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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 910/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.4.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.9.1985, con il patrocinio dell'avv. CIVATI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Mulini Grassi n. 3, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 31.5.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 9 Per parte ricorrente: (cfr. note di p.c. depositate in data 18.2.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via istruttoria, ove occorrer possa:
- in attuazione dei propri poteri d'ufficio ex art. 473 bis n. 44 c.p.c., assumere sommarie informazioni da parte delle persone indicate in atti, disporre la valutazione delle competenze genitoriali del padre da parte dei Servizi Sociali;
- tenere in considerazione ex art. 473 bis 18 e art. 116 c.p.c. l'omessa produzione documentale da parte del padre;
- ordinare ex artt. 210 e 421 c.p.c. all'azienda Parasacchi S.r.l. di GI con Santo Stefano,
Via per Solbiate Arno, 71 la produzione o l'esibizione di ogni documento relativo al rapporto di lavoro con il signor Controparte_1
- giusto quanto disposto dall'art. 473-bis 12 cpc, ove la documentazione prodotta non sia ritenuta sufficiente, disporre prova orale sui seguiti capitoli di prova:
1) vero che fino al giugno 2024 la ricorrente le aveva riferito più volte che il signor CP_1
si era rifiutato di firmare la richiesta di contributo Misura B1 - Contributo per Disabili
[...]
gravissimi ex D.G.R N° XII/1669/2023 e s.m.i., necessaria per accedere alle terapie prescritte per il minore;
2) vero che il signor non ha mai partecipato alle terapie a cui si sottoponeva Controparte_1
Per il figlio presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) LA NUOVA
LL di Varese né richiedeva informazioni agli operatori che lo avevano in cura;
3) vero che gli operatori del Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) LA
NUOVA LL di Varese suggerivano alla ricorrente di agire in giudizio per ottenere maggiore collaborazione del padre del minore nelle sue cure;
Teste: assistente sociale presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Testimone_1
Semiresidenziale (CTRS) LA NUOVA LL di Varese.
Nel merito:
a) disporre l'affidamento super-esclusivo ex art. 337 quater – 3^ comma – c.civ del minore
(nato a [...] il [...]) alla ricorrente, riservando alla Persona_2
stessa le decisioni di maggior interesse per il figlio – quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, con collocazione e domiciliazione presso la madre;
pagina 2 di 9 b) in subordine, disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater – 2^ comma – c.civ del minore alla ricorrente;
Persona_2
c) in ordine al regime di visita e di incontri tra il minore e il padre disporre visite settimanali nell'esclusivo interesse del minore in quanto a tempi, durata e modalità senza possibilità di pernottamento presso il domicilio dello stesso;
d) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione, entro il giorno 10 a far tempo dal corrente mese di marzo 2024, di una somma mensile che il Tribunale riterrà congrua, e comunque non inferiore a € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat;
e) disporre che il signor concorra, sempre a favore del figlio minore, alle Controparte_1
spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente come da Linee Guida CNF adottate da questo Tribunale;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
g) pronuncia immediatamente esecutiva.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore nato a [...] il [...]; ha chiesto di disporre Persona_2
l'affidamento super-esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno con frequenza settimanale senza pernotto e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% di spese straordinarie.
Ha dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il da cui è nato Controparte_1
il figlio (Varese, 13.1.2015), al quale è stato diagnosticato un disturbo dello spettro Per_2 autistico che ne ha comportato l'accertamento di invalidità. Dopo un periodo di serenità, il rapporto tra i conviventi ha iniziato a deteriorarsi fino alla sua conclusione nel mese di agosto pagina 3 di 9 2015. Il padre non vede dal mese di ottobre 2022 e non ha mai mostrato interesse a Per_2
frequentarlo; tale atteggiamento paterno ha costretto la ricorrente a rivolgersi al suo legale nel mese di novembre 2022 al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di un percorso di psicomotricità presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) La Nuova
Brunella di Varese nell'interesse del figlio, il quale aveva necessità di sottoporsi a visite bimensili (attualmente sospese in quanto, per la gravità delle condizioni di salute di Per_2
il percorso dovrebbe continuare in sede ospedaliera). La ricorrente ha dedotto che il disinteresse del padre è evidente non solo riguardo alla cura del figlio, soprattutto connessa alla sua grave condizione patologica – di cui si è fatta carico unicamente la madre -, ma anche rispetto al suo mantenimento;
il padre ha altresì omesso di rispondere all'invito a sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, ritirato a mani da parte del resistente in data 14.5.2024, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 24.9.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice, sentita la parte ricorrente e constatata la regolarità della notificazione al resistente, dichiarava la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza del 24.9.202, il giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“In via temporanea ed urgente:
1. affida, in via esclusiva, (13.01.2015) alla madre Persona_2 [...]
; Parte_1
2. dispone il collocamento del minore presso la madre;
Persona_2
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Persona_2
solo ove lo stesso mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e
[...]
continuativo con il minore, compatibilmente con la volontà del figlio medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
minore, mediante versamento, con decorrenza dalla domanda, entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese in favore della madre di una somma di euro 250,00, Parte_1
pagina 4 di 9 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018;
In via istruttoria:
5. richiede all'Agenzia delle Entrate di Varese informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva, relativa al periodo 2021-2023, di Controparte_1
(C.F. , nato a [...]- Ghana il 2.04.1972, residente in [...]con Orago, C.F._2
Via Montebianco, n. 5, invitando i predetti enti a fornire tali informazioni in forma scritta, eventualmente corredate dalla relativa documentazione, entro il 30.11.2024;
6. rigetta le altre istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata il
3.09.2024; inoltre:
7. fissa nuova udienza al 18.12.2024, ore 10.30 per la verifica della documentazione acquisita da parte degli enti interpellati.”
In data 2.10.2024 e 13.11.2024 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'estratto conto previdenziale Inps.
All'udienza del 18.2.2024 il giudice relatore, preso atto dell'informativa trasmessa dagli Enti richiesti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione in data 22.4.2025, assegnando alle parti termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi. Letta
l'istanza in data 15.4.2025 di parte ricorrente, il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 28.4.2025 il giudice relatore, viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 18.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
pagina 5 di 9 In merito alle determinazioni da assumere in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (Varese, 13.1.2015), la domanda di Per_2
affidamento super esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle allegazioni svolte da parte ricorrente, emerge che la figura materna ha sempre rappresentato il principale punto di riferimento per del quale si è sempre presa cura Per_2
con costanza e affetto. è affetto da un disturbo dello spettro acustico che ne ha Per_2 comportato l'accertamento di invalidità totale (cfr. doc. 3 e 3bis di parte ricorrente), per cui necessita di una peculiare assistenza. La madre ha sempre supportato e assistito il figlio in ragione delle sue delicate condizioni di salute, attivandosi per avviare gli interventi sanitari necessari all'interesse del medesimo. Pertanto, deve essere formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale di nei confronti della quale non sono emersi Parte_1 motivi ostativi all'attribuzione della piena responsabilità genitoriale, essendo la stessa pienamente capace di gestire le esigenze e i bisogni del figlio minore.
Quanto alla figura paterna, dalle deduzioni della parte ricorrente emerge il disinteresse di
[...]
nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo che da quello CP_1 materiale. La signora sentita all'udienza del 24.9.2024, ha riferito che: “il padre non Parte_1
Per Per vede praticamente da sempre, nel senso che noi già non stavamo più insieme quando è nato e lui ogni tanto veniva a trovarlo a casa nostra ma poi stava mesi senza vederlo, eccetto che per tre mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019 quando lui ci ha ospitati entrambi presso casa sua tra novembre 2018 e febbraio 2019 poi io sono tornata per qualche tempo in Costa d'Avorio avendo dei problemi collegati alla mia soluzione abitativa. […] Voglio precisare inoltre che in quel Per periodo mi sono sempre e comunque occupata io di Mai lui”. Il disinteresse di CP_1
nei confronti del minore trova conferma anche nel suo comportamento processuale, in
[...]
quanto, nonostante la notifica del ricorso introduttivo sia stata perfezionata mediante consegna a mani proprie, il resistente scelto di non costituirsi, intendendo dunque non contrastare le domande di parte ricorrente;
inoltre, all'udienza del 18.12.2024 la ricorrente ha dato atto che, nonostante l'ordinanza del 24.9.2024 contente i provvedimenti temporanei e urgenti fosse stata regolarmente tramessa al resistente a mezzo raccomandata, quest'ultimo non ha adempiuto alle prescrizioni relative al mantenimento del minore.
pagina 6 di 9 In tale contesto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza presso la stessa, attribuendo Per_2
alla signora la facoltà di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, nonché per l'espletamento delle pratiche amministrative incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Quanto al regime di frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo mostri una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con la volontà del minore medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, gli incontri potranno avvenire, a cadenza settimanale, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento del figlio minore giova Per_2
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e impossibilitata a reperire un'occupazione per via dell'orario scolastico ridotto del figlio;
percepisce una pensione di reversibilità come coniuge superstite del sig. pari ad euro 670,00 al mese, oltre circa euro 470,00 al mese a CP_2
titolo di assegno unico universale per entrambi i figli con lei conviventi, e Per_2 CP_3
(quest'ultimo nato dal matrimonio con il sig. ed euro 500,00 a titolo di indennità di
[...] CP_2
accompagnamento per il figlio (cfr. docc. 17-28); vive con entrambi i figli in un Per_2
immobile in locazione per cui corrisponde euro 732,50 al mese (cfr. doc. 7), è gravata da una cessione del quinto con scadenza a luglio 2028 per cui mensilmente corrisponde euro 153,00 (cfr.
pagina 7 di 9 doc. 10) e da un finanziamento con scadenza al 2033 per cui versa un rateo di euro 289,00 al mese (cfr. doc. 11).
Quanto al resistente, dalle allegazioni di parte ricorrente, poi confermate dall'acquisizione dell'estratto conto previdenziale INPS, risulta che è impiegato dal 1997 Controparte_1 presso un'azienda di GI (Parasacchi S.r.l.); dalla documentazione acquisita risulta che lo stesso aver percepito un reddito lordo di euro 26.996,00 nell'anno 2021, di euro 25.837,00 nell'anno 2022 e di euro 24.494,00 nell'anno 2023 (cfr. certificato situazione reddituale Agenzia delle Entrate depositato in atti il 2.10.2024); dall'estratto conto previdenziale INPS risulta aver percepito un reddito pari ad euro 19.125,00 dall'1.1.2024 al 30.9.2024 ed euro 95,00 nel medesimo periodo a titolo di cassa integrazione (cfr. documentazione depositata in atti in data
13.11.2024).
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto altresì conto dell'età del figlio minore e delle esigenze correlate alla sua età, oltre che a quelle relative alle sue condizioni di salute, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il Per_2
versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale spettante per il figlio continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario del minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del procedimento e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, che non ha inteso contrastare le avverse istanze, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
pagina 8 di 9 1) il figlio minore , nato il [...], in [...] Pt_2 Persona_2
esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione del figlio minore, nonché per l'espletamento delle pratiche amministrative incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
2) DISPONE che le frequentazioni del figlio minore con il padre, nel caso in cui quest'ultimo mostri una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio e compatibilmente con la volontà del minore medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, potranno avvenire tramite incontri, a cadenza settimanale, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla madre;
Parte_1
4) Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.4.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.9.1985, con il patrocinio dell'avv. CIVATI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Mulini Grassi n. 3, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 31.5.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 9 Per parte ricorrente: (cfr. note di p.c. depositate in data 18.2.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via istruttoria, ove occorrer possa:
- in attuazione dei propri poteri d'ufficio ex art. 473 bis n. 44 c.p.c., assumere sommarie informazioni da parte delle persone indicate in atti, disporre la valutazione delle competenze genitoriali del padre da parte dei Servizi Sociali;
- tenere in considerazione ex art. 473 bis 18 e art. 116 c.p.c. l'omessa produzione documentale da parte del padre;
- ordinare ex artt. 210 e 421 c.p.c. all'azienda Parasacchi S.r.l. di GI con Santo Stefano,
Via per Solbiate Arno, 71 la produzione o l'esibizione di ogni documento relativo al rapporto di lavoro con il signor Controparte_1
- giusto quanto disposto dall'art. 473-bis 12 cpc, ove la documentazione prodotta non sia ritenuta sufficiente, disporre prova orale sui seguiti capitoli di prova:
1) vero che fino al giugno 2024 la ricorrente le aveva riferito più volte che il signor CP_1
si era rifiutato di firmare la richiesta di contributo Misura B1 - Contributo per Disabili
[...]
gravissimi ex D.G.R N° XII/1669/2023 e s.m.i., necessaria per accedere alle terapie prescritte per il minore;
2) vero che il signor non ha mai partecipato alle terapie a cui si sottoponeva Controparte_1
Per il figlio presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) LA NUOVA
LL di Varese né richiedeva informazioni agli operatori che lo avevano in cura;
3) vero che gli operatori del Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) LA
NUOVA LL di Varese suggerivano alla ricorrente di agire in giudizio per ottenere maggiore collaborazione del padre del minore nelle sue cure;
Teste: assistente sociale presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Testimone_1
Semiresidenziale (CTRS) LA NUOVA LL di Varese.
Nel merito:
a) disporre l'affidamento super-esclusivo ex art. 337 quater – 3^ comma – c.civ del minore
(nato a [...] il [...]) alla ricorrente, riservando alla Persona_2
stessa le decisioni di maggior interesse per il figlio – quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, con collocazione e domiciliazione presso la madre;
pagina 2 di 9 b) in subordine, disporre l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater – 2^ comma – c.civ del minore alla ricorrente;
Persona_2
c) in ordine al regime di visita e di incontri tra il minore e il padre disporre visite settimanali nell'esclusivo interesse del minore in quanto a tempi, durata e modalità senza possibilità di pernottamento presso il domicilio dello stesso;
d) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione, entro il giorno 10 a far tempo dal corrente mese di marzo 2024, di una somma mensile che il Tribunale riterrà congrua, e comunque non inferiore a € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat;
e) disporre che il signor concorra, sempre a favore del figlio minore, alle Controparte_1
spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente come da Linee Guida CNF adottate da questo Tribunale;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
g) pronuncia immediatamente esecutiva.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore nato a [...] il [...]; ha chiesto di disporre Persona_2
l'affidamento super-esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno con frequenza settimanale senza pernotto e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% di spese straordinarie.
Ha dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il da cui è nato Controparte_1
il figlio (Varese, 13.1.2015), al quale è stato diagnosticato un disturbo dello spettro Per_2 autistico che ne ha comportato l'accertamento di invalidità. Dopo un periodo di serenità, il rapporto tra i conviventi ha iniziato a deteriorarsi fino alla sua conclusione nel mese di agosto pagina 3 di 9 2015. Il padre non vede dal mese di ottobre 2022 e non ha mai mostrato interesse a Per_2
frequentarlo; tale atteggiamento paterno ha costretto la ricorrente a rivolgersi al suo legale nel mese di novembre 2022 al fine di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di un percorso di psicomotricità presso il Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) La Nuova
Brunella di Varese nell'interesse del figlio, il quale aveva necessità di sottoporsi a visite bimensili (attualmente sospese in quanto, per la gravità delle condizioni di salute di Per_2
il percorso dovrebbe continuare in sede ospedaliera). La ricorrente ha dedotto che il disinteresse del padre è evidente non solo riguardo alla cura del figlio, soprattutto connessa alla sua grave condizione patologica – di cui si è fatta carico unicamente la madre -, ma anche rispetto al suo mantenimento;
il padre ha altresì omesso di rispondere all'invito a sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, ritirato a mani da parte del resistente in data 14.5.2024, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 24.9.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice, sentita la parte ricorrente e constatata la regolarità della notificazione al resistente, dichiarava la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza del 24.9.202, il giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“In via temporanea ed urgente:
1. affida, in via esclusiva, (13.01.2015) alla madre Persona_2 [...]
