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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 800/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Dott. MA Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 800/2024 R.G. promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in PIAZZA ARANCI 37 54100 MASSA, presso lo studio dell'Avv.
RO DE che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 8 54033 CP_1 presso lo studio dell'Avv. PEGAZZANO FERRANDO ATTILIO VIA CAche lo rappresenta e difende per mandato in atti.
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno:
- accertare l'esistenza, nei confronti del convenuto , del diritto di Controparte_1 credito dell'attore nella sua qualità di titolare della TT DE Parte_2
RO MA, concessionaria del servizio pubblico di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di dal 1° novembre 1957 al 31 ottobre 1996, in virtù dei CP_1 provvedimenti concessori e delle convenzioni/contratto di cui alle DEiberazioni G.M. n.
1075 del 10 ottobre 1957, n. 1528 del 3 ottobre 1962, n. 1743 del 22 ottobre 1981 (e relativa convenzione -contratto Rep. n. 12398/bis del 30 marzo 1982), n. 658 del 18 aprile 1985 e n. 1794 del 24 ottobre 1991, a)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati e necessari al rifacimento integrale ed ex novo degli impianti elettrici dei cimiteri di Turigliano e di Marcognano a seguito della ricostruzione integrale dei loculi effettuata dal Comune;
b)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati e necessari al rifacimento integrale ed ex novo degli impianti elettrici del cimitero di Gragnana a seguito del crollo/frana dell'intero muro perimetrale avvenuta per cause naturali impreviste ed imprevedibili;
c)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati nel 1996 e necessari all'adeguamento degli impianti elettrici di tutti i cimiteri comunali alla normativa CEI 14 -6 ed alla L. 5 marzo 1990 n. 46;
- per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 pagare a la somma di € 167.349,00, oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi legali dal 18 maggio 2010 (data del deposito in giudizio della CTU a firma
Ing. ) al saldo effettivo ovvero la somma maggiore o minore che sarà Persona_1 ritenuta equa e giusta;
- con vittoria di competenze e spese di giudizio”. per il convenuto in riassunzione: ““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello principale. Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13/09/1997 (R.G.: 1236/1997), Parte_2 conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Massa, il deducendo Controparte_1 che:
- la ditta , di cui l'attore era titolare, aveva gestito il servizio di illuminazione Pt_2 pubblica votiva nei cimiteri siti nel Comune di dal 1957 al 1996, in forza di CP_1 diverse concessioni approvate con delibere comunali;
pag. 2/19 - a seguito di formale disdetta a lui notificata in data 16/02/1996, il Comune di CP_1 non aveva rinnovato l'ultima concessione rilasciata con delibera della Giunta comunale n. 1794 del 24/10/1991. Peraltro, successivamente alla scadenza di tale concessione
(31/10/1996), l del Comune di aveva richiesto alla Controparte_2 CP_1 ditta l'adeguamento di tutti gli impianti e delle apparecchiature installate nei Pt_2 cimiteri alla normativa CEI 14-6 ed alle altre normative vigenti;
- successivamente, con delibera della Giunta comunale n. 252 del 29/11/1996, il affidava il servizio in concessione alla Federazione delle Pubbliche Controparte_1
Assistenze, senza nulla disporre sulle somme dovute alla ditta per gli impianti Pt_2 installati, le opere eseguite ed i lavori di adeguamento imposti dopo la disdetta della concessione.
Pertanto, chiedeva di accertare l'esistenza del credito della propria Parte_2 ditta nei confronti del condannandolo al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma dovuta per l'utilizzo degli impianti di illuminazione di proprietà dell'attore e per i lavori eseguiti da quest'ultimo nei cimiteri comunali, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva in tale giudizio il eccependo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, avendo la presente controversia ad oggetto una concessione di servizi pubblici;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto, sulla base dei diversi titoli concessori succedutisi nel tempo, tutte le spese per messa in opera, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione erano a carico del concessionario. Inoltre, in base ad un piano di ammortamento decennale, la proprietà di tali impianti era passata al
Comune di e gli interventi di adeguamento alla normativa CEE (recepita con la CP_1
l. 46/1990) erano da ritenersi anch'essi a carico del concessionario.
Pertanto, il chiedeva il rigetto della domanda avversaria per difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
3. Con successivo atto di citazione notificato il 27/05/1999 (R.G.: 21U/1999),
[...]
conveniva nuovamente in giudizio, nanti il Tribunale di Massa, il Pt_2 CP_1
pag.
[...]
[...] per i medesimi fatti dedotti nel precedente atto di citazione, formulando CP_3 domanda di arricchimento senza causa a suo dire derivante da lavori, opere ed attività effettuate nei cimiteri comunali, nonché dai materiali acquistati e/o realizzati e lasciati nei cimiteri dall'attore.
4. Anche in tale giudizio, si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda ex art. 2041 c.c. per le medesime ragioni esposte nella precedente causa.
5. Il Tribunale di Massa, ravvisata la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, ne disponeva la riunione, istruiva la controversia mediante l'escussione di prove orali e licenziava C.T.U. volta a quantificare la consistenza dei lavori e delle opere eseguite.
6. Con sentenza n. 217 del 31/03/2011, il Tribunale di Massa:
- dichiarava la nullità dell'atto di citazione notificato il 13/09/1997;
- dichiarava la giurisdizione della domanda ex art. 2041 c.c. formulata con l'atto di citazione notificato il 27/05/1999, rigettando tale domanda e condannando Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_1
In primo luogo, il Tribunale rilevava la nullità dell'atto di citazione del 1997, in quanto privo dell'enunciazione della causa petendi, poichè l'attore non aveva, in tale atto, individuato, in modo chiaro e preciso, il titolo su cui si basava il credito vantato nei confronti del Controparte_4
Conseguentemente, il Tribunale non riteneva necessario l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal rispetto a tale domanda. Controparte_1
Eccezione che, invece, riteneva infondata rispetto alla domanda di arricchimento senza causa formulata dall'attore nell'atto di citazione del 1999, non essendo il rapporto dedotto connesso all'esercizio del potere amministrativo.
Tuttavia, il Tribunale riteneva infondata nel merito la domanda ex art. 2041 c.c., in quanto le concessioni e le delibere comunali prodotte in giudizio attestavano che:
- a seguito di un piano di ammortamento decennale, gli impianti di illuminazione gestiti dall'attore erano da considerarsi di proprietà del Controparte_1
- le spese ordinarie e straordinarie relative alla messa in opera, gestione, manutenzione degli impianti e distribuzione erano a carico del concessionario;
pag. 4/19 - le spese sostenute dall'attore per l'adeguamento degli impianti alla normativa comunitaria erano da considerarsi spese straordinarie certamente a carico del concessionario.
7. In data 14/05/2012, proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_2 formulando quattro motivi di impugnazione.
7.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione del 1997, senza sottoporre alle parti tale questione rilevabile d'ufficio e concedere alle stesse un termine per presentare memorie sul punto, violando il principio del contraddittorio.
Secondo l'appellante, l'art. 101, c. 2 c.p.c., così come riformato con le modifiche introdotte dall'art. 45, c. 13, l. 69/2009, prevede espressamente la concessione di detto termine a pena di nullità come anche previsto dall'art. 164, c. 5 c.p.c. In ogni caso, l'atto di citazione in questione non doveva essere sanzionato con la nullità, in quanto la causa petendi poteva ricavarsi dagli atti e documenti di causa, considerato che era chiaro che il preteso indennizzo si basava sul contenuto delle concessioni, riportate nell'atto introduttivo.
7.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa sulla base del fatto che le spese relative alla messa in opera, gestione, manutenzione e rinnovo degli impianti sarebbero state a carico del concessionario del servizio, quando, invece, le convenzioni intercorse fra le parti non facevano riferimento ai lavori straordinari, né tantomeno a quelli di adeguamento, che, quindi, costituivano indebito arricchimento del sulla cui utilità non vi erano contestazioni. Controparte_1
7.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito che i costi dell'adeguamento degli impianti elettrici fossero a carico del concessionario e non del proprietario dei medesimi, per cui, se il primo era tenuto ad eseguirli, il secondo doveva restituire le somme spese, in virtù del fatto che si trattava di spesa straordinaria. Secondo
l'appellante, il rapporto concessorio era assimilabile al rapporto locatizio, per cui a carico del conduttore dovevano rimanere solo le riparazioni ordinarie, considerato, altresì, che trattavasi di lavori non preventivati, né previsti inizialmente. Al riguardo, pag. 5/19 l'appellante evidenziava che, nel corso dell'istruttoria di primo grado, tanto i testi dedotti da parte attrice, quanto i dipendenti comunali, avevano confermato l'esecuzione delle opere di messa a norma da parte dell'appellante e che la C.T.U. aveva accertato l'esecuzione e la consistenza di tutti i lavori effettuati dal concessionario nel corso del rapporto e successivamente, stimando in € 94.858,00 l'importo ancora dovuto alla fine dell'anno 1996 dal all'appellante ed individuandolo in € 167.349,00 Controparte_1 alla data del 2010 a seguito dell'applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
7.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento integrale delle spese di lite e di C.T.U., malgrado il difetto di giurisdizione eccepito come prima difesa dal fosse stato respinto con conseguente soccombenza dell'Ente locale Controparte_1 su tale punto. Inoltre, secondo l'appellante, il aveva tenuto un Controparte_1 comportamento dilatorio durante lo svolgimento del processo e tale circostanza, unitamente alle altre sopra illustrate, avrebbe dovuto determinare la compensazione integrale, o quantomeno parziale, delle spese di lite.
