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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Controparte_1
TRIPODI Antonio e dall'avv. PERRELLA Elisa, giusta procura in atti;
-appellante- contro
in persona del suo rappresentante p.t, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CASTIONI Matteo, MUSARELLA Roberta e ROMITO Luca, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito dovuto dalla Compagnia aerea nei confronti del cedente pagina 1 di 10 conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 CP_3 condannare al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04 (€250,00) per il ritardo di oltre tre del volo FR8955, diretto da Trieste a Bari, del 19 ottobre 2019.
III. - La Compagnia aerea si costituiva in giudizio, e contestando CP_3 tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art.
2.4 delle Condizioni
Generali di Trasporto di e nel merito richiedeva il rigetto della domanda CP_3 di per incedibilità del credito, ovvero per carenza di legittimazione ad CP_1 causam di quest'ultima, ovvero per nullità dello stesso e in ogni caso o infine per non essere la domanda avversaria fondata né dimostrata.
V. - Con sentenza n. 1114/2022 pubblicata in data 19 maggio 2022, il Giudice di
Pace di Bari, così statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire di
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) condanna P_
, in personale del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in P_ favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle CP_3 spese processuali liquidate in complessivi € 180,00 (centottanta/00) per compenso professionale (…), oltre rimborso spese forfettarie (15% del compenso), cnpaf e iva, se dovuta, come per legge”.
VII. - Avverso tale decisione insorgeva la , la quale, con atto di Controparte_1 citazione in appello ritualmente notificato, ha richiesto la riforma della sentenza impugnata.
VII. - Si costituiva in giudizio, , la quale ha richiesto: “in via CP_2 principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Bari e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma CP_3 della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate anche in primo grado perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di cui è CP_3
pagina 2 di 10 causa; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”.
VIII. - Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 04/06/2025, ove la decisione è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
IX. – L'appello è fondato e deve essere pertanto deve essere accolto per i motivi che seguono.
Giova preliminarmente osservare che il credito azionato si fonda sul contratto di trasporto aereo di persone, che rientra nella fattispecie dei contratti di massa conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari.
Ne deriva l'appellabilità della sentenza di primo grado avanti a questo Tribunale in quanto la stessa è stata pronunciata secondo diritto, statuendo su un rapporto giuridico relativo ad un contratto stipulato attraverso moduli e formulari.
Ciò detto, dall'esame del contratto stipulato tra l'odierna appellante e il sig.
prodotto agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che Parte_1 quest'ultimo, quale titolarE del diritto ad una compensazione pecuniaria previsto nei confronti della compagnia aerea in conformità a quanto previsto CP_3 dal Regolamento n. 261/2004, cedeva tale diritto di credito a CP_1
Quanto al prezzo di tale operazione, lo stesso veniva individuato attraverso il rinvio ad un listino prezzi, allegato all'accordo di cessione, con la specificazione che il prezzo sarebbe stato corrisposto dai passeggeri solo una volta che CP_1 avrebbe ottenuto la compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice (cfr. art. 3 contratto di cessione). A fronte dell'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, si impegnava ad adottare tutte le misure, CP_1 giudiziali ed extragiudiziali, necessarie per conseguire la compensazione in questione.
Si tratta, all'evidenza, di un contratto di cessione del credito nel quale “la parte cedente trasferisce e assegna”, con il chiaro intento di trasferire la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Risulta, altresì, chiaro che tale cessione sia a titolo oneroso, essendo previsto un corrispettivo a favore del cedente (“il prezzo (…) di cui al listino”).
pagina 3 di 10 Tanto chiarito, la sentenza impugnata è meritevole di riforma nella parte in cui, accogliendo l'eccezione della convenuta compagnia aerea, ha ritenuto operante, nel caso di specie, la clausola di incedibilità del credito per espresso divieto ex art. 15.4, condizioni generali di trasporto.
Tale clausola, adottata unilateralmente da , risulta abusiva ex art. 33, co. CP_3
2, del D.Lgs. n.206/2005 c.d., Codice del Consumo, nonché vessatoria ex art. 1341 c.c.
