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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8603 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR FR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 17304/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Milano al Viale Fulvio Testi n. 280, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giacinto Di Donato e Controparte_1
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
Sig. (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 C.F._1
dall'avv. Davide Martino presso il quale è domiciliato in Napoli alla via San Gennaro al Vomero n.
24
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3465/24 emesso dal Tribunale di Napoli in data
25.06.2024
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del
23.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L'opposizione è improcedibile. Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni), prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ebbene, ciò premesso in termini generali, occorre rilevare che questo Giudice, con ordinanza del 06.12.2024, dichiarata la contumacia dell'opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 07.03.2025.
In quella sede, intervenuta la costituzione tardiva in giudizio dell'opposto per il tramite CP_2
dell'Avv. Davide Martino in data 07.02.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria stante l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, riportandosi nel merito all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alle memorie integrative versate in atti.
Parte opposta si riportava ai propri atti e chiedeva la concessione di un rinvio per procedere con il tentativo di mediazione finalizzato alla bonaria chiusura della vertenza in oggetto a cui, però, non aderiva la controparte. A scioglimento della riserva all'udienza del 07.03.2025 questo giudice rinviava per remissione della causa in decisione all'udienza del 23.9.2025.
L'eccezione di parte opponente è fondata non essendovi prova del perfezionamento della condizione di procedibilità.
Va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.
Sul punto, l'acceso dibattito sorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità all'indomani delle prime applicazioni pratiche della disciplina richiamata è stato sopito per effetto del recente intervento del legislatore il quale, nel modificare l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), dopo aver precisato che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, ha stabilito che, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3465/24 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 25.06.2024.
1.1. Non risulta accoglibile la domanda dell'opponente di restituzione degli importi corrisposti da in ragione della provvisoria esecuzione del decreto, pari a complessivi € 1.969,89, non Pt_1
essendone provata l'effettiva corresponsione in favore dell'opposto.
2. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della definizione in rito della controversia e considerato che l'opposto ha dato soddisfacimento alla pretesa azionata dall'opponente in via monitoria successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ricorrono giustificati motivi per disporne la compensazione per metà.
La restante metà, che segue la soccombenza dell'opponente, va liquidata come da dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto, ai sensi dell'art. 4 del
D.M. citato, in considerazione della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 17304/2024, così provvede:
A) Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3465/24 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2024;
B) Rigetta la domanda di ripetizione avanzata dall'opponente;
C) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà, che liquida in complessivi € 2.054,00 (di cui €
1.904,00 per compensi avvocato ed € 150,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA se dovute come per
Legge.
Così deciso in Napoli il 1 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR FR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 17304/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Milano al Viale Fulvio Testi n. 280, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giacinto Di Donato e Controparte_1
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
Sig. (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 C.F._1
dall'avv. Davide Martino presso il quale è domiciliato in Napoli alla via San Gennaro al Vomero n.
24
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3465/24 emesso dal Tribunale di Napoli in data
25.06.2024
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del
23.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L'opposizione è improcedibile. Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (ovvero del procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni), prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ebbene, ciò premesso in termini generali, occorre rilevare che questo Giudice, con ordinanza del 06.12.2024, dichiarata la contumacia dell'opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 07.03.2025.
In quella sede, intervenuta la costituzione tardiva in giudizio dell'opposto per il tramite CP_2
dell'Avv. Davide Martino in data 07.02.2025, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria stante l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, riportandosi nel merito all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alle memorie integrative versate in atti.
Parte opposta si riportava ai propri atti e chiedeva la concessione di un rinvio per procedere con il tentativo di mediazione finalizzato alla bonaria chiusura della vertenza in oggetto a cui, però, non aderiva la controparte. A scioglimento della riserva all'udienza del 07.03.2025 questo giudice rinviava per remissione della causa in decisione all'udienza del 23.9.2025.
L'eccezione di parte opponente è fondata non essendovi prova del perfezionamento della condizione di procedibilità.
Va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.
Sul punto, l'acceso dibattito sorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità all'indomani delle prime applicazioni pratiche della disciplina richiamata è stato sopito per effetto del recente intervento del legislatore il quale, nel modificare l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), dopo aver precisato che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”, ha stabilito che, se la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3465/24 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 25.06.2024.
1.1. Non risulta accoglibile la domanda dell'opponente di restituzione degli importi corrisposti da in ragione della provvisoria esecuzione del decreto, pari a complessivi € 1.969,89, non Pt_1
essendone provata l'effettiva corresponsione in favore dell'opposto.
2. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della definizione in rito della controversia e considerato che l'opposto ha dato soddisfacimento alla pretesa azionata dall'opponente in via monitoria successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ricorrono giustificati motivi per disporne la compensazione per metà.
La restante metà, che segue la soccombenza dell'opponente, va liquidata come da dispositivo secondo le tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto, ai sensi dell'art. 4 del
D.M. citato, in considerazione della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 17304/2024, così provvede:
A) Dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3465/24 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25.06.2024;
B) Rigetta la domanda di ripetizione avanzata dall'opponente;
C) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà, che liquida in complessivi € 2.054,00 (di cui €
1.904,00 per compensi avvocato ed € 150,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA se dovute come per
Legge.
Così deciso in Napoli il 1 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi