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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2140/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI SE del Foro di Vibo Valenzia, giusta procura in atti;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA DE CP_1 C.F._2
SIMONE del Foro di Verona, giusta procura in atti.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1954/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il
16.10.2023.
CONCLUSIONI
Per Pt_1
“a) In via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1954/2023 emessa dal Tribunale di Verona, sez. Civile, del 16.10.2023, trasmessa in data 24.10.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si richiamano
[a) condannare la sig.ra alla restituzione del valore dei beni avuti in deposito come CP_1 ricavato dalle allegate fatture di acquisto che ammontava ad € 17511,00, oltre rivalutazione e interessi.
1 b) in subordine si chiede il risarcimento del danno poiché il depositario occultava rifiutando la restituzione dei beni ricevuti in deposito.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari da liquidare a favore dei procuratori che dichiarano averne fatto anticipo]
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
b) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che dichiara averne fatto anticipo.
c) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, l'esame dei testi: Teste
, , , invitati a deporre sul fatto storico”. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Per CP_1
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Verona , chiedendo - in via principale - la corresponsione della somma di € CP_1
17.511,00 pari al valore dei beni mobili che assumeva di aver consegnato in deposito alla convenuta;
in subordine, domandava - nella stessa misura - il risarcimento dei danni da mancata restituzione. esponeva che: Pt_1
- aveva avuto necessità di trasferire in Argentina alcuni macchinari deputati alla realizzazione di calzature;
- , dietro il corrispettivo di € 1.500,00, gli aveva indicato tale , CP_1 Persona_1 residente in [...], quale referente per il deposito;
- aveva confermato la disponibilità del magazzino e, in data 19.08.2014, gli aveva Per_1 comunicato via mail l'avvenuto ricevimento della merce, inviando anche documentazione fotografica;
- i macchinari non erano stati più restituiti nonostante le reiterate richieste.
2. si costituiva in giudizio, prendendo atto dell'avvenuto deposito dei macchinari, CP_1
2 affermando che l'accordo era intercorso esclusivamente tra l'attore e tale , Persona_1 negando di avere mai avuto accordi personali con ovvero una gestione diretta del deposito. Pt_1
La sosteneva che il “magazziniere” OT aveva agito in modo fraudolento nell'ambito CP_1 della società argentina di entrambi costituita, che aveva ceduto indebitamente alcuni beni immobili societari e che presso di questi potevano essere rimasti i macchinari di Pt_1
3. La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti.
4. Con Sentenza N° 1954/2023 del 16.10.2023, il Tribunale di Verona statuiva:
“a) rigetta le domande attoree;
b) condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 CP_1 euro 4.237,00 per compensi oltre spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
5. Per il Tribunale, nulla era stato allegato, dedotto e provato da parte attrice a fondamento delle domande avanzate.
6. Con atto di Appello del 28.11.2023, ha impugnato la pronuncia formulando Parte_1 le seguenti doglianze.
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2724 c.c. [v. eccezioni al divieto della prova testimoniale].
L'appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità delle istanze istruttorie orali, reputate generiche e contrarie all'art. 2721 c.c., senza considerare la sussistenza di un principio di prova per iscritto idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 c.c.
Dai documenti a disposizione emergerebbe il consenso al deposito dei macchinari presso i magazzini della società argentina amministrata da;
di qui la sussistenza di un principio di prova CP_1 scritta che renderebbe ammissibile la prova testimoniale diretta a confermare il fatto storico dell'accordo di deposito.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. [v. limiti di valore alla prova testimoniale].
Le preclusioni fissate dalla norma, anche per il loro valore irrisorio, possono essere superate con l'autorizzazione del Giudice ai sensi del secondo comma, specie fra imprenditori.
Inoltre, il limite di valore non è di ordine pubblico, bensì posto a tutela della parte, che nel caso di specie non ha sollevato opposizione tempestiva.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. [v. nozione di contratto ed autonomia contrattuale].
L'indicazione del giorno e dell'ora dell'accordo non sarebbero elementi essenziale del contratto di deposito, il quale non richiede forma scritta e necessità di certezza temporale.
IV. Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 161 c.p.c. [v. nullità della Sentenza].
3 Sarebbe stato omesso l'esame delle tesi difensive e delle prove documentali prodotte, così da violare il principio d'imparzialità e terzietà del Giudice, con conseguente vizio di motivazione e nullità della pronuncia per difetto di esame degli elementi decisivi.
V. Violazione dell'art. 2907 c.c. [v. tutela giurisdizionale].
La pronuncia sarebbe in contrasto con il principio di tutela dei diritti sancito dall'art. 2907 c.c., in quanto, nonostante la parte convenuta avesse ammesso l'avvenuto deposito, il Giudice di prime cure ha mancato di accertarlo, rigettando la domanda e condannando parte attrice alle spese.