8. Si costituiva nel giudizio di appello il proponendo appello Controparte_1 incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del primo motivo di appello avversario, con il quale lamentava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
9. Con sentenza n. 1206 del 29/09/2017, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto da , condannandolo al pagamento delle spese di lite Parte_2 in favore del Controparte_1
La sentenza di appello riteneva nullo l'atto di citazione del 1997 con il quale l'appellante aveva chiesto la condanna del al pagamento di L. Controparte_1
1.925.075.920 senza dedurre le ragioni di tale credito ed avendo affermato solo in comparsa conclusionale che tale somma era richiesta a titolo di corrispettivi, indennizzi e risarcimenti per lavori eseguiti e per impianti dallo stesso realizzati all'interno dei diversi cimiteri del Comune di . CP_1
pag. 6/19 Inoltre, riteneva non applicabile alla presente controversia l'art. 101, c. 2 c.p.c., in quanto introdotto con la l. 69/2008 che stabilisce che tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4/07/2009).
Con riferimento al secondo e al terzo motivo di appello, la Corte d'Appello li riteneva infondati, in quanto:
- dall'esame delle delibere comunali prodotte in giudizio, emergeva che le spese straordinarie di manutenzione degli impianti principali e della rete di distribuzione dell'energia elettrica – tra le quali rientravano quelle di adeguamento dell'impianto alla normativa CEE – erano a carico del concessionario;
- in base alla giurisprudenza amministrativa, a fronte dell'instaurazione del rapporto concessorio, il rischio della gestione del servizio in argomento ricade in capo al concessionario, il quale ha facoltà di rifarsi sull'utente mediante la riscossione di un canone ovvero di una tariffa;
- l'appellante aveva gestito tutti i cimiteri siti nel Comune di dal 1957 al 1996, CP_1 riscuotendo le tariffe previste dagli utenti avendo in tal modo ammortizzato i costi sopportati per l'adeguamento degli impianti alla normativa comunitaria;
- considerato che l'adeguamento degli impianti alle previsioni della normativa CEE erano da compiersi a cura dell'appellante concessionario da anni (cosa di cui quest'ultimo era consapevole avendo rilasciato relativa certificazione di non conformità), la realizzazione degli interventi di adeguamento dopo lo spirare della concessione non poteva integrare un arricchimento senza causa in favore del CP_1
, bensì un adempimento tardivo agli obblighi della concessione.
[...]
Conseguentemente, riteneva infondato anche il motivo di appello inerente al regolamento delle spese di lite del primo grado.
10. In data 29/03/2018, proponeva ricorso per Cassazione avverso Parte_2 detta sentenza, formulando tre motivi di censura.
10.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 111,
c. 2 Cost. e degli artt. 101, c. 2 e 183, c. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile, perché la
Corte d'Appello aveva rigettato il motivo di impugnazione con il quale aveva censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione del 1997 in violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101, c. 2 c.p.c., in pag. 7/19 quanto, anche prima dell'introduzione di tale norma, vi era l'art. 183, c. 3 c.p.c. che imponeva al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
10.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 24
Cost. e degli artt. 163, c. 3, n. 4 e 164, c. 5 c.p.c. da parte della sentenza di appello nella parte in cui i giudici di merito non avevano considerato la validità dell'atto di citazione del 1997 e, in subordine, per non avergli concesso il termine per integrare la domanda ex art. 164, c. 5 c.p.c.
10.3 Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1362,
1366 e 1621 c.c., della deliberazione della Giunta comunale n. 1075/1957 e convenzione allegata, della deliberazione della Giunta comunale n. 1528/1962 e convenzione allegata, e dell'art. 7 l. 46/1990, dell'art 4. L. 25/1996 e dell'art. 31 l.
266/1997, perché la Corte d'Appello aveva erroneamente rigettato il secondo e il terzo motivo di appello inerenti alla domanda di arricchimento senza causa.
11. Si costituiva nel giudizio di legittimità il proponendo ricorso Controparte_1 incidentale in ordine alla statuizione della sentenza di appello sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
12. Con ordinanza n. 11773 del 2/05/2024, la Suprema Corte di cassazione:
- accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo;
- rigettava il ricorso incidentale;
- rinviava la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione in relazione al motivo di censura accolto e alle spese del giudizio di legittimità.
Preliminarmente, il Giudice di legittimità riteneva infondata la censura incidentale proposta dal in quanto la causa aveva ad oggetto profili Controparte_1 esclusivamente economici del dedotto rapporto concessorio tra le parti.
Con riferimento al ricorso principale, la Corte di cassazione ravvisava violazione del contraddittorio da parte dei giudici di merito, ritenendo sussistente l'obbligo per il giudice di concedere alle parti un termine per contraddire sulle questioni di fatto misto a diritto (tra le quali doveva ricomprendersi quella inerente alla nullità dell'atto di citazione) delle quali ritiene opportuna la trattazione al fine di evitare decisioni c.d. “a pag. 8/19 sorpresa”, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 101, c. 2 c.p.c., in ragione del disposto dell'art. 183, c. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
In conseguenza dell'accoglimento di tale censura, la Corte di cassazione dichiarava assorbite le ulteriori censure svolte dal ricorrente principale, stabilendo che “Il giudice di rinvio dovrà decidere anzitutto sulla domanda principale, rimasta preclusa per la ritenuta nullità della citazione, poi si pronuncerà ‒ applicando i principi enunciati dalle
S.U. ‒ sulla proponibilità e fondatezza della domanda ex art. 2041 c.”.
13. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2/08/2024, Parte_2 riassumeva il giudizio nanti questa Corte, riproponendo sostanzialmente le censure svolte nel precedente atto di appello.
14. Si costituiva nel giudizio di rinvio il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie. In particolare, il Comune di : CP_1
- insisteva nella declaratoria di nullità dell'atto di citazione del 1997 di controparte;
- eccepiva che nulla era dovuto al , in quanto: a) con la delibera del 1957, era Pt_2 stato stabilito che i costi di realizzazione degli impianti sarebbero stati ammortizzati nella misura del 10% annuo, cosicché in costanza di rapporto concessorio a far data dall'ottobre del 1957 detti impianti erano stati definitivamente ammortizzati e divenuti di proprietà comunale fin dal 1962; b) con successiva delibera di proroga della concessione del 1962 si dava atto che gli impianti principali erano di esclusiva proprietà del Comune di ed eventuali altri impianti realizzati dal concessionario sarebbero CP_1 rimasti di proprietà comunale senza onere alcuno;
c) con la medesima delibera, il concessionario veniva onerato della manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_2 degli impianti;
d) il in sede di riconsegna degli impianti, con lettera Controparte_1 del 17/10/1996, aveva preteso la messa a norma degli impianti stessi che doveva essere effettuata sin dal 1991 in forza della l. 46/1990 e che, tuttavia, la ditta non Pt_2 aveva mai effettuato prima, adempiendo tardivamente;
- eccepiva che, in base al principio di soccombenza, le spese di lite dovevano essere poste a carico di controparte.
pag. 9/19 15. Alla luce della pronuncia di Cassazione, la Corte concedeva a un Parte_2 termine per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164, c. 5 c.p.c. e l'appellante depositava atto di integrazione della domanda.
16. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20/02/2025, il CP_1
eccepiva l'irritualità della modificazione delle conclusioni operata
[...] dall'appellante rispetto all'atto di citazione in riassunzione, dichiarando di non accettare il contradditorio rispetto tali conclusioni modificate.
17. All'udienza del 19/06/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
18. Tanto premesso, pur essendo l'appello parzialmente fondato, le domande proposte da non meritano accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte_2
19. Il primo motivo di appello è fondato.
19.1 Preliminarmente, devono essere affrontate le eccezioni spiegate dall'appellato di nullità della domanda dell'appellante e di inammissibilità della modifica delle conclusioni formulate da quest'ultimo, in quanto connesse al primo motivo di impugnazione.
19.2 Si osserva che l'appellante ha provveduto a depositare un atto di integrazione della domanda, in ossequio all'ordinanza di questa Corte del 20/12/2024, con la quale si ordinava a di integrare la domanda spiegata con l'atto di citazione del Parte_2
1997, ai sensi dell'art. 164, cc. 4 e 5 c.p.c.
