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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, OR
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2020 depositato il 28/01/2020
proposto da
Comune di Montemesola - Via Roma 23 74020 Montemesola TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1173/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13000459 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 S.r.l., con sede legale in Roma alla Indirizzo_1 , in persona del suo rappresentante legale, sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliata presso lo Studio Nominativo_3
sito in Roma alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_2, dal dott. Difensore_3, e dal dott. Difensore_4, tutti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma, con ricorso alla CTP di Taranto proposto nei confronti del Comune di Montemesola impugnava, per l'annullamento,
l'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno 2013, per un importo di complessivi euro 9.480,00.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1173 del 3.06.2019, depositata il 14.06.2019, accoglieva il ricorso con condanna alle spese per il Comune di Montemesola.
Il Comune di Montemesola in persona del sindaco pro tempore dott. Nominativo_2 , elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa Difensore_1, sito in Taranto al Indirizzo_3, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato in atti, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 Registro Generale del 13.01.2020 e n. 1 del Registro di Settore del 13.01.2020 e Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020 impugna la sentenza di primo grado, per la riforma, per il seguente unico motivo: “Il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia, è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.”.
Conclude che, in riforma della sentenza appellata, la Corte dichiari valido ed efficace l'avviso di accertamento opposto, con esclusione delle sole sanzioni e riformi, altresì, la sentenza nella parte in cui condanna il
Comune alle spese di giudizio.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa.
La Resistente_1 S.r.l. con sede legale in Roma alla Indirizzo_1 , in persona del suo rappresentante legale, sig. Nominativo_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.2.2020, con i seguenti motivi:
1. irretroattività della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle entrate all'anno 2013;
2. illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, art. 7, co. 1, della L. n. 212/2000 e art. 24 Cost.
Conclude per la conferma sia della sentenza di primo grado n. 1173/02/2019 depositata il 14.06.2019 e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. 13000459 del 02.07.2018, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il Comune appellante in data 28.11.2025 ha depositato repliche, concludendo come da conclusioni rassegnate in atti.
La Corte, all'udienza odierna, come da separato verbale, in camera di consiglio, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto Comune di Montemesola è fondato e va accolto.
Con l'unico motivo di appello il Comune appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che “Il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia, è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.”.
Ritiene che il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
Evidenzia che sull'efficacia retroattiva, si è espressa la Suprema Corte (Cass. n. 9595/2016 e Cass SS.UU
n. 3160/2011) cha ha attribuito rilevanza alla presentazione della richiesta. In sostanza, il periodo che va dall'ultimazione del fabbricato sino alla domanda di accatastamento è soggetto a imposta sulla base del valore contabile. Il periodo che inizia successivamente e termina con l'attribuzione della rendita è tassato solo in via provvisoria a mezzo delle scritture contabili, poiché una volta ottenuta la rendita si effettuano i conguagli tra quanto pagato e quanto dovuto in virtù del valore determinato con l'ordinario criterio catastale.
Sottolinea che assume rilievo la data della denuncia di variazione, per cui, con effetto retroattivo della rendita catastale, il contribuente può avere il dovere di pagare una somma maggiore, in casi di un accertamento in tal senso, o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. Sent. n. 3160 del 9/2/2011; Cass. S.U. n. 3666 del 15/2/2011).
Pertanto, secondo il Comune appellante, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale è utilizzabile anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.
Rappresenta, invece, la società appellata che la tesi del Comune è illegittima e assolutamente contraria rispetto al dato normativo e correttamente i Giudici di prime cure hanno acclarato la nullità dell'avviso di accertamento emesso.
Evidenzia che in materia di accatastamento di fabbricati censiti nel gruppo D, l'art. 5, comma 3, del D.lgs.
n. 504/1992 prevede che “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma
3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (…)». Tale norma stabilisce con chiarezza che per tali fabbricati, il valore contabile si applica “fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”.
Ciò significa che solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'attribuzione della rendita l'IMU potrà essere liquidata sulla base del valore catastale, mentre resta ferma per l'anno in corso e per quelli precedenti, la base imponibile espressa dal valore contabile, con ciò escludendosi ogni tipo di retroattività.
