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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1057/2025 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/11/2025, alle ore 10.51, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per 'Avv. V. Tumeo Controparte_1 per l'Avv. Francesco Ferraù per delega Controparte_2 dell'Avv. Vicari Carola i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono la decisione della causa Il Presidente di Sezione invita, quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Il Presidente di Sezione In fatto e in diritto Con ricorso del 27.05.2024, proponeva opposizione ex artt. 615, comma Controparte_1 2, e 617, comma 2, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48- bis DPR n. 602/1973, notificato dall' in data 06.05.2024 per Controparte_3 l'importo complessivo di € 19.631,13; premetteva che il pignoramento impugnato si fondava su due avvisi di intimazione (n. 29520239001681357 asseritamente notificato il 31.05.2023 e n. 29520249005975314, asseritamente notificato il 26.02.2024) e si doleva della 1. nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dell'avviso di intimazione n. 29520239001681357;
2. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza della nullità dell'intimazione di pagamento n. 29520249005975314 invero illegittima per omessa notifica degli atti presupposti;
3. intervenuta decadenza dell' dal relativo potere di esazione ex art.25 D.P.R. n. CP_4 602/73 (maturata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla maturazione dell'imposta);
4. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza della nullità dell'avviso di intimazione n. 29520249005975314000 perché carente di motivazione;
5. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza dell'illegittimità dell'avviso di intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste;
6. intervenuta prescrizione della pretesa tributaria relativamente alle sanzioni ed interessi per decorso del termine quinquennale;
1 l'opponente formulava istanza di sospensione dell'efficacia del pignoramento invero rigettata dal Giudice designato che fissava, innanzi a sé, udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento. Non si costituiva l'esattore opposto. Si costituiva il terzo pignorato con memoria del 18.11.2024, il quale rappresentava di aver versato l'importo pignorato, pari ad € 5.114,93, in favore dell'Agente della riscossione con provvedimento n. 248 del 25.03.2024. All'udienza del 19.11.2024 il Giudice assumeva la causa in riserva e con ordinanza del 17.1.2025 – data nella quale si costituiva anche l'esattore nella fase camerale cautelare - dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e fissava il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza stessa per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ex artt.616 e 618 c.p.c. l'opponente introduceva il giudizio di merito dell'opposizione e chiedeva la dichiarazione di nullità e/o illegittimità del pignoramento, la restituzione delle somme pignorate e versate dal terzo all'esattore (€ 5.114,93) con gli interessi e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Con comparsa dell'11.04.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_3 la quale contestava la ritualità dell'opposizione; evidenziava di aver correttamente notificato l'intimazione n. 29520239001681357 in data 31.05.2023, le cartelle di pagamento prodromiche (n. 29520170000413037000 e n. 29520190014213791000) in data 04.05.2017 e 08.11.2021, l'intimazione n. 29520249005975314 e comunque di aver agito secondo legge utilizzando il modello di intimazione predisposto dal;
contestava l'estinzione della pretesa creditoria per CP_5 prescrizione e invocava l'applicazione delle sospensioni e delle proroghe previste dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020, D.L. 73/2021, ecc.). All'udienza del 26.06.2025 il Giudice fissava l'udienza di discussione orale del 13.11.2025 concedendo termine per note fino al 31.10.2025. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Il primo motivo di opposizione facente leva sull'omessa notifica dell'intimazione n. 29520239001681357 è infondato nel merito. L'esattore costituendosi ha compiutamente provato la notifica dell'intimazione, invero eseguita ai sensi degli artt. 60 lett. e, DPR 600/1973 e 140 c.p.c.; invero, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, si applica, infatti, l'art. 140 cod. proc. civ., che prevede l'effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti, inclusi il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta (di cui il messo ha attestato nella specie l'esecuzione) e l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa (della quale l'esattore costituendosi ha fornito prova compiuta) e il procedimento notificatorio può ritenersi perfezionato con il ricevimento della raccomandata o, in assenza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Anche il secondo motivo di opposizione facente leva sul vizio del pignoramento esattoriale quale discenderebbe dall'illegittimità dell'intimazione n. 29520249005975314 – già impugnata in altra sede – derivante dalla pretesa omessa notifica delle cartelle di pagamento, non è fondato nel merito e ciò per le ragioni che seguono. In primo luogo, giova osservare che nel presente giudizio non può vagliarsi la legittimità dell'intimazione n. 29520249005975314 perché impugnata in altra sede;
diversamente argomentando dovrebbe affermarsi l'inammissibilità del motivo in esame per violazione del divieto del ne bis in idem quale si ricava dal più ampio principio della litispendenza (art. 39 c.p.c.); laddove, però, si volesse ammettere tale vaglio, giova rilevare che solo con la tempestiva (e separata) impugnazione della indicata intimazione l'opponente intimato avrebbe potuto far valere l'illegittimità dell'atto esattivo per effetto della violazione della prescritta catena procedimentale che avrebbe imposto all'esattore la rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento in seno all'intimazione menzionate e fondanti la pretesa creditoria;