7. Con comparsa del 12.02.2024, si è costituita in Appello eccependo: CP_1
- l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate solo censure generiche, senza indicare quale specifico capo della decisione di I
Grado si intendeva impugnare e senza fornire un'indicazione chiara e puntuale del nesso tra la violazione dedotta ed il singolo capo impugnato;
- l'operatività del divieto di prova per testimoni, non ricorrendo né le “particolari qualità delle parti” né la “natura del contratto” né altre circostanze idonee a giustificare l'ammissione della prova ai sensi del secondo comma dell'art. 2721 c.c.;
- l'assenza di un principio di prova per iscritto idoneo, ex art. 2724 c.c., a rendere verosimile il fatto dedotto e, dunque, a consentire l'ammissione di prova contraria in via eccezionale;
- il difetto di elementi tali da legittimare una deroga ai limiti probatori posti dal Legislatore;
- il fatto che il deposito è contratto reale ad effetti obbligatori che si perfeziona con la consegna materiale della cosa (traditio rei) avvenuta in Argentina, con conseguente difetto di giurisdizione dell'adito Giudicante italiano;
- che i bonifici bancari effettuati a favore di e la corrispondenza elettronica Persona_1 intercorsa fra l'attore ed il medesimo soggetto non possono integrare un principio di prova per iscritto, mancando qualsiasi riferimento alla convenuta ovvero all'asserito contratto di deposito con la medesima;
- che la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione logicamente coerente e comprensibile;
- che non è stata ammessa, neppure implicitamente, l'esistenza di un deposito di macchinari di proprietà dell'attore presso gli immobili riferibili alla società argentina né è stata ammessa CP_2
l'intervenuta conclusione di un contratto - verbale - di deposito fra le odierne parti;
- che le fotografie di controparte non consentono di individuare con certezza il luogo in cui sono state scattate né di riferire le immagini a beni di proprietà di trattandosi di raffigurazioni prive di Pt_1 indicazioni spaziali e temporali attendibili.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.06.2025.
4 Preliminarmente, giova rammentare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1 pur sempre “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. Pt_1
9. Il presente gravame non può trovare accoglimento.
A. Con atto di citazione del 30.06.2022, ha agito in proprio nei riguardi di Parte_1
in proprio. CP_1
Nella denuncia-querela di nei riguardi della del 15.06.2016 (in ordine a fatto accaduto il Pt_1 CP_1
17.03.2016), egli si è “presentato” come originario dell'Argentina nonché titolare di un'attività di calzature in Argentina e docente presso l'università di Mendoza.
Egli non ha fornito un'indicazione temporale precisa dell'asserito accordo di deposito raggiunto con la e neppure dell'asserito presso l'Università di Mendoza (Argentina) in funzione del quale CP_1 Per_2
i suoi macchinari/attrezzi/campionari sarebbero stati lasciati in deposito.
Da una locandina leggibile solo parzialmente, si evince che detto seminario si sarebbe tenuto dal 23 al
27 giugno 2014 ed in altre date che non sono visibili dalla fotografia allegata.
L'attore ha dimesso la copia di due bonifici eseguiti rispettivamente il 05.11.2015 (v. € 1.000,00 con causale: acconto spese) ed il 27.11.2015 (v. € 500,00 con causale: conto spese) da tale Mytym Srl al conto personale di tale presso una Banca italiana. Persona_1
Non è stato documentato alcun “vincolo” di con la società di capitali Mytym. Pt_1
Tale OT sarebbe colui che in data 19.08.2014 ha inviato a [come ditta Engineering] una Pt_1 mail che riporta solo la frase “ecco le tue bimbe…”, suscettibile di interpretazione tutt'altro che univoca.
Del 27.08.2014 è la mail in lingua spagnola inviata da
5 a [all'indirizzo Engineering] avente ad oggetto: Pt_1
Sempre , con mail inviata a il 18.03.2016, ha chiesto con urgenza la rimozione di tutti Per_1 Pt_1
i beni stoccati e in quel frangente, ha risposto domandando ulteriore tempo per provvedervi. Pt_1
Pare utile riportare il testo della mail di risposta inviata da a il 31.03.2016 in quanto Pt_1 Per_1 attesta un evidente rapporto di colleganza diretta fra i due, a prescindere dalla CP_1
La prima formale diffida di rivolta a per la restituzione dei beni reca la data del Pt_1 CP_1
23.01.2022.
A detta di sarebbe stato il “magazziniere” in Argentina della che gli aveva Pt_1 Per_1 CP_1 conferito una procura generale per agire in suo nome e conto;
di un tanto - però - non sono stati rinvenuti riscontri sicuri.
6 In realtà, (di nazionalità argentina) è stato socio fondatore e Persona_1
Presidente/Direttore [nonché legale rappresentante] della società argentina
[...]