; Parte_1
2. dispone il collocamento del minore presso la madre;
Persona_2
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 Persona_2
solo ove lo stesso mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e
[...]
continuativo con il minore, compatibilmente con la volontà del figlio medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
minore, mediante versamento, con decorrenza dalla domanda, entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese in favore della madre di una somma di euro 250,00, Parte_1
pagina 4 di 9 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi), oltre al 50% di spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Varese del 1.02.2018;
In via istruttoria:
5. richiede all'Agenzia delle Entrate di Varese informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Centro Direzionale di Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva, relativa al periodo 2021-2023, di Controparte_1
(C.F. , nato a [...]- Ghana il 2.04.1972, residente in [...]con Orago, C.F._2
Via Montebianco, n. 5, invitando i predetti enti a fornire tali informazioni in forma scritta, eventualmente corredate dalla relativa documentazione, entro il 30.11.2024;
6. rigetta le altre istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata il
3.09.2024; inoltre:
7. fissa nuova udienza al 18.12.2024, ore 10.30 per la verifica della documentazione acquisita da parte degli enti interpellati.”
In data 2.10.2024 e 13.11.2024 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, la certificazione della situazione reddituale del convenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'estratto conto previdenziale Inps.
All'udienza del 18.2.2024 il giudice relatore, preso atto dell'informativa trasmessa dagli Enti richiesti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione in data 22.4.2025, assegnando alle parti termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi. Letta
l'istanza in data 15.4.2025 di parte ricorrente, il giudice disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 28.4.2025 il giudice relatore, viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 18.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
pagina 5 di 9 In merito alle determinazioni da assumere in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (Varese, 13.1.2015), la domanda di Per_2
affidamento super esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle allegazioni svolte da parte ricorrente, emerge che la figura materna ha sempre rappresentato il principale punto di riferimento per del quale si è sempre presa cura Per_2
con costanza e affetto. è affetto da un disturbo dello spettro acustico che ne ha Per_2 comportato l'accertamento di invalidità totale (cfr. doc. 3 e 3bis di parte ricorrente), per cui necessita di una peculiare assistenza. La madre ha sempre supportato e assistito il figlio in ragione delle sue delicate condizioni di salute, attivandosi per avviare gli interventi sanitari necessari all'interesse del medesimo. Pertanto, deve essere formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale di nei confronti della quale non sono emersi Parte_1 motivi ostativi all'attribuzione della piena responsabilità genitoriale, essendo la stessa pienamente capace di gestire le esigenze e i bisogni del figlio minore.
Quanto alla figura paterna, dalle deduzioni della parte ricorrente emerge il disinteresse di
[...]
nei confronti del figlio minore, sia dal punto di vista affettivo che da quello CP_1 materiale. La signora sentita all'udienza del 24.9.2024, ha riferito che: “il padre non Parte_1
Per Per vede praticamente da sempre, nel senso che noi già non stavamo più insieme quando è nato e lui ogni tanto veniva a trovarlo a casa nostra ma poi stava mesi senza vederlo, eccetto che per tre mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019 quando lui ci ha ospitati entrambi presso casa sua tra novembre 2018 e febbraio 2019 poi io sono tornata per qualche tempo in Costa d'Avorio avendo dei problemi collegati alla mia soluzione abitativa. […] Voglio precisare inoltre che in quel Per periodo mi sono sempre e comunque occupata io di Mai lui”. Il disinteresse di CP_1
nei confronti del minore trova conferma anche nel suo comportamento processuale, in
[...]