resta fermo che l'esattore costituendosi nel presente giudizio ha, comunque, fornito prova della rituale notifica anche delle cartelle di pagamento appena
2 citate (con la procedura della notifica all'irreperibile assoluto prescritta dal citato art. 60), ciò che, peraltro, preclude anche il vaglio della formulata doglianza (il terzo motivo d'opposizione) facente leva sulla pretesa decadenza dell'esattore dal diritto di procedere (alla notifica della cartella di pagamento e quindi) ad esazione e ciò per effetto della pretesa decorrenza del termine (biennale dalla definitività dell'accertamento) di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/73; così come, infine, preclude anche il vaglio dell'ultima doglianza (il quanto motivo d'opposizione) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione e dell'indicazione del criterio di calcolo degli interessi che, peraltro, va, comunque, esclusa alla luce della struttura di siffatto ultimo atto (ritualmente prodotto nella sua interezza) in cui vi sono puntuali indicazioni sull'entrata rivendicata (il credito per spese processuali), il legittimo ente impositore e sui criteri di calcolo degli interessi. La rituale notifica delle intimazioni fondanti il pignoramento esattoriale (e comunque di quella impugnata nella presente sede in uno al pignoramento esattoriale) rende inammissibile il vaglio dell'ultimo motivo d'opposizione salvo che per quella porzione di decorso del termine compreso tra la data di notifica delle intimazioni (id est: dell'intimazione impugnata) e la notifica del pignoramento;
trattasi di arco temporale ristretto tale da escludere che possa dirsi maturata l'estinzione del credito (per spese processuali) per decorso del termine ordinario (decennale) di prescrizione. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata nel merito e va rigettata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché l'opponente deve essere condannato al pagamento di esse – come liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto di tre delle quattro fasi con l'esclusione della fase istruttoria - in favore di parte opposta
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1057/2025 R.G.A.C., sulla domanda proposta da (C.F.: elettivamente domiciliato in Messina, Via Controparte_1 C.F._1
XXVII Luglio, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Veronica Tumeo (C.F.: ), che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente, contro Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del Procuratore Speciale, dr.
[...] P.IVA_1 Controparte_6 elettivamente domiciliata in S.Agata Militello, Via Martoglio n.14, presso e nello studio dell'Avv. Carola Vicari che la rappresenta e difende giusta procura in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'esattore resistente delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 13.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Il Presidente di Sezione In fatto e in diritto Con ricorso del 27.05.2024, proponeva opposizione ex artt. 615, comma Controparte_1 2, e 617, comma 2, c.p.c., avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48- bis DPR n. 602/1973, notificato dall' in data 06.05.2024 per Controparte_3 l'importo complessivo di € 19.631,13; premetteva che il pignoramento impugnato si fondava su due avvisi di intimazione (n. 29520239001681357 asseritamente notificato il 31.05.2023 e n. 29520249005975314, asseritamente notificato il 26.02.2024) e si doleva della 1. nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dell'avviso di intimazione n. 29520239001681357;
2. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza della nullità dell'intimazione di pagamento n. 29520249005975314 invero illegittima per omessa notifica degli atti presupposti;
3. intervenuta decadenza dell' dal relativo potere di esazione ex art.25 D.P.R. n. CP_4 602/73 (maturata al 31 dicembre del secondo anno successivo alla maturazione dell'imposta);
4. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza della nullità dell'avviso di intimazione n. 29520249005975314000 perché carente di motivazione;
5. illegittimità e/o nullità del pignoramento quale conseguenza dell'illegittimità dell'avviso di intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste;
6. intervenuta prescrizione della pretesa tributaria relativamente alle sanzioni ed interessi per decorso del termine quinquennale;
1 l'opponente formulava istanza di sospensione dell'efficacia del pignoramento invero rigettata dal Giudice designato che fissava, innanzi a sé, udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento. Non si costituiva l'esattore opposto. Si costituiva il terzo pignorato con memoria del 18.11.2024, il quale rappresentava di aver versato l'importo pignorato, pari ad € 5.114,93, in favore dell'Agente della riscossione con provvedimento n. 248 del 25.03.2024. All'udienza del 19.11.2024 il Giudice assumeva la causa in riserva e con ordinanza del 17.1.2025 – data nella quale si costituiva anche l'esattore nella fase camerale cautelare - dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e fissava il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della ordinanza stessa per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ex artt.616 e 618 c.p.c. l'opponente introduceva il giudizio di merito dell'opposizione e chiedeva la dichiarazione di nullità e/o illegittimità del pignoramento, la restituzione delle somme pignorate e versate dal terzo all'esattore (€ 5.114,93) con gli interessi e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Con comparsa dell'11.04.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_3 la quale contestava la ritualità dell'opposizione; evidenziava di aver correttamente notificato l'intimazione n. 29520239001681357 in data 31.05.2023, le cartelle di pagamento prodromiche (n. 29520170000413037000 e n. 29520190014213791000) in data 04.05.2017 e 08.11.2021, l'intimazione n. 29520249005975314 e comunque di aver agito secondo legge utilizzando il modello di intimazione predisposto dal;