A sostegno cita la risoluzione n. 35/E/1999 del Ministero delle finanze con la quale è stato affermato che “il criterio di determinazione del valore, ai fini ICI, sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta
(compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale”; è la stessa Amministrazione finanziaria ad affermare che l'attribuzione della rendita catastale ha efficacia costitutiva e che questa non può retroagire per gli anni di imposta precedenti, con conseguente definitività dell'imposta già versata per le annualità decorse oltre alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24235/2004; Cass. n. 3233/2005).
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che con DOCFA del 28.02.2013 la società appellata, proprietaria di quattro fabbricati ubicati in Società_1 S.n.c. (TA), (oggetto dell'accertamento impugnato) nell'ambito specifico della gestione di impianti fotovoltaici, provvedeva alla procedura di accatastamento. Quindi sino al 28.02.2013, trattandosi di fabbricati appartenenti alla categoria D, la Società ha liquidato l'IMU sulla base del loro valore contabile;
dal 1° marzo 2013, invece, la Società ha utilizzato il valore catastale proposto con il DOCFA. In data 17.02.2014, la Società ha ricevuto un avviso di rettifica della rendita catastale a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare i valori catastali dichiarati. Alla luce di ciò, la Società,
a partire dal momento della notificazione dell'avviso di rettifica delle rendite catastali, ossia dal 1° gennaio
2014, ha provveduto a determinare e liquidare le relative imposte sulla base dei valori così come rettificati e non tramite i valori derivanti dall'accatastamento originario. In data 16.07.2018, la Società ha ricevuto l'avviso di accertamento impugnato, a mezzo del quale il Comune di Montemesola, ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale unica, ha proceduto ad accertare violazioni a carico del contribuente Resistente_1 S.r.l., per un importo pari a € 9.480,00, relativamente all'anno 2013.
Osserva la Corte che l'art. 5, comma III, del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 dispone: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando...”.
Per effetto della citata disposizione con l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, il valore per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, come quelli della oggetto di accertamento IMU 2103, è determinato tenendo conto della rendita catastale.
Osserva la Corte che la L. n. 342 del 2000, art. 74 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3 stesso D.lgs. dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Osserva, ancora, che sul punto la Corte di legittimità, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
9/2/2011, n. 3160/2011 e Cass., Sez. Un., n. 3666/2011), seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni
Semplici (tra le tante, Cass. n. 23600/2011; Cass. n. 14402/2017; Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 8197/2021;
Cass. n. 9963/2021), ha affermato che, in tema di ICI (giurisprudenza applicabile anche per l'IMU), la L. n.
342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
Dunque, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per le annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento rende necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata e tale principio viene reiteratamente affermato dalla Corte (Cass. n. 30870/2021; Cass. n. 17002/2021; Cass. 11/4/2019; Cass. n. 10126/2019) anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA.
Per la fattispecie il Comune di Montemesola legittimamente ha utilizzato, nell'emettere l'avviso di accertamento impugnato riferito all'IMU 2013, la rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle Entrate con avviso notificato alla Società in data 17.02.2014 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, rispetto a quella proposta dalla Società con procedura DOCFA del 28.02.2013. Infatti, nuova rendita risulta regolarmente notificata alla Società, come dalla stessa affermato e, quindi efficace e può essere utilizzata, come in effetti è stato, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione quale è l'annualità di imposta 2013 di cui all'accertamento IMU impugnato.
Con la seconda riproposta eccezione formulata e ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure, la Società appellata sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, art. 7, co. 1, della L. n. 212/2000 e art. 24 Cost. in quanto, nello stesso, non sono state in alcun modo rappresentate le ragioni per le quali il Comune ha avanzato la richiesta di pagamento dell'IMU per l'anno 2013.
Evidenzia che la Società non ha avuto modo di comprendere le ragioni per le quali il Comune si è discostato dalle valutazioni operate dalla contribuente in sede di liquidazione dell'IMU, in quanto l'avviso di accertamento
è costituito solo da un elenco schematico di dati e somme, assolutamente privi di logica e spiegazione.