quanto, nonostante la notifica del ricorso introduttivo sia stata perfezionata mediante consegna a mani proprie, il resistente scelto di non costituirsi, intendendo dunque non contrastare le domande di parte ricorrente;
inoltre, all'udienza del 18.12.2024 la ricorrente ha dato atto che, nonostante l'ordinanza del 24.9.2024 contente i provvedimenti temporanei e urgenti fosse stata regolarmente tramessa al resistente a mezzo raccomandata, quest'ultimo non ha adempiuto alle prescrizioni relative al mantenimento del minore.
pagina 6 di 9 In tale contesto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza presso la stessa, attribuendo Per_2
alla signora la facoltà di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, nonché per l'espletamento delle pratiche amministrative incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Quanto al regime di frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo mostri una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con la volontà del minore medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, gli incontri potranno avvenire, a cadenza settimanale, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti il mantenimento del figlio minore giova Per_2
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di essere disoccupata e impossibilitata a reperire un'occupazione per via dell'orario scolastico ridotto del figlio;
percepisce una pensione di reversibilità come coniuge superstite del sig. pari ad euro 670,00 al mese, oltre circa euro 470,00 al mese a CP_2
titolo di assegno unico universale per entrambi i figli con lei conviventi, e Per_2 CP_3
(quest'ultimo nato dal matrimonio con il sig. ed euro 500,00 a titolo di indennità di
[...] CP_2
accompagnamento per il figlio (cfr. docc. 17-28); vive con entrambi i figli in un Per_2
immobile in locazione per cui corrisponde euro 732,50 al mese (cfr. doc. 7), è gravata da una cessione del quinto con scadenza a luglio 2028 per cui mensilmente corrisponde euro 153,00 (cfr.
pagina 7 di 9 doc. 10) e da un finanziamento con scadenza al 2033 per cui versa un rateo di euro 289,00 al mese (cfr. doc. 11).
Quanto al resistente, dalle allegazioni di parte ricorrente, poi confermate dall'acquisizione dell'estratto conto previdenziale INPS, risulta che è impiegato dal 1997 Controparte_1 presso un'azienda di GI (Parasacchi S.r.l.); dalla documentazione acquisita risulta che lo stesso aver percepito un reddito lordo di euro 26.996,00 nell'anno 2021, di euro 25.837,00 nell'anno 2022 e di euro 24.494,00 nell'anno 2023 (cfr. certificato situazione reddituale Agenzia delle Entrate depositato in atti il 2.10.2024); dall'estratto conto previdenziale INPS risulta aver percepito un reddito pari ad euro 19.125,00 dall'1.1.2024 al 30.9.2024 ed euro 95,00 nel medesimo periodo a titolo di cassa integrazione (cfr. documentazione depositata in atti in data
13.11.2024).
In tale contesto, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto altresì conto dell'età del figlio minore e delle esigenze correlate alla sua età, oltre che a quelle relative alle sue condizioni di salute, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il Per_2
versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale spettante per il figlio continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario del minore.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del procedimento e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, che non ha inteso contrastare le avverse istanze, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
pagina 8 di 9 1) il figlio minore , nato il [...], in [...] Pt_2 Persona_2
esclusiva alla madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione del figlio minore, nonché per l'espletamento delle pratiche amministrative incluso il rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
2) DISPONE che le frequentazioni del figlio minore con il padre, nel caso in cui quest'ultimo mostri una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio e compatibilmente con la volontà del minore medesimo, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, potranno avvenire tramite incontri, a cadenza settimanale, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal rateo successivo alla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla madre;
Parte_1
4) Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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