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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1205/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Bulgaria e residente in [...], Scala B, Lamezia Terme (CZ) CAP 88046, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA ROMANO - CF - del Foro di Lamezia C.F._2
Terme ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 18, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente -
CONTRO
– CF - rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA Controparte_1 C.F._3
BRANCATI - CF - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, CodiceFiscale_4 sito in Catanzaro alla via Maddalena n. 18, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14/11/2024, la sig.ra Parte_1
esponeva che - dal 2019 - aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig.
[...]
. Controparte_1
Dalla loro relazione sentimentale erano nati due figli, in data 5 giugno 2020 in Lamezia Persona_1
Terme (CZ), oggi di anni 4 e nata il [...] in [...] oggi di anni 3, Parte_2 entrambi riconosciuti da ciascun genitore all'atto della nascita.
1 Negli ultimi mesi – tuttavia - il rapporto tra i due era divenuto conflittuale e, con il passare del tempo, le liti fra i conviventi divenivano nel frattempo quotidiane, anche per futili motivi e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una radicale impossibilità di proseguire la convivenza.
Inoltre, il sig. non si interessava concretamente dei figli, non partecipando fattivamente alle loro CP_1 scelte di vita e provvedeva a singhiozzo al loro mantenimento;
negli ultimi mesi lo stesso, senza mai addurre alcuna giustificazione, rientrava a casa anche a tarda notte, finanche il giorno del compleanno della bimba, allorquando si era presentato con ben tre ore di ritardo.
Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra , come sopra domiciliata e difesa, ricorreva al Parte_1
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme adito affinché volesse:
- Disporre che i minori nato il [...] in [...] e Persona_1 Parte_2 nata il [...] in [...] vengano affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza con la madre presso la casa familiare sita in Via
Virgilio Marone Publio n. 36, Lamezia Terme (CZ);
- Determinare i tempi e le modalità della presenza dei bambini presso ciascuno dei genitori, per come indicato nel piano genitoriale e - per l'effetto - disporre in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
il contributo a titolo del mantenimento dei figli minori e Parte_1 Persona_1 Parte_2
, l'importo mensile pari ad € 600,00 o quello che verrà ritenuto di giustizia, somma annualmente
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto postale della madre, alle coordinate fornite della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
- Disporre che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale per i figli a carico.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di percepire uno stipendio irrisorio che Controparte_1 non gli permetteva di essere aggravato di euro 600,00 – per quanto ex adverso richiesto - in quanto gravato dal mantenimento di altra figlia. Inoltre, esponeva:
1. Quanto all'affidamento dei minori, il aderisce alla richiesta di affido condiviso ma con CP_1 collocamento presso l'abitazione del padre.
2. Quanto al collocamento della , il non si oppone Parte_1 CP_1 anzi aderisce al cambio di residenza della ricorrente presso l'abitazione della di lei madre.
3. Quanto al diritto di visita, il chiede che i due fanciulli rimangono residenti presso l'abitazione CP_1 del padre, con diritto di visita della madre nei modi e nei tempi disposti da questo onorevole Tribunale.
4. Nessun mantenimento a carico del né nei confronti della ricorrente né nei confronti dei minori CP_1 in quanto lo stesso provvederà in modo diretto al mantenimento degli stessi.
5. Quanto all'assegno unico lo stesso dovrà continuare ad essere percepito dal il quale CP_1 provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi;
2 Il resistente chiedeva, dunque, di: “- rigettare ogni e qualunque richiesta e domanda formulata dalla ricorrente
e disporre: l'affidamento condiviso, ma con collocamento presso l'abitazione del padre. Disporre
l'allontanamento della casa del della e - quindi - CP_1 Parte_1 disporre il cambio di residenza della ricorrente presso l'abitazione della di lei madre come da lei richiesto.