Inoltre, il Comune non ha specificato nemmeno le ragioni della determinazione della diversa rendita castale, non fornendo gli elementi essenziali ed i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria.
L'eccezione è infondata.
Osserva il Collegio che in tema di imposta comunale sugli immobili la Corte di legittimità ha rilevato
(Cassazione civile sez. trib. - 08/05/2024, n. 12550) che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 10 novembre 2010, n.
22841; Cass. 15 novembre 2004, n. 21571).
Nella fattispecie, dall'avviso di accertamento impugnato, la Corte accerta l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sufficienti per la sua validità, anche in termini motivazionali e, in particolare: il soggetto passivo;
gli immobili oggetto di tassazione con le relative rendite catastali (ben note alla contribuente in quanto destinataria il 17.02.2014 di un avviso di rettifica delle rendite proposte con DOCFA del 28.02.2013), categoria catastale, valore, quota e periodo di possesso, aliquota di imposta, imposta dovuta con relative sanzioni e determinazione analitica degli interessi dovuti (per il calcolo degli interessi sono evidenziati: il capitale, sia per l'acconto che per il saldo di imposta non versata, periodi, il totale dei giorni, il tasso applicato e i conseguenti importi).
Infatti, come si rileva dall'articolato ricorso in primo grado e dalle controdeduzioni in appello, la Società contribuente è stata posta in grado di conoscere analiticamente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali tanto è vero che ne ha contestato efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Da ciò ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dal Comune di Montemesola è fondato e va accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno 2013, con la non applicazione delle sanzioni come chiesto dal
Comune nelle conclusioni dell'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex DM 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4, comma 1, del DM predetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno
2013, con la non applicazione delle sanzioni.
Condanna la Resistente_1 S.r.l., appellata, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del Comune di Montemesola, liquidate in complessivi euro 3.719,00 oltre accessori di legge, se dovuti di cui euro 1.736,00 per il primo grado ed euro
1.983,00 per il presente grado.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, OR
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2020 depositato il 28/01/2020
proposto da
Comune di Montemesola - Via Roma 23 74020 Montemesola TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1173/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13000459 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 S.r.l., con sede legale in Roma alla Indirizzo_1 , in persona del suo rappresentante legale, sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliata presso lo Studio Nominativo_3
sito in Roma alla Indirizzo_2 , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal dott. Difensore_2, dal dott. Difensore_3, e dal dott. Difensore_4, tutti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma, con ricorso alla CTP di Taranto proposto nei confronti del Comune di Montemesola impugnava, per l'annullamento,
l'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno 2013, per un importo di complessivi euro 9.480,00.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1173 del 3.06.2019, depositata il 14.06.2019, accoglieva il ricorso con condanna alle spese per il Comune di Montemesola.
Il Comune di Montemesola in persona del sindaco pro tempore dott. Nominativo_2 , elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa Difensore_1, sito in Taranto al Indirizzo_3, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato in atti, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 Registro Generale del 13.01.2020 e n. 1 del Registro di Settore del 13.01.2020 e Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020 impugna la sentenza di primo grado, per la riforma, per il seguente unico motivo: “Il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia, è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.”.
Conclude che, in riforma della sentenza appellata, la Corte dichiari valido ed efficace l'avviso di accertamento opposto, con esclusione delle sole sanzioni e riformi, altresì, la sentenza nella parte in cui condanna il
Comune alle spese di giudizio.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa.
La Resistente_1 S.r.l. con sede legale in Roma alla Indirizzo_1 , in persona del suo rappresentante legale, sig. Nominativo_1, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.2.2020, con i seguenti motivi:
1. irretroattività della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle entrate all'anno 2013;
2. illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, art. 7, co. 1, della L. n. 212/2000 e art. 24 Cost.
Conclude per la conferma sia della sentenza di primo grado n. 1173/02/2019 depositata il 14.06.2019 e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. 13000459 del 02.07.2018, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il Comune appellante in data 28.11.2025 ha depositato repliche, concludendo come da conclusioni rassegnate in atti.
La Corte, all'udienza odierna, come da separato verbale, in camera di consiglio, decide la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto Comune di Montemesola è fondato e va accolto.