30-71001498-8 costituita il 07.12.2006 (v. atto notarile di costituzione Controparte_3 dimesso da parte convenuta), mentre era il Direttore Supplente, carica a cui avrebbe CP_1 rinunciato (assieme alla partecipazione societaria) in forza di un accordo raggiunto con il Per_1
28.06.2017 (prodotto in lingua spagnola e tradotto solo in parte e senza asseverazione), sebbene la
“visura” in lingua spagnola del 16.12.2021 depositata dall'attore parrebbe indicare ancora la medesima come Direttore della società. CP_1
Per l'identificazione dei macchinari/attrezzi oggetto di deposito, ha dimesso una fattura di Pt_1 acquisto da € 17.511,80 del 08.06.2006 emessa dal fornitore tale De Gara Spa nei confronti dell'azienda Pontini Engineering di – PI [che non coincide con Parte_1 P.IVA_1
persona fisica]. Parte_1
La somma in parola corrisponde anche a quella oggetto di domanda risarcitoria nei confronti della sebbene - a distanza di così tanto tempo - difficilmente i beni “usati” possono avere conservato CP_1 il loro prezzo d'acquisto.
Inoltre, è tutt'altro che chiaro perché abbia agito giudizialmente in proprio con riferimento a Pt_1 beni acquistati ed appartenenti da/ad una sua azienda.
Ad ogni modo, non è possibile verificare che si tratti effettivamente dei macchinari/attrezzature fotografati (non si sa quando e dove) all'interno di un capannone ed in ambiente esterno facente capo a
; difatti, va ribadito che nulla consente di riferire tali risultanze fotografiche alla CP_1 CP_1 mentre il collegamento dei beni alla società di Mendoza (Argentina) è frutto di indicazione di CP_2 rispetto a . Pt_1 Per_1
Invero, non si tratta di circostanza incontestata, perché la ha negato - in radice - qualunque suo CP_1 legame negoziale con rispetto al deposito in argomento avvenuto in Argentina. Pt_1
L'unico interlocutore diretto di sembrerebbe essere stato nella veste di Pt_1 Persona_1 legale rappresentate della società argentina la quale - però - non è mai stata parte del giudizio. CP_2
Tes
ha affermato che il Giudice di prime cure avrebbe effettuato una valutazione Parte_1 inesatta delle allegazioni attoree, soprattutto ai fini dell'ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie orali.
In realtà, il Tribunale di Verona ha riscontrato una significativa e dirimente carenza, non avendo l'attore adeguatamente circostanziato quale fosse esattamente la “fonte negoziale” del suo diritto di credito né tantomeno indicato quale fosse il preciso contenuto ed il termine dell'adempimento dell'obbligazione fatta valere, anche ai fini della legittimazione passiva della controparte.
7 Parrebbe essersi trattato della restituzione di merce consegnata in deposito, ma nulla è stato specificato
- anche dal punto di vista spazio-temporale - circa l'esatta pattuizione dei tempi e dei modi di tale
“deposito”, ciò rispetto alla posizione personale della convenuta . CP_1
Per contro, ha pensato di avere dato prova del “titolo” fondante la domanda azionata, facendo Pt_1 riferimento - in termini del tutto generici - alla propria qualità di asserito proprietario di macchinari/strumenti aziendali/campionari del valore di circa € 17.511,00 consegnati in deposito per un corrispettivo di € 1.500,00 (pagato ad un terzo) nel capannone in Argentina indicato dalla e da CP_1 costei mai restituiti.
C. Ebbene, le SS.UU. della Suprema Corte, con la pronuncia del 30 ottobre 2001 n. 13533, hanno enunciato un principio che deve essere qui richiamato:
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”.
Non v'è dubbio che siffatta pronuncia impone all'attore che agisce per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del debitore di provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, avendola precedentemente allegata in fatto.
La ratio delle differenti attività dell'allegare e del provare, nel rispetto del principio del contraddittorio, risiede - invero - nella necessità di consentire la delimitazione del thema decidendum a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa di chi è chiamato a resistere in giudizio.
Onere del creditore - pertanto - è provare la “fonte” del diritto azionato mediante allegazioni preventive in fatto che rivestano il carattere della specificità e della chiarezza, dal momento che l'accertamento in fatto costituisce un momento imprescindibile del procedimento giudiziale che - proprio quanto al fatto - riveste anche carattere probatorio consentendo di individuare gli elementi costitutivi della domanda ed il possibile oggetto della contestazione (v. Cass. sez. III, 22 settembre
2017 n. 22055 e Cass. sez. III, 21 giugno 2016 n. 12748).