Va, anzitutto, precisato che gli originari soggetti contraenti rivestono le qualità, rispettivamente di professionista per la società e consumatore per il sig. CP_3
come disciplinati dal D.lgs. n. 206/2005. Parte_1
Sul punto, in merito alle ipotesi di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista, come nel caso che si decide,
l'art. 33, n. 2, lett. b) della già menzionata disciplina di legge, sancisce espressamente la vessatorietà delle clausole “…che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte…”.
La clausola in questione deve ritenersi abusiva anche ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo (che prevede la presunzione di vessatorietà della clausola che sancisce a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), interpretato alla luce della direttiva 93/13.
In proposito, va richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 18 novembre 2020 (causa C-519/19) in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa.
Nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha precisato che una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati pagina 4 di 10 con i consumatori e che la natura abusiva ben può essere eccepita anche dal cessionario nei cui confronti tale clausola sia fatta valere.
Trasponendo il principio sopra affermato nel caso di specie, stante l'identità di ratio, deve quindi ritenersi che l'applicabilità della normativa posta a tutela del consumatore prescinde dal fatto che il diritto originariamente sorto in capo al consumatore sia in concreto esercitato da altro soggetto, qualificabile come professionista, quale la cessionaria CP_1
Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella per cui è causa, interpretando la normativa di settore conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una clausola come quella in esame, posto che dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.
Orbene, nel caso di specie va accertata la natura abusiva della clausola 15.4 delle condizioni generali, atteso che il contratto di trasporto su cui è fondato il credito azionato da è stato concluso da , nell'esercizio della sua attività CP_1 CP_3 commerciale di vettore aereo, con il passeggero, persona fisica che pacificamente ha acquistato i titoli di viaggio per fini meramente privati.
Inoltre, le stesse modalità di conclusione del contratto (cd. point and click) rivelano l'assenza di una trattativa individuale.
Pertanto, la clausola deve ritenersi improduttiva di effetti e non può essere opposta alla cessionaria.
Invero, stante lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, n.1 D.lgs. 206/205), la cui valutazione deve riferirsi ad uno “squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso” (cfr. Cass Civ. ordinanza n. 36740 del 25 novembre 2021), va affermata l'abusività della clausola in esame, quindi, la sua nullità ex art. 36, n. 1, D.lgs. 206/2005.
pagina 5 di 10 Peraltro, l'illegittimità delle clausole come quella di specie contenute nelle condizioni generali di contratto è stata da ultimo ribadita anche dalle sentenze della Corte di giustizia Europea (Causa C-11/23, Ordinanza del 29 febbraio
2024Causa; C-173/23, Ordinanza 11 Aprile 2024).
Passando alle ulteriori contestazioni mosse dalla compagnia aerea convenuta si osserva quanto segue.
In tema di libera cedibilità del danno non patrimoniale, la S.C. ha statuito che non sussiste alcun divieto di cessione del credito avente ad oggetto la compensazione pecuniaria dovuta in base al Reg. CE n. 261/2004, trattandosi di diritto patrimoniale di carattere indennitario finalizzato al ristoro, in via presuntiva, del danno derivante dall'inadempimento contrattuale del vettore;
nulla autorizza ad imputare tale indennizzo a danni di natura non patrimoniale ma, anche se così fosse, tale natura non osterebbe alla cedibilità del credito (v. Ord. n. 4300 del
14/02/2019).
Il credito strettamente personale, caratterizzato dall'elemento intuitu personae, si configura quando l'identità del debitore è di essenziale importanza per il creditore, al punto che l'adempimento dell'obbligazione non può essere considerato equivalente se eseguito da persona diversa dal debitore stesso.
Strettamente personali sono infatti i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato della persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (Cass. Civ. sent. n. 2013, n. 22601).
Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile (incedibilità eccezionalmente prevista anche a tutela dell'interesse dello stesso creditore, salvo che trattisi di prestazioni arretrate), insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonché di rinunzie e transazioni (così,
Cass., 5/8/1987, n. 6727).
pagina 6 di 10 Ciò che rileva, quindi, è la natura personale del rapporto obbligatorio basata sul principio di intangibilità della prestazione personale, che è inscindibile dall'identità del creditore.
Tuttavia, gli elementi appena descritti non sono suscettibili di applicazione al caso in questione, poiché il risarcimento pecuniario in discussione rappresenta una forma di compensazione con funzione di ristoro del danno subito per inadempimento del vettore che viene quantificata in modo uniforme nei confronti di tutti i passeggeri presenti su un determinato volo e, perciò, “indipendente” dalle qualità personali dell'individuo che riceve il risarcimento.
Quanto alla dedotta nullità del contratto di cessione del credito, si evidenzia che il richiamato art. 106 d.lgs. n. 385/1993 prevede che “l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”. In attuazione di detta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso il D.M. n. 53/2015 con il quale ha precisato che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (…) b) acquisto di crediti a titolo oneroso”.
L'esame di tali riferimenti normativi consente di escludere che l'attività svolta da a favore dei passeggeri sia inquadrabile in una fattispecie di CP_1 finanziamento, con conseguente necessità di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 cit., come lamentato dall'odierna appellata.
La S.C. ha precisato che “non qualunque cessione a titolo oneroso è atta ad integrare un'operazione di finanziamento che, per essere tale, deve comportare la messa a disposizione di risorse finanziarie, o di utilità equivalenti, in favore del cedente;
essa, pertanto, non può risultare integrata – nel caso di specie – dal mero fatto che il passeggero abbia acquisito il diritto ai servizi espletati dalla
; tale vantaggio costituisce, invero, la contropartita della cessione, ma non CP_1 realizza alcun finanziamento (pur legalmente inteso) in favore del cedente” (Cass.
Sez. III ord. 4543/2024; Cass. Sez. III. Ord. 7635/2024).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento che possa far emergere un interesse delle parti del contratto di cessione del credito al conseguimento della disponibilità di denaro a fronte di un corrispettivo sia per il fatto che l'importo del credito ceduto è individualmente di scarsa rilevanza economica e inidoneo a procurare una significativa provvista finanziaria al cedente sia per il fatto che il conseguimento del corrispettivo della cessione sarebbe avvenuto solo all'esito dell'incasso della compensazione, non realizzandosi alcuna smobilizzazione e liquidazione anticipata del credito.
Ne deriva che non vi è stata alcuna concessione di credito da parte di CP_1 con conseguente difetto della causa principale che caratterizza l'attività di finanziamento.
Nella specie, emerge dal regolamento contrattuale che il passeggero cedente ha acquisito immediatamente il diritto ai servizi espletati dalla (senza più CP_1 nulla dover corrispondere alla stessa) oltre al diritto di conseguire la differenza tra il costo di tali servizi e l'eventuale compensazione pecuniaria, mentre la cessionaria ha acquisito immediatamente il credito del passeggero (e la relativa facoltà di determinarsi liberamente circa le modalità di recupero), fatto salvo l'obbligo di versare al cedente una quota della compensazione riscossa;
il tutto secondo uno schema che non integra né un mandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
da quanto sopra discende l'infondatezza delle censure concernenti la violazione dell'art. 115 TULPS, dato che la ha agito a tutela di un proprio diritto e per il recupero di un CP_1 credito proprio (in quanto ad essa definitivamente e validamente ceduto).
In casi come quello di specie, la Corte di legittimità ha invero condivisibilmente chiarito che “è stato concluso un contratto atipico comportante la cessione del credito del passeggero a fronte dei servizi offerti dalla;
con la CP_1 conseguenza che il versamento al cedente di una quota della somma
(eventualmente) riscossa dalla cessionaria (a titolo di indennizzo dovuto dalla compagnia aerea) non costituisce propriamente il pagamento del prezzo della
pagina 8 di 10 vendita del credito, ma il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria (il cui svolgimento costituiva il “corrispettivo” della cessione)” (Cass., n. 4543/2024).