La lettura di tale atto di integrazione, unitamente alla lettura degli atti introduttivi del giudizio (ossia, le citazioni riunite del 1997 e del 1999) e dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. consentono di individuare sia i fatti, sia le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda dell'odierno appellante.
Infatti, dalla lettura di tali atti emerge che ha inteso fondare la propria Parte_2 pretesa di riconoscimento di un diritto di credito (e la relativa condanna) sul rapporto concessorio (di natura contrattuale) intercorso tra le parti dal 1957 al 1996, in forza delle varie delibere comunali e concessioni succedutesi nel tempo.
pag. 10/19 Di conseguenza, deve rilevarsi l'avvenuta rituale integrazione della domanda da parte dell'appellante.
Peraltro, si osserva che l'art. 163, c. 3, n. 4 c.p.c. (ratione temporis applicabile) prevede, quale requisito dell'atto di citazione, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
” e che l'art. 164, c. 4
c.p.c. stabilisce che “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.”.
In altri termini, la nullità dell'atto di citazione viene espressamente comminata dalla legge nel caso di mancata esposizione dei fatti di causa e non anche nell'ipotesi in cui, avendo l'attore allegato i fatti storici che ritiene di porre a fondamento della sua pretesa, egli, tuttavia, non esponga gli “elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Tale soluzione interpretativa, ricavabile dal combinato disposto delle due disposizioni sopra citate, conduce ad affermare che non vi è l'onere per l'attore di individuare le norme applicabili al caso concreto e, quindi, di offrire una qualificazione giuridica alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nell'atto di citazione a pena di nullità.
Ciò coerentemente con il principio iura novit curia, in base al quale il giudice ha il potere di individuare le norme applicabili al caso concreto, offrendone la qualificazione giuridica che ritiene più corretta, nei limiti dei fatti dedotti in giudizio dalle parti.
Pertanto, considerato che l'appellante aveva dedotto i fatti posti a fondamento della domanda spiegata con l'atto di citazione del 1997, anche per tale ragione, non può ritenersi nulla tale domanda.
19.3 Venendo ad esaminare la contestazione dell'irrituale modificazione della domanda da parte dell'appellante con l'atto di integrazione, si osserva che in tale atto l'appellante, da un lato, ha riformulato la prima domanda spiegata in via principale per come riproposta nell'atto di citazione in riassunzione limitandosi ad esplicitare i fatti posti a fondamento della pretesa (peraltro, già dedotti in giudizio in primo grado), dall'altro, non ha riproposto la domanda di arricchimento senza causa, invece, prima riproposta nell'atto di citazione in riassunzione. Inoltre, le conclusioni precisate dall'appellante nel presente giudizio di rinvio sono le stesse di quelle formulate con l'atto di integrazione della domanda. Tuttavia, l'appellante ha continuato a coltivare la domanda di pag. 11/19 arricchimento senza causa nella propria comparsa conclusionale, esplicitandola nuovamente nelle conclusioni.
In primo luogo, la modificazione operata dall'appellante deve ritenersi rituale, in quanto egli non ha aggiunto domande nuove, né ha mutato la causa petendi o il petitum della prima domanda riproposta in via principale con l'atto di citazione in riassunzione, limitandosi ad una riformulazione operata in adempimento all'ordinanza di questa Corte di integrazione della domanda, che sostanzialmente è consistita in una evidenziazione dei fatti costitutivi già in precedenza dedotti.
Con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa, si osserva che la mancata riproposizione della stessa nell'atto di integrazione e nelle note di precisazione delle conclusioni non appare di per sé sufficiente a ritenere che la parte abbia inteso rinunciarvi, considerato, altresì, che l'appellante ha riproposto la domanda nelle difese finali. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile.”
(Cass. Civ., Sez. III, 18/01/2021, n. 721; in termini: Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2019, n.
33767; Cass. Civ., S.U., 24/01/2018, n. 1785).
19.4 Di conseguenza, il presente giudizio di rinvio deve ritenersi avere ad oggetto:
- la domanda di condanna del al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, della somma complessiva di € 167.349,00 (oltre interessi e rivalutazione dal
[...]
18/05/2010) per i lavori di rifacimento da quest'ultimo eseguiti e i materiali impiegati nei cimiteri d Turigliano, Marcognano e Gragnana e per l'adeguamento alla normativa
CEI 14-6 degli impianti di illuminazione di tutti i cimiteri del in Controparte_1 forza delle delibere comunali che hanno regolato il rapporto concessorio tra le parti dal
1957 al 1996;
pag. 12/19 - la domanda di condanna del al pagamento dell'indennizzo ex artt. Controparte_1
2041 e 2042 c.c., in favore di , in ragione dell'arricchimento senza Parte_2 causa determinatosi in capo all'Ente locale a fronte dell'esecuzione dei citati lavori.
20. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, e sono infondati.
20.1 In proposito, appare necessario premettere un sintetico riepilogo dell'evoluzione del rapporto concessorio intercorso tra le parti dal 1957 al 1996.
Con delibera n. 1075 del 10/10/1957, il aveva regolarizzato la Controparte_1 gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali (per un anno, rinnovabile annualmente), in capo alla ditta istituendo un rapporto Pt_2 concessorio con quest'ultima che prevedeva, per il concessionario, l'obbligo di versare un canone annuo al e il diritto di percepire un canone di abbonamento dagli CP_1 utenti del servizio, senza nulla prevedere in merito a spese ordinarie e straordinarie di gestione e manutenzione. Nello specifico, l'art. 5 di tale deliberazione stabiliva che
“Alla fine della concessione, il costo degli impianti centrali, installati dal 1° Novembre
1957 dovrà essere rimborsato, per la parte non ammortizzata nel frattempo;
l'ammortamento si intenderà nella misura del 10% del costo iniziale, in ragione d'anno.”.
Ai fini di tale rimborso la TT DE RO dovrà ottenere preventivamente dal Comune
l'approvazione del progetto dei lavori, e dopo eseguiti chiederne il collaudo da parte dell'Ingegnere Capo del Comune da farsi constare in apposito verbale.”.
Con delibera n. 1528 del 3/10/1962, il affidava nuovamente il Controparte_1 servizio di illuminazione votiva alla ditta , per 19 anni (sempre con l'obbligo Pt_2 del pagamento di un canone al da parte del concessionario e il suo diritto a CP_1 percepire un canone dagli utenti), precisando che:
- art. 2: “La concessione ha per oggetto la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe, monumenti e quant'altro nei cimiteri comunali”;
- art. 6: “Tutte le modifiche agli impianti principali, potranno essere effettuate dal concessionario entro i primi 15 anni dalla concessione, previa tempestiva comunicazione ai competenti uffici comunali. Qualunque sia l'ammontare delle spese pag. 13/19 per l'esecuzione delle modifiche il concessionario non avrà diritto a rimborsi e indennizzi di sorta, ritenendo tali opere di piena ed esclusiva proprietà del ”; CP_1
- art. 7: “Il concessionario, nei primi 15 anni di concessione potrà provvedere a sue spese e previa comunicazione scritta ai competenti uffici comunali alla costruzione di nuovi impianti principali o al rinnovo dei vecchi impianti principali dichiarati e riconosciuti fuori uso. Ad avvenuta esecuzione, tali nuovi lavori saranno fatti constare da apposito verbale di consistenza da allegare all'inventario di cui all'art. 5.
Tali nuovi impianti resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Soltanto nel caso di rescissione della concessione, entro i primi 15 anni sarà riconosciuto al concessionario il rimborso del valore del nuovo impianto, valutato questo a prezzi di costo, detratti tante quote di annualità quante ne sono trascorsi dalla data di costruzione alla data di rescissione.
Tale rimborso non competerà qualora la rescissione della concessione dipendesse da colpa del concessionario.”;
- art. 8: “La costruzione di nuovi impianti dopo il 15° anno di concessione potrà essere effettuata dal concessionario previa autorizzazione da disporsi con deliberazione della
Giunta Comunale. Tali nuovi lavori dopo intervenuto il collaudo ad opera del competente ufficio comunale, dovranno constarsi in apposito verbale di consistenza da allegare all'inventario di cui all'art.
5. Tali nuove opere rimarranno di proprietà comunale ed al concessionario, qualora la presente concessione non dovesse essere rinnovata alla scadenza, sarà riconosciuta un'indennità di riscatto pari al valore del 30% delle opere eseguite e risultanti dalla deliberazione di autorizzazione e dal verbale di collaudo.”;
- art. 9: “Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti principali e della rete di distribuzione come quelle di gestione sono a carico del concessionario che curerà altresì la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo sempre i casi di forza maggiore, come incendi, temporali, furti e devastazioni. (…)”.