Diversamente opinando, si finirebbe per sostenere che sia consentito all'attore di “sostituire”
l'allegazione in fatto “con” la produzione documentale, così da legittimare un complesso processo interpretativo, affidato alla controparte oltreché al Giudice, mirato alla ricerca della correlazione fra documenti prodotti e fatti che con quelli si intenderebbe dimostrare.
D'altro canto, un documento è utile a dare “conferma” di un'affermazione in fatto, non potendo evidentemente considerarsi idonea la sua produzione a “generare” quel fatto.
8 Logica conseguenza è il dovere di chi agisce in giudizio di esporre chiaramente le proprie ragioni fattuali e - solo dopo - di collegarle alle prove che le sostengono.
Gli elementi costitutivi della domanda - allora - devono trovare puntuale formulazione nell'atto introduttivo del giudizio, escludendosi la funzione “integrativa” delle produzioni documentali rispetto ad una domanda priva di specificità (v. Cass. Civ. ordinanza 08 febbraio 2018 n. 3022).
Il carattere fondamentale ed indispensabile dell'allegazione, intesa come attività attraverso cui il soggetto agente introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza a corredo della proposta domanda, si giustifica in quanto, ai fini dell'accertamento - in fatto e diritto - del diritto sostanziale alla stessa sotteso, l'oggetto della pretesa azionata deve essere identificato non in maniera generica, bensì compiutamente.
Conformemente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è espressa in molteplici occasioni la successiva giurisprudenza di legittimità, dando rilievo e rimarcando l'indispensabilità dell'allegazione, quale presupposto imprescindibile per l'accertamento dei fatti e per l'esercizio del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. sez. III, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. III, 21 aprile 2003 n.
2647, Cass. sez. I, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. III, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. II, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. I, 3 luglio 2009 n. 15677,
Cass. sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. I, 15 luglio 2011 n. 15659, Cass. sez. III, 20 gennaio
2015 n. 826 e Cass. ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
D. Tutto ciò considerato, atteso che la produzione di un documento in giudizio non può mai sostituire la mancata allegazione puntuale dei fatti che quel documento mira a provare, questo Collegio reputa corretto affermare in termini assorbenti, conformemente a quanto deciso dal Tribunale di Verona, che
non ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, dal momento che non ha Parte_1 sufficientemente dedotto in merito alla fonte negoziale del credito azionato verso . CP_1
L'odierno appellante si è limitato a produrre:
- fattura del 2006 di beni strumentali emessa dal fornitore a nome di un soggetto giuridico diverso (v. ditta individuale Engineering del medesimo;
Pt_1
- due distinte di pagamento eseguito da un terzo (v. Mytym Srl) a favore di soggetto terzo (v.
OT);
- scambi di mail con un terzo (v. OT);
- una sola mail con la non strettamente afferente all'oggetto del contendere. CP_1
D'altro canto, occorre evidenziare che le istanze istruttorie reiterate da in II Grado non Pt_1 possono essere accolte perché generiche nella loro formulazione, non essendo sufficientemente circostanziate ed attinenti agli aspetti fattuali ed alle questioni giuridiche da cui dipende la definizione
9 della controversia, e perché troppo carenti, in quanto richiederebbero anche pregnanti riscontri documentali.
E. Va rimarcato - in linea generale - che qualsiasi documento offerto a sostegno di un fatto mai allegato
è processualmente irrilevante e non può trovare considerazione da parte del Giudice ai fini della decisione.
Allo stesso modo, facendo corretta applicazione del principio di non contestazione, ovvero riconoscendo la sua stretta dipendenza da una corretta allegazione, non sarebbe possibile alcuna considerazione sull'assolvimento o meno dell'onere imposto al debitore di eccepire specificamente i fatti estintivi dell'obbligazione; difatti, giammai avrebbe potuto eccepire alcunché in CP_1 ordine a fatti mai entrati nel giudizio poiché non allegati da . Parte_1
L'onere di “specifica contestazione” gravante sul debitore - onde provare fatti estintivi delle pretese creditorie - concerne solo quanto affermato dall'attore; se una parte non allega un fatto in modo chiaro e specifico, la controparte non ha nulla da contestare in concreto;
di conseguenza, il principio di non contestazione non può operare ed il fatto risulterà come mai entrato nel processo.
Nel dettaglio, con pronuncia n. 4909/2022, la Cassazione ha evidenziato:
“L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum, e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa di parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori”.
Dunque, le pretese creditorie di , in difetto di allegazione in fatto, non possono Parte_1 risultare pacificamente ammesse ovvero provate ex art. 115 c.p.c., essendo - per
contro
- infondate ed integralmente meritevoli di rigetto.
10. Non resta che confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di parte appellante verso l'appellata e si liquidano in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del petitum (v. scaglione € 5.200,01/€ 26.000,00).
P.Q.M.
