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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 295/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 12 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIRILLO FRANCESCO
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PISCOPO Controparte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO
E
(C.F.), contumace;
Controparte_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 250/20 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in Appello il sig. impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Paola nr. 250/2020 emessa in data 10.09.2020 con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da esso appellante con la quale chiedeva la declaratoria di inefficacia e/o annullamento e/o revoca dell'ingiunzione fiscale n. 2019/1825 emessa dal
Concessionario della riscossione sull'assunto inesistenza giuridica della notifica Controparte_1 dell'ingiunzione fiscale, del difetto di motivazione e della mancata notifica verbali presupposti.
A fondamento del gravame deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art 3 del R.D. 639/1910
e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011; tanto premesso instava in totale riforma della sentenza gravata per l'accoglimento della domanda con condanna della parte appellata ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio la che instava per la conferma integralmente della Controparte_1 sentenza impugnata dichiarando la inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di decadenza di giorni 20 fissati dall'art. 617 cpc e/o l'inammissibilità dell'opposizione in caso di qualificazione della opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011per violazione del termine di decadenza di giorni 30 in ragione della tardiva iscrizione al ruolo del giudizio di primo grado;
nel merito instava per il rigetto della domanda dell'appellante accertando e dichiarando la legittimità della procedura di riscossione coattiva azionata sulla base di valido titolo esecutivo ritualmente notificato;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento, di esclusiva competenza del con vittoria di spese e competenze d entrambi i gradi del giudizio. Controparte_2
Non si costituiva in giudizio il di talchè ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione nel corso della veniva acquisita documentazione, veniva assegnata in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente non può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che
“la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del 07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Ciò posto il giudice di prime cure qualificando la domanda avanzata dall'odierno appellante in primo grado quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo contestato non l'an dell'azione bensì i singoli atti esecutivi, la dichiarava inammissibile siccome proposta oltre i termini di giorni venti.
In punto di fatto deve considerarsi che il accertava l'esistenza di un Controparte_2 debito maturato a titolo di sanzione da violazione al c.d.s. a carico dell'attore, odierno appellante, nei confronti del quale emetteva il verbale n. 91P/2017 del 01/06/2017, notificato il 26/06/2017, ed in assenza di pagamento la quale concessionario del servizio di riscossione, Controparte_1 emetteva - stante il mancato pagamento - l'Ingiunzione fiscale n. 2019/1825 che veniva notificata il
12/12/2019 e l'atto di citazione è stato notificato in data 09/01/2020 con iscrizione a ruolo in data
17.3.2021.
Al riguardo costituisce circostanza assorbente la seguente considerazione a prescindere dalla qualificazione della domanda;
invero avverso l'ingiunzione fiscale è proponibile ricorso nel termine di trenta giorni.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass SS UU 22080/17).
Orbene nel caso in cui, come nella fattispecie di cui è causa, l'atto introduttivo del giudizio avvenga con citazione anziché con ricorso (trattandosi di materia soggetta al rito speciale come detto) lo stesso può ritenersi ammissibile, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, purchè la citazione stessa sia notificata e depositata (iscritta a ruolo) nel termine sopradetto di 30 giorni dalla notifica pena, in difetto, l'inammissibilità dell'opposizione – come detto nella fattispecie l'Ingiunzione veniva notificata il 12/12/2019 e l'atto di citazione veniva notificato in data 09/01/2020 con iscrizione a ruolo in data 17.3.2021.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in ragione della tardività della domanda avanzata in primo grado con conseguente inammissibilità della domanda ivi esplicata.
In ragione della pronuncia in rito le spese del presente grado del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del giudizio.
Paola, 8.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 295/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 12 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIRILLO FRANCESCO
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PISCOPO Controparte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO
E
(C.F.), contumace;
Controparte_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 250/20 del Giudice di Pace di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in Appello il sig. impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Paola nr. 250/2020 emessa in data 10.09.2020 con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da esso appellante con la quale chiedeva la declaratoria di inefficacia e/o annullamento e/o revoca dell'ingiunzione fiscale n. 2019/1825 emessa dal
Concessionario della riscossione sull'assunto inesistenza giuridica della notifica Controparte_1 dell'ingiunzione fiscale, del difetto di motivazione e della mancata notifica verbali presupposti.
A fondamento del gravame deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art 3 del R.D. 639/1910
e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011; tanto premesso instava in totale riforma della sentenza gravata per l'accoglimento della domanda con condanna della parte appellata ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio la che instava per la conferma integralmente della Controparte_1 sentenza impugnata dichiarando la inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di decadenza di giorni 20 fissati dall'art. 617 cpc e/o l'inammissibilità dell'opposizione in caso di qualificazione della opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011per violazione del termine di decadenza di giorni 30 in ragione della tardiva iscrizione al ruolo del giudizio di primo grado;
nel merito instava per il rigetto della domanda dell'appellante accertando e dichiarando la legittimità della procedura di riscossione coattiva azionata sulla base di valido titolo esecutivo ritualmente notificato;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento, di esclusiva competenza del con vittoria di spese e competenze d entrambi i gradi del giudizio. Controparte_2
Non si costituiva in giudizio il di talchè ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione nel corso della veniva acquisita documentazione, veniva assegnata in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente non può ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che
“la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del 07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Ciò posto il giudice di prime cure qualificando la domanda avanzata dall'odierno appellante in primo grado quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo contestato non l'an dell'azione bensì i singoli atti esecutivi, la dichiarava inammissibile siccome proposta oltre i termini di giorni venti.
In punto di fatto deve considerarsi che il accertava l'esistenza di un Controparte_2 debito maturato a titolo di sanzione da violazione al c.d.s. a carico dell'attore, odierno appellante, nei confronti del quale emetteva il verbale n. 91P/2017 del 01/06/2017, notificato il 26/06/2017, ed in assenza di pagamento la quale concessionario del servizio di riscossione, Controparte_1 emetteva - stante il mancato pagamento - l'Ingiunzione fiscale n. 2019/1825 che veniva notificata il
12/12/2019 e l'atto di citazione è stato notificato in data 09/01/2020 con iscrizione a ruolo in data
17.3.2021.
Al riguardo costituisce circostanza assorbente la seguente considerazione a prescindere dalla qualificazione della domanda;
invero avverso l'ingiunzione fiscale è proponibile ricorso nel termine di trenta giorni.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass SS UU 22080/17).
Orbene nel caso in cui, come nella fattispecie di cui è causa, l'atto introduttivo del giudizio avvenga con citazione anziché con ricorso (trattandosi di materia soggetta al rito speciale come detto) lo stesso può ritenersi ammissibile, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, purchè la citazione stessa sia notificata e depositata (iscritta a ruolo) nel termine sopradetto di 30 giorni dalla notifica pena, in difetto, l'inammissibilità dell'opposizione – come detto nella fattispecie l'Ingiunzione veniva notificata il 12/12/2019 e l'atto di citazione veniva notificato in data 09/01/2020 con iscrizione a ruolo in data 17.3.2021.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in ragione della tardività della domanda avanzata in primo grado con conseguente inammissibilità della domanda ivi esplicata.
In ragione della pronuncia in rito le spese del presente grado del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del giudizio.
Paola, 8.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli