile, nella propria funzione perequativo compensativa, dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa
(cfr. Cass. Civ., 24.2.2021, n. 5055; Cass. Civ., 13.12.2024, n. 32354).
In particolare, ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cfr. Cass. Civ., 16.9.2024, n.
24795).
20 7.2. Presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile è, quindi, la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti.
Per come sopra rappresentata la condizione economica delle parti, tale disparità appare sussistere, considerato che il resistente percepisce la somma mensile di
€ 1.600, pur non avendo oneri abitativi.
La ricorrente risulta avere entrate che, nel 2023, ammontavano a circa € 4.500 mensili e, nei primi sei mesi del 2024, ammontano a circa € 3.800 mensili;
la stessa è, poi, onerata del pagamento della rata di mutuo, di cui si occupa integralmente, per l'importo di € 800 mensili.
Ne consegue che sussiste una disparità reddituale tra le parti, a favore della ricorrente, la quale può contare su entrate mensili (al netto del pagamento del mutuo) pari a circa il doppio di quelle del resistente.
7.3. Come sopra già motivato, la ricorrente trae i propri guadagni dalla propria posizione di legale rappresentante della Società Pesciatina d'Olivicoltura –
Società Cooperativa.
La ricorrente veniva, originariamente, assunta come impiegata dalla Società
Pesciatina D'Orticoltura Società Semplice (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e, a seguito della difficile situazione economica di tale ultima società, costituiva, insieme al padre e a ad un terzo socio, la Società
Pesciatina D'Olivicoltura Società Agricola Cooperativa (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa); tale società cooperativa, nata per tentare di risollevare le sorti della società semplice (cfr. doc. 23 allegato alla comparsa, ovvero affitto di azienda, posto a fondamento delle istanze ex L. 3/2012 dichiarate inammissibili dal Tribunale di Pistoia, come da docc. 31 e 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), sembrerebbe avere tratto vantaggio da una sostanziale continuità di attività con la precedente società, vista l'identità dell'indirizzo di sede legale, l'analoga attività espletata, il marchio utilizzato in proprietà del resistente per il 50% (cfr. doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero marchio che richiama, con tutta evidenza, il marchio storico della SPO), il trasferimento di dipendenti da una società all'altra (cfr. doc. 24 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La ricorrente, quindi, ha, senz'altro, tratto vantaggio dall'essere stata la moglie del resistente, avendo, in ragione di ciò, potuto assumere una posizione di rilievo nella storica società della famiglia di quest'ultimo (essendo anche stata
21 delegata ad operare sui relativi conti, come da doc.7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ed essendo diventata titolare della LI, che si è posta in sostanziale continuità con la precedente società.
Il resistente, pertanto, con la propria attività professionale (cfr. docc. 5, 8, 9, 28,
29, 30 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) ha senza dubbio contribuito sia all'espansione della società storica che della successiva società cooperativa, e la ricorrente ha tratto un concreto vantaggio professionale dal rapporto coniugale e dal contributo fornito dal marito alla formazione del suo patrimonio personale.
Pertanto, pur chiarendo alle parti che le questioni più propriamente di carattere societario non attengono a questo giudizio, per quel che, in questa sede, rileva, la ricorrente sembrerebbe avere tratto la propria attuale condizione reddituale, oltre che evidentemente da sue personali capacità, anche dal contributo che il resistente, e la sua famiglia di origine, le hanno fornito, offrendole l'occasione di avviarsi all'attività imprenditoriale oggi esercitata.
7.4. Per tali motivi, si ritiene che il resistente abbia diritto ad un assegno divorzile, che, in questa sede, si ritiene di quantificare nell'importo di € 600 mensili, valutato che: dagli estratti conto dell'anno 2024 (prodotti in giudizio solo successivamente alla emissione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc) emerge che la ricorrente ha entrate inferiori rispetto a quelle relative all'anno
2023, poste a fondamento dei provvedimenti provvisori assunti;
la ricorrente non percepisce più il rimborso forfettario di € 1.000 mensili come legale rappresentante della società; la ricorrente corrisponde integralmente la rata del mutuo inerente la casa familiare;
il resistente è senz'altro persona estremamente capace dal punto di vista professionale, con una importante esperienza alle spalle (ampiamente documentata in atti) che potrà ulteriormente spendere nel mondo del lavoro.