10 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1.RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2.CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese di II Grado, liquidate in € 3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3.DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI SE del Foro di Vibo Valenzia, giusta procura in atti;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA DE CP_1 C.F._2
SIMONE del Foro di Verona, giusta procura in atti.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1954/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il
16.10.2023.
CONCLUSIONI
Per Pt_1
“a) In via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1954/2023 emessa dal Tribunale di Verona, sez. Civile, del 16.10.2023, trasmessa in data 24.10.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si richiamano
[a) condannare la sig.ra alla restituzione del valore dei beni avuti in deposito come CP_1 ricavato dalle allegate fatture di acquisto che ammontava ad € 17511,00, oltre rivalutazione e interessi.
1 b) in subordine si chiede il risarcimento del danno poiché il depositario occultava rifiutando la restituzione dei beni ricevuti in deposito.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari da liquidare a favore dei procuratori che dichiarano averne fatto anticipo]
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
b) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che dichiara averne fatto anticipo.
c) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, l'esame dei testi: Teste
, , , invitati a deporre sul fatto storico”. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Per CP_1
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex Parte_1 ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Verona , chiedendo - in via principale - la corresponsione della somma di € CP_1
17.511,00 pari al valore dei beni mobili che assumeva di aver consegnato in deposito alla convenuta;
in subordine, domandava - nella stessa misura - il risarcimento dei danni da mancata restituzione. esponeva che: Pt_1
- aveva avuto necessità di trasferire in Argentina alcuni macchinari deputati alla realizzazione di calzature;
- , dietro il corrispettivo di € 1.500,00, gli aveva indicato tale , CP_1 Persona_1 residente in [...], quale referente per il deposito;
- aveva confermato la disponibilità del magazzino e, in data 19.08.2014, gli aveva Per_1 comunicato via mail l'avvenuto ricevimento della merce, inviando anche documentazione fotografica;
- i macchinari non erano stati più restituiti nonostante le reiterate richieste.
2. si costituiva in giudizio, prendendo atto dell'avvenuto deposito dei macchinari, CP_1
2 affermando che l'accordo era intercorso esclusivamente tra l'attore e tale , Persona_1 negando di avere mai avuto accordi personali con ovvero una gestione diretta del deposito. Pt_1
La sosteneva che il “magazziniere” OT aveva agito in modo fraudolento nell'ambito CP_1 della società argentina di entrambi costituita, che aveva ceduto indebitamente alcuni beni immobili societari e che presso di questi potevano essere rimasti i macchinari di Pt_1
3. La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti.
4. Con Sentenza N° 1954/2023 del 16.10.2023, il Tribunale di Verona statuiva:
“a) rigetta le domande attoree;
b) condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 CP_1 euro 4.237,00 per compensi oltre spese generali 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
5. Per il Tribunale, nulla era stato allegato, dedotto e provato da parte attrice a fondamento delle domande avanzate.
6. Con atto di Appello del 28.11.2023, ha impugnato la pronuncia formulando Parte_1 le seguenti doglianze.
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2724 c.c. [v. eccezioni al divieto della prova testimoniale].
L'appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità delle istanze istruttorie orali, reputate generiche e contrarie all'art. 2721 c.c., senza considerare la sussistenza di un principio di prova per iscritto idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 c.c.
Dai documenti a disposizione emergerebbe il consenso al deposito dei macchinari presso i magazzini della società argentina amministrata da;
di qui la sussistenza di un principio di prova CP_1 scritta che renderebbe ammissibile la prova testimoniale diretta a confermare il fatto storico dell'accordo di deposito.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c. [v. limiti di valore alla prova testimoniale].
Le preclusioni fissate dalla norma, anche per il loro valore irrisorio, possono essere superate con l'autorizzazione del Giudice ai sensi del secondo comma, specie fra imprenditori.
Inoltre, il limite di valore non è di ordine pubblico, bensì posto a tutela della parte, che nel caso di specie non ha sollevato opposizione tempestiva.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. [v. nozione di contratto ed autonomia contrattuale].
L'indicazione del giorno e dell'ora dell'accordo non sarebbero elementi essenziale del contratto di deposito, il quale non richiede forma scritta e necessità di certezza temporale.
IV. Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 161 c.p.c. [v. nullità della Sentenza].
3 Sarebbe stato omesso l'esame delle tesi difensive e delle prove documentali prodotte, così da violare il principio d'imparzialità e terzietà del Giudice, con conseguente vizio di motivazione e nullità della pronuncia per difetto di esame degli elementi decisivi.
V. Violazione dell'art. 2907 c.c. [v. tutela giurisdizionale].
La pronuncia sarebbe in contrasto con il principio di tutela dei diritti sancito dall'art. 2907 c.c., in quanto, nonostante la parte convenuta avesse ammesso l'avvenuto deposito, il Giudice di prime cure ha mancato di accertarlo, rigettando la domanda e condannando parte attrice alle spese.
