Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1138/2023, introdotta da:
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BAGNO Giulia e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“1) ai sensi dell'art 3 n. 2 lett b l 1898/1970 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a CP_3 in data 14.07.2004 tra la sig.ra ed il sig. , trascritto nel registro del Comune Controparte_1 Controparte_2 di Milano al n. 63 p. II c/2 R/2 anno 2005. 2) Disporre che i figli e siano affidati in modo esclusivo rafforzato alla madre sig.ra Per_1 Persona_2 [...]
demandando alla madre il potere di assumere autonomamente le decisioni che li riguardano anche CP_1 relativamente alla scuola, alla salute, alla residenza ed al rilascio di documenti d'identità dei minori.
3) disporre che i figli siano collocati presso la madre ove hanno la residenza;
4) disporre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei figli, che il padre possa trascorrere con loro, compatibilmente con le esigenze dei ragazzi, un week-end alternato con la madre, prelevandoli il sabato mattina sino alla domenica sera quando li riconsegnerà alla madre.
Pag. 1
[...]
6) disporre che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie relative ai figli rivalutabili annualmente in base agli indici istat.
7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa di mantenimento;
8) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di Prima procedere alla trascrizione dell'emananda CP_3 sentenza. Con il favore di spese, competenze ed onorari di causa."
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 22.05.2023, adiva il Tribunale di Novara Controparte_1 per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Castano Primo (MI) in data 14.07.2004 con atto trascritto nei registri del Comune di Milano alla Parte Controparte_2
II - nr. 63, serie c, anno 2005. Dall'unione tra le parti nascevano i figli in data 08.09.2005, , in data 03.01.2008 Per_3 Per_1
e dopo la separazione nasceva , in data 05.03.2012. Per_2
Con decreto di omologa n. 24145/2008 pubblicato il 26.11.2009, il Tribunale di Milano pronunciava la separazione personale dei coniugi, alle seguenti conclusioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati alla madre per Per_3 Per_1 curare la crescita e l'educazione. Il padre potrà tenere con sé i figli 3 sabati al mese dalle ore 14:00 alle ore 18:00, recandosi a prelevarli e riportarli presso l'abitazione della madre. 3) ogni mese anticipatamente entro il giorno 5 corrisponderà ad l'importo di € 300,00 per ciascuno dei figli e quindi complessivamente € Controparte_1
600,00 quale concorso per il mantenimento e l'istruzione dei figli. Detto importo ogni anno a gennaio sarà rivalutato secondo gli indici istat. 4) rimborserà alla moglie la metà delle spese mediche, farmaceutiche Controparte_2 scolastiche e para scolastiche relative ai figli concordate e documentate. 5) i coniugi sin da ora si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei passaporti 6) spese di causa compensate” Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L.898/70. Rappresentava, altresì, ome il resistente fosse, di fatto, resosi irreperibile non CP_1 frequentando più i figli. Ancora, il on provvedeva, se non saltuariamente, a versare CP_2 quanto previsto a titolo di mantenimento in favore dei figli. Parte ricorrente chiedeva, dunque, l'affido super esclusivo dei minori e . Per_1 Per_2
Quanto alle proprie condizioni economiche, rappresentava di percepire una CP_1 retribuzione di circa €500,00/600,00 mensili. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 21.11.2023, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente.
Pag. 2 nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “Il padre vede i suoi figli Controparte_1 solo ogni tanto;
sono passati due anni ed è venuto a trovarmi, poi è passato un anno ed è tornato;
i grandi non hanno rapporto con lui, lo hanno bloccato e non vogliono più vederlo nè sentirlo. Non mi versa quasi niente, mi ha versato pochissimo come ha detto il mio avvocato nell'atto; lui mi ha bloccato al telefono, non ho più nessun rapporto con lui, adesso ho anche il problema di aggiornare i passaporti;
io vorrei contattarlo, ma non riesco perché lui mi ha bloccata, l'ho detto anche ai Carabinieri e mi hanno detto di parlarne con l'avvocato; non so neanche dove vive, io non so niente di lui;
dovremmo parlare quanto meno per i figli, almeno finché sono minorenni e invece non posso farlo”.
* All'udienza del 12.03.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di . Controparte_2
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 7 agosto 2024, il Giudice ha disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, relativamente al collocamento e al diritto di visita del padre ha confermato le statuizioni previste nel decreto di omologa della separazione. Ha disposto un mantenimento diretto da parte del padre di uro 795,00 (265,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie Ha, altresì, disposto l'audizione dei minori e . Per_1 Per_2
* All'udienza del 27.11.2024 il Giudice ha proceduto all'ascolto dei minori. ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...]. Abito a Bellinzago novarese, Controparte_4 vivo con la mamma e i miei due fratelli. I miei fratelli hanno 12 il più piccolo e il più grande 19. Attualmente sto facendo un corso di metalmeccanica e mi trovo bene. La nostra casa è un po' piccola, siamo in quattro e siamo un po' stretti. La situazione a casa è buona, vado d'accordo con i miei fratelli e con la mamma. La mamma non mi sta più tanto addosso come prima, non posso dire niente. La mamma lavora ma fa fatica da sola. Vorrei che PA ci aiutasse economicamente. Io non vorrei vivere in alternanza tra il PA e la mamma, mi farebbe piacere vederlo ogni tanto. Quando lo chiamavo non mi rispondeva. Due o tre settimane fa circa mentre parlavo al telefono con mia mamma e vicino a lei c'era mio padre, mi è scappata qualche parola e da lì abbiamo litigato. Prima di questo litigio io e mio padre ci vedevamo saltuariamente, più che altro quando voleva lui. Se io avevo bisogno e lo cercavo lui non c'era. Solo poche volte sono andato a casa sua a dormire era più facile che ci vedessimo per mangiare qualcosa insieme.
Dopo questo litigio non l'ho più sentito;
ho provato a chiamarlo un paio di volte ma non mi ha mai risposto. Ho provato a chiamarlo anche dal telefono di mia mamma e di mio fratello ma non ho ricevuto risposta. Mio padre non vive più con noi da qualche anno e da quando se ne è andato è sempre stato assente. Per quello che faceva lui poteva tranquillamente farlo mia mamma da sola. Da quello che so l'aiuto economico che dà a mia mamma dipende da quando ha voglia lui. Io gli ho detto che visto che ha fatto tre figli non può comportarsi così. Ormai sono cresciuto come se non avessi un padre. Io vorrei solo che i miei genitori riuscissero ad andare d'accordo. Io ho provato in tutti i modi a parlare con mio padre e lui mi risponde sempre “sì, si vediamo” ma alla fine è sempre la mamma a trovare una soluzione. Per un periodo mio padre ha bloccato sul telefono mia madre e quindi per parlarci le davo il mio. Mio padre prende sempre tempo per dare una mano a noi economicamente.” ha dichiarato: “sono nato il [...], abito a Bellinzago novarese. Vivo con i Persona_2 due miei fratelli e la mamma. Faccio la terza media a Bellinzago novarese. Non ho ancora deciso cosa fare l'anno prossimo. Vado d'accordo con i miei fratelli, studiano entrambi. Con la mamma ho un buon rapporto, la mamma è severa il giusto. Il PA non vive con noi da un po' di anni, io avevo circa 7/8 anni. Qualche volta vedo PA, non con regolarità quando capita. So dove vive mio PA, ogni tanto vado a dormire da lui soprattutto durante le vacanze. Io ho il telefono da circa due mesi e per ora non l'ho ancora sentito. L'ultima volta che l'ho visto è stato circa due
Pag. 3 settimane fa, mi ha comprato dei vestiti. Mi sembra che mio padre, mia madre e i miei fratelli vadano d'accordo. Mi piacerebbe stare di più con lui”.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente nonché dall'estratto contributivo relativo al contumace, acquisito. Tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con provvedimento di omologa del 26.11.2009 n. 24145/2008 emesso dal Tribunale di Milano. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 4 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Pag. 5 Nel caso di specie, quanto alla figura paterna è emerso, sia dal ricorso che, soprattutto, dalle dichiarazioni dei minori e dalla relazione dei Servizi Sociali, come non Controparte_2 mantenga alcun serio ed apprezzabile contatto con i minori, limitandosi a sporadiche telefonate ed incontri quasi casuali. Ancora, non risulta come il resistente, che neppure si è costituito in giudizio, si sia mai interessato, né da un punto di vista spirituale che materiale, alla vita dei minori, contribuendo al loro mantenimento solo occasionalmente. Deve, poi, evidenziarsi che la circostanza che il padre ha arbitrariamente interrotto i contatti sia con i minori che con la madre, pregiudicando così i figli, nella loro crescita, e la madre nella gestione degli stessi, ad esempio ostacolando il rinnovo dei documenti della prole. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra i minori e la madre, la quale è in grado di prendersi pienamente cura dei figli in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato i figli verso forme di rifiuto padre. Sulla scorta di quanto sopra il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che debba essere disposto l'affido super esclusivo dei minori e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la ricorrente. Ed invero, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori e contrario al loro interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali. Per quanto concerne gli incontri tra il padre ed i figli, allo stato, tenuto conto delle dichiarazioni dei minori e della circostanza che il padre ha manifestato un palese disinteresse nei confronti dei figli minorenni, non si ritiene opportuno una regolamentazione dettagliata del diritto di visita paterno;
potrà incontrare i minori liberamente, previo accordo tra i genitori. Controparte_2
Ovviamente quanto sopra presuppone che il resistente riprenda volontariamente i contatti con i propri figli.
5. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli minorenni della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, tenuto conto del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali emerge chiaramente la disparità reddituale tra le parti. Ed invero, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento in favore dei figli avanzata da parte ricorrente debba essere accolta. Dalle produzioni in atti, risulta che parte ricorrente ha un reddito di €500,00/600,00 mensili. Ancora, dalle sue dichiarazioni dei redditi emergono, per l'anno 2022, un reddito lordo di € 400,00, per l'anno 2023 di € 600,00. Dall'estratto contributivo acquisito, risulta, invece, che parte resistente svolga attività lavorativa con regolarità. Per il 2023 risulta erogata una retribuzione mensile di € 2.350,00 circa.
Pag. 6 Inoltre, il padre non ha alcun onere di contribuzione diretta nei confronti dei figli, che non vede e i quali non pernottano presso di lui. Deve, dunque, evidenziarsi come la ricorrente si faccia interamente cura del mantenimento dei figli, per il quale il padre non contribuisce né in forma diretta né indiretta. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, lo stesso non risulta svolgere attività lavorativa;
dalle dichiarazioni dei fratelli risulta come lo stesso stia studiando. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età dei figli, le esigenze presumibili degli stessi e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento della prole gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 267,00 per ciascun figlio e così per complessivi € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Giova, peraltro, evidenziare come già in sede di separazione era previsto un contributo al mantenimento dell'importo di € 300,00 per ciascun figlio, importo che, considerato l'aumento ISTAT, sarebbe oggi superiore a quanto richiesto dalla ricorrente. Stante l'affidamento super esclusivo dei minori, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Castano Primo (MI) in data 14.07.2004 da atto trascritto nei registri del Controparte_1 Controparte_2
Comune di Milano alla Parte II - nr. 63, serie c, anno 2005.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. affida in via super esclusiva e alla madre Controparte_4 Persona_2 [...] con collocamento presso la stessa, prevedendo che le decisioni di cui CP_1 all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano assunte dal genitore affidatario senza il coinvolgimento dell'altro;
5. dispone che possa vedere e frequentare i figli minori liberamente, Controparte_2 previo accordo tra i genitori;
6. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno Controparte_2 Controparte_1 di mantenimento per i figli e , minorenni, e maggiorenne ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, l'importo di 800,00 € complessivi mensili (pari ad € 267,00 €) con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
Pag. 7 7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
8. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
9. condanna a versare a le spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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