contestava l'estinzione della pretesa creditoria per CP_5 prescrizione e invocava l'applicazione delle sospensioni e delle proroghe previste dalla normativa emergenziale (D.L. 18/2020, D.L. 73/2021, ecc.). All'udienza del 26.06.2025 il Giudice fissava l'udienza di discussione orale del 13.11.2025 concedendo termine per note fino al 31.10.2025. L'opposizione è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Il primo motivo di opposizione facente leva sull'omessa notifica dell'intimazione n. 29520239001681357 è infondato nel merito. L'esattore costituendosi ha compiutamente provato la notifica dell'intimazione, invero eseguita ai sensi degli artt. 60 lett. e, DPR 600/1973 e 140 c.p.c.; invero, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, si applica, infatti, l'art. 140 cod. proc. civ., che prevede l'effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti, inclusi il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta (di cui il messo ha attestato nella specie l'esecuzione) e l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa (della quale l'esattore costituendosi ha fornito prova compiuta) e il procedimento notificatorio può ritenersi perfezionato con il ricevimento della raccomandata o, in assenza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Anche il secondo motivo di opposizione facente leva sul vizio del pignoramento esattoriale quale discenderebbe dall'illegittimità dell'intimazione n. 29520249005975314 – già impugnata in altra sede – derivante dalla pretesa omessa notifica delle cartelle di pagamento, non è fondato nel merito e ciò per le ragioni che seguono. In primo luogo, giova osservare che nel presente giudizio non può vagliarsi la legittimità dell'intimazione n. 29520249005975314 perché impugnata in altra sede;
diversamente argomentando dovrebbe affermarsi l'inammissibilità del motivo in esame per violazione del divieto del ne bis in idem quale si ricava dal più ampio principio della litispendenza (art. 39 c.p.c.); laddove, però, si volesse ammettere tale vaglio, giova rilevare che solo con la tempestiva (e separata) impugnazione della indicata intimazione l'opponente intimato avrebbe potuto far valere l'illegittimità dell'atto esattivo per effetto della violazione della prescritta catena procedimentale che avrebbe imposto all'esattore la rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento in seno all'intimazione menzionate e fondanti la pretesa creditoria;
resta fermo che l'esattore costituendosi nel presente giudizio ha, comunque, fornito prova della rituale notifica anche delle cartelle di pagamento appena
2 citate (con la procedura della notifica all'irreperibile assoluto prescritta dal citato art. 60), ciò che, peraltro, preclude anche il vaglio della formulata doglianza (il terzo motivo d'opposizione) facente leva sulla pretesa decadenza dell'esattore dal diritto di procedere (alla notifica della cartella di pagamento e quindi) ad esazione e ciò per effetto della pretesa decorrenza del termine (biennale dalla definitività dell'accertamento) di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/73; così come, infine, preclude anche il vaglio dell'ultima doglianza (il quanto motivo d'opposizione) facente leva sulla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione e dell'indicazione del criterio di calcolo degli interessi che, peraltro, va, comunque, esclusa alla luce della struttura di siffatto ultimo atto (ritualmente prodotto nella sua interezza) in cui vi sono puntuali indicazioni sull'entrata rivendicata (il credito per spese processuali), il legittimo ente impositore e sui criteri di calcolo degli interessi. La rituale notifica delle intimazioni fondanti il pignoramento esattoriale (e comunque di quella impugnata nella presente sede in uno al pignoramento esattoriale) rende inammissibile il vaglio dell'ultimo motivo d'opposizione salvo che per quella porzione di decorso del termine compreso tra la data di notifica delle intimazioni (id est: dell'intimazione impugnata) e la notifica del pignoramento;
trattasi di arco temporale ristretto tale da escludere che possa dirsi maturata l'estinzione del credito (per spese processuali) per decorso del termine ordinario (decennale) di prescrizione. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione deve ritenersi infondata nel merito e va rigettata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale (nulla per l'istruttoria del tutto assente) di cui al D.M. 55/2014, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché l'opponente deve essere condannato al pagamento di esse – come liquidate in dispositivo secondo il valore della controversia e tenendo conto di tre delle quattro fasi con l'esclusione della fase istruttoria - in favore di parte opposta
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1057/2025 R.G.A.C., sulla domanda proposta da (C.F.: elettivamente domiciliato in Messina, Via Controparte_1 C.F._1
XXVII Luglio, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Veronica Tumeo (C.F.: ), che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente, contro Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del Procuratore Speciale, dr.
[...] P.IVA_1 Controparte_6 elettivamente domiciliata in S.Agata Militello, Via Martoglio n.14, presso e nello studio dell'Avv. Carola Vicari che la rappresenta e difende giusta procura in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'esattore resistente delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 13.11.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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