7. Con comparsa del 12.02.2024, si è costituita in Appello eccependo: CP_1
- l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate solo censure generiche, senza indicare quale specifico capo della decisione di I
Grado si intendeva impugnare e senza fornire un'indicazione chiara e puntuale del nesso tra la violazione dedotta ed il singolo capo impugnato;
- l'operatività del divieto di prova per testimoni, non ricorrendo né le “particolari qualità delle parti” né la “natura del contratto” né altre circostanze idonee a giustificare l'ammissione della prova ai sensi del secondo comma dell'art. 2721 c.c.;
- l'assenza di un principio di prova per iscritto idoneo, ex art. 2724 c.c., a rendere verosimile il fatto dedotto e, dunque, a consentire l'ammissione di prova contraria in via eccezionale;
- il difetto di elementi tali da legittimare una deroga ai limiti probatori posti dal Legislatore;
- il fatto che il deposito è contratto reale ad effetti obbligatori che si perfeziona con la consegna materiale della cosa (traditio rei) avvenuta in Argentina, con conseguente difetto di giurisdizione dell'adito Giudicante italiano;
- che i bonifici bancari effettuati a favore di e la corrispondenza elettronica Persona_1 intercorsa fra l'attore ed il medesimo soggetto non possono integrare un principio di prova per iscritto, mancando qualsiasi riferimento alla convenuta ovvero all'asserito contratto di deposito con la medesima;
- che la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione logicamente coerente e comprensibile;
- che non è stata ammessa, neppure implicitamente, l'esistenza di un deposito di macchinari di proprietà dell'attore presso gli immobili riferibili alla società argentina né è stata ammessa CP_2
l'intervenuta conclusione di un contratto - verbale - di deposito fra le odierne parti;
- che le fotografie di controparte non consentono di individuare con certezza il luogo in cui sono state scattate né di riferire le immagini a beni di proprietà di trattandosi di raffigurazioni prive di Pt_1 indicazioni spaziali e temporali attendibili.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.06.2025.
4 Preliminarmente, giova rammentare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1 pur sempre “ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. Pt_1
9. Il presente gravame non può trovare accoglimento.
A. Con atto di citazione del 30.06.2022, ha agito in proprio nei riguardi di Parte_1
in proprio. CP_1
Nella denuncia-querela di nei riguardi della del 15.06.2016 (in ordine a fatto accaduto il Pt_1 CP_1
17.03.2016), egli si è “presentato” come originario dell'Argentina nonché titolare di un'attività di calzature in Argentina e docente presso l'università di Mendoza.
Egli non ha fornito un'indicazione temporale precisa dell'asserito accordo di deposito raggiunto con la e neppure dell'asserito presso l'Università di Mendoza (Argentina) in funzione del quale CP_1 Per_2
i suoi macchinari/attrezzi/campionari sarebbero stati lasciati in deposito.
Da una locandina leggibile solo parzialmente, si evince che detto seminario si sarebbe tenuto dal 23 al
27 giugno 2014 ed in altre date che non sono visibili dalla fotografia allegata.
L'attore ha dimesso la copia di due bonifici eseguiti rispettivamente il 05.11.2015 (v. € 1.000,00 con causale: acconto spese) ed il 27.11.2015 (v. € 500,00 con causale: conto spese) da tale Mytym Srl al conto personale di tale presso una Banca italiana. Persona_1
Non è stato documentato alcun “vincolo” di con la società di capitali Mytym. Pt_1
Tale OT sarebbe colui che in data 19.08.2014 ha inviato a [come ditta Engineering] una Pt_1 mail che riporta solo la frase “ecco le tue bimbe…”, suscettibile di interpretazione tutt'altro che univoca.
Del 27.08.2014 è la mail in lingua spagnola inviata da
5 a [all'indirizzo Engineering] avente ad oggetto: Pt_1
Sempre , con mail inviata a il 18.03.2016, ha chiesto con urgenza la rimozione di tutti Per_1 Pt_1
i beni stoccati e in quel frangente, ha risposto domandando ulteriore tempo per provvedervi. Pt_1
Pare utile riportare il testo della mail di risposta inviata da a il 31.03.2016 in quanto Pt_1 Per_1 attesta un evidente rapporto di colleganza diretta fra i due, a prescindere dalla CP_1
La prima formale diffida di rivolta a per la restituzione dei beni reca la data del Pt_1 CP_1
23.01.2022.
A detta di sarebbe stato il “magazziniere” in Argentina della che gli aveva Pt_1 Per_1 CP_1 conferito una procura generale per agire in suo nome e conto;
di un tanto - però - non sono stati rinvenuti riscontri sicuri.
6 In realtà, (di nazionalità argentina) è stato socio fondatore e Persona_1
Presidente/Direttore [nonché legale rappresentante] della società argentina
[...]
