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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4529/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1216/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069724245000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1216/2023, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520210069724245000 relativa alla tassa automobilistica anno 2018, deducendo plurimi motivi di illegittimità della decisione di primo grado.
Le parti appellate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Siciliana, ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
In 30 giugno 2025 con ordinanza n. 1991 Il IO accordava un termine alla difesa di parte appellante avv.. Difensore_1 al fine di depositare i documenti relativi alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la cartella di pagamento costituisce il primo atto impositivo per la tassa automobilistica regionale, non essendo previsto né necessario un avviso di accertamento prodromico. La motivazione dell'atto risulta conforme ai requisiti di legge, recando gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto all'eccezione di prescrizione e/o decadenza, il ruolo è stato reso esecutivo nel febbraio 2021 e la notifica della cartella è avvenuta nel luglio 2022, entro i termini prorogati dalla normativa emergenziale (d.
l. 18/2020), sicché la pretesa non è prescritta.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022, atteso che la definizione agevolata non è stata documentata
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Sicilia definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza n. 1216/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina;
nulla per le spese
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4529/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1216/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210069724245000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1216/2023, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520210069724245000 relativa alla tassa automobilistica anno 2018, deducendo plurimi motivi di illegittimità della decisione di primo grado.
Le parti appellate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Siciliana, ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
In 30 giugno 2025 con ordinanza n. 1991 Il IO accordava un termine alla difesa di parte appellante avv.. Difensore_1 al fine di depositare i documenti relativi alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la cartella di pagamento costituisce il primo atto impositivo per la tassa automobilistica regionale, non essendo previsto né necessario un avviso di accertamento prodromico. La motivazione dell'atto risulta conforme ai requisiti di legge, recando gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto all'eccezione di prescrizione e/o decadenza, il ruolo è stato reso esecutivo nel febbraio 2021 e la notifica della cartella è avvenuta nel luglio 2022, entro i termini prorogati dalla normativa emergenziale (d.
l. 18/2020), sicché la pretesa non è prescritta.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022, atteso che la definizione agevolata non è stata documentata
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Sicilia definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza n. 1216/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina;
nulla per le spese
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10.11.25
Il Relatore Il Presidente