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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2345/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ), già Socio Accomandatario e Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della Società “ , Controparte_1 con sede in Trofarello (TO), Via Roma n. 54, P.I. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Lauretta del Foro di Torino e
Alessandra Lauretta del Foro di Torino elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, Corso Peschiera n. 337/A; ricorrente contro
, C.F. , nella sua qualità di Controparte_2 C.F._2 socio personalmente responsabile della
[...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 residente in [...]; resistente contumace
oggetto: accettazione di eredita'.
conclusioni
Parte attrice: “Accertare e dichiarare l'acquisto di legato testamentario dei beni oggetto di pignoramento, nella causa Rg. n. 121/2024 Tribunale di
Ivrea, in capo al Sig. (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
e/o accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 476 c.c. la qualità di erede puro e semplice del Sig. . Accertare e dichiarare l'acquisto Controparte_2
Pag. 1 a 6 di legato testamentario dei beni pignorati, nella causa Rg. n. 121/2024
Tribunale di Ivrea, in capo al Sig. (C.F. Controparte_2
) e/o accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 485 C.F._2
c.c. la qualità di erede puro e semplice del Sig. ”. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso del 10.09.2024, , già Socio Accomandatario e Parte_1 rappresentante legale della Società “ , CP_1 CP_1 CP_1 in qualità di creditore di , ha promosso avanti al Controparte_2
Tribunale di Ivrea un'espropriazione forzata (R.G.E. 121/2024) nei confronti del debitore avente ad oggetto:
- per la quota di 500/1000, unità immobiliare sita in Ivrea (TO) Via
Casale n. 7, foglio 51, Particella 120, sub. 3, piano S – 2, zona 1,
Cat A/2, Classe 02, vani 4,5, rendita 188,25;
- per la quota di 500/1000 del diritto di proprietà, unità immobiliare sita in Ivrea (TO), Via Casale n. 7, piano T foglio 51, Particella 120, sub 6, Zona 1, Cat C/6, Classe 4, mq 12, rendita 68,79.
- per la quota 400/1000 del diritto di proprietà, unità immobiliare sita in Ivrea (TO), Via Casale n. 9 piano T, Foglio 51, particella 120, sub
108, Zona 1, Cat C/6, Classe 04, 20 mq, rendita €. 114,65.
Il giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio la mancanza di prova dell'appartenenza formale dei beni in capo al debitore esecutato ed ha assegnato un termine al creditore per introdurre giudizio di accertamento della qualità di erede in capo all'esecutato.
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , già Socio Parte_1
Accomandatario e rappresentante legale della Controparte_4 ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'acquisto di legato testamentario dei beni oggetto di pignoramento, nella causa RG. n.
121/2024 Tribunale di Ivrea, in capo al Sig. (C.F. Controparte_2
) e/o accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 476 C.F._2
c.c. la qualità di erede puro e semplice del Sig. . Controparte_2
Accertare e dichiarare l'acquisto di legato testamentario dei beni pignorati, nella causa Rg. n. 121/2024 Tribunale di Ivrea, in capo al Sig.
[...]
e/o accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 485 c.c. la qualità CP di erede puro e semplice del Sig. ". Controparte_2
Pag. 2 a 6 è rimasto contumace. Controparte_2
Esperita mediazione con esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.03.2025 ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di CP
, non costituitosi nel giudizio benchè ritualmente intimato.
[...]
§ Sull'accettazione tacita della qualità di erede.
La domanda è fondata.
Come noto, in tema di successioni "mortis causa" la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche l'accettazione da parte del chiamato mediante
"aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
L'accettazione può essere tacita o espressa a norma dell'art. 474 c.c.
L'accettazione tacita di eredità è integrata, secondo la previsione di cui all'art. 476 c.c., da un atto posto in essere dal chiamato all'eredità che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza ha chiarito che non solo gli atti dispositivi ma anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato.
In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario.
Pag. 3 a 6 Con specifico riferimento alla voltura catastale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”
(Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass
1438/2020).
La voltura catastale, pertanto, costituisce un atto di rilevanza civilistica idoneo a denotare nel chiamato un contegno concludente di accettazione dell'eredità: si noti, in particolare, che la voltura catastale non è adempimento curato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate successivamente alla trascrizione della dichiarazione di successione bensì esso è effettuato su impulso della parte interessata;
esso possiede valenza di accettazione di eredità anche qualora sia stato compiuto da un terzo, ben potendo operare i generali istituti di mandato e di negotiorum gestio (cfr. Corte
Appello Perugia, sentenza 467/2020).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che i beni immobili siti in
Ivrea, via Cafasse 7, distinti al N.C.E.U.foglio 51, Particella 120, sub. 3 e sub. 6 – che sono stati devoluti all'esecutato per successione testamentaria del padre - sono intestati a favore di Per_1 CP cfr. doc. 2 f. ricorrente).
[...]
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, la voltura catastale a favore del chiamato, costituisce un atto che Persona_2 denota in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredita paterna, incompatibile con la volontà di rinunciarvi, per cui essa integra atto di accettazione tacita dell'eredità.
È vero che i beni sono cointestati alla madre, Persona_3
.
[...]
Pag. 4 a 6 Tuttavia, va osservato che la medesima era divenuta proprietaria pro quota dei beni già in precedenza, ossia in forza di un atto di compravendita concluso in data 03.03.1994 (in comunione con il coniuge defunto).
Ne consegue che la voltura catastale dipendente dalla successione ereditaria è stata compiuta esclusivamente a favore dell'esecutato (e, quindi, su istanza del medesimo), acquisendo così la valenza di atto negoziale.
L'acquisto della qualità di erede in conseguenza del compimento di un atto di accettazione tacita su alcuni beni ereditari si estende, necessariamente,
a tutti i beni facenti parte dell'eredità e, quindi, anche al bene immobile sito in Ivrea, Via Cafasse 7, distinto al f. 51, particella 12, s. 108 (devoluto all'esecutato per la quota di 200/1000).
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente in ragione del principio della causalità e sono liquidate in base ai valori minimi dello scaglione tariffario tenuto conto della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando nel procedimento
R.G.N. 2345/2024:
1) dichiara aperta a Ivrea in data 06.07.2014 la successione testamentaria di , nato a [...] il [...]; Persona_4
2) accerta e dichiara che ha acquistato la qualità di Controparte_2 erede, compiendo un atto di accettazione tacita, in relazione ai seguenti beni appartenenti all'asse ereditario:
- per la quota di 500/1000, unità immobiliare sita in Ivrea (TO) Via
Casale n. 7, foglio 51, Particella 120, sub. 3, piano S – 2, zona 1,
Cat A/2, Classe 02, vani 4,5, rendita 188,25;
- per la quota di 500/1000 del diritto di proprietà, unità immobiliare sita in Ivrea (TO), Via Casale n. 7, piano T foglio 51, Particella 120, sub 6, Zona 1, Cat C/6, Classe 4, mq 12, rendita 68,79;
Pag. 5 a 6 - per la quota di 200/1000 del diritto di proprietà, unità immobiliare sita in Ivrea (TO), Via Casale n. 9 piano T, Foglio 51, particella 120, sub 108, Zona 1, Cat C/6, Classe 04, 20 mq, rendita €. 114,65.
3) condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e C.P.A. se dovute.
Ivrea, 29.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6