30-71001498-8 costituita il 07.12.2006 (v. atto notarile di costituzione Controparte_3 dimesso da parte convenuta), mentre era il Direttore Supplente, carica a cui avrebbe CP_1 rinunciato (assieme alla partecipazione societaria) in forza di un accordo raggiunto con il Per_1
28.06.2017 (prodotto in lingua spagnola e tradotto solo in parte e senza asseverazione), sebbene la
“visura” in lingua spagnola del 16.12.2021 depositata dall'attore parrebbe indicare ancora la medesima come Direttore della società. CP_1
Per l'identificazione dei macchinari/attrezzi oggetto di deposito, ha dimesso una fattura di Pt_1 acquisto da € 17.511,80 del 08.06.2006 emessa dal fornitore tale De Gara Spa nei confronti dell'azienda Pontini Engineering di – PI [che non coincide con Parte_1 P.IVA_1
persona fisica]. Parte_1
La somma in parola corrisponde anche a quella oggetto di domanda risarcitoria nei confronti della sebbene - a distanza di così tanto tempo - difficilmente i beni “usati” possono avere conservato CP_1 il loro prezzo d'acquisto.
Inoltre, è tutt'altro che chiaro perché abbia agito giudizialmente in proprio con riferimento a Pt_1 beni acquistati ed appartenenti da/ad una sua azienda.
Ad ogni modo, non è possibile verificare che si tratti effettivamente dei macchinari/attrezzature fotografati (non si sa quando e dove) all'interno di un capannone ed in ambiente esterno facente capo a
; difatti, va ribadito che nulla consente di riferire tali risultanze fotografiche alla CP_1 CP_1 mentre il collegamento dei beni alla società di Mendoza (Argentina) è frutto di indicazione di CP_2 rispetto a . Pt_1 Per_1
Invero, non si tratta di circostanza incontestata, perché la ha negato - in radice - qualunque suo CP_1 legame negoziale con rispetto al deposito in argomento avvenuto in Argentina. Pt_1
L'unico interlocutore diretto di sembrerebbe essere stato nella veste di Pt_1 Persona_1 legale rappresentate della società argentina la quale - però - non è mai stata parte del giudizio. CP_2
Tes
ha affermato che il Giudice di prime cure avrebbe effettuato una valutazione Parte_1 inesatta delle allegazioni attoree, soprattutto ai fini dell'ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie orali.
In realtà, il Tribunale di Verona ha riscontrato una significativa e dirimente carenza, non avendo l'attore adeguatamente circostanziato quale fosse esattamente la “fonte negoziale” del suo diritto di credito né tantomeno indicato quale fosse il preciso contenuto ed il termine dell'adempimento dell'obbligazione fatta valere, anche ai fini della legittimazione passiva della controparte.
7 Parrebbe essersi trattato della restituzione di merce consegnata in deposito, ma nulla è stato specificato
- anche dal punto di vista spazio-temporale - circa l'esatta pattuizione dei tempi e dei modi di tale
“deposito”, ciò rispetto alla posizione personale della convenuta . CP_1
Per contro, ha pensato di avere dato prova del “titolo” fondante la domanda azionata, facendo Pt_1 riferimento - in termini del tutto generici - alla propria qualità di asserito proprietario di macchinari/strumenti aziendali/campionari del valore di circa € 17.511,00 consegnati in deposito per un corrispettivo di € 1.500,00 (pagato ad un terzo) nel capannone in Argentina indicato dalla e da CP_1 costei mai restituiti.
C. Ebbene, le SS.UU. della Suprema Corte, con la pronuncia del 30 ottobre 2001 n. 13533, hanno enunciato un principio che deve essere qui richiamato:
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”.
Non v'è dubbio che siffatta pronuncia impone all'attore che agisce per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del debitore di provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, avendola precedentemente allegata in fatto.
La ratio delle differenti attività dell'allegare e del provare, nel rispetto del principio del contraddittorio, risiede - invero - nella necessità di consentire la delimitazione del thema decidendum a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa di chi è chiamato a resistere in giudizio.
Onere del creditore - pertanto - è provare la “fonte” del diritto azionato mediante allegazioni preventive in fatto che rivestano il carattere della specificità e della chiarezza, dal momento che l'accertamento in fatto costituisce un momento imprescindibile del procedimento giudiziale che - proprio quanto al fatto - riveste anche carattere probatorio consentendo di individuare gli elementi costitutivi della domanda ed il possibile oggetto della contestazione (v. Cass. sez. III, 22 settembre
2017 n. 22055 e Cass. sez. III, 21 giugno 2016 n. 12748).