Da quanto esposto, pertanto, si può ritenere che era nel pieno diritto del passeggero cedere il suo credito, derivante da compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n. 261/2044, all'odierna appellante la quale, a sua volta, era legittimata ad agire nei confronti della compagnia aerea per il ristoro di tale credito, senza che ciò rappresenti attività di finanziamento non autorizzato.
Sulla base di quanto esposto, deve riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna attrice appellante CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg.
CE 261/2004 che prevede la spettanza ai passeggeri di importo, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dal successivo art.
7. Nel caso di tratte inferiori a 1.500 km è previsto il corrispettivo della somma di € 250,00 a passeggero.
La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto in primo grado la carta di imbarco
(boarding pass) – del tutto idonea a provare l'acquisto del biglietto per il volo di linea in questione, atteso che il rilascio della medesima normalmente quest'ultimo presuppone (da ultimo, Cass., n. 17644/2025) – e il report del ritardo superiore a
3 ore (la circostanza non è peraltro neanche specificamente contestata).
La compagnia aerea non ha dedotto la sussistenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Va dunque disattesa anche la contestazione relativa alla carenza di prova del credito.
La sentenza appellata va, pertanto, integralmente riformata e la domanda attorea accolta.
pagina 9 di 10 X. - Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1114/2022 (R.G.
10008/2021) del Giudice di Pace di Bari, CONDANNA a CP_3 corrispondere in favore di la somma di € 250,00, oltre interessi dalla P_ data di maturazione al saldo;
- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida:
1) per il giudizio di primo grado, in euro 180,00, a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
2) per il giudizio di appello, in euro 64,5 per esborsi e in euro 462,00 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Bari, 4 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice dott.
Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 362/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Controparte_1
TRIPODI Antonio e dall'avv. PERRELLA Elisa, giusta procura in atti;
-appellante- contro
in persona del suo rappresentante p.t, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CASTIONI Matteo, MUSARELLA Roberta e ROMITO Luca, giusta procura in atti;
-appellata-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito dovuto dalla Compagnia aerea nei confronti del cedente pagina 1 di 10 conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 CP_3 condannare al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04 (€250,00) per il ritardo di oltre tre del volo FR8955, diretto da Trieste a Bari, del 19 ottobre 2019.
III. - La Compagnia aerea si costituiva in giudizio, e contestando CP_3 tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art.
2.4 delle Condizioni
Generali di Trasporto di e nel merito richiedeva il rigetto della domanda CP_3 di per incedibilità del credito, ovvero per carenza di legittimazione ad CP_1 causam di quest'ultima, ovvero per nullità dello stesso e in ogni caso o infine per non essere la domanda avversaria fondata né dimostrata.
V. - Con sentenza n. 1114/2022 pubblicata in data 19 maggio 2022, il Giudice di
Pace di Bari, così statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire di
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) condanna P_
, in personale del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in P_ favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle CP_3 spese processuali liquidate in complessivi € 180,00 (centottanta/00) per compenso professionale (…), oltre rimborso spese forfettarie (15% del compenso), cnpaf e iva, se dovuta, come per legge”.
VII. - Avverso tale decisione insorgeva la , la quale, con atto di Controparte_1 citazione in appello ritualmente notificato, ha richiesto la riforma della sentenza impugnata.
VII. - Si costituiva in giudizio, , la quale ha richiesto: “in via CP_2 principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Bari e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma CP_3 della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate anche in primo grado perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di cui è CP_3
pagina 2 di 10 causa; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”.
VIII. - Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine pervenuta all'udienza del 04/06/2025, ove la decisione è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
IX. – L'appello è fondato e deve essere pertanto deve essere accolto per i motivi che seguono.
Giova preliminarmente osservare che il credito azionato si fonda sul contratto di trasporto aereo di persone, che rientra nella fattispecie dei contratti di massa conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari.
