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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3751/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Parte_1
Luigi Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale (
– ). Email_1 Email_2
-RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, presso il cui Ufficio in Palermo, via Mariano Stabile n. 184, è elettivamente domiciliato ex lege.
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Maria
Chiara Marras ed elettivamente domiciliato in Palermo, in Via F. Laurana, 59, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente.
-RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.12.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del , in forza di reiterati Controparte_1
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal 01.09.2015 e sino al 31.08.2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale assistente amministrativo, alle dipendenze del resistente. CP_1
Soggiungeva, infatti, che, con sentenza n. 620/2017, il Tribunale di Termini Imerese aveva già accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte CP_1
istante, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 agosto 2015, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, aveva condannato il Ministero datore al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I.; che il rapporto di lavoro fra le parti era proseguito dal 1/9/2015 al 31/8/2018 con ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che anche questi ultimi contratti mascheravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Deduceva, infine, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part- time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2018, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2017 (L. n. 205/2017).
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare che fra la ricorrente e il
si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1
con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 01/09/2015 fino alla data del 31/08/2018 e per l'effetto condannare il
a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive Controparte_1
per la somma pari ad € 20.329,07 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2015 nonché dal 01/09/2015 al
31/08/2018 e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere, ai sensi
2 dell'art. 2120 c.c., il T.F.R. nella somma pari ad € 26.056,41, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell' le differenze Parte_2
contributive commisurate al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2015 nonché dal 01/09/2015 al 31/08/2018; 4) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1
prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste da parte ricorrente e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio anche l , il quale chiedeva, previo accertamento della CP_2
sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna dell'Ente datore di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge, tenuto conto dei periodi eventualmente prescritti.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto, dovendosi condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla locale Corte d'Appello, nonché dal Tribunale di Palermo relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000).
Con riferimento al settore scolastico, in particolare, è stato previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in
3 possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo profilo B/1.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito, la lavoratrice ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI,
27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno
4 vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi
l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126
c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che la ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Lercara FR ” di Lercara FR, a far data dal 1.9.2015 e sino al 31.8.2018 (cfr. alleg.2), ha svolto una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio
5 osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. alleg.
3- estratto timbratura badge e firme registri presenze) e le comunicazioni e richieste di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per ferie (cfr. all. 4).
Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Merita dunque accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere alla lavoratrice le differenze retributive maturate tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Ed invero, il primo atto interruttivo della prescrizione che si rinviene in atti è l'atto di messa in mora del 19.04.2022 (cfr. doc. n. 6), sicchè devono essere riconosciute alla ricorrente le differenze retributive limitatamente al periodo 19.04.2017-31.08.2018.
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di cassazione
(sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
6 attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi alla ricorrente nella misura prevista dal CCNL del
Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal 1/7/2001.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto, di fatto, dall'1/7/2001 fino al 31/8/2018 nonché alla regolarizzazione previdenziale per il medesimo periodo, è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (cfr. Cass. n. 4360/23).
L'orientamento è consolidato e non vi è motivo per disattenderlo.
Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegua la conversione determina che i contratti restano distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale per il TFR.
7 Pertanto, poiché i rapporti della ricorrente si sono svolti in continuità, essa ha diritto al tfr maturato non oltre il quinquennio dalla data della notifica dell'atto di messa in mora del 19.04.2022.
Va anche versata la contribuzione previdenziale per la quale non sia maturata la prescrizione.
Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_2
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre
2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto, la contribuzione non è prescritta ed è dovuta.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' , per CP_2
compensare le spese di lite tra quest'ultimo e la ricorrente.
8 Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandosene la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
-condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_3
tempore, a corrispondere a , per il periodo dal 19.04.2017 al Parte_1
31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
-condanna il resistente al pagamento del TFR maturato con la stessa CP_1
limitazione temporale;
-condanna il al versamento dei contributi previdenziali non prescritti relativi CP_1
alla prestazione di lavoro svolta da prima dell'immissione in ruolo a Persona_1
tempo indeterminato;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, che si distraggono in favore degli avvocati LUIGI SERINO e MARCO LO GIUDICE;
-compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_2
Termini Imerese, 06.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
9
10