Diversamente opinando, si finirebbe per sostenere che sia consentito all'attore di “sostituire”
l'allegazione in fatto “con” la produzione documentale, così da legittimare un complesso processo interpretativo, affidato alla controparte oltreché al Giudice, mirato alla ricerca della correlazione fra documenti prodotti e fatti che con quelli si intenderebbe dimostrare.
D'altro canto, un documento è utile a dare “conferma” di un'affermazione in fatto, non potendo evidentemente considerarsi idonea la sua produzione a “generare” quel fatto.
8 Logica conseguenza è il dovere di chi agisce in giudizio di esporre chiaramente le proprie ragioni fattuali e - solo dopo - di collegarle alle prove che le sostengono.
Gli elementi costitutivi della domanda - allora - devono trovare puntuale formulazione nell'atto introduttivo del giudizio, escludendosi la funzione “integrativa” delle produzioni documentali rispetto ad una domanda priva di specificità (v. Cass. Civ. ordinanza 08 febbraio 2018 n. 3022).
Il carattere fondamentale ed indispensabile dell'allegazione, intesa come attività attraverso cui il soggetto agente introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza a corredo della proposta domanda, si giustifica in quanto, ai fini dell'accertamento - in fatto e diritto - del diritto sostanziale alla stessa sotteso, l'oggetto della pretesa azionata deve essere identificato non in maniera generica, bensì compiutamente.
Conformemente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è espressa in molteplici occasioni la successiva giurisprudenza di legittimità, dando rilievo e rimarcando l'indispensabilità dell'allegazione, quale presupposto imprescindibile per l'accertamento dei fatti e per l'esercizio del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. sez. III, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. III, 21 aprile 2003 n.
2647, Cass. sez. I, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. III, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. II, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. I, 3 luglio 2009 n. 15677,
Cass. sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. I, 15 luglio 2011 n. 15659, Cass. sez. III, 20 gennaio
2015 n. 826 e Cass. ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
D. Tutto ciò considerato, atteso che la produzione di un documento in giudizio non può mai sostituire la mancata allegazione puntuale dei fatti che quel documento mira a provare, questo Collegio reputa corretto affermare in termini assorbenti, conformemente a quanto deciso dal Tribunale di Verona, che
non ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, dal momento che non ha Parte_1 sufficientemente dedotto in merito alla fonte negoziale del credito azionato verso . CP_1
L'odierno appellante si è limitato a produrre:
- fattura del 2006 di beni strumentali emessa dal fornitore a nome di un soggetto giuridico diverso (v. ditta individuale Engineering del medesimo;
Pt_1
- due distinte di pagamento eseguito da un terzo (v. Mytym Srl) a favore di soggetto terzo (v.
OT);
- scambi di mail con un terzo (v. OT);
- una sola mail con la non strettamente afferente all'oggetto del contendere. CP_1
D'altro canto, occorre evidenziare che le istanze istruttorie reiterate da in II Grado non Pt_1 possono essere accolte perché generiche nella loro formulazione, non essendo sufficientemente circostanziate ed attinenti agli aspetti fattuali ed alle questioni giuridiche da cui dipende la definizione
9 della controversia, e perché troppo carenti, in quanto richiederebbero anche pregnanti riscontri documentali.
E. Va rimarcato - in linea generale - che qualsiasi documento offerto a sostegno di un fatto mai allegato
è processualmente irrilevante e non può trovare considerazione da parte del Giudice ai fini della decisione.
Allo stesso modo, facendo corretta applicazione del principio di non contestazione, ovvero riconoscendo la sua stretta dipendenza da una corretta allegazione, non sarebbe possibile alcuna considerazione sull'assolvimento o meno dell'onere imposto al debitore di eccepire specificamente i fatti estintivi dell'obbligazione; difatti, giammai avrebbe potuto eccepire alcunché in CP_1 ordine a fatti mai entrati nel giudizio poiché non allegati da . Parte_1
L'onere di “specifica contestazione” gravante sul debitore - onde provare fatti estintivi delle pretese creditorie - concerne solo quanto affermato dall'attore; se una parte non allega un fatto in modo chiaro e specifico, la controparte non ha nulla da contestare in concreto;
di conseguenza, il principio di non contestazione non può operare ed il fatto risulterà come mai entrato nel processo.
Nel dettaglio, con pronuncia n. 4909/2022, la Cassazione ha evidenziato:
“L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum, e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa di parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori”.
Dunque, le pretese creditorie di , in difetto di allegazione in fatto, non possono Parte_1 risultare pacificamente ammesse ovvero provate ex art. 115 c.p.c., essendo - per
contro
- infondate ed integralmente meritevoli di rigetto.
10. Non resta che confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di parte appellante verso l'appellata e si liquidano in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del petitum (v. scaglione € 5.200,01/€ 26.000,00).
P.Q.M.
10 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1.RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2.CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese di II Grado, liquidate in € 3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3.DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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