Disporre il diritto di visita della madre nei modi e nei tempi disposti da questo onorevole Tribunale. Disporre nessun mantenimento a carico del né nei confronti della ricorrente e né nei confronti dei minori, CP_1 in quanto lo stesso provvederà in modo diretto al mantenimento degli stessi. Disporre che all'assegno unico dovrà continuare ad essere percepito dal il quale provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi. CP_1
- con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento dei figli minori e e la Persona_1 Pt_2 collocazione degli stessi, oltre la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figli minori e il mantenimento degli stessi, nonché l'attribuzione dell'assegno unico ad uno o entrambi i genitori.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di e non essendo emersi nel corso del giudizio profili di Per_1 Pt_2 specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minori ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori – come, peraltro, richiesto da entrambe le parti - con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso la collocazione abitativa dei minori sarà sempre presso il domicilio materno stante la tenera età dei minori e anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura dei figli – non avendo, il resistente, dimostrato l'inadeguatezza della stessa nella crescita dei figli – e essendo, la sig.ra , casalinga e, dunque, presente in ogni momento della giornata - Parte_1
3 come risulta da piano genitoriale allegato.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli e occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. Per_1 Pt_2 civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela dei minori.
Pertanto, il padre potrà incontrare i figli minori e salvo differente accordo fra le parti e Per_1 Pt_2 compatibilmente alle esigenze della piccola età dei minori: tre pomeriggi a settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - dalle ore 17,30 alle ore 20,00; a fine settimana alternati dal sabato, prelevandoli presso l'abitazione materna dalle ore 10 del sabato, con rientro alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;
in merito alle vacanze natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni le festività di capodanno e di natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.00 del 30 dicembre e, negli anni dispari il Capodanno con il padre con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore
20.00 del 5 gennaio;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10 alle ore
20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il giorno di pasquetta negli anni pari e viceversa;
il giorno del loro compleanno i bambini lo trascorreranno insieme alla madre fino al quinto anno di età – con diritto del padre di stare con loro 3 ore della stessa giornata - successivamente ad anni alterni, con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari, salvo diverso accordo tra le parti;
il giorno del compleanno del padre i minori trascorreranno l'intera giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno della madre i minori lo trascorreranno con la stessa;
durante le vacanze estive, ogni anno i minori trascorreranno nel periodo estivo
15 giorni continuativi con il padre durante il mese di agosto, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
4 3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per i figli minori e Per_1 Pt_2
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento dei figli minori, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, che hanno fornito la documentazione necessaria alla valutazione (vedi allegati in atti) appare equo determinare in € 00,00 al mese – in ragione di € 150,00 cadauno - il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente Controparte_1 per il sostentamento dei figli minori e con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione Per_1 Pt_2 della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di
5 natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Non vi è, inoltre, accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale, di cui entrambe le parti ne chiedono l'attribuzione nella misura del 100%.
Occorre precisare che, nel 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito diverse misure, tra cui gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
dunque, la presente pronuncia sarà CP_ attinente all'assegno unico universale erogato dall'
Il principio generale è che detto assegno unico e universale viene erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
La normativa di riferimento, infatti, prevede che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale.
Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli e lo stesso può avvenire con provvedimento giudiziale.
Tuttavia, occorre precisare che la maggiore permanenza dei figli presso uno dei genitori non giustifica che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' venga riconosciuto interamente al genitore collocatario e, in caso di affidamento congiunto, va, infatti, diviso al 50% tra madre e padre, salvo casi particolari.
La semplice eventuale maggiore permanenza dei figli con il genitore collocatario giustifica sì il contributo al mantenimento, ma non può determinare anche l'intera attribuzione dell'assegno unico, a meno che non ci siano circostanze ulteriori e particolari.
Ciò detto, nel caso in esame, in applicazione dei principi sopra enunciati, occorre tener conto dell'affidamento condiviso della minore e, anche e soprattutto, che non sono state esposte particolari circostanze che possano giustificare una diversa statuizione rispetto al principio generale.
6 Appare, pertanto, corretto statuire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 50% per ciascun genitore.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio materno, Per_1 Pt_2 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli minori come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 [...]
l'assegno mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Per_1 Pt_2 monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- DISPONE l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 50% in favore di entrambi i genitori;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per i figli e Per_1 Pt_2
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile dell'11/02/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Bulgaria e residente in [...], Scala B, Lamezia Terme (CZ) CAP 88046, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA ROMANO - CF - del Foro di Lamezia C.F._2
Terme ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, sito in Lamezia Terme, Via Trento n. 18, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente -
CONTRO
– CF - rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA Controparte_1 C.F._3
BRANCATI - CF - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, CodiceFiscale_4 sito in Catanzaro alla via Maddalena n. 18, giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14/11/2024, la sig.ra Parte_1
esponeva che - dal 2019 - aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig.