Con delibera n. 1473 del 22/10/1981, il confermava, per ulteriori Controparte_1 dieci anni, la gestione del servizio relativo agli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri comunali in capo alla ditta . A tale delibera accedeva la convenzione Pt_2
pag. 14/19 rep. 12398/bis del 30/03/1982, nella quale, oltre a prevedere l'obbligo del pagamento di un canone al da parte del concessionario e il suo diritto a percepire un canone CP_1 dagli utenti, si prevedeva altresì, nello specifico, quanto segue:
- art. 3: “La concessione ha per oggetto la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe e quant'altro nei Cimiteri
Comunali;”;
- art. 6: “Le parti concordano che i lavori da effettuarsi nei Cimiteri Comunali dovranno essere eseguiti sotto la Direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, rispettando le seguenti modalità:
(…)
c) – la ditta concessionaria s'impegna a provvedere a sue cure e spese alla sistemazione della rete esistente nei modi indicati al punto a) nel termine di anni 9;”.
Con delibera n. 658 del 18/04/1985, il approvava la voltura della Controparte_1 concessione del 1982 in favore di (divenuta la concessione rep. 720 Parte_2 del 30/07/1985).
Con delibera n. 1794 del 24/10/1991, il deliberava la proroga della Controparte_1 concessione del servizio in questione fino al 31/10/1996 alle condizioni di cui alla convenzione del 1982, sotto la condizione del pagamento dei canoni scaduti.
Con delibera n. 2748 del 29/12/1995, il di adottava la decisione di CP_1 CP_1 disdire, nel rispetto del preavviso, la concessione in essere, al fine di procedere ad un nuovo affidamento del servizio, successivamente affidato a diversa persona giuridica con la delibera n. 252 del 29/11/1996.
20.2 Dall'esame delle concessioni succedutesi nel tempo, emerge quindi che:
- gli impianti di illuminazione elettrica dei cimiteri comunali erano di piena ed esclusiva proprietà del Controparte_1
- l'appellante aveva ottenuto in concessione la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe, monumenti e quant'altro nei cimiteri comunali, con la conseguenza che era suo obbligo provvedere al compimento necessario per la manutenzione, il rifacimento e l'adeguamento di tali impianti;
- le spese ordinarie e straordinarie relative ad ogni opera necessaria al mantenimento in attività e sicurezza di tali impianti. pag. 15/19 20.3 Quanto a tale ultimo profilo, la rifusione delle spese sostenute per i lavori compiuti richiesta dall'appellante non appare riconducibile al diritto al rimborso in favore del concessionario previsto dall'art. 5 della concessione del 1957, in quanto, in primo luogo, tale concessione è stata, da ultimo superata dalla convenzione del 1982 che non prevede tale diritto e, secondariamente, l'appellante non ha allegato l'an e il quantum dell'ammortamento dei costi necessario al riconoscimento di tale diritto;
né, dall'esame delle deduzioni e delle produzioni offerte in giudizio può ritenersi che, dal 1957 al
1996, l'appellante non abbia completamente ammortizzato gli eventuali costi in origine sostenuti.
20.4 Per quanto riguarda le tipologie di lavori allegati dall'appellante, si osserva che l'esecuzione degli stessi è pacifica e non contestata tra le parti.
20.5 Tuttavia, anche ai sensi dell'ultima concessione in vigore tra le parti prima della scadenza del rapporto – ossia quella del 1982 – non si fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, né si prevede espressamente il diritto del concessionario al rimborso di quelle straordinarie.
20.6 Con particolare riferimento alle spese sostenute dall'appellante per i lavori di rifacimento degli impianti elettrici nel cimitero di Gragnana a seguito del crollo o della frana del muro perimetrale asseritamente dovuto a cause naturali ed imprevedibili, si osserva che esse non appaiono nemmeno inquadrabili come spese straordinarie non a carico del concessionario, in quanto derivanti da “casi di forza maggiore, come incendi, temporali, furti e devastazioni”, ai sensi dell'art. 9 della concessione del 1962. Ciò in quanto l'appellante non ha allegato, né provato, la data di svolgimento di tali lavori e di verificazione del sinistro, né provato l'eziologia del crollo del muro perimetrale e l'efficienza causale nella produzione di eventuali danni all'impianto elettrico. Nemmeno la C.T.U. effettuata in primo grado offre elementi per poter ricostruire tale vicenda.
20.7 Quanto ai lavori di adeguamento dell'impiantistica di tutti i cimiteri comunali del alla normativa comunitaria, si osserva che essi dovevano ritenersi a Controparte_1 carico del concessionario, essendo la manutenzione ricompresa nell'oggetto della concessione, sia nelle spese a carico dello stesso.
20.8 Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il rapporto concessorio di specie differisce sensibilmente da un ordinario rapporto di locazione, in quanto: pag. 16/19 - la concessione aveva ad oggetto la gestione del servizio pubblico di illuminazione votiva, con espressa assunzione, da parte del concessionario, dell'obbligo, attraverso la manutenzione degli impianti e la gestione stessa, di compiere tutti gli interventi necessari al buon funzionamento e alla messa in sicurezza degli impianti di illuminazione;
- a fronte di un canone da versare al Comune concedente, il concessionario aveva diritto a riscuotere un canone dagli utenti per la fruizione del servizio, pertanto con assunzione a suo carico anche del rischio economico dei costi ordinari e straordinari del servizio affidato.
20.9 Inoltre, la somma richiesta dall'appellante non può nemmeno essere qualificata alla stregua di un arricchimento senza causa generatosi in favore dell'Ente locale.
In primo luogo, perché la domanda di arricchimento senza causa formulata dal Pt_2 difetta del requisito di sussidiarietà in astratto ex art. 2042 c.c., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., S.U., 5/12/2023, n. 33954), dal momento che la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute per il compimento dei citati lavori è infondata.
Secondariamente, perché manca il requisito dell'assenza di un titolo giustificativo della prestazione dedotta ex art. 2041 c.c., dal momento che risulta provato dagli atti di causa che tutti i lavori allegati dal sono stati compiuti in pendenza e in forza del Pt_2 rapporto concessorio sussistente tra le parti fino al 31/10/1996.
20.10 Con particolare riferimento ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici di tutti i cimiteri comunali alla normativa comunitaria CEI 14-6, risulta, infatti, che:
- tale direttiva europea era stata recepita nell'ordinamento nazionale con la l. 46/1990, di talché, considerato l'oggetto della concessione del 1982, l'obbligo di adeguamento degli impianti agli standard della normativa comunitaria era maturato in capo al Pt_2
in pendenza del rapporto concessorio;
[...]
- con lettera del 17/10/1996, il aveva rilevato il mancato Controparte_1 adeguamento degli impianti a tale normativa e aveva intimato il concessionario a compiere i lavori necessari senza ritardo;
pag. 17/19 - con successiva lettera del 23/10/1996, aveva risposto riconoscendo Parte_2 sostanzialmente tale mancato adeguamento, impegnandosi alla conclusione dei relativi lavori entro la scadenza del rapporto concessorio, ossia entro il 31/10/1996.
20.11 Pertanto, entrambe le domande formulate da devono essere Parte_2 rigettate.
21. Con riferimento al quarto motivo di censura, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in riassunzione, pare equo compensare tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico di e Parte_2 confermando la condanna a carico di quest'ultimo al pagamento delle spese della
C.T.U. svolta in primo grado, in ragione del rigetto delle sue domande nel merito.
21.1 Le spese legali del primo grado di giudizio, del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio così ripartite sono liquidate, nel totale, avuto riguardo al valore della causa, nel modo seguente:
- per il primo grado, in complessivi € 14.850,00, di cui € 350,00 per spese, € 4.500,00 per diritti e € 10.000,00 per onorari di avvocato, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- per il grado di appello, in € 13.635,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.120,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 4.860,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex
D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il giudizio di legittimità, in € 7.655,00 per compensi oltre 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (€ 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, €
1.775,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022);
- per il presente giudizio di rinvio, in € 14.317,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 5.103,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
pag. 18/19 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello in riassunzione proposto da : Parte_2
1) riforma la sentenza del Tribunale di Genova n. 217 del 31/03/2011 nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione notificato da al Parte_2 il 13/09/1997; Controparte_1
2) rigetta le domande proposte da;
Parte_2
3) conferma la condanna di al pagamento delle spese della C.T.U. Parte_2 svolta in primo grado;
4) condanna al pagamento, in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese legali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità nella misura di ¾ che liquida, per la frazione, in:
- € 11.137,50 per il primo grado, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- € 10.226,25 per il grado di appello, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- € 5.741,25 per il giudizio di legittimità, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
5) condanna al pagamento, in favore del , delle Parte_2 CP_1 CP_1 spese legali del presente giudizio di rinvio nella misura di ¾ che liquida, per la frazione, in € 10.737,75, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6) compensa tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio per il restante quarto.
Genova, 15 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. MA Arturo Castiglione
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 800/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Dott. MA Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 800/2024 R.G. promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in PIAZZA ARANCI 37 54100 MASSA, presso lo studio dell'Avv.
