Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 12
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Efficacia retroattiva della rendita catastale

    La Corte ha ritenuto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la rendita catastale modificata, una volta notificata, può essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese" (ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso). Nel caso di specie, la rendita rettificata è stata notificata alla società prima dell'accertamento relativo al 2013, rendendola utilizzabile.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'accertamento si considera adempiuto quando il contribuente è messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali (soggetto passivo, immobili, rendite catastali note alla contribuente, aliquote, imposta dovuta, sanzioni, interessi) che hanno permesso alla società di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 12
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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