[...]
. Controparte_1
Dalla loro relazione sentimentale erano nati due figli, in data 5 giugno 2020 in Lamezia Persona_1
Terme (CZ), oggi di anni 4 e nata il [...] in [...] oggi di anni 3, Parte_2 entrambi riconosciuti da ciascun genitore all'atto della nascita.
1 Negli ultimi mesi – tuttavia - il rapporto tra i due era divenuto conflittuale e, con il passare del tempo, le liti fra i conviventi divenivano nel frattempo quotidiane, anche per futili motivi e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una radicale impossibilità di proseguire la convivenza.
Inoltre, il sig. non si interessava concretamente dei figli, non partecipando fattivamente alle loro CP_1 scelte di vita e provvedeva a singhiozzo al loro mantenimento;
negli ultimi mesi lo stesso, senza mai addurre alcuna giustificazione, rientrava a casa anche a tarda notte, finanche il giorno del compleanno della bimba, allorquando si era presentato con ben tre ore di ritardo.
Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra , come sopra domiciliata e difesa, ricorreva al Parte_1
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme adito affinché volesse:
- Disporre che i minori nato il [...] in [...] e Persona_1 Parte_2 nata il [...] in [...] vengano affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza con la madre presso la casa familiare sita in Via
Virgilio Marone Publio n. 36, Lamezia Terme (CZ);
- Determinare i tempi e le modalità della presenza dei bambini presso ciascuno dei genitori, per come indicato nel piano genitoriale e - per l'effetto - disporre in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
il contributo a titolo del mantenimento dei figli minori e Parte_1 Persona_1 Parte_2
, l'importo mensile pari ad € 600,00 o quello che verrà ritenuto di giustizia, somma annualmente
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto postale della madre, alle coordinate fornite della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie;
- Disporre che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale per i figli a carico.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di percepire uno stipendio irrisorio che Controparte_1 non gli permetteva di essere aggravato di euro 600,00 – per quanto ex adverso richiesto - in quanto gravato dal mantenimento di altra figlia. Inoltre, esponeva:
1. Quanto all'affidamento dei minori, il aderisce alla richiesta di affido condiviso ma con CP_1 collocamento presso l'abitazione del padre.
2. Quanto al collocamento della , il non si oppone Parte_1 CP_1 anzi aderisce al cambio di residenza della ricorrente presso l'abitazione della di lei madre.
3. Quanto al diritto di visita, il chiede che i due fanciulli rimangono residenti presso l'abitazione CP_1 del padre, con diritto di visita della madre nei modi e nei tempi disposti da questo onorevole Tribunale.
4. Nessun mantenimento a carico del né nei confronti della ricorrente né nei confronti dei minori CP_1 in quanto lo stesso provvederà in modo diretto al mantenimento degli stessi.
5. Quanto all'assegno unico lo stesso dovrà continuare ad essere percepito dal il quale CP_1 provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi;
2 Il resistente chiedeva, dunque, di: “- rigettare ogni e qualunque richiesta e domanda formulata dalla ricorrente
e disporre: l'affidamento condiviso, ma con collocamento presso l'abitazione del padre. Disporre
l'allontanamento della casa del della e - quindi - CP_1 Parte_1 disporre il cambio di residenza della ricorrente presso l'abitazione della di lei madre come da lei richiesto.
Disporre il diritto di visita della madre nei modi e nei tempi disposti da questo onorevole Tribunale. Disporre nessun mantenimento a carico del né nei confronti della ricorrente e né nei confronti dei minori, CP_1 in quanto lo stesso provvederà in modo diretto al mantenimento degli stessi. Disporre che all'assegno unico dovrà continuare ad essere percepito dal il quale provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi. CP_1
- con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, tenutasi in forma cartolare, precisate le conclusioni - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento dei figli minori e e la Persona_1 Pt_2 collocazione degli stessi, oltre la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figli minori e il mantenimento degli stessi, nonché l'attribuzione dell'assegno unico ad uno o entrambi i genitori.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di e non essendo emersi nel corso del giudizio profili di Per_1 Pt_2 specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minori ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori – come, peraltro, richiesto da entrambe le parti - con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso la collocazione abitativa dei minori sarà sempre presso il domicilio materno stante la tenera età dei minori e anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura dei figli – non avendo, il resistente, dimostrato l'inadeguatezza della stessa nella crescita dei figli – e essendo, la sig.ra , casalinga e, dunque, presente in ogni momento della giornata - Parte_1
3 come risulta da piano genitoriale allegato.
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli e occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. Per_1 Pt_2 civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela dei minori.
Pertanto, il padre potrà incontrare i figli minori e salvo differente accordo fra le parti e Per_1 Pt_2 compatibilmente alle esigenze della piccola età dei minori: tre pomeriggi a settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - dalle ore 17,30 alle ore 20,00; a fine settimana alternati dal sabato, prelevandoli presso l'abitazione materna dalle ore 10 del sabato, con rientro alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione del padre;
in merito alle vacanze natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni le festività di capodanno e di natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore 20.00 del 30 dicembre e, negli anni dispari il Capodanno con il padre con pernottamento presso l'abitazione di questi, dalle ore 10 del giorno della Vigilia fino alle ore
20.00 del 5 gennaio;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati sempre dalle ore 10 alle ore
20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il giorno di pasquetta negli anni pari e viceversa;
il giorno del loro compleanno i bambini lo trascorreranno insieme alla madre fino al quinto anno di età – con diritto del padre di stare con loro 3 ore della stessa giornata - successivamente ad anni alterni, con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari, salvo diverso accordo tra le parti;
il giorno del compleanno del padre i minori trascorreranno l'intera giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno della madre i minori lo trascorreranno con la stessa;
durante le vacanze estive, ogni anno i minori trascorreranno nel periodo estivo
15 giorni continuativi con il padre durante il mese di agosto, da concordarsi entro il 15 luglio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
4 3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per i figli minori e Per_1 Pt_2
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento dei figli minori, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, che hanno fornito la documentazione necessaria alla valutazione (vedi allegati in atti) appare equo determinare in € 00,00 al mese – in ragione di € 150,00 cadauno - il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente Controparte_1 per il sostentamento dei figli minori e con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione Per_1 Pt_2 della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di
5 natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Non vi è, inoltre, accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale, di cui entrambe le parti ne chiedono l'attribuzione nella misura del 100%.
Occorre precisare che, nel 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito diverse misure, tra cui gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
dunque, la presente pronuncia sarà CP_ attinente all'assegno unico universale erogato dall'
Il principio generale è che detto assegno unico e universale viene erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
La normativa di riferimento, infatti, prevede che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale.
Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli e lo stesso può avvenire con provvedimento giudiziale.
Tuttavia, occorre precisare che la maggiore permanenza dei figli presso uno dei genitori non giustifica che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' venga riconosciuto interamente al genitore collocatario e, in caso di affidamento congiunto, va, infatti, diviso al 50% tra madre e padre, salvo casi particolari.
La semplice eventuale maggiore permanenza dei figli con il genitore collocatario giustifica sì il contributo al mantenimento, ma non può determinare anche l'intera attribuzione dell'assegno unico, a meno che non ci siano circostanze ulteriori e particolari.
Ciò detto, nel caso in esame, in applicazione dei principi sopra enunciati, occorre tener conto dell'affidamento condiviso della minore e, anche e soprattutto, che non sono state esposte particolari circostanze che possano giustificare una diversa statuizione rispetto al principio generale.
6 Appare, pertanto, corretto statuire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 50% per ciascun genitore.
5. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio materno, Per_1 Pt_2 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli minori come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 [...]
l'assegno mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Per_1 Pt_2 monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
- DISPONE l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 50% in favore di entrambi i genitori;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per i figli e Per_1 Pt_2
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile dell'11/02/2025
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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