Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23893 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15110/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15110 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Garibaldi 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) della legge n.91/92, emesso dal Ministero dell’Interno in data 4.7.2019 e notificato in data 24.09.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa IE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato in data 28 agosto 2014 istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, in qualità di figlio adottato da cittadino italiano.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. a luglio 2019 “ visti gli atti istruttori ” ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza della richiedente.
Avverso il diniego insorge l’interessata con l’odierno strumento di gravame, con cui eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai vizi di carenza di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità della motivazione.
Approssimandosi l’udienza di discussione del merito, il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento.
Con ordinanza collegiale n. 9044/2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della p.a. per acquisire elementi informativi di maggiore dettaglio circa i motivi ostativi sottesi all’avversato provvedimento di diniego nonché il certificato dei carichi pendenti e il certificato giudiziale anche da parte dell’amministrazione. Parte resistente ha ottemperato in data 24 settembre 2025.
Il ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 8 ottobre 2025.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di istruttoria per omissione delle opportune verifiche in ordine ai pregiudizi penali contestati con il provvedimento avversato.
In particolare, essendo il provvedimento impugnato motivato per relationem , solo dall’esame degli atti del fascicolo del procedimento (informativa della Questura competente del 9 marzo 2015 e preavviso di rigetto del 30 gennaio 2019) è stato possibile stabilire che nel corso del procedimento istruttorio sono emersi a carico del richiedente i seguenti elementi di controindicazione di carattere penale:
- varie segnalazioni di querela per lesioni e maltrattamenti;
- segnalazione per violazione amministrativa e per uso stupefacenti e segnalazione per false dichiarazioni sull’identità personale.
In proposito, il Collegio rileva, in primo luogo, sul piano della puntualità e completezza dell’istruttoria condotta, che la p.a. ha assunto la determinazione finale circa la domanda di cittadinanza senza raccogliere elementi informativi aggiornati, basando il provvedimento di diniego del 4 luglio 2019 esclusivamente su quanto desumibile dal suddetto rapporto informativo del 9 marzo 2015, risalente a quasi quattro anni prima.
Questa circostanza sembra confermata dalla produzione documentale effettuata dalla p.a. effettuata dalla p.a in data 24 settembre 2025 in ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. 9044/2025, visto che i certificati penali depositati recano tutti la data del 23 settembre 2025, ciò che induce a ritenere, in mancanza di elementi probatori contrari, che non fossero stati acquisiti al procedimento concessorio il certificato dei carichi pendenti e il certificato giudiziale del richiedente. D’altronde, solo nel corso del presente giudizio e per la prima volta ha contestato, con la relazione 42961 del 24 settembre 2025, un pregiudizio penale del ricorrente (identificato con altro codice fiscale) emergente dal certificato giudiziale. Si tratta di una condanna in primo grado dell’08.01.2019 per il reato di cui all’art. 496 c.p. ( falsa dichiarazione sull’identità propria ), che, tenuto conto dell’acquisizione postuma, non può influenzare il sindacato sulla legittimità del decreto di diniego impugnato.
Il quadro testé delineato rileva un difetto di istruttoria che si riverbera anche sul piano della motivazione che sarebbe carente sotto il profilo della mancata indicazione nell’impugnato provvedimento di diniego dei motivi per cui è stato ritenuto determinante ai fini del diniego dello status la sussistenza di mere segnalazioni di condotte illecite, anche avente carattere amministrativo, non contestualizzate (non viene indicato il luogo e il tempo dei fatti addebitati) e contestate in maniera generica, non emergendo, dall’esame degli atti di causa, elementi di dettaglio sulle specifiche condotte tenute e sugli eventuali sviluppi sul piano penale.
In proposito, giova evidenziare peraltro che, nel caso di segnalazioni o notizie di reato, anche se il comportamento posto in essere può in ogni caso rilevare come fatto storico e come indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, tuttavia è necessario che “l’amministrazione indichi in modo puntuale ed articolato le ragioni per cui tale condotta è ritenuta decisiva per il diniego della cittadinanza. La comunicazione di notizia di reato, posta a base del diniego nel provvedimento impugnato, non rappresenta un accertamento compiuto da parte dell’autorità giudiziaria competente, così come non risulta avvenuto da parte di quest’ultima l’accertamento della violazione delle norme penali. Pur dinanzi all’autorevole comunicazione dell’autorità di polizia occorre, dunque, che la motivazione del provvedimento indichi in modo puntuale e dettagliato le ragioni per cui la condotta rilevata costituisca motivo ostativo della concessione della cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. III, n. 713/2022).
Orbene, la p.a., pur a fronte degli elementi evidenziati, che avrebbero imposto una maggiore ampiezza e profondità nell’assolvere all’obbligo di motivazione, si è, al contrario, limitata ad un mero rinvio alle risultanze emerse nel corso del procedimento (“ visti gli atti istruttori ”).
Gli aspetti evidenziati gettano un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, pur nella consapevolezza che, al cospetto di condotte penalmente rilevanti è consentito attribuire, in linea con la costante giurisprudenza, rilevanza anche a mere segnalazioni, ove particolarmente gravi ed indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme, da parte dell’autorità procedente, che tuttavia è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi: in dette circostanze, l’Amministrazione, oltre ad assicurare una istruttoria completa, da cui risultino anche gli eventuali esiti processuali della vicenda, deve procedere alla ponderazione delle circostanze del caso concreto, con particolare riguardo alla gravità della vicenda penale e all’effettiva pericolosità dell’istante, le quali, anche se non vincolano la determinazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità nell’individuazione dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell’autorità procedente.
In tali termini si è espresso di recente in relazione ad una fattispecie analoga il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 6791/2023: “ da confermare è il principio per cui l’Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque «rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale)» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022).
Tuttavia … in tali evenienze, è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello “status illesae dignitatis” morale e civile richiesto nel soggetto richiedente. ”).
In altri termini, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria, con conseguenze sul piano della motivazione del provvedimento adottato, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
Tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IC | RI IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.