Con l'unico motivo di appello il Comune appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che “Il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia, è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.”.
Ritiene che il riesame del classamento operato d'ufficio dall'Agenzia è esercizio della potestà di autotutela finalizzato ad eliminare incongruenze nel classamento, di tal che la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva ex tunc, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.
Evidenzia che sull'efficacia retroattiva, si è espressa la Suprema Corte (Cass. n. 9595/2016 e Cass SS.UU
n. 3160/2011) cha ha attribuito rilevanza alla presentazione della richiesta. In sostanza, il periodo che va dall'ultimazione del fabbricato sino alla domanda di accatastamento è soggetto a imposta sulla base del valore contabile. Il periodo che inizia successivamente e termina con l'attribuzione della rendita è tassato solo in via provvisoria a mezzo delle scritture contabili, poiché una volta ottenuta la rendita si effettuano i conguagli tra quanto pagato e quanto dovuto in virtù del valore determinato con l'ordinario criterio catastale.
Sottolinea che assume rilievo la data della denuncia di variazione, per cui, con effetto retroattivo della rendita catastale, il contribuente può avere il dovere di pagare una somma maggiore, in casi di un accertamento in tal senso, o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. Sent. n. 3160 del 9/2/2011; Cass. S.U. n. 3666 del 15/2/2011).
Pertanto, secondo il Comune appellante, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale è utilizzabile anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.
Rappresenta, invece, la società appellata che la tesi del Comune è illegittima e assolutamente contraria rispetto al dato normativo e correttamente i Giudici di prime cure hanno acclarato la nullità dell'avviso di accertamento emesso.
Evidenzia che in materia di accatastamento di fabbricati censiti nel gruppo D, l'art. 5, comma 3, del D.lgs.
n. 504/1992 prevede che “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma
3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (…)». Tale norma stabilisce con chiarezza che per tali fabbricati, il valore contabile si applica “fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”.
Ciò significa che solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'attribuzione della rendita l'IMU potrà essere liquidata sulla base del valore catastale, mentre resta ferma per l'anno in corso e per quelli precedenti, la base imponibile espressa dal valore contabile, con ciò escludendosi ogni tipo di retroattività.
A sostegno cita la risoluzione n. 35/E/1999 del Ministero delle finanze con la quale è stato affermato che “il criterio di determinazione del valore, ai fini ICI, sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ed interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta
(compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale”; è la stessa Amministrazione finanziaria ad affermare che l'attribuzione della rendita catastale ha efficacia costitutiva e che questa non può retroagire per gli anni di imposta precedenti, con conseguente definitività dell'imposta già versata per le annualità decorse oltre alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24235/2004; Cass. n. 3233/2005).
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che con DOCFA del 28.02.2013 la società appellata, proprietaria di quattro fabbricati ubicati in Società_1 S.n.c. (TA), (oggetto dell'accertamento impugnato) nell'ambito specifico della gestione di impianti fotovoltaici, provvedeva alla procedura di accatastamento. Quindi sino al 28.02.2013, trattandosi di fabbricati appartenenti alla categoria D, la Società ha liquidato l'IMU sulla base del loro valore contabile;
dal 1° marzo 2013, invece, la Società ha utilizzato il valore catastale proposto con il DOCFA. In data 17.02.2014, la Società ha ricevuto un avviso di rettifica della rendita catastale a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare i valori catastali dichiarati. Alla luce di ciò, la Società,
a partire dal momento della notificazione dell'avviso di rettifica delle rendite catastali, ossia dal 1° gennaio
2014, ha provveduto a determinare e liquidare le relative imposte sulla base dei valori così come rettificati e non tramite i valori derivanti dall'accatastamento originario. In data 16.07.2018, la Società ha ricevuto l'avviso di accertamento impugnato, a mezzo del quale il Comune di Montemesola, ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale unica, ha proceduto ad accertare violazioni a carico del contribuente Resistente_1 S.r.l., per un importo pari a € 9.480,00, relativamente all'anno 2013.
Osserva la Corte che l'art. 5, comma III, del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 dispone: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando...”.
Per effetto della citata disposizione con l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, il valore per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, come quelli della oggetto di accertamento IMU 2103, è determinato tenendo conto della rendita catastale.
