Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 821 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CECINELLI ANDREA
con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Argenta (FE) in data 29/12/2012, trascritto nei registri di Stato Civile presso il Comune di Argenta (FE), all'atto n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2013, disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Argenta (FE) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000, alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Il marito continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà, sita nel Comune di Argenta (FE), in Via Patuzza n.22; 3. i figli PE
e sono affidati congiuntamente ad entrambi
[...] Persona_2
i genitori con la previsione di tempi paritetici con il padre e la madre che, abitano a poca distanza l'uno dall'altro; grazie a queste modalità di affidamento i figli potranno conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sarà garantita una costanza nella frequentazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché verranno mantenute le relazioni sociali già instaurate dallo stesso minore, scongiurando il rischio che questo possa soffrire di forma alcuna discontinuità. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei figli saranno assunte da pagina 1 di 4
4. il collocamento dei figli presso le rispettive abitazioni dei Sig.ri e rispetterà quello delle Pt_1 CP_1 settimane alterne (sette giorni con padre e sette giorni con la madre), salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione dei propri impegni lavorativi e sempre nel rispetto del primario interesse del minore e di una frequentazione con esso paritetica e a tal fine, i genitori dichiarano di aver già iniziato da tempo e in accordo con i figli, che vi hanno aderito senza problemi, la sperimentazione della permanenza paritetica a settimane alterne con la madre e il padre;
altresì durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del minore presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
in caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente atto;
5. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti, ciascuno dei coniugi manterrà direttamente il figlio nei periodi di permanenza presso di lui mentre le spese straordinarie per il figlio, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere della straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Ferrara: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. -
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria. -
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo pagina 2 di 4 di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby sitter;
b) Campi estivi. Infine, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le parti avranno cura di indicare le modalità con cui dovranno essere comunicate ed approvate ed il termine entro il quale il genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso;
in mancanza, viene stabilito che vengano richieste per iscritto dal genitore che le propone e che la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivalga ad approvazione.
6. Le parti convengono che l'assegno unico per i figli carico erogato dall' CP_2 verrà percepito interamente dal Sig 7. I Sig.ri Controparte_1
e , a titolo di definizione dei rapporti Parte_1 Controparte_1 patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa.
8. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Conclusioni del PM: V.to, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiede l'adozione dei migliori provvedimenti all'interesse della prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato il 3/4/2025 i coniugi esponevano che in data 29/12/2012 avevano contratto matrimonio concordatario in Argenta;
che dall'unione erano nati i figli e PE
, minorenni;
che con sentenza del 30/7/2019 il Tribunale di Per_2
Ferrara aveva pronunciato la separazione;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge.
Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. L'udienza veniva svolta il giorno 27/5/2025 in forma figurata in considerazione della richiesta formulata nel ricorso personalmente sottoscritto dai coniugi e di quanto ribadito nelle note sostitutive di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Va quindi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, idonee a tutelare gli interessi della prole (il cui ascolto non appare necessario in considerazione del contenuto dell'accordo)
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Argenta in data 29/12/2012 da e Parte_1 [...]
e trascritto al numero 1 parte II serie A del registro CP_1 degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi da intendersi qui riportate. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Argenta di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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