Ne deriva l'appellabilità della sentenza di primo grado avanti a questo Tribunale in quanto la stessa è stata pronunciata secondo diritto, statuendo su un rapporto giuridico relativo ad un contratto stipulato attraverso moduli e formulari.
Ciò detto, dall'esame del contratto stipulato tra l'odierna appellante e il sig.
prodotto agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che Parte_1 quest'ultimo, quale titolarE del diritto ad una compensazione pecuniaria previsto nei confronti della compagnia aerea in conformità a quanto previsto CP_3 dal Regolamento n. 261/2004, cedeva tale diritto di credito a CP_1
Quanto al prezzo di tale operazione, lo stesso veniva individuato attraverso il rinvio ad un listino prezzi, allegato all'accordo di cessione, con la specificazione che il prezzo sarebbe stato corrisposto dai passeggeri solo una volta che CP_1 avrebbe ottenuto la compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice (cfr. art. 3 contratto di cessione). A fronte dell'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, si impegnava ad adottare tutte le misure, CP_1 giudiziali ed extragiudiziali, necessarie per conseguire la compensazione in questione.
Si tratta, all'evidenza, di un contratto di cessione del credito nel quale “la parte cedente trasferisce e assegna”, con il chiaro intento di trasferire la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Risulta, altresì, chiaro che tale cessione sia a titolo oneroso, essendo previsto un corrispettivo a favore del cedente (“il prezzo (…) di cui al listino”).
pagina 3 di 10 Tanto chiarito, la sentenza impugnata è meritevole di riforma nella parte in cui, accogliendo l'eccezione della convenuta compagnia aerea, ha ritenuto operante, nel caso di specie, la clausola di incedibilità del credito per espresso divieto ex art. 15.4, condizioni generali di trasporto.
Tale clausola, adottata unilateralmente da , risulta abusiva ex art. 33, co. CP_3
2, del D.Lgs. n.206/2005 c.d., Codice del Consumo, nonché vessatoria ex art. 1341 c.c.
Va, anzitutto, precisato che gli originari soggetti contraenti rivestono le qualità, rispettivamente di professionista per la società e consumatore per il sig. CP_3
come disciplinati dal D.lgs. n. 206/2005. Parte_1
Sul punto, in merito alle ipotesi di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista, come nel caso che si decide,
l'art. 33, n. 2, lett. b) della già menzionata disciplina di legge, sancisce espressamente la vessatorietà delle clausole “…che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte…”.
La clausola in questione deve ritenersi abusiva anche ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo (che prevede la presunzione di vessatorietà della clausola che sancisce a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), interpretato alla luce della direttiva 93/13.
In proposito, va richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 18 novembre 2020 (causa C-519/19) in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa.
Nella sentenza citata la Corte di Giustizia ha precisato che una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati pagina 4 di 10 con i consumatori e che la natura abusiva ben può essere eccepita anche dal cessionario nei cui confronti tale clausola sia fatta valere.
Trasponendo il principio sopra affermato nel caso di specie, stante l'identità di ratio, deve quindi ritenersi che l'applicabilità della normativa posta a tutela del consumatore prescinde dal fatto che il diritto originariamente sorto in capo al consumatore sia in concreto esercitato da altro soggetto, qualificabile come professionista, quale la cessionaria CP_1
Di conseguenza, spetta al giudice nazionale, investito di una controversia come quella per cui è causa, interpretando la normativa di settore conformemente alle prescrizioni della direttiva 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall'eventuale carattere abusivo di una clausola come quella in esame, posto che dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti.
Orbene, nel caso di specie va accertata la natura abusiva della clausola 15.4 delle condizioni generali, atteso che il contratto di trasporto su cui è fondato il credito azionato da è stato concluso da , nell'esercizio della sua attività CP_1 CP_3 commerciale di vettore aereo, con il passeggero, persona fisica che pacificamente ha acquistato i titoli di viaggio per fini meramente privati.
Inoltre, le stesse modalità di conclusione del contratto (cd. point and click) rivelano l'assenza di una trattativa individuale.