RO DE che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 8 54033 CP_1 presso lo studio dell'Avv. PEGAZZANO FERRANDO ATTILIO VIA CAche lo rappresenta e difende per mandato in atti.
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno:
- accertare l'esistenza, nei confronti del convenuto , del diritto di Controparte_1 credito dell'attore nella sua qualità di titolare della TT DE Parte_2
RO MA, concessionaria del servizio pubblico di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di dal 1° novembre 1957 al 31 ottobre 1996, in virtù dei CP_1 provvedimenti concessori e delle convenzioni/contratto di cui alle DEiberazioni G.M. n.
1075 del 10 ottobre 1957, n. 1528 del 3 ottobre 1962, n. 1743 del 22 ottobre 1981 (e relativa convenzione -contratto Rep. n. 12398/bis del 30 marzo 1982), n. 658 del 18 aprile 1985 e n. 1794 del 24 ottobre 1991, a)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati e necessari al rifacimento integrale ed ex novo degli impianti elettrici dei cimiteri di Turigliano e di Marcognano a seguito della ricostruzione integrale dei loculi effettuata dal Comune;
b)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati e necessari al rifacimento integrale ed ex novo degli impianti elettrici del cimitero di Gragnana a seguito del crollo/frana dell'intero muro perimetrale avvenuta per cause naturali impreviste ed imprevedibili;
c)per i lavori eseguiti e per gli impianti ed i materiali installati nel 1996 e necessari all'adeguamento degli impianti elettrici di tutti i cimiteri comunali alla normativa CEI 14 -6 ed alla L. 5 marzo 1990 n. 46;
- per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 pagare a la somma di € 167.349,00, oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi legali dal 18 maggio 2010 (data del deposito in giudizio della CTU a firma
Ing. ) al saldo effettivo ovvero la somma maggiore o minore che sarà Persona_1 ritenuta equa e giusta;
- con vittoria di competenze e spese di giudizio”. per il convenuto in riassunzione: ““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello principale. Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13/09/1997 (R.G.: 1236/1997), Parte_2 conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Massa, il deducendo Controparte_1 che:
- la ditta , di cui l'attore era titolare, aveva gestito il servizio di illuminazione Pt_2 pubblica votiva nei cimiteri siti nel Comune di dal 1957 al 1996, in forza di CP_1 diverse concessioni approvate con delibere comunali;
pag. 2/19 - a seguito di formale disdetta a lui notificata in data 16/02/1996, il Comune di CP_1 non aveva rinnovato l'ultima concessione rilasciata con delibera della Giunta comunale n. 1794 del 24/10/1991. Peraltro, successivamente alla scadenza di tale concessione
(31/10/1996), l del Comune di aveva richiesto alla Controparte_2 CP_1 ditta l'adeguamento di tutti gli impianti e delle apparecchiature installate nei Pt_2 cimiteri alla normativa CEI 14-6 ed alle altre normative vigenti;
- successivamente, con delibera della Giunta comunale n. 252 del 29/11/1996, il affidava il servizio in concessione alla Federazione delle Pubbliche Controparte_1
Assistenze, senza nulla disporre sulle somme dovute alla ditta per gli impianti Pt_2 installati, le opere eseguite ed i lavori di adeguamento imposti dopo la disdetta della concessione.
Pertanto, chiedeva di accertare l'esistenza del credito della propria Parte_2 ditta nei confronti del condannandolo al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma dovuta per l'utilizzo degli impianti di illuminazione di proprietà dell'attore e per i lavori eseguiti da quest'ultimo nei cimiteri comunali, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva in tale giudizio il eccependo: Controparte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, avendo la presente controversia ad oggetto una concessione di servizi pubblici;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto, sulla base dei diversi titoli concessori succedutisi nel tempo, tutte le spese per messa in opera, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione erano a carico del concessionario. Inoltre, in base ad un piano di ammortamento decennale, la proprietà di tali impianti era passata al
Comune di e gli interventi di adeguamento alla normativa CEE (recepita con la CP_1
l. 46/1990) erano da ritenersi anch'essi a carico del concessionario.
Pertanto, il chiedeva il rigetto della domanda avversaria per difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
3. Con successivo atto di citazione notificato il 27/05/1999 (R.G.: 21U/1999),
[...]
conveniva nuovamente in giudizio, nanti il Tribunale di Massa, il Pt_2 CP_1
pag.
[...]
[...] per i medesimi fatti dedotti nel precedente atto di citazione, formulando CP_3 domanda di arricchimento senza causa a suo dire derivante da lavori, opere ed attività effettuate nei cimiteri comunali, nonché dai materiali acquistati e/o realizzati e lasciati nei cimiteri dall'attore.
4. Anche in tale giudizio, si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda ex art. 2041 c.c. per le medesime ragioni esposte nella precedente causa.
5. Il Tribunale di Massa, ravvisata la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, ne disponeva la riunione, istruiva la controversia mediante l'escussione di prove orali e licenziava C.T.U. volta a quantificare la consistenza dei lavori e delle opere eseguite.
6. Con sentenza n. 217 del 31/03/2011, il Tribunale di Massa:
- dichiarava la nullità dell'atto di citazione notificato il 13/09/1997;
- dichiarava la giurisdizione della domanda ex art. 2041 c.c. formulata con l'atto di citazione notificato il 27/05/1999, rigettando tale domanda e condannando Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_1
In primo luogo, il Tribunale rilevava la nullità dell'atto di citazione del 1997, in quanto privo dell'enunciazione della causa petendi, poichè l'attore non aveva, in tale atto, individuato, in modo chiaro e preciso, il titolo su cui si basava il credito vantato nei confronti del Controparte_4
Conseguentemente, il Tribunale non riteneva necessario l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal rispetto a tale domanda. Controparte_1
Eccezione che, invece, riteneva infondata rispetto alla domanda di arricchimento senza causa formulata dall'attore nell'atto di citazione del 1999, non essendo il rapporto dedotto connesso all'esercizio del potere amministrativo.
Tuttavia, il Tribunale riteneva infondata nel merito la domanda ex art. 2041 c.c., in quanto le concessioni e le delibere comunali prodotte in giudizio attestavano che:
- a seguito di un piano di ammortamento decennale, gli impianti di illuminazione gestiti dall'attore erano da considerarsi di proprietà del Controparte_1
- le spese ordinarie e straordinarie relative alla messa in opera, gestione, manutenzione degli impianti e distribuzione erano a carico del concessionario;
pag. 4/19 - le spese sostenute dall'attore per l'adeguamento degli impianti alla normativa comunitaria erano da considerarsi spese straordinarie certamente a carico del concessionario.
7. In data 14/05/2012, proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_2 formulando quattro motivi di impugnazione.
7.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione del 1997, senza sottoporre alle parti tale questione rilevabile d'ufficio e concedere alle stesse un termine per presentare memorie sul punto, violando il principio del contraddittorio.
Secondo l'appellante, l'art. 101, c. 2 c.p.c., così come riformato con le modifiche introdotte dall'art. 45, c. 13, l. 69/2009, prevede espressamente la concessione di detto termine a pena di nullità come anche previsto dall'art. 164, c. 5 c.p.c. In ogni caso, l'atto di citazione in questione non doveva essere sanzionato con la nullità, in quanto la causa petendi poteva ricavarsi dagli atti e documenti di causa, considerato che era chiaro che il preteso indennizzo si basava sul contenuto delle concessioni, riportate nell'atto introduttivo.
7.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa sulla base del fatto che le spese relative alla messa in opera, gestione, manutenzione e rinnovo degli impianti sarebbero state a carico del concessionario del servizio, quando, invece, le convenzioni intercorse fra le parti non facevano riferimento ai lavori straordinari, né tantomeno a quelli di adeguamento, che, quindi, costituivano indebito arricchimento del sulla cui utilità non vi erano contestazioni. Controparte_1
7.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito che i costi dell'adeguamento degli impianti elettrici fossero a carico del concessionario e non del proprietario dei medesimi, per cui, se il primo era tenuto ad eseguirli, il secondo doveva restituire le somme spese, in virtù del fatto che si trattava di spesa straordinaria. Secondo
l'appellante, il rapporto concessorio era assimilabile al rapporto locatizio, per cui a carico del conduttore dovevano rimanere solo le riparazioni ordinarie, considerato, altresì, che trattavasi di lavori non preventivati, né previsti inizialmente. Al riguardo, pag. 5/19 l'appellante evidenziava che, nel corso dell'istruttoria di primo grado, tanto i testi dedotti da parte attrice, quanto i dipendenti comunali, avevano confermato l'esecuzione delle opere di messa a norma da parte dell'appellante e che la C.T.U. aveva accertato l'esecuzione e la consistenza di tutti i lavori effettuati dal concessionario nel corso del rapporto e successivamente, stimando in € 94.858,00 l'importo ancora dovuto alla fine dell'anno 1996 dal all'appellante ed individuandolo in € 167.349,00 Controparte_1 alla data del 2010 a seguito dell'applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
7.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento integrale delle spese di lite e di C.T.U., malgrado il difetto di giurisdizione eccepito come prima difesa dal fosse stato respinto con conseguente soccombenza dell'Ente locale Controparte_1 su tale punto. Inoltre, secondo l'appellante, il aveva tenuto un Controparte_1 comportamento dilatorio durante lo svolgimento del processo e tale circostanza, unitamente alle altre sopra illustrate, avrebbe dovuto determinare la compensazione integrale, o quantomeno parziale, delle spese di lite.