La decorrenza dell'assegno divorzile, nell'importo indicato, è dalla data della domanda giudiziale.
Va chiarito che non appare meritevole di accoglimento la pretesa di parte resistente di quantificare l'assegno divorzile in proporzione agli utili della
Società Cooperativa, e ciò in ragione dell'accordo del 31.8.2021, in base al quale “gli eventuali incrementi reddituali” originati dalla società sarebbero stati
22 ripartiti in parte uguali tra i coniugi (cfr. doc. 34 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale accordo, anche se è ulteriormente indicativo della circostanza che l'attività della cooperativa era destinata in favore del progetto familiare comune, non assume valore in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile, il quale risponde a criteri del tutto differenti da quelli relativi al riparto degli utili societari.
7.5. Parte ricorrente, in sede di istanza del 12.6.2024, ha dedotto che il resistente intrattiene una convivenza more uxorio, tale per cui non gli è dovuto l'assegno divorzile.
Tale convivenza vuole essere provata a mezzo della relazione investigativa del
31.5.2024 (cfr. doc. 44 allegato all'istanza del 12.6.2024), ma, a ben vedere, anche tale documento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto prodotto in atti oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
Trattasi, difatti, di documento sì sopravvenuto (essendo datato 31.5.2024), ma formatosi a seguito di incarico dato dalla ricorrente stessa all'agenzia investigativa.
Si tratta, allora, di circostanze che avrebbero dovuto essere allegate e documenti che avrebbero dovuti essere prodotti tempestivamente in giudizio;
così come avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate le istanze istruttorie di cui all'istanza del 12.6.2024.
8. Il resistente propone domanda per il risarcimento dei danni da illeciti endofamiliari.
8.1. Il resistente, in primo luogo, addebita alla ricorrente una serie di condotte, quali: avergli imposto la presenza dei suoceri nella casa coniugale privandolo di intimità e condivisione;
averlo costretto ad uscire di casa due sere alla settimana perché lei doveva incontrare amici e amiche;
averlo tradito.
In merito ai tradimenti allegati, occorre osservare come gli stessi non risultano provati in giudizio. Quanto alle ulteriori condotte allegate, la prima (la presenza dei suoceri in casa) non appare specificamente provata, né sembra di gravità tale da giustificare un risarcimento del danno;
la seconda, egualmente, appare circostanza poco significativa nell'ambito della complessiva situazione familiare.
23 Il resistente, altresì, poneva a sostegno della domanda risarcitoria ulteriori condotte della moglie relativa alla gestione societaria e al suo licenziamento.
In merito al licenziamento del resistente, occorre osservare che lo stesso, allo stato, è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Pistoia (cfr. doc 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), e le ulteriori condotte allegate (quale l'avergli disattivato l'utenza telefonica) appaiono essere una diretta conseguenza del licenziamento, che non può essere nuovamente sindacato in questa sede.
Le ulteriori questioni sollevate dal resistente fanno, poi, riferimento a procedimenti penali in corso o, comunque, a vicende societarie, che esulano dall'ambito oggettivo proprio di questo giudizio.
La vicenda, infine, dell'autovettura Renault neppure appare direttamente imputabile alla ricorrente, essendo stato, invero, il padre di quest'ultima a richiederne la restituzione (cfr. doc.40 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
8.2. Il resistente assume, altresì, che la relazione padre/figlio sarebbe stata gravemente compromessa a causa delle condotte materne.
A ben vedere, in sede di esame, il figlio minore (cfr. verbale d'udienza del
9.5.2024), pur rappresentando le proprie difficoltà per essere stato coinvolto nel conflitto familiare, ha dichiarato di essere contento di incontrare il padre (prima sono stato sei mesi senza vedere mio padre, all'epoca del trasferimento a
Milano, però da marzo l'ho visto una volta al mese, si è preso questo impegno.
Sono contento di vederlo), e lo stesso resistente, nella medesima udienza, dichiarava di stare incontrando il figlio secondo il dispositivo indicato dal
Giudice.
