Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/05/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 89/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati:
IO EL Presidente Riccardo Patumi Consigliere Francesco Liguori Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46704, nei confronti di:
· ON CA (codice fiscale [...]), nata a [...] il [...] e residente a Terre del Reno (FE), frazione Mirabello, in via Giuseppe Garibaldi n. 11, non costituita;
· HI NN IM s.r.l.s. (partita IVA 01973300385) con sede a Terre del Reno (FE), frazione Mirabello, in via Giuseppe Garibaldi n. 11, non costituita;
Visto l’atto di citazione e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 15 aprile 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale Antonio Senatore per la Procura regionale;
FA
Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio la signora CA ON e la HI NN IM s.r.l.s., costituita nel 2016 per l’organizzazione di feste e cerimonie, per sentirle condannare a pagare all’Agenzia delle entrate la somma complessiva di 6.000,00 euro oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
Espone infatti l’attore pubblico, sulla base della documentazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, che la società convenuta, rappresentata all’epoca dei fatti dalla signora ON, unica socia e amministratrice dalla costituzione della società nel 2016 fino ai primi giorni del 2025, avrebbe indebitamente chiesto e ottenuto nel 2020 ristori emergenziali per gli importi di 2.000,00 euro secondo le previsioni dell’articolo 25 (Contributo a fondo perduto) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di 4.000,00 euro secondo l’articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza avere mai presentato i bilanci dopo quelli dei primi due anni di attività, né la dichiarazione dei redditi dal 2019 e la dichiarazione IVA dal 2020, ma dichiarando nell’istanza di contributo ricavi del 2019 fino a 400.000,00 euro e un fatturato pari a zero sia per il mese di aprile del 2019 che per il mese di aprile del 2020, giovandosi altresì delle più favorevoli condizioni dell’ultimo periodo del comma 4 del richiamato articolo 25 per la sede della società nel territorio di un comune già colpito da altro evento calamitoso, il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
All’udienza del 15 aprile il pubblico ministero ha richiamato gli atti e confermato le conclusioni dell’atto di citazione.
TT
Dev’essere dichiarata, in primo luogo, la contumacia di entrambe le convenute ON e HI NN IM, cui pure l’atto introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza risultano rispettivamente notificati per posta e per posta elettronica certificata.
Nel merito la domanda è fondata e dev’essere accolta.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di fatto e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno da indebita percezione dei due contributi.
In primo luogo, il rapporto di servizio, che sulla base di consolidata giurisprudenza, è ravvisabile anche nel caso del percettore dei contributi a fondo perduto per cui è causa (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 29/2024 e da ultimo Sez. II App. n. 55/2026) e vale altresì a radicare la competenza giurisdizionale del giudice contabile e a determinare la legittimazione passiva della persona fisica adoperatasi per ottenere il contributo a favore della società.
In secondo luogo, l’evento dannoso, pari ai contributi indebitamente conseguiti. Questo è causalmente riferibile alla condotta dell’allora legale rappresentante della società cui è pure soggettivamente imputabile a titolo di dolo, quale coscienza e volontà di presentare l’istanza per ottenere dalla pubblica amministrazione contributi a fondo perduto senza che ne sussistessero i presupposti dei primi quattro commi del citato articolo 25, dato che la società beneficiaria presentava già al tempo della domanda convergenti indici di non operatività nell’ambito territoriale di riferimento che l’amministratrice unica non poteva certo ignorare: la «totale assenza di una struttura economica» presso la sede legale, dove in occasione dell’accesso della Guardia di finanza del maggio del 2023 non risultava reperibile «nessun tipo di contabilità afferente all’impresa»; il mancato deposito dei bilanci dopo quello del 2017, secondo esercizio dalla costituzione della società; l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2019 e della dichiarazione IVA dal 2020.
Infine, in considerazione delle previsioni dell’articolo 1, commi 1-quater e quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e avuto riguardo al titolo d’imputazione soggettiva della condotta all’amministratrice unica, e all’illecito arricchimento della società, dev’essere riconosciuta la responsabilità solidale delle convenute, anche indipendentemente da una specifica domanda in tal senso, quale effetto giuridico sostanziale della fattispecie.
Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – in accoglimento della domanda della Procura regionale:
· dichiara la contumacia delle convenute;
· condanna in solido tra loro la signora CA ON e la HI NN IM s.r.l.s. al pagamento dell’importo complessivo di 6.000,00 euro a favore dell’Agenzia delle entrate con rivalutazione dei singoli importi di 2.000,00 e 4.000,00 euro dalle date dei rispettivi accrediti alla società fino al deposito in segreteria della sentenza e interessi legali sugli importi così rivalutati dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna altresì le convenute alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 98,24 (euro novantotto/24).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
| L’estensore Francesco Liguori (F.to digitalmente) | Il Presidente IO EL (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 5 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)