Pertanto, la clausola deve ritenersi improduttiva di effetti e non può essere opposta alla cessionaria.
Invero, stante lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, n.1 D.lgs. 206/205), la cui valutazione deve riferirsi ad uno “squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso” (cfr. Cass Civ. ordinanza n. 36740 del 25 novembre 2021), va affermata l'abusività della clausola in esame, quindi, la sua nullità ex art. 36, n. 1, D.lgs. 206/2005.
pagina 5 di 10 Peraltro, l'illegittimità delle clausole come quella di specie contenute nelle condizioni generali di contratto è stata da ultimo ribadita anche dalle sentenze della Corte di giustizia Europea (Causa C-11/23, Ordinanza del 29 febbraio
2024Causa; C-173/23, Ordinanza 11 Aprile 2024).
Passando alle ulteriori contestazioni mosse dalla compagnia aerea convenuta si osserva quanto segue.
In tema di libera cedibilità del danno non patrimoniale, la S.C. ha statuito che non sussiste alcun divieto di cessione del credito avente ad oggetto la compensazione pecuniaria dovuta in base al Reg. CE n. 261/2004, trattandosi di diritto patrimoniale di carattere indennitario finalizzato al ristoro, in via presuntiva, del danno derivante dall'inadempimento contrattuale del vettore;
nulla autorizza ad imputare tale indennizzo a danni di natura non patrimoniale ma, anche se così fosse, tale natura non osterebbe alla cedibilità del credito (v. Ord. n. 4300 del
14/02/2019).
Il credito strettamente personale, caratterizzato dall'elemento intuitu personae, si configura quando l'identità del debitore è di essenziale importanza per il creditore, al punto che l'adempimento dell'obbligazione non può essere considerato equivalente se eseguito da persona diversa dal debitore stesso.
Strettamente personali sono infatti i diritti volti al soddisfacimento di un interesse immediato della persona, di un interesse fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (Cass. Civ. sent. n. 2013, n. 22601).
Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile (incedibilità eccezionalmente prevista anche a tutela dell'interesse dello stesso creditore, salvo che trattisi di prestazioni arretrate), insuscettibile di compensazione da parte dell'obbligato nonché di rinunzie e transazioni (così,
Cass., 5/8/1987, n. 6727).
pagina 6 di 10 Ciò che rileva, quindi, è la natura personale del rapporto obbligatorio basata sul principio di intangibilità della prestazione personale, che è inscindibile dall'identità del creditore.
Tuttavia, gli elementi appena descritti non sono suscettibili di applicazione al caso in questione, poiché il risarcimento pecuniario in discussione rappresenta una forma di compensazione con funzione di ristoro del danno subito per inadempimento del vettore che viene quantificata in modo uniforme nei confronti di tutti i passeggeri presenti su un determinato volo e, perciò, “indipendente” dalle qualità personali dell'individuo che riceve il risarcimento.
Quanto alla dedotta nullità del contratto di cessione del credito, si evidenzia che il richiamato art. 106 d.lgs. n. 385/1993 prevede che “l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”. In attuazione di detta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso il D.M. n. 53/2015 con il quale ha precisato che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (…) b) acquisto di crediti a titolo oneroso”.
L'esame di tali riferimenti normativi consente di escludere che l'attività svolta da a favore dei passeggeri sia inquadrabile in una fattispecie di CP_1 finanziamento, con conseguente necessità di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 cit., come lamentato dall'odierna appellata.
La S.C. ha precisato che “non qualunque cessione a titolo oneroso è atta ad integrare un'operazione di finanziamento che, per essere tale, deve comportare la messa a disposizione di risorse finanziarie, o di utilità equivalenti, in favore del cedente;
essa, pertanto, non può risultare integrata – nel caso di specie – dal mero fatto che il passeggero abbia acquisito il diritto ai servizi espletati dalla
; tale vantaggio costituisce, invero, la contropartita della cessione, ma non CP_1 realizza alcun finanziamento (pur legalmente inteso) in favore del cedente” (Cass.