Il rapporto padre/figlio, invero, non si ritiene compromesso, essendovi, unicamente, la necessità che le parti tengano fuori dal conflitto familiare. Per_1
Ne consegue che la domanda è infondata anche sotto questo aspetto.
8.3. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal resistente deve essere rigettata.
9. L'avv. Morabito richiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di espressioni offensive e propone, in proprio, domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della sig.ra per quanto scritto nella Parte_1
memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente (è stata rinunciata, nelle
24 note del 18.1.2025, la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. Vargiu;
tale domanda, comunque, era inammissibile in questa sede, non essendo l'avv.
Vargiu parte del giudizio).
Va premesso che la domanda è da ritenersi, dal lato attivo, ammissibile, atteso che i difensori hanno una propria legittimazione a proporre istanza di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive e di risarcimento del danno morale, qualora l'offesa sia diretta verso di loro (cfr. Cass. Civ., 13.11.1991, n.
12134).
Ciò premesso, la domanda, nel merito, si ritiene infondata.
Va considerato, difatti, che il Giudice può assegnare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, unicamente quando le espressioni utilizzate non riguardino l'oggetto della causa;
per cui, laddove tali espressioni hanno una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice, la domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, sono in contestazione le espressioni utilizzate da parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 3 c.p.c., le quali fanno riferimento a presunte condotte di natura vessatoria poste in essere dal ricorrente e dal legale.
Sebbene, però, tali espressioni siano sicuramente di forte impatto, le stesse sono attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto mirano a descrivere al Tribunale la propria ricostruzione dei fatti di causa e delle vicende familiari, e sono, altresì, espressione diretta dell'accesa conflittualità che emerge dagli atti da ambo le parti.
La domanda ex art. 89 c.p.c. deve, quindi, essere rigettata.
10. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca.
11. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente deve essere rigettata, difettando il presupposto della soccombenza integrale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 2.12.2006 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
25 nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3) disciplina le frequentazioni padre/figlio come di seguito:
- il padre incontrerà per due giorni consecutivi, anche infrasettimanali, Per_1
dandone comunicazione alla madre nella giornata del venerdì della settimana precedente, momento in cui viene a conoscenza dei propri turni lavorativi per la settimana successiva;
il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola,
o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici, e lo condurrà presso l'abitazione dei nonni paterni a Marina di Pisa, ove pernotterà; il minore verrà, poi, riaccompagnato, il giorno seguente, a scuola oppure presso l'abitazione materna in periodo non scolastico;
i suddetti incontri si verificheranno con cadenza minima di una volta al mese, non escludendosi, quindi, una frequenza maggiore, se ciò risulti compatibile con i turni lavorativi del resistente;
- durante il periodo estivo, sia il padre che la madre hanno diritto di trascorrere, anche al di fuori della Toscana, due settimane, anche non consecutive, insieme al figlio minore, secondo calendario che predisporranno entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo, la madre trascorrerà con il minore il periodo 1/15 agosto 2025 e il padre trascorrerà con il minore il periodo 16/31 agosto 2025, e così ad anni alterni;
nulla osta a che il minore, dopo la sospensione dell'attività didattica, si rechi presso i nonni materni in Coltano (PI), fermo restando che il padre potrà esercitare regolarmente il proprio diritto di visita, prendendo e riaccompagnando il minore presso questa località;
- nel periodo natalizio, il padre ha diritto di trascorrere, anche fuori dalla
Toscana, cinque giorni consecutivi col figlio minore, inclusivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
- nel periodo pasquale, il padre ha diritto a trascorrere con il figlio il giorno di
Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
4) assegna la casa familiare sita in Pescia (PT) alla via delle Botteghe n. 1/A a
Parte_1
5) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
26 6) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese
27 spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
7) dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito integralmente da Parte_1
8) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente avente ad oggetto il pagamento delle rate di mutuo;
9) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
10) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte resistente;
11) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata nei confronti della ricorrente;
12) compensa le spese di lite;
13) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 168, Parte II, serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.2.2025.
28 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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