Art. 31. Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti 1. Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990 , e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All' articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Note all' art. 31 :
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", recita:
"3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata invigore della prsente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo".
- L' art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , citato, e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
a) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire al punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio".
- L' art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", recita:
"Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). 1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 , entro il termine del 31 dicembre 1999".
2. All' articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Note all' art. 31 :
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", recita:
"3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata invigore della prsente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo".
- L' art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , citato, e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
a) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire al punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio".
- L' art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", recita:
"Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). 1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 , entro il termine del 31 dicembre 1999".