Osserva la Corte che la L. n. 342 del 2000, art. 74 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3 stesso D.lgs. dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Osserva, ancora, che sul punto la Corte di legittimità, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
9/2/2011, n. 3160/2011 e Cass., Sez. Un., n. 3666/2011), seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni
Semplici (tra le tante, Cass. n. 23600/2011; Cass. n. 14402/2017; Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 8197/2021;
Cass. n. 9963/2021), ha affermato che, in tema di ICI (giurisprudenza applicabile anche per l'IMU), la L. n.
342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
Dunque, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per le annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento rende necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata e tale principio viene reiteratamente affermato dalla Corte (Cass. n. 30870/2021; Cass. n. 17002/2021; Cass. 11/4/2019; Cass. n. 10126/2019) anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA.
Per la fattispecie il Comune di Montemesola legittimamente ha utilizzato, nell'emettere l'avviso di accertamento impugnato riferito all'IMU 2013, la rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle Entrate con avviso notificato alla Società in data 17.02.2014 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, rispetto a quella proposta dalla Società con procedura DOCFA del 28.02.2013. Infatti, nuova rendita risulta regolarmente notificata alla Società, come dalla stessa affermato e, quindi efficace e può essere utilizzata, come in effetti è stato, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione quale è l'annualità di imposta 2013 di cui all'accertamento IMU impugnato.
Con la seconda riproposta eccezione formulata e ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure, la Società appellata sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90, art. 7, co. 1, della L. n. 212/2000 e art. 24 Cost. in quanto, nello stesso, non sono state in alcun modo rappresentate le ragioni per le quali il Comune ha avanzato la richiesta di pagamento dell'IMU per l'anno 2013.
Evidenzia che la Società non ha avuto modo di comprendere le ragioni per le quali il Comune si è discostato dalle valutazioni operate dalla contribuente in sede di liquidazione dell'IMU, in quanto l'avviso di accertamento
è costituito solo da un elenco schematico di dati e somme, assolutamente privi di logica e spiegazione.
Inoltre, il Comune non ha specificato nemmeno le ragioni della determinazione della diversa rendita castale, non fornendo gli elementi essenziali ed i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria.
L'eccezione è infondata.
Osserva il Collegio che in tema di imposta comunale sugli immobili la Corte di legittimità ha rilevato
(Cassazione civile sez. trib. - 08/05/2024, n. 12550) che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 24 agosto 2021,
n. 23386; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 10 novembre 2010, n.
22841; Cass. 15 novembre 2004, n. 21571).
Nella fattispecie, dall'avviso di accertamento impugnato, la Corte accerta l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sufficienti per la sua validità, anche in termini motivazionali e, in particolare: il soggetto passivo;
gli immobili oggetto di tassazione con le relative rendite catastali (ben note alla contribuente in quanto destinataria il 17.02.2014 di un avviso di rettifica delle rendite proposte con DOCFA del 28.02.2013), categoria catastale, valore, quota e periodo di possesso, aliquota di imposta, imposta dovuta con relative sanzioni e determinazione analitica degli interessi dovuti (per il calcolo degli interessi sono evidenziati: il capitale, sia per l'acconto che per il saldo di imposta non versata, periodi, il totale dei giorni, il tasso applicato e i conseguenti importi).
Infatti, come si rileva dall'articolato ricorso in primo grado e dalle controdeduzioni in appello, la Società contribuente è stata posta in grado di conoscere analiticamente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali tanto è vero che ne ha contestato efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Da ciò ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dal Comune di Montemesola è fondato e va accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno 2013, con la non applicazione delle sanzioni come chiesto dal
Comune nelle conclusioni dell'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex DM 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4, comma 1, del DM predetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento n. 13000459 del 02.07.2018, per IMU - anno
2013, con la non applicazione delle sanzioni.
Condanna la Resistente_1 S.r.l., appellata, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del Comune di Montemesola, liquidate in complessivi euro 3.719,00 oltre accessori di legge, se dovuti di cui euro 1.736,00 per il primo grado ed euro
1.983,00 per il presente grado.