8. Si costituiva nel giudizio di appello il proponendo appello Controparte_1 incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del primo motivo di appello avversario, con il quale lamentava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
9. Con sentenza n. 1206 del 29/09/2017, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto da , condannandolo al pagamento delle spese di lite Parte_2 in favore del Controparte_1
La sentenza di appello riteneva nullo l'atto di citazione del 1997 con il quale l'appellante aveva chiesto la condanna del al pagamento di L. Controparte_1
1.925.075.920 senza dedurre le ragioni di tale credito ed avendo affermato solo in comparsa conclusionale che tale somma era richiesta a titolo di corrispettivi, indennizzi e risarcimenti per lavori eseguiti e per impianti dallo stesso realizzati all'interno dei diversi cimiteri del Comune di . CP_1
pag. 6/19 Inoltre, riteneva non applicabile alla presente controversia l'art. 101, c. 2 c.p.c., in quanto introdotto con la l. 69/2008 che stabilisce che tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4/07/2009).
Con riferimento al secondo e al terzo motivo di appello, la Corte d'Appello li riteneva infondati, in quanto:
- dall'esame delle delibere comunali prodotte in giudizio, emergeva che le spese straordinarie di manutenzione degli impianti principali e della rete di distribuzione dell'energia elettrica – tra le quali rientravano quelle di adeguamento dell'impianto alla normativa CEE – erano a carico del concessionario;
- in base alla giurisprudenza amministrativa, a fronte dell'instaurazione del rapporto concessorio, il rischio della gestione del servizio in argomento ricade in capo al concessionario, il quale ha facoltà di rifarsi sull'utente mediante la riscossione di un canone ovvero di una tariffa;
- l'appellante aveva gestito tutti i cimiteri siti nel Comune di dal 1957 al 1996, CP_1 riscuotendo le tariffe previste dagli utenti avendo in tal modo ammortizzato i costi sopportati per l'adeguamento degli impianti alla normativa comunitaria;
- considerato che l'adeguamento degli impianti alle previsioni della normativa CEE erano da compiersi a cura dell'appellante concessionario da anni (cosa di cui quest'ultimo era consapevole avendo rilasciato relativa certificazione di non conformità), la realizzazione degli interventi di adeguamento dopo lo spirare della concessione non poteva integrare un arricchimento senza causa in favore del CP_1
, bensì un adempimento tardivo agli obblighi della concessione.
[...]
Conseguentemente, riteneva infondato anche il motivo di appello inerente al regolamento delle spese di lite del primo grado.
10. In data 29/03/2018, proponeva ricorso per Cassazione avverso Parte_2 detta sentenza, formulando tre motivi di censura.
10.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 111,
c. 2 Cost. e degli artt. 101, c. 2 e 183, c. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile, perché la
Corte d'Appello aveva rigettato il motivo di impugnazione con il quale aveva censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione del 1997 in violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101, c. 2 c.p.c., in pag. 7/19 quanto, anche prima dell'introduzione di tale norma, vi era l'art. 183, c. 3 c.p.c. che imponeva al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
10.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 24
Cost. e degli artt. 163, c. 3, n. 4 e 164, c. 5 c.p.c. da parte della sentenza di appello nella parte in cui i giudici di merito non avevano considerato la validità dell'atto di citazione del 1997 e, in subordine, per non avergli concesso il termine per integrare la domanda ex art. 164, c. 5 c.p.c.
10.3 Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1362,
1366 e 1621 c.c., della deliberazione della Giunta comunale n. 1075/1957 e convenzione allegata, della deliberazione della Giunta comunale n. 1528/1962 e convenzione allegata, e dell'art. 7 l. 46/1990, dell'art 4. L. 25/1996 e dell'art. 31 l.
266/1997, perché la Corte d'Appello aveva erroneamente rigettato il secondo e il terzo motivo di appello inerenti alla domanda di arricchimento senza causa.
11. Si costituiva nel giudizio di legittimità il proponendo ricorso Controparte_1 incidentale in ordine alla statuizione della sentenza di appello sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
12. Con ordinanza n. 11773 del 2/05/2024, la Suprema Corte di cassazione:
- accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo;
- rigettava il ricorso incidentale;
- rinviava la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione in relazione al motivo di censura accolto e alle spese del giudizio di legittimità.
Preliminarmente, il Giudice di legittimità riteneva infondata la censura incidentale proposta dal in quanto la causa aveva ad oggetto profili Controparte_1 esclusivamente economici del dedotto rapporto concessorio tra le parti.
Con riferimento al ricorso principale, la Corte di cassazione ravvisava violazione del contraddittorio da parte dei giudici di merito, ritenendo sussistente l'obbligo per il giudice di concedere alle parti un termine per contraddire sulle questioni di fatto misto a diritto (tra le quali doveva ricomprendersi quella inerente alla nullità dell'atto di citazione) delle quali ritiene opportuna la trattazione al fine di evitare decisioni c.d. “a pag. 8/19 sorpresa”, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 101, c. 2 c.p.c., in ragione del disposto dell'art. 183, c. 3 c.p.c. ratione temporis applicabile e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
In conseguenza dell'accoglimento di tale censura, la Corte di cassazione dichiarava assorbite le ulteriori censure svolte dal ricorrente principale, stabilendo che “Il giudice di rinvio dovrà decidere anzitutto sulla domanda principale, rimasta preclusa per la ritenuta nullità della citazione, poi si pronuncerà ‒ applicando i principi enunciati dalle
S.U. ‒ sulla proponibilità e fondatezza della domanda ex art. 2041 c.”.
13. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2/08/2024, Parte_2 riassumeva il giudizio nanti questa Corte, riproponendo sostanzialmente le censure svolte nel precedente atto di appello.
14. Si costituiva nel giudizio di rinvio il , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie. In particolare, il Comune di : CP_1
- insisteva nella declaratoria di nullità dell'atto di citazione del 1997 di controparte;
- eccepiva che nulla era dovuto al , in quanto: a) con la delibera del 1957, era Pt_2 stato stabilito che i costi di realizzazione degli impianti sarebbero stati ammortizzati nella misura del 10% annuo, cosicché in costanza di rapporto concessorio a far data dall'ottobre del 1957 detti impianti erano stati definitivamente ammortizzati e divenuti di proprietà comunale fin dal 1962; b) con successiva delibera di proroga della concessione del 1962 si dava atto che gli impianti principali erano di esclusiva proprietà del Comune di ed eventuali altri impianti realizzati dal concessionario sarebbero CP_1 rimasti di proprietà comunale senza onere alcuno;
c) con la medesima delibera, il concessionario veniva onerato della manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_2 degli impianti;
d) il in sede di riconsegna degli impianti, con lettera Controparte_1 del 17/10/1996, aveva preteso la messa a norma degli impianti stessi che doveva essere effettuata sin dal 1991 in forza della l. 46/1990 e che, tuttavia, la ditta non Pt_2 aveva mai effettuato prima, adempiendo tardivamente;
- eccepiva che, in base al principio di soccombenza, le spese di lite dovevano essere poste a carico di controparte.
pag. 9/19 15. Alla luce della pronuncia di Cassazione, la Corte concedeva a un Parte_2 termine per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164, c. 5 c.p.c. e l'appellante depositava atto di integrazione della domanda.
16. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20/02/2025, il CP_1
eccepiva l'irritualità della modificazione delle conclusioni operata
[...] dall'appellante rispetto all'atto di citazione in riassunzione, dichiarando di non accettare il contradditorio rispetto tali conclusioni modificate.
17. All'udienza del 19/06/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
18. Tanto premesso, pur essendo l'appello parzialmente fondato, le domande proposte da non meritano accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte_2
19. Il primo motivo di appello è fondato.
19.1 Preliminarmente, devono essere affrontate le eccezioni spiegate dall'appellato di nullità della domanda dell'appellante e di inammissibilità della modifica delle conclusioni formulate da quest'ultimo, in quanto connesse al primo motivo di impugnazione.
19.2 Si osserva che l'appellante ha provveduto a depositare un atto di integrazione della domanda, in ossequio all'ordinanza di questa Corte del 20/12/2024, con la quale si ordinava a di integrare la domanda spiegata con l'atto di citazione del Parte_2
1997, ai sensi dell'art. 164, cc. 4 e 5 c.p.c.
