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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico Dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1817/2021 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del
3.7.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma primo, c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617, comma primo, c.p.c. ” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
CO GERARDO, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. RICCIARDELLI LINDA SORAIDA, in C.F._3 virtù di procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 13.04.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 10.358,00, a titolo di provvisionale disposta dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1690/2019 resa a conclusione del procedimento penale R.G. n.
1866/2018, nell'ambito del quale e erano costituiti CP_1 Controparte_2 parti civili.
1 Come motivo di opposizione, ha eccepito la sproporzione della somma Parte_1 liquidata a titolo di provvisionale e la pendenza di ricorso presso la Suprema Corte di Cassa- zione.
Con comparsa di costituzione depositata IL 2.11.2021, si costituivano e CP_1
, i quali chiedevano di dichiarare inammissibile l'opposizione e, in su- Controparte_2 bordine, il rigetto della stessa per passaggio in giudicato della sentenza penale e delle statuizioni civili, con accertamento, in via gradata, della regolarità e della fondatezza dell'azione, con con- danna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2021 il giudice rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la conces- sione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 24.05.2022 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2023.
A seguito di diversi differimenti, all'udienza del 3.07.2025 il nuovo giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza, con fissazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
L'opposizione è inammissibile per i motivi che seguono.
Nella fattispecie al vaglio si pone il problema di stabilire se, in sede di opposizione all'esecu- zione, possono essere sollevate questioni relative a fatti modificativi ovvero estintivi di un titolo di formazione giudiziale.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione costituisce un procedimento di cognizione piena che con- sente all'opponente di eccepire l'inesistenza della pretesa creditoria per difetto originario o so- pravvenuto del titolo ovvero di contestare la pignorabilità dei beni.
Rispetto al titolo esecutivo di formazione giudiziale l'opposizione all'esecuzione incontra un duplice limite, vale a dire il giudicato formale e sostanziale, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, al contempo, il contenuto dei motivi di opposizione, che non può investire doglianze da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Pertanto, l'opposizione avverso il titolo esecutivo di formazione giudiziale non può fondarsi su fatti deducibili, ossia su fatti che non sono stati dedotti nel procedimento giudiziale di forma- zione del titolo;
ne deriva che l'opponente può proporre unicamente eccezioni basate su fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo (Cass., Ord. n.
22090/2021: “…in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estin- tivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione» (si tratta di principio di diritto pacifico sia in
2 dottrina che nella costante giurisprudenza di questa Corte, mai contraddetto: cfr. ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3182 del
09/05/1983, Rv. 428089 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 766 del 28/01/1988, Rv. 457180 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 5650 del 17/10/1988, Rv. 460196 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6278 del 22/11/1988, Rv.
460623 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6605 del 05/12/1988, Rv. 460909 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3007 del 12/03/1992, Rv. 476216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997, Rv. 503452 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del
18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012,
Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 – 01…”).
Diversamente il giudizio di opposizione si trasformerebbe in un ulteriore mezzo di impugna- zione non previsto dalla legge, minando, tra l'altro, la certezza dei rapporti giuridici: “…Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudi- ziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, at- teso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cogni- zione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame…” (Cass., Sent.
n. 2785/2025).
Nel caso in esame l'opposizione involge con tutta evidenza il merito del titolo giudiziale, dal momento che ha espressamente sollevato come motivo di opposizione Parte_1
l'inesistenza del diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata “…in quanto la somma liquidata in sentenza a titolo di provvisionale risulta essere sproporzionata rispetto ai danni subiti dalle controparti. Di fatti dalla sentenza penale non si evince alcun criterio in base alla quale questa sia stata calcolata…” (vedi atto di citazione in opposizione).
Tra l'altro, gli opposti hanno evidenziato il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'opponente, allegando alla comparsa di costituzione e risposta il dispositivo della decisione, fatto rispetto al quale l'opponente nulla ha dedotto, dovendo, quindi, ritenersi acquisita tale circostanza ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Né, infine, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta as- segnazione delle somme nell'ambito della procedura esecutiva RG. n. 512/2021, investendo il
3 giudizio di esecuzione le modalità attraverso le quali viene attuata la pretesa creditoria che, nel presente giudizio di opposizione, è stata contestata, invece, nella sua fondatezza.
Quanto alla richiesta condanna per lite temeraria, si ricorda che l'art. 96 c.p.c. contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio ed, in particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento co- gnitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al pro- cesso. Occorre precisare che il secondo comma dell'art. 96 c.p.c. rappresenta una norma ecce- zionale rispetto a quella generale contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi, compreso il caso in esame.
Quanto agli elementi costituitivi, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'in- fondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ossia del pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
elementi non riscontrabili da questo giudice nel presente giudizio.
In definitiva, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile con assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione sollevata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (giudizio di cogni- zione davanti al tribunale, III scaglione di valore, istruttoria documentale, decisione con il de- posito di comparse conclusionali e memorie di replica, valori tra i minimi ed i medi).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, de- duzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna l'opponente a pagare agli opposti e Parte_1 CP_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 3.500,00 per Parte_2
4 compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A., se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 04/10/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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