Sez. III ord. 4543/2024; Cass. Sez. III. Ord. 7635/2024).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento che possa far emergere un interesse delle parti del contratto di cessione del credito al conseguimento della disponibilità di denaro a fronte di un corrispettivo sia per il fatto che l'importo del credito ceduto è individualmente di scarsa rilevanza economica e inidoneo a procurare una significativa provvista finanziaria al cedente sia per il fatto che il conseguimento del corrispettivo della cessione sarebbe avvenuto solo all'esito dell'incasso della compensazione, non realizzandosi alcuna smobilizzazione e liquidazione anticipata del credito.
Ne deriva che non vi è stata alcuna concessione di credito da parte di CP_1 con conseguente difetto della causa principale che caratterizza l'attività di finanziamento.
Nella specie, emerge dal regolamento contrattuale che il passeggero cedente ha acquisito immediatamente il diritto ai servizi espletati dalla (senza più CP_1 nulla dover corrispondere alla stessa) oltre al diritto di conseguire la differenza tra il costo di tali servizi e l'eventuale compensazione pecuniaria, mentre la cessionaria ha acquisito immediatamente il credito del passeggero (e la relativa facoltà di determinarsi liberamente circa le modalità di recupero), fatto salvo l'obbligo di versare al cedente una quota della compensazione riscossa;
il tutto secondo uno schema che non integra né un mandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
da quanto sopra discende l'infondatezza delle censure concernenti la violazione dell'art. 115 TULPS, dato che la ha agito a tutela di un proprio diritto e per il recupero di un CP_1 credito proprio (in quanto ad essa definitivamente e validamente ceduto).
In casi come quello di specie, la Corte di legittimità ha invero condivisibilmente chiarito che “è stato concluso un contratto atipico comportante la cessione del credito del passeggero a fronte dei servizi offerti dalla;
con la CP_1 conseguenza che il versamento al cedente di una quota della somma
(eventualmente) riscossa dalla cessionaria (a titolo di indennizzo dovuto dalla compagnia aerea) non costituisce propriamente il pagamento del prezzo della
pagina 8 di 10 vendita del credito, ma il risultato utile dei servizi espletati dalla cessionaria (il cui svolgimento costituiva il “corrispettivo” della cessione)” (Cass., n. 4543/2024).
Da quanto esposto, pertanto, si può ritenere che era nel pieno diritto del passeggero cedere il suo credito, derivante da compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n. 261/2044, all'odierna appellante la quale, a sua volta, era legittimata ad agire nei confronti della compagnia aerea per il ristoro di tale credito, senza che ciò rappresenti attività di finanziamento non autorizzato.
Sulla base di quanto esposto, deve riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna attrice appellante CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg.
CE 261/2004 che prevede la spettanza ai passeggeri di importo, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dal successivo art.
7. Nel caso di tratte inferiori a 1.500 km è previsto il corrispettivo della somma di € 250,00 a passeggero.
La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha prodotto in primo grado la carta di imbarco
(boarding pass) – del tutto idonea a provare l'acquisto del biglietto per il volo di linea in questione, atteso che il rilascio della medesima normalmente quest'ultimo presuppone (da ultimo, Cass., n. 17644/2025) – e il report del ritardo superiore a
3 ore (la circostanza non è peraltro neanche specificamente contestata).
La compagnia aerea non ha dedotto la sussistenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Va dunque disattesa anche la contestazione relativa alla carenza di prova del credito.
La sentenza appellata va, pertanto, integralmente riformata e la domanda attorea accolta.
pagina 9 di 10 X. - Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1114/2022 (R.G.
10008/2021) del Giudice di Pace di Bari, CONDANNA a CP_3 corrispondere in favore di la somma di € 250,00, oltre interessi dalla P_ data di maturazione al saldo;
- CONDANNA l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida:
1) per il giudizio di primo grado, in euro 180,00, a titolo di compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
2) per il giudizio di appello, in euro 64,5 per esborsi e in euro 462,00 a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Bari, 4 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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