La lettura di tale atto di integrazione, unitamente alla lettura degli atti introduttivi del giudizio (ossia, le citazioni riunite del 1997 e del 1999) e dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. consentono di individuare sia i fatti, sia le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda dell'odierno appellante.
Infatti, dalla lettura di tali atti emerge che ha inteso fondare la propria Parte_2 pretesa di riconoscimento di un diritto di credito (e la relativa condanna) sul rapporto concessorio (di natura contrattuale) intercorso tra le parti dal 1957 al 1996, in forza delle varie delibere comunali e concessioni succedutesi nel tempo.
pag. 10/19 Di conseguenza, deve rilevarsi l'avvenuta rituale integrazione della domanda da parte dell'appellante.
Peraltro, si osserva che l'art. 163, c. 3, n. 4 c.p.c. (ratione temporis applicabile) prevede, quale requisito dell'atto di citazione, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
” e che l'art. 164, c. 4
c.p.c. stabilisce che “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.”.
In altri termini, la nullità dell'atto di citazione viene espressamente comminata dalla legge nel caso di mancata esposizione dei fatti di causa e non anche nell'ipotesi in cui, avendo l'attore allegato i fatti storici che ritiene di porre a fondamento della sua pretesa, egli, tuttavia, non esponga gli “elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Tale soluzione interpretativa, ricavabile dal combinato disposto delle due disposizioni sopra citate, conduce ad affermare che non vi è l'onere per l'attore di individuare le norme applicabili al caso concreto e, quindi, di offrire una qualificazione giuridica alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nell'atto di citazione a pena di nullità.
Ciò coerentemente con il principio iura novit curia, in base al quale il giudice ha il potere di individuare le norme applicabili al caso concreto, offrendone la qualificazione giuridica che ritiene più corretta, nei limiti dei fatti dedotti in giudizio dalle parti.
Pertanto, considerato che l'appellante aveva dedotto i fatti posti a fondamento della domanda spiegata con l'atto di citazione del 1997, anche per tale ragione, non può ritenersi nulla tale domanda.
19.3 Venendo ad esaminare la contestazione dell'irrituale modificazione della domanda da parte dell'appellante con l'atto di integrazione, si osserva che in tale atto l'appellante, da un lato, ha riformulato la prima domanda spiegata in via principale per come riproposta nell'atto di citazione in riassunzione limitandosi ad esplicitare i fatti posti a fondamento della pretesa (peraltro, già dedotti in giudizio in primo grado), dall'altro, non ha riproposto la domanda di arricchimento senza causa, invece, prima riproposta nell'atto di citazione in riassunzione. Inoltre, le conclusioni precisate dall'appellante nel presente giudizio di rinvio sono le stesse di quelle formulate con l'atto di integrazione della domanda. Tuttavia, l'appellante ha continuato a coltivare la domanda di pag. 11/19 arricchimento senza causa nella propria comparsa conclusionale, esplicitandola nuovamente nelle conclusioni.
In primo luogo, la modificazione operata dall'appellante deve ritenersi rituale, in quanto egli non ha aggiunto domande nuove, né ha mutato la causa petendi o il petitum della prima domanda riproposta in via principale con l'atto di citazione in riassunzione, limitandosi ad una riformulazione operata in adempimento all'ordinanza di questa Corte di integrazione della domanda, che sostanzialmente è consistita in una evidenziazione dei fatti costitutivi già in precedenza dedotti.
Con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa, si osserva che la mancata riproposizione della stessa nell'atto di integrazione e nelle note di precisazione delle conclusioni non appare di per sé sufficiente a ritenere che la parte abbia inteso rinunciarvi, considerato, altresì, che l'appellante ha riproposto la domanda nelle difese finali. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile.”
(Cass. Civ., Sez. III, 18/01/2021, n. 721; in termini: Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2019, n.
33767; Cass. Civ., S.U., 24/01/2018, n. 1785).
19.4 Di conseguenza, il presente giudizio di rinvio deve ritenersi avere ad oggetto:
- la domanda di condanna del al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, della somma complessiva di € 167.349,00 (oltre interessi e rivalutazione dal
[...]
18/05/2010) per i lavori di rifacimento da quest'ultimo eseguiti e i materiali impiegati nei cimiteri d Turigliano, Marcognano e Gragnana e per l'adeguamento alla normativa
CEI 14-6 degli impianti di illuminazione di tutti i cimiteri del in Controparte_1 forza delle delibere comunali che hanno regolato il rapporto concessorio tra le parti dal
1957 al 1996;
pag. 12/19 - la domanda di condanna del al pagamento dell'indennizzo ex artt. Controparte_1
2041 e 2042 c.c., in favore di , in ragione dell'arricchimento senza Parte_2 causa determinatosi in capo all'Ente locale a fronte dell'esecuzione dei citati lavori.
20. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, e sono infondati.
20.1 In proposito, appare necessario premettere un sintetico riepilogo dell'evoluzione del rapporto concessorio intercorso tra le parti dal 1957 al 1996.
Con delibera n. 1075 del 10/10/1957, il aveva regolarizzato la Controparte_1 gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali (per un anno, rinnovabile annualmente), in capo alla ditta istituendo un rapporto Pt_2 concessorio con quest'ultima che prevedeva, per il concessionario, l'obbligo di versare un canone annuo al e il diritto di percepire un canone di abbonamento dagli CP_1 utenti del servizio, senza nulla prevedere in merito a spese ordinarie e straordinarie di gestione e manutenzione. Nello specifico, l'art. 5 di tale deliberazione stabiliva che
“Alla fine della concessione, il costo degli impianti centrali, installati dal 1° Novembre
1957 dovrà essere rimborsato, per la parte non ammortizzata nel frattempo;
l'ammortamento si intenderà nella misura del 10% del costo iniziale, in ragione d'anno.”.
Ai fini di tale rimborso la TT DE RO dovrà ottenere preventivamente dal Comune
l'approvazione del progetto dei lavori, e dopo eseguiti chiederne il collaudo da parte dell'Ingegnere Capo del Comune da farsi constare in apposito verbale.”.
Con delibera n. 1528 del 3/10/1962, il affidava nuovamente il Controparte_1 servizio di illuminazione votiva alla ditta , per 19 anni (sempre con l'obbligo Pt_2 del pagamento di un canone al da parte del concessionario e il suo diritto a CP_1 percepire un canone dagli utenti), precisando che:
- art. 2: “La concessione ha per oggetto la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe, monumenti e quant'altro nei cimiteri comunali”;
- art. 6: “Tutte le modifiche agli impianti principali, potranno essere effettuate dal concessionario entro i primi 15 anni dalla concessione, previa tempestiva comunicazione ai competenti uffici comunali. Qualunque sia l'ammontare delle spese pag. 13/19 per l'esecuzione delle modifiche il concessionario non avrà diritto a rimborsi e indennizzi di sorta, ritenendo tali opere di piena ed esclusiva proprietà del ”; CP_1
- art. 7: “Il concessionario, nei primi 15 anni di concessione potrà provvedere a sue spese e previa comunicazione scritta ai competenti uffici comunali alla costruzione di nuovi impianti principali o al rinnovo dei vecchi impianti principali dichiarati e riconosciuti fuori uso. Ad avvenuta esecuzione, tali nuovi lavori saranno fatti constare da apposito verbale di consistenza da allegare all'inventario di cui all'art. 5.
Tali nuovi impianti resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Soltanto nel caso di rescissione della concessione, entro i primi 15 anni sarà riconosciuto al concessionario il rimborso del valore del nuovo impianto, valutato questo a prezzi di costo, detratti tante quote di annualità quante ne sono trascorsi dalla data di costruzione alla data di rescissione.
Tale rimborso non competerà qualora la rescissione della concessione dipendesse da colpa del concessionario.”;
- art. 8: “La costruzione di nuovi impianti dopo il 15° anno di concessione potrà essere effettuata dal concessionario previa autorizzazione da disporsi con deliberazione della
Giunta Comunale. Tali nuovi lavori dopo intervenuto il collaudo ad opera del competente ufficio comunale, dovranno constarsi in apposito verbale di consistenza da allegare all'inventario di cui all'art.
5. Tali nuove opere rimarranno di proprietà comunale ed al concessionario, qualora la presente concessione non dovesse essere rinnovata alla scadenza, sarà riconosciuta un'indennità di riscatto pari al valore del 30% delle opere eseguite e risultanti dalla deliberazione di autorizzazione e dal verbale di collaudo.”;
- art. 9: “Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti principali e della rete di distribuzione come quelle di gestione sono a carico del concessionario che curerà altresì la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo sempre i casi di forza maggiore, come incendi, temporali, furti e devastazioni. (…)”.
Con delibera n. 1473 del 22/10/1981, il confermava, per ulteriori Controparte_1 dieci anni, la gestione del servizio relativo agli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri comunali in capo alla ditta . A tale delibera accedeva la convenzione Pt_2
pag. 14/19 rep. 12398/bis del 30/03/1982, nella quale, oltre a prevedere l'obbligo del pagamento di un canone al da parte del concessionario e il suo diritto a percepire un canone CP_1 dagli utenti, si prevedeva altresì, nello specifico, quanto segue:
- art. 3: “La concessione ha per oggetto la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe e quant'altro nei Cimiteri
Comunali;”;
- art. 6: “Le parti concordano che i lavori da effettuarsi nei Cimiteri Comunali dovranno essere eseguiti sotto la Direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, rispettando le seguenti modalità:
(…)
c) – la ditta concessionaria s'impegna a provvedere a sue cure e spese alla sistemazione della rete esistente nei modi indicati al punto a) nel termine di anni 9;”.
Con delibera n. 658 del 18/04/1985, il approvava la voltura della Controparte_1 concessione del 1982 in favore di (divenuta la concessione rep. 720 Parte_2 del 30/07/1985).
Con delibera n. 1794 del 24/10/1991, il deliberava la proroga della Controparte_1 concessione del servizio in questione fino al 31/10/1996 alle condizioni di cui alla convenzione del 1982, sotto la condizione del pagamento dei canoni scaduti.
Con delibera n. 2748 del 29/12/1995, il di adottava la decisione di CP_1 CP_1 disdire, nel rispetto del preavviso, la concessione in essere, al fine di procedere ad un nuovo affidamento del servizio, successivamente affidato a diversa persona giuridica con la delibera n. 252 del 29/11/1996.
20.2 Dall'esame delle concessioni succedutesi nel tempo, emerge quindi che:
- gli impianti di illuminazione elettrica dei cimiteri comunali erano di piena ed esclusiva proprietà del Controparte_1
- l'appellante aveva ottenuto in concessione la manutenzione, gestione e distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe, monumenti e quant'altro nei cimiteri comunali, con la conseguenza che era suo obbligo provvedere al compimento necessario per la manutenzione, il rifacimento e l'adeguamento di tali impianti;
- le spese ordinarie e straordinarie relative ad ogni opera necessaria al mantenimento in attività e sicurezza di tali impianti. pag. 15/19 20.3 Quanto a tale ultimo profilo, la rifusione delle spese sostenute per i lavori compiuti richiesta dall'appellante non appare riconducibile al diritto al rimborso in favore del concessionario previsto dall'art. 5 della concessione del 1957, in quanto, in primo luogo, tale concessione è stata, da ultimo superata dalla convenzione del 1982 che non prevede tale diritto e, secondariamente, l'appellante non ha allegato l'an e il quantum dell'ammortamento dei costi necessario al riconoscimento di tale diritto;
né, dall'esame delle deduzioni e delle produzioni offerte in giudizio può ritenersi che, dal 1957 al
1996, l'appellante non abbia completamente ammortizzato gli eventuali costi in origine sostenuti.
20.4 Per quanto riguarda le tipologie di lavori allegati dall'appellante, si osserva che l'esecuzione degli stessi è pacifica e non contestata tra le parti.
20.5 Tuttavia, anche ai sensi dell'ultima concessione in vigore tra le parti prima della scadenza del rapporto – ossia quella del 1982 – non si fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, né si prevede espressamente il diritto del concessionario al rimborso di quelle straordinarie.
20.6 Con particolare riferimento alle spese sostenute dall'appellante per i lavori di rifacimento degli impianti elettrici nel cimitero di Gragnana a seguito del crollo o della frana del muro perimetrale asseritamente dovuto a cause naturali ed imprevedibili, si osserva che esse non appaiono nemmeno inquadrabili come spese straordinarie non a carico del concessionario, in quanto derivanti da “casi di forza maggiore, come incendi, temporali, furti e devastazioni”, ai sensi dell'art. 9 della concessione del 1962. Ciò in quanto l'appellante non ha allegato, né provato, la data di svolgimento di tali lavori e di verificazione del sinistro, né provato l'eziologia del crollo del muro perimetrale e l'efficienza causale nella produzione di eventuali danni all'impianto elettrico. Nemmeno la C.T.U. effettuata in primo grado offre elementi per poter ricostruire tale vicenda.
20.7 Quanto ai lavori di adeguamento dell'impiantistica di tutti i cimiteri comunali del alla normativa comunitaria, si osserva che essi dovevano ritenersi a Controparte_1 carico del concessionario, essendo la manutenzione ricompresa nell'oggetto della concessione, sia nelle spese a carico dello stesso.
20.8 Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il rapporto concessorio di specie differisce sensibilmente da un ordinario rapporto di locazione, in quanto: pag. 16/19 - la concessione aveva ad oggetto la gestione del servizio pubblico di illuminazione votiva, con espressa assunzione, da parte del concessionario, dell'obbligo, attraverso la manutenzione degli impianti e la gestione stessa, di compiere tutti gli interventi necessari al buon funzionamento e alla messa in sicurezza degli impianti di illuminazione;
- a fronte di un canone da versare al Comune concedente, il concessionario aveva diritto a riscuotere un canone dagli utenti per la fruizione del servizio, pertanto con assunzione a suo carico anche del rischio economico dei costi ordinari e straordinari del servizio affidato.
20.9 Inoltre, la somma richiesta dall'appellante non può nemmeno essere qualificata alla stregua di un arricchimento senza causa generatosi in favore dell'Ente locale.
In primo luogo, perché la domanda di arricchimento senza causa formulata dal Pt_2 difetta del requisito di sussidiarietà in astratto ex art. 2042 c.c., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., S.U., 5/12/2023, n. 33954), dal momento che la domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute per il compimento dei citati lavori è infondata.
Secondariamente, perché manca il requisito dell'assenza di un titolo giustificativo della prestazione dedotta ex art. 2041 c.c., dal momento che risulta provato dagli atti di causa che tutti i lavori allegati dal sono stati compiuti in pendenza e in forza del Pt_2 rapporto concessorio sussistente tra le parti fino al 31/10/1996.
20.10 Con particolare riferimento ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici di tutti i cimiteri comunali alla normativa comunitaria CEI 14-6, risulta, infatti, che:
- tale direttiva europea era stata recepita nell'ordinamento nazionale con la l. 46/1990, di talché, considerato l'oggetto della concessione del 1982, l'obbligo di adeguamento degli impianti agli standard della normativa comunitaria era maturato in capo al Pt_2
in pendenza del rapporto concessorio;
[...]
- con lettera del 17/10/1996, il aveva rilevato il mancato Controparte_1 adeguamento degli impianti a tale normativa e aveva intimato il concessionario a compiere i lavori necessari senza ritardo;
pag. 17/19 - con successiva lettera del 23/10/1996, aveva risposto riconoscendo Parte_2 sostanzialmente tale mancato adeguamento, impegnandosi alla conclusione dei relativi lavori entro la scadenza del rapporto concessorio, ossia entro il 31/10/1996.
20.11 Pertanto, entrambe le domande formulate da devono essere Parte_2 rigettate.
21. Con riferimento al quarto motivo di censura, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in riassunzione, pare equo compensare tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico di e Parte_2 confermando la condanna a carico di quest'ultimo al pagamento delle spese della
C.T.U. svolta in primo grado, in ragione del rigetto delle sue domande nel merito.
21.1 Le spese legali del primo grado di giudizio, del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio così ripartite sono liquidate, nel totale, avuto riguardo al valore della causa, nel modo seguente:
- per il primo grado, in complessivi € 14.850,00, di cui € 350,00 per spese, € 4.500,00 per diritti e € 10.000,00 per onorari di avvocato, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- per il grado di appello, in € 13.635,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.120,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 4.860,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex
D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis);
- per il giudizio di legittimità, in € 7.655,00 per compensi oltre 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (€ 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, €
1.775,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022);
- per il presente giudizio di rinvio, in € 14.317,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 5.103,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
P.Q.M.
pag. 18/19 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello in riassunzione proposto da : Parte_2
1) riforma la sentenza del Tribunale di Genova n. 217 del 31/03/2011 nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione notificato da al Parte_2 il 13/09/1997; Controparte_1
2) rigetta le domande proposte da;
Parte_2
3) conferma la condanna di al pagamento delle spese della C.T.U. Parte_2 svolta in primo grado;
4) condanna al pagamento, in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese legali dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità nella misura di ¾ che liquida, per la frazione, in:
- € 11.137,50 per il primo grado, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- € 10.226,25 per il grado di appello, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- € 5.741,25 per il giudizio di legittimità, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
5) condanna al pagamento, in favore del , delle Parte_2 CP_1 CP_1 spese legali del presente giudizio di rinvio nella misura di ¾ che liquida, per la frazione, in € 10.737,75, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6) compensa tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio per il restante quarto.
Genova, 15 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. MA Arturo Castiglione
pag. 19/19